Ordinanza cautelare 12 marzo 2021
Sentenza 28 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 12/03/2021, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/03/2021
N. 00176/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 176 del 2021, proposto da
AN OM, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Sartori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, San Polo 2988;
contro
Comune di Legnago, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Barbara Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento 14.12.2020 nella parte in cui il Comune di Legnago ha rigettato la sanatoria edilizia presentata il 05.07.17 con riferimento agli abusi denominati “Casa del Custode e ripostiglio lavanderia”, “cabina di depurazione” “box prefabbricati per cani e deposito”;
- dell'ordinanza n. 333 del 16.12.2020 nella parte in cui il Comune di Legnago ha ingiunto nel termine di 90 giorni la demolizione degli abusi denominati “Casa del Custode e ripostiglio lavanderia”, “cabina di depurazione” “box prefabbricati per cani e deposito”;
- di ogni atto presupposto e conseguente inerente al procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Legnago;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2021 il dott. Marco Rinaldi;
L’istanza cautelare non merita accoglimento in quanto:
- in relazione al box prefabbricato per cani e deposito è intervenuta la sanatoria, sicchè non vi è più interesse a contestarne la demolizione;
- i manufatti denominati “casa del custode” e “cabina di depurazione” appaiono prima facie in contrasto con la disciplina urbanistica vigente all’epoca della loro realizzazione e all’epoca di presentazione della domanda di sanatoria (arg. in base a Tar Veneto n. 308/2020). A una sommaria delibazione tipica della presente fase di giudizio non emergono elementi tali far ritenere che le previsioni del PI richiamate dal ricorrente abbiano valore ricognitivo-dichiarativo e, dunque, correttivo di un precedente errore cartografico (che sarebbe stato riconosciuto dal Comune ora per allora), anziché frutto di nuove valutazioni urbanistiche destinate ad operare pro futuro;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO