Art. 33.
Per l'anno finanziario in data di entrata in vigore della presente legge e per quello immediatamente successivo, la spesa annua, per missioni e trasferimenti da effettuare all'interno del territorio nazionale non puo' superare quella prevista nei rispettivi bilanci di previsione approvati od in corso di approvazione.
Per l'anno finanziario in data di entrata in vigore della presente legge e per quello immediatamente successivo, la spesa annua, per missioni e trasferimenti da effettuare all'interno del territorio nazionale non puo' superare quella prevista nei rispettivi bilanci di previsione approvati od in corso di approvazione.