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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 18/02/2026, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 876/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 13:00 con la seguente composizione collegiale:
PALESCANDOLO MASSIMO, Presidente
LUPI PIERFRANCESCO, Relatore
DE SIMONE MASSIMILIANO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4414/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Campagna - Largo Della Memoria N. 1 84022 Campagna SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Credit Network & Finance S.p.a. Con Sigla C.n.f. S.p.a. - 05863840962
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500138550 IMU 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 595/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: in atti.
Resistente: in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig Ricorrente_1 ricorre contro il COMUNE DI CAMPAGNA, nonché contro la CNF Spa- Credit Network & Finance quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei Tributi per conto del
Comune di Campagna, avverso l'intimazione di pagamento n. 202500138550 del 04.07.2025 , della complessiva somma di € 21.860,29 di cui € 19.716,66 per imposte, interessi, ecc. (in particolare: € 880,35 per oneri derivanti da atto n. 3847 del 18.12.2020 IMU/ICI 2015 ed € 20.977,94 per oneri derivanti da atto n. 4209/2015 del 18.12.2020 – ICI/IMU 2015); € 645,29 per oneri di riscossione;
€ 1.488,51 per interessi di riscossione;
€ 7,83 per spese di notifica atti precedenti ed € 2,00 per notifica atto impugnato,succssivamente ridotto in autotulela dal Provvedimento Numero 202500138550 del 07/07/2025 a € 21.001,89, a seguito della la sentenza n. 3024/2025 emessa il 21.05.2025 e depositata il 28.05.2025 che ha accolto ricorso ed annullato l'atto impugnato, per i segunti motivi
1. Non debenza delle somme pretese in pagamento;
2. Carenza di legittimazione passiva.
3. Decadenza della pretesa erariale – Prescrizione della pretesa fatta valere con gli atti impugnati
Alla fissata udienza , la causa veniva spedita in desione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza n. 3024/2025 emessa il 21.05.2025 e depositata il 28.05.2025 ,fa riferimemeto al sollecito di pagamento n. 2024/00172429 del 07/1172024 per IMU annualità 2015 per € 862,27 dovuta dal ricorrente in qualità di obbligato in solido e quale erede della fu Nominativo_1 . L' l'intimazione di pagamento n. 202500138550 del 04.07.2025 , qui impugnata fa rifefimento quale proprietario dei beni accertati a segutio della notifica dell'avviso di accertamento n. 4209 del 18/12/2020 per omesso pagamento IMU 2015 notificato a mezzo racc. a/r il 30/12/2020 e ricevuto in data 25/01/2021.
Contrariamente a quanto indicato nella prudizione ducumentale al punto 5 - Avviso di accertamento n. 4209 del 18/12/2020 per omesso pagamento IMU 2015 e relativa ricevuta di avvenuta consegna- non risulta provato la consegna dell' Avviso di accertamento n. 4209 del 18/12/2020 per omesso pagamento IMU 2015, essendo presente la sola ricevuta di avvenuta consegna, con data illeggibile.
Le vicende processuali giustificano la compesazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, Sezione XI in composizione collegiale, accoglie il ricorso compensa le spese.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 13:00 con la seguente composizione collegiale:
PALESCANDOLO MASSIMO, Presidente
LUPI PIERFRANCESCO, Relatore
DE SIMONE MASSIMILIANO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4414/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Campagna - Largo Della Memoria N. 1 84022 Campagna SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Credit Network & Finance S.p.a. Con Sigla C.n.f. S.p.a. - 05863840962
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500138550 IMU 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 595/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: in atti.
Resistente: in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig Ricorrente_1 ricorre contro il COMUNE DI CAMPAGNA, nonché contro la CNF Spa- Credit Network & Finance quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei Tributi per conto del
Comune di Campagna, avverso l'intimazione di pagamento n. 202500138550 del 04.07.2025 , della complessiva somma di € 21.860,29 di cui € 19.716,66 per imposte, interessi, ecc. (in particolare: € 880,35 per oneri derivanti da atto n. 3847 del 18.12.2020 IMU/ICI 2015 ed € 20.977,94 per oneri derivanti da atto n. 4209/2015 del 18.12.2020 – ICI/IMU 2015); € 645,29 per oneri di riscossione;
€ 1.488,51 per interessi di riscossione;
€ 7,83 per spese di notifica atti precedenti ed € 2,00 per notifica atto impugnato,succssivamente ridotto in autotulela dal Provvedimento Numero 202500138550 del 07/07/2025 a € 21.001,89, a seguito della la sentenza n. 3024/2025 emessa il 21.05.2025 e depositata il 28.05.2025 che ha accolto ricorso ed annullato l'atto impugnato, per i segunti motivi
1. Non debenza delle somme pretese in pagamento;
2. Carenza di legittimazione passiva.
3. Decadenza della pretesa erariale – Prescrizione della pretesa fatta valere con gli atti impugnati
Alla fissata udienza , la causa veniva spedita in desione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza n. 3024/2025 emessa il 21.05.2025 e depositata il 28.05.2025 ,fa riferimemeto al sollecito di pagamento n. 2024/00172429 del 07/1172024 per IMU annualità 2015 per € 862,27 dovuta dal ricorrente in qualità di obbligato in solido e quale erede della fu Nominativo_1 . L' l'intimazione di pagamento n. 202500138550 del 04.07.2025 , qui impugnata fa rifefimento quale proprietario dei beni accertati a segutio della notifica dell'avviso di accertamento n. 4209 del 18/12/2020 per omesso pagamento IMU 2015 notificato a mezzo racc. a/r il 30/12/2020 e ricevuto in data 25/01/2021.
Contrariamente a quanto indicato nella prudizione ducumentale al punto 5 - Avviso di accertamento n. 4209 del 18/12/2020 per omesso pagamento IMU 2015 e relativa ricevuta di avvenuta consegna- non risulta provato la consegna dell' Avviso di accertamento n. 4209 del 18/12/2020 per omesso pagamento IMU 2015, essendo presente la sola ricevuta di avvenuta consegna, con data illeggibile.
Le vicende processuali giustificano la compesazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, Sezione XI in composizione collegiale, accoglie il ricorso compensa le spese.