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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 30/09/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 1935/2024 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALLI Parte_1 C.F._1
PAOLO e domicilio eletto in Paderno Dugnano via Pasubio 53
-ricorrente-
contro
), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. TARZIA MARIO ROBERTO e domicilio eletto in Monza via Morandi 1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.7.2024, conveniva in giudizio l Parte_1 [...]
, chiedendo: Controparte_2
“1) in via principale, accertato per i motivi di cui in narrativa che la sig.ra , Parte_1 non ha svolto alcuna attività lavorativa nel corso del 2024 ed accertato altresì che, nel corso del 2023, ha svolto in favore del prestazioni di lavoro autonomo Parte_2 occasionale che non hanno comportato la violazione del divieto di cumulo previsto dall'art.14, comma 3 del D.L. 4/2019, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il
1 provvedimento di riliquidazione della pensione n.001-490111570778 Categoria VO percepita dalla ricorrente emesso dall' in data 29/01/2024 e, per l'effetto, ordinare CP_2 all' , previo ricalcolo, di rimettere nella disponibilità della medesima ricorrente la CP_2 pensione mensile da essa percepita antecedentemente al provvedimento impugnato con ripetizione in suo favore di tutte le somme ingiustificatamente trattenute a far tempo dal
29/01/2024, somme da maggiorarsi della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.
2) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertato per i motivi di cui in narrativa che la sanzione applicabile per la violazione del divieto di cumulo previsto dall'art.14, comma 3 del D.L. 4/2019 non può essere superiore all'importo percepito dalla ricorrente per l'attività svolta nel 2023 a favore del ordinare all' il ricalcolo della pensione deducendo da Parte_2 CP_2 quella percepita nel 2023 il solo minor importo di €. 765,00.= lordi con ripetizione, in favore della ricorrente, di tutte le ulteriori somme ingiustificatamente trattenute dalla medesima a far tempo dal 29/01/2024; somme da maggiorarsi della rivalutazione monetaria e CP_2 degli interessi legali”.
Parte ricorrente affermava che: a far data dal giorno 1.9.2022 è stata ammessa a godere della pensione c.d. “quota 100” (n.001-490111570778 Categoria VO); in data 18.9.2023 ha sottoscritto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il
[...]
in forza del quale avrebbe dovuto organizzare i corsi di preparazione degli Parte_2 studenti per gli esami di idoneità e di Stato delle Scuole secondarie;
l'incarico avrebbe avuto natura del tutto occasionale e le sarebbe stato affidato senza continuità per soli pochi mesi, privo di qualsivoglia vincolo stante l'“assoluta autonomia e libertà” e facoltà di recesso “in ogni momento” concessa;
per l'attività, saltuariamente prestata nei mesi di ottobre/dicembre
2023, ha percepito compensi lordi complessivi di euro 765,00 (netti 533,00 euro); in data
31.12.2023 il rapporto contrattuale con il veniva interrotto. Parte_2
Esponeva ulteriormente che : il 29.1.2024 l le comunicava di aver provveduto alla CP_2 riliquidazione della pensione erogata, con decorrenza dal 1.9.2023 in ragione della
“incumulabilità prevista dall'art.14, comma 3, del D.L. 4/2019 con i redditi da lavoro dipendente o autonomo”, intimandole la restituzione dell'importo lordo di complessivi euro
29.954,02 (di cui euro 25.774,58 per l'anno 2023 ed euro 4.179,44 per l'anno 2024) e disponendo il recupero mediante trattenuta sulla pensione della quota mensile di euro
334,35 fino a concorrenza del dovuto;
in data 4.3.2024 l'Istituto previdenziale le comunicava la rideterminazione dell'ammontare della somma intimata, con decurtazione dell'importo
2 lordo di euro 4.179,44 relativo all'anno 2024 per aver accertato la cessazione del rapporto lavorativo con il in data 31.12.2023. Parte_2
Il ricorso amministrativo promosso in data 17.4.2024 non veniva accolto dall' , come da CP_2 comunicazione del 24.5.2024.
si costituiva con memoria Controparte_1 difensiva, nella quale contestava le avverse deduzioni e domande, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione in data 30.9.2025, i procuratori concludevano come in atti;
seguiva pronuncia e lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso non è fondato, e deve essere perciò rigettato.
I fatti storici alla base delle domande delle parti sono pacifici e non contestati.
La questione controversa attiene alla legittimità della pretesa restitutoria avanzata dall' , CP_2 in ragione di una asserita incompatibilità della pensione goduta dalla ricorrente – e dei relativi vantaggi – rispetto al reddito derivante da attività lavorativa dipendente o autonoma, con la sola eccezione prevista per quello da lavoro autonomo occasionale, a norma del D.L.
n. 4/2019, disciplinante la materia.
Preliminarmente, in punto di diritto si osserva quanto segue.
La disposizione normativa, fondante la pretesa restitutoria dell' , è l'art. 14, comma 3, CP_2
D.L. n. 4/2019, in forza del quale “La pensione di cui al comma 1 (pensione quota 100) non
è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
I dubbi di costituzionalità della norma affrontati e superati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 234/2022, che ne ha messo in evidenza la conformità al principio solidaristico, secondo cui: “Il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso. Il legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il
3 ricambio generazionale. Di ciò è consapevole il giudice rimettente, il quale, pur adombrando che possa ritenersi sproporzionata la sospensione del trattamento pensionistico per l'intero anno solare in cui siano stati percepiti redditi da lavoro, specialmente se si tratta di importi modesti, incentra il dubbio di legittimità costituzionale sul regime differenziato del divieto di cumulo. Mentre il lavoro occasionale, prestato senza vincolo di subordinazione, remunerato entro la soglia massima di 5.000 euro lordi annui è cumulabile con il trattamento pensionistico, non lo è il lavoro intermittente, foss'anche quello – come accaduto nella vicenda oggetto del giudizio principale – che non prevede alcun obbligo di disponibilità nel rispondere alla chiamata del datore di lavoro. A sostegno di tale prospettazione il rimettente richiama ripetutamente la sentenza n. 416 del 1999. Questa Corte ha affermato in tale occasione che, quanto al divieto di cumulo tra pensione anticipata e redditi da lavoro, le differenze tra lavoro autonomo e lavoro subordinato non erano, nella prospettiva del legislatore dell'epoca, tali da imporre una disciplina diversificata del cumulo. 7.2.– Il riferimento alla decisione citata non è dirimente nell'impostazione dell'odierna questione. La comparazione, ora proposta dal rimettente, fra redditi da lavoro autonomo occasionale entro la soglia di 5.000 euro lordi annui e redditi da lavoro intermittente non ha fondamento, poiché non sono omogenee le situazioni poste a raffronto. Il lavoro intermittente deve essere ricondotto all'ampia categoria del lavoro flessibile, che il legislatore ha progressivamente circondato di regole (da ultimo, con gli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.
183»). In assenza di una disciplina tradizionale dell'orario di lavoro, specialmente nei settori produttivi in cui l'offerta di occupazione non è costante e non ha cadenze regolari, l'intento
è quello di non ostacolare le scelte organizzative del datore di lavoro, garantendo al contempo la tutela della dignità del lavoratore, che si sostanzia, tra l'altro, nella compatibilità fra tempi di lavoro e vita privata. La disposizione che consente al lavoratore di non obbligarsi a rispondere alla chiamata del datore di lavoro (art. 13 del d.lgs. n. 81 del 2015), come nella fattispecie oggetto del giudizio principale, si differenzia da quella in cui è prevista la corresponsione di un'indennità, commisurata alla retribuzione, che compensa i tempi di attesa di quanti optano per una disponibilità costante (art. 16 del d.lgs. n. 81 del 2015).
Entrambe le prestazioni di lavoro flessibile, sia pure nella loro peculiare frammentarietà, rispondono pur sempre a esigenze organizzative del datore di lavoro. L'eterodirezione è, al contrario, del tutto assente nel lavoro autonomo occasionale. Quest'ultimo costituisce, infatti, un'area residuale del lavoro autonomo, riconducibile alla definizione contenuta
4 dell'art. 2222 del codice civile. L'occasionalità caratterizza una prestazione non abituale, sottratta a qualunque vincolo di subordinazione. 7.3.– La differenza tra le tipologie di attività in esame si riflette coerentemente sulla diversa disciplina del divieto di cumulo. Mentre al lavoro intermittente, proprio perché subordinato, si accompagna l'obbligo di contribuzione, così non accade per il lavoro autonomo occasionale produttivo di redditi entro la soglia massima dei 5.000 euro lordi annui (art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito). Come chiarito anche di recente da questa Corte, sia pure in una fattispecie diversa da quella ora in esame (sentenza n. 104 del 2022), il lavoratore autonomo occasionale percettore di redditi entro la soglia indicata non è tenuto a iscriversi alla
Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e quei redditi, ai sensi dell'art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, non sono soggetti a prelievo previdenziale. 7.4.– In ragione della diversità delle situazioni lavorative poste a raffronto, si deve dunque escludere che sia costituzionalmente illegittimo il difforme trattamento riservato, ai fini del divieto di cumulo con la pensione anticipata a “quota 100”, ai redditi da esse derivanti. L'assenza di omogeneità fra le prestazioni di lavoro qui esaminate porta alla conclusione che non è violato il principio di eguaglianza (ex plurimis, sentenze n. 127 del
2020, n. 32 del 2018 e n. 241 del 2016; ordinanza n. 346 del 2004). 7.5.– La scelta del legislatore, vòlta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi – come nella fattispecie oggetto del giudizio principale – fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta “quota 100” e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa. Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta “quota 100” dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.
Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto
5 richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato
(come rilevato peraltro da questa Corte con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego – NASpI –, nella sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale. Anche in questa prospettiva, l'assenza di omogeneità fra le situazioni lavorative poste a raffronto dal rimettente risulta decisiva per escludere la fondatezza della questione. Il lavoro autonomo occasionale, per la sua natura residuale, non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali e si differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del lavoro intermittente”.
Sull'art. 14 del D.L. n. 4/2019, nel solco del precedente costituzionale appena richiamato, si
è recentemente pronunciata anche la Corte di Cassazione, che, con la sentenza n.
30994/2024, ha precisato che “La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato rinviene la sua giustificazione nell'antinomia tra la richiesta agevolata del lavoratore di uscire anticipatamente dal lavoro con la possibilità della prosecuzione di una prestazione di lavoro.
10. La Corte costituzionale, considerando l'eccezionalità della misura pensionistica che ha consentito il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, ha rimarcato la volontà del legislatore di attribuire, ad alcuni lavoratori, regole più favorevoli rispetto al sistema ordinario, a fronte di una limitazione imposta ai soggetti beneficiati, ossia l'effettiva uscita dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile. 11. La disposizione in esame mette in correlazione la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, con il presupposto, richiesto dal legislatore, per usufruire del trattamento pensionistico di favore, presupposto che, peraltro, in sede di concessione del beneficio di ammissione al trattamento pensionistico viene verificato attraverso apposite dichiarazioni da rendere all' sulla CP_2 sussistenza di eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull'incumulabilità della pensione. 12. L'eccezionalità della misura pensionistica, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, è stata ampiamente rimarcata da Corte cost. n.234 del 2022 cit. 13. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario, e la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento
6 pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, da Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale (Corte cost.n. 234 del 2022). 14. Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo. 15. E' la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-
2021). Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo.
La pronuncia della Suprema Corte si è dunque posta in linea con quanto previsto dalla circolare n. 117/2019 dell' - norma secondaria a carattere ermeneutico - secondo cui CP_2
“il pagamento della pensione è sospeso nell'anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro di cui ai precedenti paragrafi 1.1 e 1.2, nonché nei mesi dell'anno, precedenti quello di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi. Pertanto, i ratei di pensione relativi a tali periodi non devono essere corrisposti ovvero devono essere recuperati ai sensi dell'art. 2033 c.c. ove già posti in pagamento”, riferendo l'incumulabilità non all'intero periodo intercorrente tra la data di decorrenza e il compimento dell'età pensionabile, bensì al solo anno nel quale sono stati percepiti i redditi.
Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale alla base della vicenda oggetto del presente giudizio, occorre verificare l'applicabilità dell'art. 14 co. 3 DL n. 4/2019 al caso della ricorrente, nell'ottica di stabilire l'eventuale riconducibilità del rapporto lavorativo all'unica eccezione legislativa contemplata, ossia al lavoro autonomo occasionale.
7 Al riguardo, parte ricorrente ha sostenuto che le prestazioni svolte dalla ricorrente a favore del risultano indubbiamente detenere le caratteristiche Parte_3 dell'occasionalità e dell'autonomia a norma dell'art. 2222 c.c., in ragione della durata e saltuarietà del rapporto, circoscritto a poco più di tre mesi - dal 18/09/2023 al 31/12/2023 -
e, dall'altro, delle modalità tramite le quali è stato regolato dai contraenti.
In particolare, a sostegno dell'estraneità di ispetto alla struttura organizzativa del Pt_1
, la difesa ha richiamato i passaggi del testo contrattuale con cui la Parte_2 ricorrente si era impegnata a organizzare il corso in assoluta autonomia e libertà, predisponendo …. il calendario dei corsi ….. con conseguente scelta discrezionale di assenze senza dover sottostare ad alcun potere gerarchico e disciplinare ..”, con esclusione del vincolo di subordinazione e facoltà del tutto discrezionale per la contraente di “recedere in ogni momento, anche prima della scadenza del termine…. Ha quindi osservato che, per la stipulazione del negozio, le parti si sarebbero avvalse di un modello standard di contratto non personalizzato, impropriamente denominato “Contratto di collaborazione coordinata e continuativa”, ritenendo un mero errore materiale l'indicazione del codice di lavoro
(Co.Co.Co.) in sede di denuncia Uniemens, inoltrata all' dal in qualità di CP_2 Parte_2 sostituto d'imposta, (il codice tipo rapporto 06 - CO.CO … mentre un eventuale rapporto di lavoro occasionale (art. 2222 cc) avrebbe dovuto riportare il codice 09).
La ricostruzione, operata dalla ricorrente in ordine alla natura sostanziale del rapporto lavorativo, non può essere condivisa.
Va osservato, innanzitutto, che è rimessa al potere-dovere del Giudice la qualificazione giuridica di un contratto di cui le parti abbiano convenuto un determinato inquadramento
(nomen iuris) con atto scritto;
ciò, in esito all'attività ermeneutica di cui agli artt. 1362 e s.s.
c.c., che consente al Giudice di addivenire all'identificazione del reale tipo di rapporto in relazione alle effettive caratteristiche dello stesso, quali desumibili anche dalle modalità della sua attuazione, sì da apprezzarne l'aderenza ad una fattispecie astratta, tra quelle preventivamente delineate dal legislatore (cfr. da ultimo Cass. n. 11176/2024).
A tal riguardo, inoltre, il codice di trasmissione nel flusso Uniemens e nella denuncia Unilavv inserito dal non assume valenza dirimente, trattandosi di atto di parte, Parte_2 posto in essere ai soli fini fiscali. Rispetto alla qualificazione giuridica dell'attività lavorativa, le stesse circolari escludono ogni rilevanza alle modalità di dichiarazione rese a fini CP_2 fiscali (“Sono da considerare redditi da lavoro autonomo quelli comunque ricollegabili ad un'attività lavorativa svolta senza vincolo di subordinazione, indipendentemente dalle
8 modalità di dichiarazione a fini fiscali”, circolare 29 gennaio 2019 n. 11 e circolare CP_2
9 agosto 2019 n. 117). CP_2
Ciò posto, la qualificazione giuridica del rapporto lavorativo tra e il Pt_1 Parte_2
deve essere condotta sulla base del contratto in atti.
[...]
A tal fine, l'analisi deve essere orientata, per quanto di interesse nella presente sede, alla riconducibilità della fattispecie concreta nell'ambito del lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.), i cui soli redditi sono esenti dal divieto di cumulo come espressamente previsto dall'art. 14 co. 3 D.L. n. 4/2019.
Innanzitutto, deve essere esclusa l'equiparazione tout court del rapporto lavorativo tra la ricorrente e il al lavoro subordinato a norma dell'art. 2 del Dlgs 81/2015. Parte_2
Risulta documentalmente, infatti, che, in sede di premesse contrattuali, le parti hanno espressamente richiamato la disciplina del CCNL SCUOLE LAICHE, allegato 6, che disciplina i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a norma dell'art. 26 del CCNL
e nel rispetto dell'art. 2 lett. A D.lgs. 81/2015 (doc. 2 ricorr.).
Il richiamo alla contrattazione collettiva, disciplinante la materia, consente quindi di escludere, in via eccezionale, l'applicabilità della disciplina del lavoro subordinato al rapporto in esame, in forza del combinato disposto del primo e secondo comma dell'art. 2 del D.lgs. 81/2015, che così dispone: “1. A far data dal 1 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento: a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore”.
Esclusa così la riconducibilità tout court del rapporto concreto tra la ricorrente e il Pt_2 ell'alveo del lavoro subordinato, il distinguo deve essere operato tra la collaborazione
[...] continuativa e coordinata, quale forma di lavoro autonomo, e la categoria residuale del lavoro autonomo occasionale.
9 A norma dell'art. 2222 c.c., il lavoratore autonomo occasionale è colui il quale si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente;
l'esercizio dell'attività deve essere del tutto occasionale, priva dei requisiti dell'abitualità e della professionalità.
Il requisito dell'abitualità ricorre ogniqualvolta l'attività lavorativa sia connotata da ripetitività, regolarità e sistematicità (tenuto conto del numero delle prestazioni, quindi della pluralità di queste, e della loro estensione nel tempo).
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'elemento dell'abitualità, ossia della reiterazione nel tempo, abbinato a quello della professionalità, consenta di contraddistinguere un'attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti. L'attività occasionale, invece, si concretizza nei caratteri della contingenza, eventualità e secondarietà (cfr. Cass. sentenza n. 1052/1988; Cass. sentenza n. 15031/2014; Cass. sentenza n. 4419/2021); anche l'esecuzione di una sola operazione, in presenza o meno delle predette connotazioni, è idonea a integrare l'esercizio di una abituale attività economica (cfr. da ultimo, Cass. n. 33568/2024).
Poste le superiori coordinate ermeneutiche, in relazione al caso di specie si osserva quanto segue.
La ricorrente ha dedotto la natura autonoma e occasionale del rapporto lavorativo con il in forza della durata e della saltuarietà dello stesso, circoscritto a poco più di Parte_2 tre mesi.
Muovendo dall'analisi documentale, emerge che il rapporto lavorativo, cui si era vincolata in data 18.9.2023, aveva ad oggetto l'organizzazione del corso di Parte_4 preparazione agli esami di idoneità e di Stato delle scuole secondaria, da eseguirsi in autonomia e libertà nella predisposizione del calendario, pur tenuto conto delle esigenze del
Centro, con rimessione alla ricorrente dell'eventuale scelta discrezionale di assenze, senza alcuna sottoposizione a potere gerarchico e disciplinare e con espressa esclusione del vincolo di subordinazione (doc. 2 ricorrente). Risulta inoltre pattuita una retribuzione oraria pari a 15 euro lordi e una durata contrattuale con decorrenza dal 25.9.2023 al 31.5.2024, salvo proroghe (doc. 2).
Quanto alla natura autonoma del rapporto di lavoro, si osserva quanto segue.
10 Dalle esposte previsioni contrattuali emerge chiaramente che le prestazioni, cui si era obbligata la ricorrente avrebbero dovuto essere svolte in assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e con modalità, che sono riconducibili a quelle proprie del lavoro autonomo
(autonomia e libertà riconosciute alla docente in sede di predisposizione del calendario, discrezionalità quanto alle assenze, esclusione della sottoposizione al potere gerarchico e disciplinare del . Parte_2
Ciò posto, in assenza di ulteriori elementi allegati dalla ricorrente e utili ad una più puntuale ricostruzione dell'articolazione concreta del rapporto (ad es. tempi settimanali e luogo di espletamento della prestazione), deve ritenersi la natura autonoma del rapporto di lavoro nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.
Quanto alla durata del rapporto e, in particolare, alla asserita saltuarietà del rapporto, circoscritto a poco più di tre mesi come dedotto dalla ricorrente, si rileva che l'assunto di parte è smentito documentalmente dalla previsione contrattuale della durata del rapporto, invero stabilita con riferimento all'anno scolastico da settembre 2023 a maggio 2024 (doc.
2 ricorrente). Ne consegue che il rapporto di lavoro ha avuto esecuzione per soli tre mesi
(dal 25.9.2023 al 31.12.2023) esclusivamente in ragione di una risoluzione anticipata per volontà delle parti (doc. 4).
Ciò posto, deve darsi atto che è pur vero che la previsione di uno svolgimento prolungato del rapporto non è determinante ai fini del requisito dell'occasionalità della prestazione;
tuttavia, nel caso di specie, la durata contrattuale, determinata in funzione dell'annualità scolastica, inevitabilmente sottintendeva una continuità della prestazione oggetto dell'obbligazione assunta dalla ricorrente, la quale non era tenuta ad un'attività da espletarsi in modo episodico e non continuativo nel tempo, bensì avrebbe dovuto prestare la propria opera ripetutamente, con regolarità, nel corso degli otto mesi contrattualmente individuati.
Il rapporto di lavoro, dunque, non era di tipo occasionale.
Inoltre, è configurabile anche il carattere della professionalità della prestazione espletata, idoneo a supportare ulteriormente la natura non occasionale del rapporto lavorativo:
l'oggetto della prestazione (organizzazione del corso di preparazione agli esami di idoneità
e di Stato delle scuole secondarie) era infatti afferente all'ambito di professionalità della ricorrente, quale docente in pensione.
11 Così qualificato il titolo contrattuale e il conseguente rapporto lavorativo, ne consegue che i redditi generati dalle prestazioni rese dalla ricorrente sono da considerarsi redditi da lavoro autonomo non occasionale.
All'esito di tale accertamento, deve ritenersi che la ricorrente, attraverso la conclusione del contratto di collaborazione continuativa e coordinata con il , si era di Parte_2 fatto reimmessa nel mercato del lavoro, tanto che detto rapporto, se portato al termine naturale contrattualmente previsto, sarebbe stato suscettibile di produrre effetti a carico del sistema previdenziale (laddove superata la soglia di legge dei 5.000 euro).
Ne consegue che, alla stregua della ratio solidaristica che caratterizza il beneficio pensionistico in oggetto, il lavoro retribuito svolto dalla ricorrente introduce un profilo di incongruenza, cui il legislatore ha inteso rispondere con la perdita del trattamento previdenziale per l'intero anno solare.
Le suesposte considerazioni consentono pertanto di ritenere, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata, legittima, anche nel caso di specie, l'applicazione del divieto di cumulo di cui all'art.14, comma 3, del D.L. n.4/2019.
Le domande di parte ricorrente non sono, pertanto, fondate e devono essere integralmente rigettate.
Sussistono i motivi previsti dalla normativa vigente per la compensazione integrale delle spese legali, stante la particolarità e complessità ermeneutica delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
rigetta il ricorso;
compensa spese le spese di lite.
Monza, 30.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
12 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 1935/2024 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALLI Parte_1 C.F._1
PAOLO e domicilio eletto in Paderno Dugnano via Pasubio 53
-ricorrente-
contro
), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. TARZIA MARIO ROBERTO e domicilio eletto in Monza via Morandi 1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.7.2024, conveniva in giudizio l Parte_1 [...]
, chiedendo: Controparte_2
“1) in via principale, accertato per i motivi di cui in narrativa che la sig.ra , Parte_1 non ha svolto alcuna attività lavorativa nel corso del 2024 ed accertato altresì che, nel corso del 2023, ha svolto in favore del prestazioni di lavoro autonomo Parte_2 occasionale che non hanno comportato la violazione del divieto di cumulo previsto dall'art.14, comma 3 del D.L. 4/2019, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il
1 provvedimento di riliquidazione della pensione n.001-490111570778 Categoria VO percepita dalla ricorrente emesso dall' in data 29/01/2024 e, per l'effetto, ordinare CP_2 all' , previo ricalcolo, di rimettere nella disponibilità della medesima ricorrente la CP_2 pensione mensile da essa percepita antecedentemente al provvedimento impugnato con ripetizione in suo favore di tutte le somme ingiustificatamente trattenute a far tempo dal
29/01/2024, somme da maggiorarsi della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.
2) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertato per i motivi di cui in narrativa che la sanzione applicabile per la violazione del divieto di cumulo previsto dall'art.14, comma 3 del D.L. 4/2019 non può essere superiore all'importo percepito dalla ricorrente per l'attività svolta nel 2023 a favore del ordinare all' il ricalcolo della pensione deducendo da Parte_2 CP_2 quella percepita nel 2023 il solo minor importo di €. 765,00.= lordi con ripetizione, in favore della ricorrente, di tutte le ulteriori somme ingiustificatamente trattenute dalla medesima a far tempo dal 29/01/2024; somme da maggiorarsi della rivalutazione monetaria e CP_2 degli interessi legali”.
Parte ricorrente affermava che: a far data dal giorno 1.9.2022 è stata ammessa a godere della pensione c.d. “quota 100” (n.001-490111570778 Categoria VO); in data 18.9.2023 ha sottoscritto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il
[...]
in forza del quale avrebbe dovuto organizzare i corsi di preparazione degli Parte_2 studenti per gli esami di idoneità e di Stato delle Scuole secondarie;
l'incarico avrebbe avuto natura del tutto occasionale e le sarebbe stato affidato senza continuità per soli pochi mesi, privo di qualsivoglia vincolo stante l'“assoluta autonomia e libertà” e facoltà di recesso “in ogni momento” concessa;
per l'attività, saltuariamente prestata nei mesi di ottobre/dicembre
2023, ha percepito compensi lordi complessivi di euro 765,00 (netti 533,00 euro); in data
31.12.2023 il rapporto contrattuale con il veniva interrotto. Parte_2
Esponeva ulteriormente che : il 29.1.2024 l le comunicava di aver provveduto alla CP_2 riliquidazione della pensione erogata, con decorrenza dal 1.9.2023 in ragione della
“incumulabilità prevista dall'art.14, comma 3, del D.L. 4/2019 con i redditi da lavoro dipendente o autonomo”, intimandole la restituzione dell'importo lordo di complessivi euro
29.954,02 (di cui euro 25.774,58 per l'anno 2023 ed euro 4.179,44 per l'anno 2024) e disponendo il recupero mediante trattenuta sulla pensione della quota mensile di euro
334,35 fino a concorrenza del dovuto;
in data 4.3.2024 l'Istituto previdenziale le comunicava la rideterminazione dell'ammontare della somma intimata, con decurtazione dell'importo
2 lordo di euro 4.179,44 relativo all'anno 2024 per aver accertato la cessazione del rapporto lavorativo con il in data 31.12.2023. Parte_2
Il ricorso amministrativo promosso in data 17.4.2024 non veniva accolto dall' , come da CP_2 comunicazione del 24.5.2024.
si costituiva con memoria Controparte_1 difensiva, nella quale contestava le avverse deduzioni e domande, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione in data 30.9.2025, i procuratori concludevano come in atti;
seguiva pronuncia e lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso non è fondato, e deve essere perciò rigettato.
I fatti storici alla base delle domande delle parti sono pacifici e non contestati.
La questione controversa attiene alla legittimità della pretesa restitutoria avanzata dall' , CP_2 in ragione di una asserita incompatibilità della pensione goduta dalla ricorrente – e dei relativi vantaggi – rispetto al reddito derivante da attività lavorativa dipendente o autonoma, con la sola eccezione prevista per quello da lavoro autonomo occasionale, a norma del D.L.
n. 4/2019, disciplinante la materia.
Preliminarmente, in punto di diritto si osserva quanto segue.
La disposizione normativa, fondante la pretesa restitutoria dell' , è l'art. 14, comma 3, CP_2
D.L. n. 4/2019, in forza del quale “La pensione di cui al comma 1 (pensione quota 100) non
è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
I dubbi di costituzionalità della norma affrontati e superati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 234/2022, che ne ha messo in evidenza la conformità al principio solidaristico, secondo cui: “Il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso. Il legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il
3 ricambio generazionale. Di ciò è consapevole il giudice rimettente, il quale, pur adombrando che possa ritenersi sproporzionata la sospensione del trattamento pensionistico per l'intero anno solare in cui siano stati percepiti redditi da lavoro, specialmente se si tratta di importi modesti, incentra il dubbio di legittimità costituzionale sul regime differenziato del divieto di cumulo. Mentre il lavoro occasionale, prestato senza vincolo di subordinazione, remunerato entro la soglia massima di 5.000 euro lordi annui è cumulabile con il trattamento pensionistico, non lo è il lavoro intermittente, foss'anche quello – come accaduto nella vicenda oggetto del giudizio principale – che non prevede alcun obbligo di disponibilità nel rispondere alla chiamata del datore di lavoro. A sostegno di tale prospettazione il rimettente richiama ripetutamente la sentenza n. 416 del 1999. Questa Corte ha affermato in tale occasione che, quanto al divieto di cumulo tra pensione anticipata e redditi da lavoro, le differenze tra lavoro autonomo e lavoro subordinato non erano, nella prospettiva del legislatore dell'epoca, tali da imporre una disciplina diversificata del cumulo. 7.2.– Il riferimento alla decisione citata non è dirimente nell'impostazione dell'odierna questione. La comparazione, ora proposta dal rimettente, fra redditi da lavoro autonomo occasionale entro la soglia di 5.000 euro lordi annui e redditi da lavoro intermittente non ha fondamento, poiché non sono omogenee le situazioni poste a raffronto. Il lavoro intermittente deve essere ricondotto all'ampia categoria del lavoro flessibile, che il legislatore ha progressivamente circondato di regole (da ultimo, con gli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.
183»). In assenza di una disciplina tradizionale dell'orario di lavoro, specialmente nei settori produttivi in cui l'offerta di occupazione non è costante e non ha cadenze regolari, l'intento
è quello di non ostacolare le scelte organizzative del datore di lavoro, garantendo al contempo la tutela della dignità del lavoratore, che si sostanzia, tra l'altro, nella compatibilità fra tempi di lavoro e vita privata. La disposizione che consente al lavoratore di non obbligarsi a rispondere alla chiamata del datore di lavoro (art. 13 del d.lgs. n. 81 del 2015), come nella fattispecie oggetto del giudizio principale, si differenzia da quella in cui è prevista la corresponsione di un'indennità, commisurata alla retribuzione, che compensa i tempi di attesa di quanti optano per una disponibilità costante (art. 16 del d.lgs. n. 81 del 2015).
Entrambe le prestazioni di lavoro flessibile, sia pure nella loro peculiare frammentarietà, rispondono pur sempre a esigenze organizzative del datore di lavoro. L'eterodirezione è, al contrario, del tutto assente nel lavoro autonomo occasionale. Quest'ultimo costituisce, infatti, un'area residuale del lavoro autonomo, riconducibile alla definizione contenuta
4 dell'art. 2222 del codice civile. L'occasionalità caratterizza una prestazione non abituale, sottratta a qualunque vincolo di subordinazione. 7.3.– La differenza tra le tipologie di attività in esame si riflette coerentemente sulla diversa disciplina del divieto di cumulo. Mentre al lavoro intermittente, proprio perché subordinato, si accompagna l'obbligo di contribuzione, così non accade per il lavoro autonomo occasionale produttivo di redditi entro la soglia massima dei 5.000 euro lordi annui (art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito). Come chiarito anche di recente da questa Corte, sia pure in una fattispecie diversa da quella ora in esame (sentenza n. 104 del 2022), il lavoratore autonomo occasionale percettore di redditi entro la soglia indicata non è tenuto a iscriversi alla
Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e quei redditi, ai sensi dell'art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, non sono soggetti a prelievo previdenziale. 7.4.– In ragione della diversità delle situazioni lavorative poste a raffronto, si deve dunque escludere che sia costituzionalmente illegittimo il difforme trattamento riservato, ai fini del divieto di cumulo con la pensione anticipata a “quota 100”, ai redditi da esse derivanti. L'assenza di omogeneità fra le prestazioni di lavoro qui esaminate porta alla conclusione che non è violato il principio di eguaglianza (ex plurimis, sentenze n. 127 del
2020, n. 32 del 2018 e n. 241 del 2016; ordinanza n. 346 del 2004). 7.5.– La scelta del legislatore, vòlta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi – come nella fattispecie oggetto del giudizio principale – fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta “quota 100” e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa. Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta “quota 100” dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.
Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto
5 richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato
(come rilevato peraltro da questa Corte con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego – NASpI –, nella sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale. Anche in questa prospettiva, l'assenza di omogeneità fra le situazioni lavorative poste a raffronto dal rimettente risulta decisiva per escludere la fondatezza della questione. Il lavoro autonomo occasionale, per la sua natura residuale, non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali e si differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del lavoro intermittente”.
Sull'art. 14 del D.L. n. 4/2019, nel solco del precedente costituzionale appena richiamato, si
è recentemente pronunciata anche la Corte di Cassazione, che, con la sentenza n.
30994/2024, ha precisato che “La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato rinviene la sua giustificazione nell'antinomia tra la richiesta agevolata del lavoratore di uscire anticipatamente dal lavoro con la possibilità della prosecuzione di una prestazione di lavoro.
10. La Corte costituzionale, considerando l'eccezionalità della misura pensionistica che ha consentito il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, ha rimarcato la volontà del legislatore di attribuire, ad alcuni lavoratori, regole più favorevoli rispetto al sistema ordinario, a fronte di una limitazione imposta ai soggetti beneficiati, ossia l'effettiva uscita dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile. 11. La disposizione in esame mette in correlazione la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, con il presupposto, richiesto dal legislatore, per usufruire del trattamento pensionistico di favore, presupposto che, peraltro, in sede di concessione del beneficio di ammissione al trattamento pensionistico viene verificato attraverso apposite dichiarazioni da rendere all' sulla CP_2 sussistenza di eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull'incumulabilità della pensione. 12. L'eccezionalità della misura pensionistica, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, è stata ampiamente rimarcata da Corte cost. n.234 del 2022 cit. 13. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario, e la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento
6 pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, da Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale (Corte cost.n. 234 del 2022). 14. Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo. 15. E' la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-
2021). Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo.
La pronuncia della Suprema Corte si è dunque posta in linea con quanto previsto dalla circolare n. 117/2019 dell' - norma secondaria a carattere ermeneutico - secondo cui CP_2
“il pagamento della pensione è sospeso nell'anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro di cui ai precedenti paragrafi 1.1 e 1.2, nonché nei mesi dell'anno, precedenti quello di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi. Pertanto, i ratei di pensione relativi a tali periodi non devono essere corrisposti ovvero devono essere recuperati ai sensi dell'art. 2033 c.c. ove già posti in pagamento”, riferendo l'incumulabilità non all'intero periodo intercorrente tra la data di decorrenza e il compimento dell'età pensionabile, bensì al solo anno nel quale sono stati percepiti i redditi.
Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale alla base della vicenda oggetto del presente giudizio, occorre verificare l'applicabilità dell'art. 14 co. 3 DL n. 4/2019 al caso della ricorrente, nell'ottica di stabilire l'eventuale riconducibilità del rapporto lavorativo all'unica eccezione legislativa contemplata, ossia al lavoro autonomo occasionale.
7 Al riguardo, parte ricorrente ha sostenuto che le prestazioni svolte dalla ricorrente a favore del risultano indubbiamente detenere le caratteristiche Parte_3 dell'occasionalità e dell'autonomia a norma dell'art. 2222 c.c., in ragione della durata e saltuarietà del rapporto, circoscritto a poco più di tre mesi - dal 18/09/2023 al 31/12/2023 -
e, dall'altro, delle modalità tramite le quali è stato regolato dai contraenti.
In particolare, a sostegno dell'estraneità di ispetto alla struttura organizzativa del Pt_1
, la difesa ha richiamato i passaggi del testo contrattuale con cui la Parte_2 ricorrente si era impegnata a organizzare il corso in assoluta autonomia e libertà, predisponendo …. il calendario dei corsi ….. con conseguente scelta discrezionale di assenze senza dover sottostare ad alcun potere gerarchico e disciplinare ..”, con esclusione del vincolo di subordinazione e facoltà del tutto discrezionale per la contraente di “recedere in ogni momento, anche prima della scadenza del termine…. Ha quindi osservato che, per la stipulazione del negozio, le parti si sarebbero avvalse di un modello standard di contratto non personalizzato, impropriamente denominato “Contratto di collaborazione coordinata e continuativa”, ritenendo un mero errore materiale l'indicazione del codice di lavoro
(Co.Co.Co.) in sede di denuncia Uniemens, inoltrata all' dal in qualità di CP_2 Parte_2 sostituto d'imposta, (il codice tipo rapporto 06 - CO.CO … mentre un eventuale rapporto di lavoro occasionale (art. 2222 cc) avrebbe dovuto riportare il codice 09).
La ricostruzione, operata dalla ricorrente in ordine alla natura sostanziale del rapporto lavorativo, non può essere condivisa.
Va osservato, innanzitutto, che è rimessa al potere-dovere del Giudice la qualificazione giuridica di un contratto di cui le parti abbiano convenuto un determinato inquadramento
(nomen iuris) con atto scritto;
ciò, in esito all'attività ermeneutica di cui agli artt. 1362 e s.s.
c.c., che consente al Giudice di addivenire all'identificazione del reale tipo di rapporto in relazione alle effettive caratteristiche dello stesso, quali desumibili anche dalle modalità della sua attuazione, sì da apprezzarne l'aderenza ad una fattispecie astratta, tra quelle preventivamente delineate dal legislatore (cfr. da ultimo Cass. n. 11176/2024).
A tal riguardo, inoltre, il codice di trasmissione nel flusso Uniemens e nella denuncia Unilavv inserito dal non assume valenza dirimente, trattandosi di atto di parte, Parte_2 posto in essere ai soli fini fiscali. Rispetto alla qualificazione giuridica dell'attività lavorativa, le stesse circolari escludono ogni rilevanza alle modalità di dichiarazione rese a fini CP_2 fiscali (“Sono da considerare redditi da lavoro autonomo quelli comunque ricollegabili ad un'attività lavorativa svolta senza vincolo di subordinazione, indipendentemente dalle
8 modalità di dichiarazione a fini fiscali”, circolare 29 gennaio 2019 n. 11 e circolare CP_2
9 agosto 2019 n. 117). CP_2
Ciò posto, la qualificazione giuridica del rapporto lavorativo tra e il Pt_1 Parte_2
deve essere condotta sulla base del contratto in atti.
[...]
A tal fine, l'analisi deve essere orientata, per quanto di interesse nella presente sede, alla riconducibilità della fattispecie concreta nell'ambito del lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.), i cui soli redditi sono esenti dal divieto di cumulo come espressamente previsto dall'art. 14 co. 3 D.L. n. 4/2019.
Innanzitutto, deve essere esclusa l'equiparazione tout court del rapporto lavorativo tra la ricorrente e il al lavoro subordinato a norma dell'art. 2 del Dlgs 81/2015. Parte_2
Risulta documentalmente, infatti, che, in sede di premesse contrattuali, le parti hanno espressamente richiamato la disciplina del CCNL SCUOLE LAICHE, allegato 6, che disciplina i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a norma dell'art. 26 del CCNL
e nel rispetto dell'art. 2 lett. A D.lgs. 81/2015 (doc. 2 ricorr.).
Il richiamo alla contrattazione collettiva, disciplinante la materia, consente quindi di escludere, in via eccezionale, l'applicabilità della disciplina del lavoro subordinato al rapporto in esame, in forza del combinato disposto del primo e secondo comma dell'art. 2 del D.lgs. 81/2015, che così dispone: “1. A far data dal 1 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento: a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore”.
Esclusa così la riconducibilità tout court del rapporto concreto tra la ricorrente e il Pt_2 ell'alveo del lavoro subordinato, il distinguo deve essere operato tra la collaborazione
[...] continuativa e coordinata, quale forma di lavoro autonomo, e la categoria residuale del lavoro autonomo occasionale.
9 A norma dell'art. 2222 c.c., il lavoratore autonomo occasionale è colui il quale si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente;
l'esercizio dell'attività deve essere del tutto occasionale, priva dei requisiti dell'abitualità e della professionalità.
Il requisito dell'abitualità ricorre ogniqualvolta l'attività lavorativa sia connotata da ripetitività, regolarità e sistematicità (tenuto conto del numero delle prestazioni, quindi della pluralità di queste, e della loro estensione nel tempo).
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'elemento dell'abitualità, ossia della reiterazione nel tempo, abbinato a quello della professionalità, consenta di contraddistinguere un'attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti. L'attività occasionale, invece, si concretizza nei caratteri della contingenza, eventualità e secondarietà (cfr. Cass. sentenza n. 1052/1988; Cass. sentenza n. 15031/2014; Cass. sentenza n. 4419/2021); anche l'esecuzione di una sola operazione, in presenza o meno delle predette connotazioni, è idonea a integrare l'esercizio di una abituale attività economica (cfr. da ultimo, Cass. n. 33568/2024).
Poste le superiori coordinate ermeneutiche, in relazione al caso di specie si osserva quanto segue.
La ricorrente ha dedotto la natura autonoma e occasionale del rapporto lavorativo con il in forza della durata e della saltuarietà dello stesso, circoscritto a poco più di Parte_2 tre mesi.
Muovendo dall'analisi documentale, emerge che il rapporto lavorativo, cui si era vincolata in data 18.9.2023, aveva ad oggetto l'organizzazione del corso di Parte_4 preparazione agli esami di idoneità e di Stato delle scuole secondaria, da eseguirsi in autonomia e libertà nella predisposizione del calendario, pur tenuto conto delle esigenze del
Centro, con rimessione alla ricorrente dell'eventuale scelta discrezionale di assenze, senza alcuna sottoposizione a potere gerarchico e disciplinare e con espressa esclusione del vincolo di subordinazione (doc. 2 ricorrente). Risulta inoltre pattuita una retribuzione oraria pari a 15 euro lordi e una durata contrattuale con decorrenza dal 25.9.2023 al 31.5.2024, salvo proroghe (doc. 2).
Quanto alla natura autonoma del rapporto di lavoro, si osserva quanto segue.
10 Dalle esposte previsioni contrattuali emerge chiaramente che le prestazioni, cui si era obbligata la ricorrente avrebbero dovuto essere svolte in assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e con modalità, che sono riconducibili a quelle proprie del lavoro autonomo
(autonomia e libertà riconosciute alla docente in sede di predisposizione del calendario, discrezionalità quanto alle assenze, esclusione della sottoposizione al potere gerarchico e disciplinare del . Parte_2
Ciò posto, in assenza di ulteriori elementi allegati dalla ricorrente e utili ad una più puntuale ricostruzione dell'articolazione concreta del rapporto (ad es. tempi settimanali e luogo di espletamento della prestazione), deve ritenersi la natura autonoma del rapporto di lavoro nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.
Quanto alla durata del rapporto e, in particolare, alla asserita saltuarietà del rapporto, circoscritto a poco più di tre mesi come dedotto dalla ricorrente, si rileva che l'assunto di parte è smentito documentalmente dalla previsione contrattuale della durata del rapporto, invero stabilita con riferimento all'anno scolastico da settembre 2023 a maggio 2024 (doc.
2 ricorrente). Ne consegue che il rapporto di lavoro ha avuto esecuzione per soli tre mesi
(dal 25.9.2023 al 31.12.2023) esclusivamente in ragione di una risoluzione anticipata per volontà delle parti (doc. 4).
Ciò posto, deve darsi atto che è pur vero che la previsione di uno svolgimento prolungato del rapporto non è determinante ai fini del requisito dell'occasionalità della prestazione;
tuttavia, nel caso di specie, la durata contrattuale, determinata in funzione dell'annualità scolastica, inevitabilmente sottintendeva una continuità della prestazione oggetto dell'obbligazione assunta dalla ricorrente, la quale non era tenuta ad un'attività da espletarsi in modo episodico e non continuativo nel tempo, bensì avrebbe dovuto prestare la propria opera ripetutamente, con regolarità, nel corso degli otto mesi contrattualmente individuati.
Il rapporto di lavoro, dunque, non era di tipo occasionale.
Inoltre, è configurabile anche il carattere della professionalità della prestazione espletata, idoneo a supportare ulteriormente la natura non occasionale del rapporto lavorativo:
l'oggetto della prestazione (organizzazione del corso di preparazione agli esami di idoneità
e di Stato delle scuole secondarie) era infatti afferente all'ambito di professionalità della ricorrente, quale docente in pensione.
11 Così qualificato il titolo contrattuale e il conseguente rapporto lavorativo, ne consegue che i redditi generati dalle prestazioni rese dalla ricorrente sono da considerarsi redditi da lavoro autonomo non occasionale.
All'esito di tale accertamento, deve ritenersi che la ricorrente, attraverso la conclusione del contratto di collaborazione continuativa e coordinata con il , si era di Parte_2 fatto reimmessa nel mercato del lavoro, tanto che detto rapporto, se portato al termine naturale contrattualmente previsto, sarebbe stato suscettibile di produrre effetti a carico del sistema previdenziale (laddove superata la soglia di legge dei 5.000 euro).
Ne consegue che, alla stregua della ratio solidaristica che caratterizza il beneficio pensionistico in oggetto, il lavoro retribuito svolto dalla ricorrente introduce un profilo di incongruenza, cui il legislatore ha inteso rispondere con la perdita del trattamento previdenziale per l'intero anno solare.
Le suesposte considerazioni consentono pertanto di ritenere, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata, legittima, anche nel caso di specie, l'applicazione del divieto di cumulo di cui all'art.14, comma 3, del D.L. n.4/2019.
Le domande di parte ricorrente non sono, pertanto, fondate e devono essere integralmente rigettate.
Sussistono i motivi previsti dalla normativa vigente per la compensazione integrale delle spese legali, stante la particolarità e complessità ermeneutica delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
rigetta il ricorso;
compensa spese le spese di lite.
Monza, 30.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
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