Ordinanza cautelare 14 maggio 2021
Sentenza 28 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 14/05/2021, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/05/2021
N. 00215/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00340/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 340 del 2021, proposto da
Immobiliare Esedra S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Valguarnera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casier, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Mazzero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
• dell'Ordinanza Dirigenziale n. 16 del 10 marzo 2021, adottata dal Responsabile di Settore Sportello Unico per l'Edilizia,, con la quale è stato disposto il “Ripristino dello stato originario dei luoghi dell'immobile al catasto del Comune di Casier, sezione urbana, foglio 1, mappali 1566-1567;
• del “provvedimento di annullamento in autotutela del Permesso di Costruire assentito per silenzio assenso per la ristrutturazione e ampliamento del fabbricato residenziale in Comune di Casier, via Terraglio n. 37”, adottato in data 16 febbraio 2021 dal Responsabile di Settore Uso ed Assetto del Territorio, con nota prot. 2124/2517;
• di ogni provvedimento presupposto e conseguente a quello impugnato,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Casier;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2021 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Considerato che, ad un primo esame proprio della fase cautelare, appare suscettibile di apprezzamento il secondo motivo di ricorso, atteso che, in assenza di prove dirette sull’epoca di realizzazione dell’abuso, l’avvenuto rilascio di un provvedimento in sanatoria del locale soprastante quello di cui è ingiunta la demolizione, potrebbe essere valorizzato in sede di merito quale elemento indiziario della sua legittimità;
Ritenuto che il pericolo di crollo della parte legittima, non contestato dal Comune, appare circostanza sufficiente a far ritenere provato il periculum in mora , mentre la certa risalenza della parte di cui è contestata la legittima realizzazione esclude che possano prodursi danni dalla sospensione del provvedimento,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende l’ordinanza di demolizione impugnata.
Destina alla trattazione del merito del ricorso un’udienza da individuarsi nel maggio 2022.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 13 maggio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO