Ordinanza presidenziale 23 dicembre 2022
Sentenza 26 giugno 2023
Parere definitivo 31 luglio 2025
Improcedibile
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 16/12/2025, n. 9980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9980 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09980/2025REG.PROV.COLL.
N. 00742/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 742 del 2024, proposto dalla signora NN UI LV, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12,
nei confronti
la signora LL RO, non costituita in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 10804/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Vista la dichiarazione del 22 ottobre 2025, con la quale la parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c ), 38, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2025, il Cons. ZO IN e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierna appellante ha impugnato in primo grado la propria esclusione dal concorso riservato ai dirigenti sanitari per la copertura di 8 posti a tempo pieno e indeterminato di dirigente sanitario chimico.
2. Il Tar ha dichiarato improcedibile il ricorso per carenza di interesse:
“ Considerato che la ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dal concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 8 posti, a tempo pieno e indeterminato, di dirigente sanitario chimico (ex dirigente delle professionalità sanitarie), riservato ai sensi dell’art. 1, c. 356, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, ai dirigenti sanitari (chimici) è stato indetto con avviso pubblicato in G.U., IV serie speciale n.37 del 10.05.2019 in quanto non possesso della laurea in Chimica;
Considerato che con memoria depositata in prossimità dell’udienza di discussione, il Ministero resistente ha rappresentato che la ricorrente dal 1° gennaio 2020 è stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze dell’Amministrazione ed inserita nel ruolo unico dei dirigenti sanitari del Ministero della salute con la qualifica di dirigente sanitario farmacista, senza subire alcun pregiudizio in termini economici rispetto alla qualifica dei dirigenti sanitari chimici;
Considerato che la stessa ricorrente ha riferito che con decorrenza 01/01/2020 è stata assunta con contratto a tempo indeterminato come farmacista dirigente, senza chiarire e precisare il pregiudizio sostanziale che deriverebbe dalla collocazione come dirigente farmacista;
Ritenuto, pertanto, pienamente soddisfatto l’interesse della ricorrente alla stabilizzazione e rispettata da parte dell’Amministrazione la relativa finalità individuata dal superamento del precariato ”.
3. Con l’atto di appello, e successivi depositi, la ricorrente censura la sentenza, ritenendo in particolare che:
“ Non essendovi, all’evidenza alcuna incompatibilità tra il fatto sopravvenuto, vale a dire l’assunzione della ricorrente come Dirigente Farmacista e la realizzazione dell’utilità a cui si mira attraverso l’azione giurisdizionale – assunzione dalla Graduatoria dei vincitori con il ruolo di Dirigente Chimico - il ricorso non poteva essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse (…)
Né possono esservi dubbi sul fatto che gli effetti della sentenza supererebbero l’asserita (invero neanche dichiarata o accennata) incompatibilità tra i due ruoli come se, in sintesi, il fatto di aver accettato il ruolo da Dirigente Farmacista precluda di agire per quello da Chimico.
E’ sin troppo noto, difatti, che la declaratoria di illegittimità delle scelte della P.a. inerenti la valutazione dei titoli in una procedura concorsuale “comporta, in sede di esecuzione del giudicato, l’obbligo per l’amministrazione di adeguare la situazione di fatto e di diritto al disposto della sentenza demolitoria, attraverso l’eliminazione ex nunc di tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti medio tempore dall’esecuzione dell’atto poi annullato” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 8 marzo 2011, n. 2082), ragion per cui è scontato che non possa ostarvi la nomina per l’altro profilo successivamente giunta (…)
Per tale ragione non v’è dubbio che la parte ricorrente debba beneficiare del diritto all’assunzione sin dal momento in cui ne avrebbe avuto il diritto con il contestuale riconoscimento degli effetti giuridici ed economici ”.
4. Il Ministero della Salute si è costituito con memoria con cui eccepisce l’irricevibilità del gravame e chiede, comunque, la conferma della sentenza impugnata.
5. Con successiva dichiarazione l’appellante ha formalizzato istanza di rinuncia:
“ Premesso
- che con il ricorso in epigrafe si impugnava l’esclusione dal concorso riservato ai dirigenti sanitari per la copertura di 8 posti a tempo pieno ed indeterminato e, in particolare, quello da dirigente CHIMICO pur avendo ottenuto quello da dirigente FARMACISTA;
- che, nelle more, e in particolare all’esito dell’interpello del mese di agosto 2025 con contratto formalizzato a settembre 2025, sono stati affidati alla ricorrente altri ed importanti incarichi da dirigente farmacista;
- che quindi ritiene non più utile la prosecuzione del giudizio non avendo più interesse alla decisione che Le riconosca un bene della vita cui non aspira più ”.
6. All’udienza pubblica del 30 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio prende atto della rinuncia all’appello comunicata dalla ricorrente, e alla luce della mancata accettazione della parte appellata, la intende come manifestazione di una sopravvenuta carenza di interesse.
2. Per tali motivi l’appello deve essere dichiarato improcedibile.
3. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
FF GR, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
ZO IN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZO IN | FF GR |
IL SEGRETARIO