Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 1888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1888 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 05/03/2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4476 /2022 R.G. vertente
TRA
, (c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 ROMANO ANNA e dall'avv. ROMANO MARIACRISTINA;
presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n.° 21, in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, dall'avv. MOSCARIELLO CARMEN, con la quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55, presso l'ufficio dell'Avvocatura Metropolitana INPS di Napoli;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato l'11/03/2022, la parte ricorrente, in epigrafe indicata, ha esposto CP_ di aver presentato domanda amministrativa in data 23.05.2019, presso l' territorialmente competente, ai fini del riconoscimento del requisito sanitario utile alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento;
di avere proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc con esito negativo;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia eseguita nella prima fase dal dott. il quale ha riconosciuto la ricorrente invalida al Per_1
100% senza diritto all'indennità di accompagnamento. L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita documentalmente, con richiesta di chiarimenti al ctu, il quale ha richiesto di visitare nuovamente la ricorrente a seguito del deposito di nuova documentazione medica. Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'odierna udienza della sola parte ricorrente mediante il deposito delle note di trattazione scritta, che non ha richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in opposizione è parzialmente fondato per i motivi di seguito precisati.
La domanda è procedibile stante l'avvenuto espletamento dell'iter amministrativo.
Va premesso che questo Giudice non ritiene ritualmente acquista al processo eventuale ulteriore documentazione che non risulta indicata specificamente nel foliario. ( cfr: Cass.
n. 2076/2002; Cass. n. 23976/2004; Cass. n. 22342/2007; Cass. civ., sez. un., 01-02-
2008, n. 2435;Cass. civ., sez. II, 31-05-2007, n. 12783).
Il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui questa ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della produzione con riferimento alle sue pretese. (Cass. civ., sez. lav., 25-06-2007, n.
14696).
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis cpc e ss., introdotto dal 1/1/2012 avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Tuttavia, nella presente fase del giudizio, all'esito della produzione di ulteriore documentazione medica, successivamente prodotta, nonché di nuova visita, sono stati richiesti chiarimenti al ctu, dott. Guida, che ha accertato quanto segue: Per_2
“Alla luce della documentazione sanitaria integrativa e dell'obiettività clinica è possibile riformulare il giudizio diagnostico, rappresentando come la ricorrente,
[...]
, risulti affetta dalle seguenti infermità: Parte_1
1. Vasculopatia cerebrale cronica con deficit mnesici;
2. Cardiopatia ipertensiva in soggetto con fibrillazione atriale parossistica;
3. Gozzo nodulare;
4. Artrosi polidistrettuale a modesto impegno funzionale”.
Ci si soffermerà quindi, sul versante cognitivo che era indicativo di un rallentamento ideomotorio con deficit mnesici e di critica;
la documentazione sanitaria integrativa fa riferimento ad ADL pari a 3 e IADL pari a 2 (giugno 2021) e successivamente (marzo
2022) ad ADL e IADL pari a 2.
2 Tali ultimi valori dei test ADL e IADL, quindi, in uno con l'esame clinico effettuato indicano un soggetto non autosufficiente per cui si ritiene che allo stato sussistano i requisiti sanitari utili alla cosiddetta indennità di accompagnamento.
In merito alla decorrenza di tale beneficio, è certificato un declino cognitivo nel giugno
2021 – a circa 2 mesi dalla prima visita clinica del sottoscritto in cui si rilevava un corretto orientamento della ricorrente – con un ulteriore peggioramento nel marzo
2022.
È da tale periodo (marzo 2022) che si ritiene possa essere inquadrato quel peggioramento – tale da configurare il requisito sanitario utile all'indennità di accompagnamento – pressoché sovrapponibile a quanto rilevato nel corso delle operazioni peritali.”
Il CTU ha fondato il proprio convincimento sulla documentazione sanitaria, sugli accertamenti strumentali in atti, successivamente prodotti nel corso del presente giudizio, nonché all'esito di attento esame clinico.
Ctu ha motivato le sue conclusioni sulla base della valutazione dell'incidenza funzionale specifica di ciascuna patologia, nonché sulla corretta sussunzione delle patologie riscontrate nelle tabelle Ministeriali da applicare nella specie.
In conclusione, anche tenuto conto della competenza del CTU che rivela un'attenta analisi clinica delle patologie riscontrate non si può che aderire alle conclusioni del ctu ed al suo metodo d'indagine.
Si osserva inoltre che l'orientamento della Corte di Cassazione in ordine alla sussistenza dei requisiti per la concessione dell'indennità di accompagnamento è molto rigoroso (cfr:
Cass. N. 9176 del 2010).
Ne consegue che - in accoglimento parziale della domanda di accertamento – va dichiarata la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per la fruizione dell'indennità di accompagnamento, a decorrere da marzo 2022.
Si ritiene di dover aderire all'orientamento della Suprema Corte che ha affermato il seguente principio di diritto:
“In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma,
c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici”. (Cass. civ. Sez.
3 lavoro Ord., 26/08/2020, n. 17787; cfr.: Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 24/10/2018, n.
27010).
Tenuto conto della data di decorrenza, successiva alla data della domanda amministrativa, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite. ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite in misura della metà.
La parte resistente va condannata al pagamento della residua metà delle spese di lite.
Pone le spese delle ctu, liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara la sussistenza del requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1 marzo 2022; 2. compensa per la metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante CP_1 metà delle spese di giudizio, liquidata tale metà in € 1600,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa, con attribuzione;
3. pone le spese di ctu, sia della fase ATP, sia del presente giudizio, liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Napoli, il 05/03/2025 - 12/3/2025
Il Giudice
MARTINA
BRIZZI
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