Sentenza 4 maggio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2018, n. 19362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19362 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2018 |
Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NN TO nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 07/03/2016 del TRIBUNALE di FOGGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere
ALFREDO GUARDIANO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio Udito il difensore L'avvocato Strillacci si associa alla richiesta del Procuratore Generale. (77
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Foggia, in qualità di giudice di appello, in parziale riforma della sentenza con cui il giudice di pace di Lucera, in data 16.10.2014, aveva condannato NE TO alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di cui agli artt. 594 e 612 , c.p., in rubrica ascrittigli, dichiarava non doversi procedere in relazione al fatto di ingiuria, perché non previsto dalla legge come reato, con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio in senso più favorevole al reo, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Avverso la sentenza del tribunale ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge, in ordine alla omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello nei confronti del suddetto NE;
2) vizio di motivazione, con riferimento all'intervenuta affermazione di responsabilità.
3. Il ricorso va accolto, essendo fondato il primo motivo di impugnazione, in esso assorbita ogni ulteriore censura.
4. Ed invero, come si evince dagli atti, consultabili in questa sede di legittimità, essendo stato dedotto un error in procedendo, il decreto di citazione per il giudizio di appello non veniva notificato all'imputato presso il domicilio dallo stesso originariamente eletto (prima della notifica del decreto di citazione innanzi al giudice di pace, emesso dal pubblico ministero), in San Severo, alla via G.B. Oliva, n. 102, in quanto, come accertato dal messo notificatore, il NE risultava trasferito da tale indirizzo. Sulla base di tale circostanza di fatto, il tribunale di Foggia, preso atto che il NE era assistito da un difensore di fiducia, con ordinanza resa in data 23.9.2015, lo dichiarava assente, ai sensi dell'art. 420 bis, co. 2, c.p.p., rigettando, perché tardiva, l'eccezione con cui, alla successiva udienza del 16.11.2015, il difensore dell'imputato lamentava l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al proprio assistito. Il tribunale, tuttavia, non ha considerato che nell'atto di appello era indicato il luogo di residenza del NE in San Severo, alla via Rodi n. 58, dove, peraltro, gli era stato notificato, a mani proprie, a cura della cancelleria del giudice di primo grado, il biglietto di cancelleria riguardante la liquidazione dei compensi attribuiti all'avv. Michelina Di Cesare, nella qualità di difensore del suddetto NE, ammesso al patrocinio a carico dello Stato. Alla data di pronuncia dell'ordinanza con cui veniva dichiarata l'assenza del LA nel giudizio di appello, dunque, il giudice di secondo grado era già stato messo in condizione di conoscere per tempo, sulla base degli atti processuali in suo possesso, il luogo dove avrebbe potuto essere effettuata con successo la notifica all'imputato del relativo decreto di citazione per il giudizio innanzi al tribunale. Ne consegue che alla mancata notifica dell'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, non può ovviarsi solo sulla base della precedente elezione di domicilio, risalente alla fase precedente alla celebrazione del giudizio di primo grado, poi rivelatasi inidonea, posto che lo stesso imputato ha di fatto comunicato all'autorità giudiziaria procedente, ai sensi dell'art. 161, co. 2, c.p. il luogo della sua nuova residenza, dove sarebbe stato possibile (e doveroso: cfr. Cass., sez. I, 11.7.2014, n. 37281, rv. 261185) notificargli a mani proprie il decreto di citazione per il giudizio di appello, come si evince dal dato incontestabile dell'avvenuta notifica, a cura della cancelleria del giudice di pace, dell'avviso in precedenza menzionato. Né può sostenersi, sempre muovendosi all'interno del perimetro normativo delineato dall'art. 420 bis, co. 2, c.p.p., che la notifica all'imputato non andava effettuata, in quanto il NE risultava assistito in appello da un difensore di fiducia, nella persona dell'avv. Michelina Di Cesare, non solo perché, come si evince dal verbale dell'udienza del 16.11.2015, quest'ultima non era difensore di fiducia, ma difensore di ufficio dell'imputato, ma soprattutto perché la possibilità di procedere in assenza dell'imputato assistito da un difensore di fiducia, prevista dall'art. 420 bis, co. 2, c.p.p., presuppone pur sempre che siano state rispettate le modalità previste dal codice di rito in tema di notificazione degli atti processuali, per assicurare all'imputato la conoscenza dell'esistenza del giudizio a suo carico, finalizzata a dargli la possibilità di parteciparvi personalmente, modalità nel caso in esame, come si è visto, non rispettate. In conclusione non trovando applicazione nel caso in esame le condizioni che legittimavano il tribunale a procedere in assenza dell'imputato nel giudizio di secondo grado, ai sensi dell'art. 420 bis, c.p.p., l'omessa notificazione nei suoi confronti della citazione per il giudizio di appello integra la nullità assoluta ed insanabile, rilevabile d'ufficio, prevista dall'art. 179, c.p.p., (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. U., 24.11.2016, n. 7697, rv. 269028), che travolge l'intero giudizio di secondo grado, ivi compresa la sentenza oggetto di ricorso 5. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va, dunque, annullata, con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Foggia, in qualità di giudice di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Foggia per il giudizio.