Art. 27.
I risultati delle ispezioni effettuate ai sensi dell'articolo precedente sono comunicati, entro 30 giorni dalla conclusione delle ispezioni, al presidente della giunta provinciale e al sindaco del comune interessato.
I risultati delle ispezioni effettuate ai sensi dell'articolo precedente sono comunicati, entro 30 giorni dalla conclusione delle ispezioni, al presidente della giunta provinciale e al sindaco del comune interessato.