CA
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/11/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 130 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
Parte_1
(avv.ti Giovanni Arcidiacono e Fabrizio Allegrini)
[...] appellante
E
(avv.ti Massimo De Bernardo e Luciana Esposito) CP_1 appellato
oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Malattia professionale.
conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Il tribunale di Cosenza, recependo le risultanze dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, ha riconosciuto l'origine professionale delle patologie articolari
(osteoartrosi del primo dita della mano destra, tendinopatia del capo lungo del bicipite sinistro e della cuffia dei rotatori omolaterale) che con ricorso del 15.1.2020
[...]
aveva denunciato di aver contratto svolgendo, dal 1987 al 2004, le mansioni CP_1
Pag. 1 di 6 di minatore e autista e, successivamente, quelle di carpentiere e muratore. Ha quindi condannato l' a corrispondergli, dalla data della domanda amministrativa del Pt_1
10.10.2018, l'indennizzo in conto capitale che, previa unificazione con i postumi della già riconosciuta ipoacusia da rumore, ha ragguagliato ad un danno biologico del
12 per cento.
2. L' ha appellato la sentenza per i tre ordini di motivi di seguito Pt_1 riassunti ed esaminati, e ha chiesto il rigetto della domanda dell'assicurato o, in subordine, la rideterminazione della percentuale del danno da indennizzare.
3. Nella resistenza dell'appellato, che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione assumendola infondata, il Collegio ha espletato nuovi accertamenti peritali e, disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione, ha acquisito le note depositate da entrambe le parti e decide con la presente sentenza.
DIRITTO
4. Col primo motivo di appello, l' censura la gravata sentenza nella Pt_1 parte in cui ha disatteso la sua eccezione di prescrizione.
4.1. La ripropone perché sostiene che il rischio professionale era cessato già nel 2004 e che anche il fratello del ricorrente, escusso come testimone il 21.3.2022, ha riferito che questi soffriva di dolori alla schiena già da circa “7/8 anni”. Addebita al tribunale di non aver investito il consulente tecnico d'ufficio della ricerca, “nella storia anamnestica del periziando”, degli esiti degli accertamenti sanitari a cui il ricorrente, secondo il teste, si era sottoposto.
4.2. Il motivo è infondato perché, come correttamente ritenuto dal tribunale, è acquisito all'elaborazione giurisprudenziale il principio secondo il quale grava sull' , che eccepisce la prescrizione, l'onere di provare l'epoca in cui Pt_1
l'assicurato ha avuto cognizione (effettiva e non solo potenziale) dell'esistenza della malattia, della sua origine professionale e del suo grado invalidante (Cass. n.
2285/2013). E nella specie l' non ha fornito alcuna prova al riguardo1. Pt_1
Pag. 2 di 6 4.3. Tale prova non si evince certo dalla generica circostanza, riferita dal teste escusso, che il ricorrente soffrisse di dolori alla schiena già da qualche anno prima di rivolgersi all' , in quanto di per sé sola è insufficiente a dimostrare che egli Pt_1 avesse acquisito cognizione, fin da allora, non solo della malattia, ma, soprattutto, della sua origine professionale e della sua indennizzabilità.
4.4. La medesima circostanza, siccome riferita dal teste con generica menzione anche degli esami diagnostici a cui il fratello s'era sottoposto, è inidonea a giustificare l'approfondimento istruttorio officioso che l'appellante sollecita con inammissibile finalità esplorativa2.
4.5. A ciò dovendosi comunque aggiungere che il teste ha chiarito che il ricorrente solo “di recente” si è sottoposto ad accertamenti sanitari “per le braccia”, sicché solo in tempi più prossimi alla sua deposizione può ritenersi invalsa la patologia articolare per cui è causa.
5. Col secondo motivo d'appello, l' ripropone l'eccezione di Pt_1
“irricevibilità” e “improponibilità dell'avversa domanda”, non delibata dal tribunale.
Sostiene che “il procedimento di unificazione dei postumi” sia “di esclusiva pertinenza amministrativa” ed addebita al consulente tecnico d'ufficio di averlo utilizzare la "fictio", caducata per effetto della indicata dichiarazione di illegittimità costituzionale, della presunzione assoluta di verificazione della patologia nel giorno di presentazione della denuncia con certificato medico da parte dell'assicurato, ma collocando tale evento nel momento in cui uno o più fattori concorrenti diano certezza dello stato morboso e della sua normale conoscibilità da parte dell'assicurato (ciò che generalmente coincide con l'accertamento medico dei postumi consolidati e definitivi della incapacità lavorativa); inoltre, nel caso in cui l'epoca del superamento della soglia minima di indennizzabilità della malattia sia posteriore rispetto a quella dell'effettiva manifestazione della malattia, solo da questo successivo momento può decorrere la prescrizione, in base a quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 1969 con riferimento all'art. 112, primo comma, del medesimo d.P.R. n. 1124 del 1965. L'onere della prova dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione, anche in riferimento all'elemento della conoscibilità da parte dell'assicurato del superamento della soglia di indennizzabilità della malattia professionale, è a carico dell'istituto assicuratore, costituendo la prescrizione oggetto di un'eccezione in senso tecnico”. Conf. Cass. n.
6202/2003 e n. 3445/2004. 2 Cass. 24188/2013: “In tema di poteri istruttori d'ufficio del giudice del lavoro l'emanazione di ordine di esibizione (nella specie di documenti) è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata nella motivazione;
ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell'istanza di ordine di esibizione non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte instante non abbia finalità esplorativa”.
Pag. 3 di 6 condotto senza applicare la coerente metodologia di calcolo, secondo le formule di
RI e di Balthazard.
5.1. Il motivo è infondato nella parte relativa all'eccepita improponibilità, perché il ricorrente ha documentato di aver presentato l'istanza amministrativa di riconoscimento della sofferta patologia osteoarticolare che, ove positivamente riscontrata, avrebbe imposto all' di procedere d'ufficio, ai sensi dell'art. 80 c. Pt_1
2, del TU n. 1124 del 1965, all'unificazione con la pregressa otopatia di origine professionale, per la quale non aveva erogato alcuna prestazione perché l'aveva valutata di entità non indennizzabile3. Quello stesso risultato, dunque, è conseguibile in sede giudiziale ove, per l'appunto, l'assicurato lo ha espressamente rivendicato.
5.2. Il motivo è invece fondato nella parte in cui si appunta sul metodo di quantificazione del danno biologico causato dalle patologie che formano oggetto della postulata unificazione. L'ausiliare tecnico di prime cure ha infatti proceduto alla mera sommatoria delle accertate percentuali di danno e il tribunale, che ha recepito l'esito di tale procedimento, è incorso nella violazione del principio secondo cui: “in caso di lesioni o infermità multiple policrone la rendita da inabilità non può essere calcolata in base alla somma aritmetica delle riduzioni dell'attitudine lavorativa risultanti dalle diverse infermità, dovendo invece tenersi conto della reciproca influenza delle patologie attraverso un giudizio di sintesi” (così, ex multis, Cass.
7956/2001).
5.3. Va pertanto condivisa la scelta dell'esperta medica del lavoro nominata in questo grado del giudizio di determinare il punteggio complessivo che ha assegnato alle accertate menomazioni in modo da riscontrarne la correttezza anche alla stregua
“della formula a scalare” e arrotondando “con qualche decimale in meno” il risultato del calcolo così eseguito.
6. Col terzo motivo d'appello, l' imputa al consulente tecnico del Pt_1 tribunale di aver considerato quale patologia lavorativa l'artrite (e non già l'artrosi) che affligge l'assicurato, benché la stessa sia una patologia comune, e di aver
Pag. 4 di 6 sopravvalutato il “danno alla spalla destra”. Lamenta, pertanto, l'erronea quantificazione dei postumi di origine lavorativa da indennizzare.
6.1. Alla luce dell'approfondimento medico legale disposto dal Collegio, il motivo si rivela solo in parte fondato.
6.2. La consulente tecnica nominata in appello ha infatti quantificato nella misura del dieci per cento l'entità del danno biologico indennizzabile, computando anche quello provocato dalla non indennizzata pregressa otopatia che è, pacificamente, d'origine professionale. Anche in replica alle critiche dell'appellante, ha motivatamente argomentato in merito all'origine lavorativa della osteoartrosi interfalangea e metacarpo-falangea del primo dito della mano destra dell'appellato e, altresì, ha valutato ai fini della quantificazione del danno biologico non solo le lesioni muscolo-tendinee a carico della sua spalla destra, ma anche la lieve limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale che esse comportano.
6.3. Dalle motivate risultanze della consulenza il Collegio non ha ragione di discostarsi, anche perché le approfondite e condivisibili repliche dell'ausiliare non trovano, nelle note di discussione dell'appellante, ulteriori e circostanziate censure.
7. Ne consegue, in riforma della gravata sentenza, la riduzione nell'anzidetta misura dell'indennizzo in conto capitale spettante all'assicurato.
8. L'accoglimento parziale dell'appello giustifica la compensazione tra le parti delle spese del grado.
9. Le spese di CTU vanno invece poste a carico dell' , stante la Pt_1 conferma della condanna di quest'ultimo all'erogazione della prestazione assicurativa che in sede amministrativa ha invece negato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall con Parte_1 ricorso depositato il 23.2.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1883/22, pubblicata in data 21.11.2022, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della gravata sentenza, riconosce a il diritto all'indennizzo in capitale per il CP_1 danno biologico da malattia professionale nella misura del dieci per cento;
Pag. 5 di 6
2. condanna l' a corrispondergli tale indennizzo maggiorato di interessi Pt_1 legali dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa e sino al soddisfo;
3. conferma nel resto;
4. compensa tra le parti le spese del grado;
5. pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica Pt_1
d'ufficio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 19/11/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 6 di 6
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. 9563/2001: “Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 135, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il
"dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire dall la rendita per inabilità permanente va ricercato ed individuato in quello della Pt_1 manifestazione della malattia, come stabilito dall'art. 112 del d.P.R. citato, senza possibilità di 3 In dottrina: “L'istituto assicuratore, nel valutare il grado inabilitante di un infortunato, deve procedere a valutazione d'ufficio di tutte le preesistenze … La valutazione complessiva delle varie inabilità policrone costituisce conseguenza giuridica necessaria della domanda di rendita, indipendentemente da una specifica richiesta dell'interessato (Cass., 8 aprile 2002 n. 5009)”.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 130 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
Parte_1
(avv.ti Giovanni Arcidiacono e Fabrizio Allegrini)
[...] appellante
E
(avv.ti Massimo De Bernardo e Luciana Esposito) CP_1 appellato
oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Malattia professionale.
conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Il tribunale di Cosenza, recependo le risultanze dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, ha riconosciuto l'origine professionale delle patologie articolari
(osteoartrosi del primo dita della mano destra, tendinopatia del capo lungo del bicipite sinistro e della cuffia dei rotatori omolaterale) che con ricorso del 15.1.2020
[...]
aveva denunciato di aver contratto svolgendo, dal 1987 al 2004, le mansioni CP_1
Pag. 1 di 6 di minatore e autista e, successivamente, quelle di carpentiere e muratore. Ha quindi condannato l' a corrispondergli, dalla data della domanda amministrativa del Pt_1
10.10.2018, l'indennizzo in conto capitale che, previa unificazione con i postumi della già riconosciuta ipoacusia da rumore, ha ragguagliato ad un danno biologico del
12 per cento.
2. L' ha appellato la sentenza per i tre ordini di motivi di seguito Pt_1 riassunti ed esaminati, e ha chiesto il rigetto della domanda dell'assicurato o, in subordine, la rideterminazione della percentuale del danno da indennizzare.
3. Nella resistenza dell'appellato, che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione assumendola infondata, il Collegio ha espletato nuovi accertamenti peritali e, disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione, ha acquisito le note depositate da entrambe le parti e decide con la presente sentenza.
DIRITTO
4. Col primo motivo di appello, l' censura la gravata sentenza nella Pt_1 parte in cui ha disatteso la sua eccezione di prescrizione.
4.1. La ripropone perché sostiene che il rischio professionale era cessato già nel 2004 e che anche il fratello del ricorrente, escusso come testimone il 21.3.2022, ha riferito che questi soffriva di dolori alla schiena già da circa “7/8 anni”. Addebita al tribunale di non aver investito il consulente tecnico d'ufficio della ricerca, “nella storia anamnestica del periziando”, degli esiti degli accertamenti sanitari a cui il ricorrente, secondo il teste, si era sottoposto.
4.2. Il motivo è infondato perché, come correttamente ritenuto dal tribunale, è acquisito all'elaborazione giurisprudenziale il principio secondo il quale grava sull' , che eccepisce la prescrizione, l'onere di provare l'epoca in cui Pt_1
l'assicurato ha avuto cognizione (effettiva e non solo potenziale) dell'esistenza della malattia, della sua origine professionale e del suo grado invalidante (Cass. n.
2285/2013). E nella specie l' non ha fornito alcuna prova al riguardo1. Pt_1
Pag. 2 di 6 4.3. Tale prova non si evince certo dalla generica circostanza, riferita dal teste escusso, che il ricorrente soffrisse di dolori alla schiena già da qualche anno prima di rivolgersi all' , in quanto di per sé sola è insufficiente a dimostrare che egli Pt_1 avesse acquisito cognizione, fin da allora, non solo della malattia, ma, soprattutto, della sua origine professionale e della sua indennizzabilità.
4.4. La medesima circostanza, siccome riferita dal teste con generica menzione anche degli esami diagnostici a cui il fratello s'era sottoposto, è inidonea a giustificare l'approfondimento istruttorio officioso che l'appellante sollecita con inammissibile finalità esplorativa2.
4.5. A ciò dovendosi comunque aggiungere che il teste ha chiarito che il ricorrente solo “di recente” si è sottoposto ad accertamenti sanitari “per le braccia”, sicché solo in tempi più prossimi alla sua deposizione può ritenersi invalsa la patologia articolare per cui è causa.
5. Col secondo motivo d'appello, l' ripropone l'eccezione di Pt_1
“irricevibilità” e “improponibilità dell'avversa domanda”, non delibata dal tribunale.
Sostiene che “il procedimento di unificazione dei postumi” sia “di esclusiva pertinenza amministrativa” ed addebita al consulente tecnico d'ufficio di averlo utilizzare la "fictio", caducata per effetto della indicata dichiarazione di illegittimità costituzionale, della presunzione assoluta di verificazione della patologia nel giorno di presentazione della denuncia con certificato medico da parte dell'assicurato, ma collocando tale evento nel momento in cui uno o più fattori concorrenti diano certezza dello stato morboso e della sua normale conoscibilità da parte dell'assicurato (ciò che generalmente coincide con l'accertamento medico dei postumi consolidati e definitivi della incapacità lavorativa); inoltre, nel caso in cui l'epoca del superamento della soglia minima di indennizzabilità della malattia sia posteriore rispetto a quella dell'effettiva manifestazione della malattia, solo da questo successivo momento può decorrere la prescrizione, in base a quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 1969 con riferimento all'art. 112, primo comma, del medesimo d.P.R. n. 1124 del 1965. L'onere della prova dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione, anche in riferimento all'elemento della conoscibilità da parte dell'assicurato del superamento della soglia di indennizzabilità della malattia professionale, è a carico dell'istituto assicuratore, costituendo la prescrizione oggetto di un'eccezione in senso tecnico”. Conf. Cass. n.
6202/2003 e n. 3445/2004. 2 Cass. 24188/2013: “In tema di poteri istruttori d'ufficio del giudice del lavoro l'emanazione di ordine di esibizione (nella specie di documenti) è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata nella motivazione;
ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell'istanza di ordine di esibizione non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte instante non abbia finalità esplorativa”.
Pag. 3 di 6 condotto senza applicare la coerente metodologia di calcolo, secondo le formule di
RI e di Balthazard.
5.1. Il motivo è infondato nella parte relativa all'eccepita improponibilità, perché il ricorrente ha documentato di aver presentato l'istanza amministrativa di riconoscimento della sofferta patologia osteoarticolare che, ove positivamente riscontrata, avrebbe imposto all' di procedere d'ufficio, ai sensi dell'art. 80 c. Pt_1
2, del TU n. 1124 del 1965, all'unificazione con la pregressa otopatia di origine professionale, per la quale non aveva erogato alcuna prestazione perché l'aveva valutata di entità non indennizzabile3. Quello stesso risultato, dunque, è conseguibile in sede giudiziale ove, per l'appunto, l'assicurato lo ha espressamente rivendicato.
5.2. Il motivo è invece fondato nella parte in cui si appunta sul metodo di quantificazione del danno biologico causato dalle patologie che formano oggetto della postulata unificazione. L'ausiliare tecnico di prime cure ha infatti proceduto alla mera sommatoria delle accertate percentuali di danno e il tribunale, che ha recepito l'esito di tale procedimento, è incorso nella violazione del principio secondo cui: “in caso di lesioni o infermità multiple policrone la rendita da inabilità non può essere calcolata in base alla somma aritmetica delle riduzioni dell'attitudine lavorativa risultanti dalle diverse infermità, dovendo invece tenersi conto della reciproca influenza delle patologie attraverso un giudizio di sintesi” (così, ex multis, Cass.
7956/2001).
5.3. Va pertanto condivisa la scelta dell'esperta medica del lavoro nominata in questo grado del giudizio di determinare il punteggio complessivo che ha assegnato alle accertate menomazioni in modo da riscontrarne la correttezza anche alla stregua
“della formula a scalare” e arrotondando “con qualche decimale in meno” il risultato del calcolo così eseguito.
6. Col terzo motivo d'appello, l' imputa al consulente tecnico del Pt_1 tribunale di aver considerato quale patologia lavorativa l'artrite (e non già l'artrosi) che affligge l'assicurato, benché la stessa sia una patologia comune, e di aver
Pag. 4 di 6 sopravvalutato il “danno alla spalla destra”. Lamenta, pertanto, l'erronea quantificazione dei postumi di origine lavorativa da indennizzare.
6.1. Alla luce dell'approfondimento medico legale disposto dal Collegio, il motivo si rivela solo in parte fondato.
6.2. La consulente tecnica nominata in appello ha infatti quantificato nella misura del dieci per cento l'entità del danno biologico indennizzabile, computando anche quello provocato dalla non indennizzata pregressa otopatia che è, pacificamente, d'origine professionale. Anche in replica alle critiche dell'appellante, ha motivatamente argomentato in merito all'origine lavorativa della osteoartrosi interfalangea e metacarpo-falangea del primo dito della mano destra dell'appellato e, altresì, ha valutato ai fini della quantificazione del danno biologico non solo le lesioni muscolo-tendinee a carico della sua spalla destra, ma anche la lieve limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale che esse comportano.
6.3. Dalle motivate risultanze della consulenza il Collegio non ha ragione di discostarsi, anche perché le approfondite e condivisibili repliche dell'ausiliare non trovano, nelle note di discussione dell'appellante, ulteriori e circostanziate censure.
7. Ne consegue, in riforma della gravata sentenza, la riduzione nell'anzidetta misura dell'indennizzo in conto capitale spettante all'assicurato.
8. L'accoglimento parziale dell'appello giustifica la compensazione tra le parti delle spese del grado.
9. Le spese di CTU vanno invece poste a carico dell' , stante la Pt_1 conferma della condanna di quest'ultimo all'erogazione della prestazione assicurativa che in sede amministrativa ha invece negato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall con Parte_1 ricorso depositato il 23.2.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1883/22, pubblicata in data 21.11.2022, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della gravata sentenza, riconosce a il diritto all'indennizzo in capitale per il CP_1 danno biologico da malattia professionale nella misura del dieci per cento;
Pag. 5 di 6
2. condanna l' a corrispondergli tale indennizzo maggiorato di interessi Pt_1 legali dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa e sino al soddisfo;
3. conferma nel resto;
4. compensa tra le parti le spese del grado;
5. pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica Pt_1
d'ufficio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 19/11/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 6 di 6
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. 9563/2001: “Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 135, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il
"dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire dall la rendita per inabilità permanente va ricercato ed individuato in quello della Pt_1 manifestazione della malattia, come stabilito dall'art. 112 del d.P.R. citato, senza possibilità di 3 In dottrina: “L'istituto assicuratore, nel valutare il grado inabilitante di un infortunato, deve procedere a valutazione d'ufficio di tutte le preesistenze … La valutazione complessiva delle varie inabilità policrone costituisce conseguenza giuridica necessaria della domanda di rendita, indipendentemente da una specifica richiesta dell'interessato (Cass., 8 aprile 2002 n. 5009)”.