Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 2807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2807 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02807/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01137/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1137 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, nata a [...] in data [...], n.q. di genitore esercente la potestà sulla figlia minorenne -OMISSIS-, nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa, dall’avvocato Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Oberdan n. 5;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, Distretto Sanitario n. 42, Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dalle avvocatesse Daniela Antinoro e Chiara Reina dell’Ufficio dell’Avvocatura dell’Ente, entrambe con domicilio digitale come da REGINDE;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio/inadempimento formatosi in relazione all’istanza, pervenuta al Comune di Palermo in data 18.07.2024 e trasmessa alla Commissione U.V.M. dell’A.S.P. di Palermo in data 03.09.2024, con cui l’odierna ricorrente ha chiesto di predisporre un Progetto individualizzato ex art. 14 legge n. 328/2000 nell’interesse della figlia disabile -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo;
Vista la memoria di parte ricorrente versata in atti il 01.10.2025, con cui è stata dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, al contempo insistendosi per la condanna delle Amministrazioni intimate al pagamento delle spese di lite con distrazione a favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 34 e 117 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il dott. RI ON e uditi per le parti i difensori, avvocato Piazza per parte ricorrente ed avvocato Narbone per l’Azienda Sanitaria intimata, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che mercé atto di gravame incardinato ritualmente dinanzi a questo Tribunale la parte ricorrente ha domandato, previo accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate sull’istanza specificata in epigrafe, di ordinare alle medesime di pronunciarsi espressamente su tale istanza, nominando al contempo un Commissario ad acta al fine di provvedere in via sostitutiva per l’eventualità opposta; nonché la loro condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
Ritenuto altresì che con successiva memoria del 01.10.2025 parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, insistendo però per la condanna alla refusione delle spese del giudizio;
Considerato che ai sensi di quanto disposto dall’art. 34, ultimo comma, cod. proc. amm., il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, allorché nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta;
Considerato altresì che sussistono ragioni sufficienti per condannare, in solido tra di loro, entrambe le Amministrazioni intimate al pagamento delle spese di lite, dato che il comportamento inerte lamentato da parte ricorrente è cessato soltanto in seguito alla proposizione dell’odierno gravame; e che dette spese, in ragione della concentrazione del rito, possono essere liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna le Amministrazioni intimate, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dell’Avvocato patrocinante, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2 septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RO LE, Presidente
RI ON, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI ON | RO LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.