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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/12/2025, n. 2261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2261 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1869/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare in data 7.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1869/2022 promossa da:
e Parte_1 Parte_2
Avv. Francesco Romano
contro
:
e CP_1 Controparte_2
Avv. Chiara Brunelli
ER NI contumace
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato nell'anno 2020, e convennero Parte_1 Parte_2 dinanzi al Tribunale di Rimini NI ER e , già coniugi, ed il loro figlio Controparte_2 CP_1 chiedendo, in via revocatoria ex art. 2901 c.c., di dichiarare inefficace nei loro confronti l'atto
[...] di disposizione patrimoniale attuato da NI ER in favore degli altri convenuti il 26.4.2018.
In particolare, gli attori affermarono di essere creditori di NI ER per la somma di euro 12.569 in virtù della sentenza n. 714/2018 emessa dalla Corte di Appello di Bologna e resa esecutiva in data
26.3.2018. Tale provvedimento, modificando la decisione del giudice di primo grado, aveva rigettato la domanda proposta da NI ER nei loro confronti e lo aveva condannato alla rifusione a loro favore delle spese di lite di primo e di secondo grado, liquidandole rispettivamente in euro 7.000 e
3.700 oltre spese generali ed accessori.
pagina 1 di 7 Al chiaro scopo di sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale, NI ER aveva posto in essere atti dispositivi effettuando due donazioni, consistite nell'attribuzione al figlio la propria quota di CP_1 nuda proprietà del 50% dell'immobile adibito a casa familiare e relative pertinenze e alla ex moglie l'usufrutto su di tale quota di proprietà di tali immobili.
e si costituirono contestando la domanda di cui chiesero il rigetto CP_1 Controparte_2
Infatti, nel 2000 il Tribunale di Rimini aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i coniugi ER con l'assegnazione alla della casa coniugale, in comproprietà al 50% con il CP_2 marito, fino a quando tutti i figli non avessero cessato la convivenza con la madre, nonché un assegno divorzile di euro 478,79 mensili.
A seguito delle difficoltà riscontrate dal ER nel far fronte al versamento di tale assegno divorzile – nel frattempo aumentato ad euro 550 – e visto il credito retributivo di euro 20.120,16 maturato dal figlio quale dipendente della società di cui il ER era legale rappresentante, gli ex coniugi si CP_1 erano determinati a modificare le disposizioni sancite dalla sentenza di divorzio depositando in data
7.9.2016 davanti al Tribunale di Rimini un ricorso ex art. 9 l. 898/1970 per la modifica delle relative condizioni nel quale avevano concordato la liquidazione in unica soluzione dell'assegno periodico ex art. 5 l. 898/1970, l'impegno del marito a cedere al figlio la nuda proprietà ed alla CP_1
l'usufrutto sui beni sopra descritti e la rinuncia della stessa ad ogni credito pregresso e CP_2 CP_2 futuro a titolo di assegno divorzile. Con provvedimento datato 24.11.2016, il Tribunale di Rimini aveva accolto tali richieste e le parti, in conformità, in data 26.4.2018 avevano stipulato l'atto notarile di cessione dell'immobile e relative pertinenze.
Dunque, l'atto dispositivo in esame non costituiva una donazione, bensì una cessione immobiliare stipulata in esecuzione di obblighi giudiziali assunti in sede di revisione dei provvedimenti di divorzio, con conseguente qualificazione dell'atto di natura onerosa e non gratuita.
I convenuti eccepirono, inoltre, l'anteriorità dell'atto dispositivo rispetto al credito vantato dagli attori e considerato che, nonostante l'atto notarile di cessione fosse stato stipulato in data Pt_1 Pt_2
26.4.2018 – quindi successivamente alla sentenza della Corte d'Appello che aveva condannato NI
ER alla rifusione delle spese di lite a favore degli attori – la preparazione degli atti e della documentazione da consegnare al notaio per l'effettiva stipulazione era certamente intervenuta in epoca precedente, come dimostrava il fatto che già nell'anno 2016 il ER e la avevano chiesto al CP_2 giudice la modifica degli accordi originari raggiunti in sede di divorzio.
L'adito Tribunale, nella contumacia di NI ER, con sentenza n. 946/2022, rigettò la domanda di revocatoria e regolò le spese secondo soccombenza. Condividendo quanto sostenuto dai convenuti, il giudice ritenne che non sussistessero i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria. pagina 2 di 7 Doveva, in primo luogo, escludersi il presupposto della preordinazione, in quanto in sede di escussione testimoniale dell'Avv. IE RA, era emerso che era stata la ad insistere affinché le fosse CP_2 assegnata la casa coniugale, avendo la teste dichiarato: “sì è vero, le cose sono andate in questa direzione anche perché la aveva sempre rappresentato questa richiesta avendo sempre abitato CP_2 in quella abitazione”. Era quindi emerso con ogni certezza che la condizione della cessione della quota immobiliare da parte del marito era posta dalla moglie come fondamentale per la rinuncia all'assegno divorzile, mentre, al contrario, il ER si era opposto a più riprese tanto che, come la stessa teste aveva accennato, le trattative si erano protratte per quasi un anno per mancanza di un accordo sul punto. Dalle circostanze di fatto sussistenti nel 2016 e dalle dichiarazioni testimoniali, non erano quindi emersi elementi per rinvenire alcuna dolosa preordinazione del ER rispetto alle pretese creditorie dei coniugi atteso che lo stesso a lungo si era rifiutato di cedere l'immobile di cui è causa alla Pt_1 ex moglie, pur a fronte delle insistenze della stessa.
Inoltre, in merito al requisito della consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo e della partecipazione alla dolosa preordinazione, doveva ancor più dedursi che, così come il ER, anche e non potevano essere avveduti della successiva insorgenza del debito Controparte_2 CP_1
a carico del primo a favore degli attori in forza della sentenza d'appello del pregiudizio che ciò avrebbe arrecato a questi ultimi i quali, all'epoca, in forza della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Rimini erano debitori e non già creditori del ER;
né tantomeno l'ex moglie ed il figlio del
ER potevano aver partecipato dolosamente e preordinatamente all'atto di trasferimento.
Peraltro, i trasferimenti in occasione degli accordi di modifica delle condizioni di divorzio dovevano ritenersi a titolo oneroso, in quanto derivanti da un rapporto sinallagmatico tra i coniugi sorto con la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza che fosse rinvenibile l'animus donandi del cedente, come affermato da Cass. Civ. n. 10443/2019. Secondo il Tribunale, era quindi acclarato “che l'accordo di cessione sia stato posto in essere per via della impossibilità del ER di far fronte agli obblighi conseguenti alla sentenza di divorzio;
altrettanto certo è che l'accordo sia da considerarsi oneroso e che l'insorgenza del debito in capo cedente sia avvenuta in un momento successivo rispetto all'accordo di cessione.
Da ultimo, deve escludersi il requisito della participatio fraudis dei terzi cessionari, né gli attori hanno provato il danno derivante dall'accordo, pur a fronte del loro onere della prova in tal senso ex art. 2901, comma 1, n. 2 c.c.
Infine, come correttamente evidenziato da parte convenuta, l'atto di trasferimento non potrebbe essere revocato anche in quanto da considerarsi debito scaduto ex art. 2901, comma terzo, c.c.
pagina 3 di 7 L'atto dispositivo in esame configura una datio in solutum di un debito scaduto, essendo atto di cessione di beni effettuati, a titolo solutorio-compensativo, dal marito in favore della moglie, a seguito di modifica degli accordi di divorzio, ove tale modifica derivi da un inadempimento pregresso degli obblighi stabiliti inizialmente in sentenza di divorzio.
Tale circostanza è emersa nel caso di specie perché è stato chiarito in corso di istruttoria che i coniugi addivenivano al trasferimento dopo una lunga trattativa durata più di un anno a seguito della circostanza che il ER, in difficoltà economiche, non adempiva ai pagamenti mensili prestabiliti. La natura solutoria dell'atto si ravvisa sia in relazione al coniuge, in conseguenza dei mancati pagamenti degli assegni di divorzio mensili, sia nei confronti del figlio, verso il quale il ER era debitore in virtù di decreto ingiuntivo come evidenziato in premessa. Come si evince dagli atti di causa (scrittura privata - doc. n. 18 parte convenuta) rinunciava ad ogni pretesa nei confronti della CP_1 società.
Tali circostanze sono state confermate sia da ER NI, convenuto contumace, in sede di interrogatorio formale, sia dal difensore Avv. RA, che lo aveva assistito in sede di ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio.
La teste RA, in sede di escussione, ha confermato la natura solutoria dell'accordo, l'inadempimento del ER rispetto all'assegno divorzile, il debito nei confronti del figlio e le modalità di CP_1 svolgimento delle trattative, rappresentando che, nelle trattative sfociate nell'accordo di modifica delle condizioni di divorzio del 2016, “c'era anche l'altro figlio, ma questi ha rinunciato, era importante che la casa fosse intestata al figlio che aveva più difficoltà e che aveva un credito nei confronti del padre””.
e hanno proposto appello alla sentenza affidandolo a quattro motivi Parte_1 Parte_2
e notificando l'atto a e che vi hanno resistito chiedendone il rigetto. CP_1 Controparte_2
Ordinata dalla Corte l'integrazione del contraddittorio nei confronti di NI ER, in quanto litisconsorte necessario, quest'ultimo non si è costituito.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 7.10.2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., e la Corte ha assegnato loro i termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
L'appello censura la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
1) la sentenza è errata nella parte in cui afferma che l'atto di trasferimento effettuato dal ER non può essere revocato, in quanto da considerarsi come adempimento di un debito scaduto ex art. 2901 comma terzo c.c., mentre è certamente revocabile dal momento che esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene dovuto solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza pagina 4 di 7 dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901 terzo comma c.c.
In aggiunta, censurano la sentenza nella parte in cui statuisce che l'atto dispositivo ha natura onerosa e non gratuita, “dovendo farsi discendere l'onerosità dell'attribuzione patrimoniale dall'esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato da un coniuge al menage familiare (…) circostanza non emersa dall'istruttoria di primo grado”;
2) la sentenza è altresì errata nella parte in cui ritiene che l'atto dispositivo del ER sia anteriore al sorgere del credito vantato nei suoi confronti. Il momento genetico del credito, invece, deve rinvenirsi nella data dell'atto di citazione in appello (r.g. 1914/2011) con cui si è dato corso all'impugnazione della sentenza emessa dal Tribunale di Rimini. In ogni caso, la sentenza della Corte d'Appello di
Bologna, con cui il ER fu condannato alla rifusione delle spese di lite a favore di e Pt_1
, fu depositata in data 14.3.2018, quaranta giorni prima della stipula dell'atto notarile avvenuta Pt_2 in data 26.4.2018;
3) è errata la valutazione operata dal giudice di primo grado con riferimento all'elemento psicologico e all'eventus damni: con riguardo al primo, trattandosi di atto a titolo gratuito, la revocatoria proposta non presuppone che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto dai terzi beneficiari, ma solo dal debitore disponente, circostanza pacifica nel caso in esame in quanto il ER era a conoscenza della pendenza della causa presso la Corte d'Appello di Bologna per l'annullamento della sentenza emessa dal Tribunale di Rimini che lo poteva vedere condannato alla rifusione delle spese di lite, come effettivamente si è verificato.
Con riguardo all'eventus damni, affermano che “esso non deve necessariamente consistere in un danno concreto, essendo sufficiente la sussistenza di un pericolo di danno, ossia il pericolo che la pretesa creditoria diventi di incerta realizzazione. Spetta poi al convenuto dimostrare l'insussistenza di tale rischio provando l'esistenza di ampie residualità patrimoniali proprie”;
4) riprendendo le difese di cui al primo motivo, gli appellanti ribadiscono come l'atto dispostivo debba considerarsi di natura gratuita e non onerosa, con la conseguenza della non necessità di dimostrare la consapevolezza dei terzi beneficiari del pregiudizio arrecato ai creditori.
***
I motivi consentono la trattazione congiunta per la ripetitività degli argomenti e la connessione fra loro e perché la rilevanza di talune censure è assorbita dall'infondatezza di altre.
L'attribuzione patrimoniale effettuata da NI ER in favore del figlio e dell'ex coniuge è CP_2 atto avente natura onerosa, in quanto eseguito in adempimento di debiti scaduti derivati dalla pagina 5 di 7 cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo le condizioni omologate dal provvedimento giudiziale di revisione degli obblighi economici stabiliti in sede di divorzio.
A fronte della cessione della nuda proprietà e della costituzione del diritto di usufrutto sugli immobili sopra descritti, la rinunciò al credito scaduto costituito dagli arretrati dell'assegno divorzile non CP_2 pagati nonché alla corresponsione futura dell'assegno mensile ed il figlio , dipendente della CP_1 società del padre fino al 17.6.2016, rinunciò ai crediti derivati da tale rapporto di lavoro, già scaduti, ed ammontanti ad euro 20.120,16.
Pertanto, l'atto dispositivo non può qualificarsi come donazione, avendo realizzato un vantaggio economico per il disponente consistito nell'estinzione dell'obbligo di corresponsione mensile dell'assegno divorzile (e degli arretrati non pagati) nonché l'estinzione del credito vantato da CP_1 nei confronti della società del padre, senza alcuno spirito di liberalità posto alla base dell'atto.
[...]
Come correttamente afferma il giudice di primo grado, “i trasferimenti in occasione degli accordi di modifica delle condizioni di divorzio devono ritenersi a titolo oneroso in quanto derivanti da un rapporto sinallagmatico tra i coniugi sorto con la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza che sia rinvenibile l'animus donandi del cedente”.
Dall'istruttoria espletata e, in particolare, dall'escussione della teste IE RA, emerge che fu la stessa ad insistere per una tale modifica dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi e che le CP_2 trattative per addivenire ad una soluzione condivisa dalle parti si protrassero per oltre un anno.
Pertanto, già a partire dall'anno 2015 iniziarono le trattative tra il ER e la per modificare i CP_2 rapporti economici già regolati in sede di divorzio, ossia ben tre anni prima della sentenza n. 714/2018 della Corte d'Appello di Bologna che, modificando la sentenza di primo grado che aveva visto il
ER vittorioso, determinò il sorgere del credito delle spese di lite in favore degli odierni appellanti.
Ne consegue che l'atto notarile con cui il ER cedette la proprietà immobiliare è atto oneroso in adempimento di un debito scaduto, ossia l'adempimento di obblighi sorti dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio come modificati (e non sorti) dal Tribunale nel 2016 e dal rapporto di lavoro con il figlio.
Dunque, fanno difetto i presupposti necessari per l'esperimento dell'azione revocatoria.
In primo luogo, la conoscenza nel 2016 da parte del debitore del pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe arrecato alle ragioni creditorie degli appellanti sorte del 2018, essendo l'atto notarile solo l'esecuzione di un obbligo sorto anteriormente. Non è stato né allegato né provato alcun elemento in base al quale possa ragionevolmente affermarsi che il ER abbia attuato l'atto dispositivo con lo scopo di pregiudicare il futuro credito dal momento che l'atto notarile, seppur recante data successiva alla sentenza d'appello da cui trae origine il credito degli appellanti, rappresenta l'epilogo di trattative pagina 6 di 7 iniziate già nell'anno 2015 ed era comunque un atto imposto dal provvedimento del 24.11.2016 con cui il Tribunale di Rimini omologò gli accordi intervenuti con la a modifica di obblighi sortì sin CP_2 dall'anno 2000 con la sentenza di divorzio.
In ogni caso, dovendosi correttamente inquadrare l'atto dispositivo in esame quale atto di natura onerosa, per il positivo espletamento dell'azione revocatoria occorre un altro requisito, in aggiunta alla conoscenza da parte del debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, vale a dire la conoscenza di tale pregiudizio anche da parte dei terzi beneficiari, circostanza che non risulta in alcun modo nemmeno genericamente allegata dagli attori e nell'atto di citazione di primo Pt_1 Pt_2 grado e che non in alcun modo risulta provata.
Infatti, e la giunsero all'accordo con il ER nel 2016 – poi trasfuso nel ricorso CP_1 CP_2 ex art. 9 cit. ed eseguito con la stipula notarile – ossia ben prima della sentenza che nel 2018 determinò il sorgere del credito a favore di e Pertanto, non si può affermare che gli stessi Pt_2 Pt_1 fossero a conoscenza del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni degli appellanti, dal momento che all'epoca non era ancora sorto alcun credito a favore degli stessi.
Ogni altra questione è assorbita.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e i compensi sono liquidati in dispositivo ex D.M. 55/2014 in base ai valori medi in base al valore della causa ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto ministeriale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da e da contro la sentenza emessa dal Parte_1 Parte_2
Tribunale di Rimini n. 946/2022 e li condanna alla rifusione a favore di e di CP_1 CP_2
delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in euro 5.809 per compensi,
[...] oltre spese forfettarie e accessori di legge se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 25.11.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare in data 7.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1869/2022 promossa da:
e Parte_1 Parte_2
Avv. Francesco Romano
contro
:
e CP_1 Controparte_2
Avv. Chiara Brunelli
ER NI contumace
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato nell'anno 2020, e convennero Parte_1 Parte_2 dinanzi al Tribunale di Rimini NI ER e , già coniugi, ed il loro figlio Controparte_2 CP_1 chiedendo, in via revocatoria ex art. 2901 c.c., di dichiarare inefficace nei loro confronti l'atto
[...] di disposizione patrimoniale attuato da NI ER in favore degli altri convenuti il 26.4.2018.
In particolare, gli attori affermarono di essere creditori di NI ER per la somma di euro 12.569 in virtù della sentenza n. 714/2018 emessa dalla Corte di Appello di Bologna e resa esecutiva in data
26.3.2018. Tale provvedimento, modificando la decisione del giudice di primo grado, aveva rigettato la domanda proposta da NI ER nei loro confronti e lo aveva condannato alla rifusione a loro favore delle spese di lite di primo e di secondo grado, liquidandole rispettivamente in euro 7.000 e
3.700 oltre spese generali ed accessori.
pagina 1 di 7 Al chiaro scopo di sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale, NI ER aveva posto in essere atti dispositivi effettuando due donazioni, consistite nell'attribuzione al figlio la propria quota di CP_1 nuda proprietà del 50% dell'immobile adibito a casa familiare e relative pertinenze e alla ex moglie l'usufrutto su di tale quota di proprietà di tali immobili.
e si costituirono contestando la domanda di cui chiesero il rigetto CP_1 Controparte_2
Infatti, nel 2000 il Tribunale di Rimini aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i coniugi ER con l'assegnazione alla della casa coniugale, in comproprietà al 50% con il CP_2 marito, fino a quando tutti i figli non avessero cessato la convivenza con la madre, nonché un assegno divorzile di euro 478,79 mensili.
A seguito delle difficoltà riscontrate dal ER nel far fronte al versamento di tale assegno divorzile – nel frattempo aumentato ad euro 550 – e visto il credito retributivo di euro 20.120,16 maturato dal figlio quale dipendente della società di cui il ER era legale rappresentante, gli ex coniugi si CP_1 erano determinati a modificare le disposizioni sancite dalla sentenza di divorzio depositando in data
7.9.2016 davanti al Tribunale di Rimini un ricorso ex art. 9 l. 898/1970 per la modifica delle relative condizioni nel quale avevano concordato la liquidazione in unica soluzione dell'assegno periodico ex art. 5 l. 898/1970, l'impegno del marito a cedere al figlio la nuda proprietà ed alla CP_1
l'usufrutto sui beni sopra descritti e la rinuncia della stessa ad ogni credito pregresso e CP_2 CP_2 futuro a titolo di assegno divorzile. Con provvedimento datato 24.11.2016, il Tribunale di Rimini aveva accolto tali richieste e le parti, in conformità, in data 26.4.2018 avevano stipulato l'atto notarile di cessione dell'immobile e relative pertinenze.
Dunque, l'atto dispositivo in esame non costituiva una donazione, bensì una cessione immobiliare stipulata in esecuzione di obblighi giudiziali assunti in sede di revisione dei provvedimenti di divorzio, con conseguente qualificazione dell'atto di natura onerosa e non gratuita.
I convenuti eccepirono, inoltre, l'anteriorità dell'atto dispositivo rispetto al credito vantato dagli attori e considerato che, nonostante l'atto notarile di cessione fosse stato stipulato in data Pt_1 Pt_2
26.4.2018 – quindi successivamente alla sentenza della Corte d'Appello che aveva condannato NI
ER alla rifusione delle spese di lite a favore degli attori – la preparazione degli atti e della documentazione da consegnare al notaio per l'effettiva stipulazione era certamente intervenuta in epoca precedente, come dimostrava il fatto che già nell'anno 2016 il ER e la avevano chiesto al CP_2 giudice la modifica degli accordi originari raggiunti in sede di divorzio.
L'adito Tribunale, nella contumacia di NI ER, con sentenza n. 946/2022, rigettò la domanda di revocatoria e regolò le spese secondo soccombenza. Condividendo quanto sostenuto dai convenuti, il giudice ritenne che non sussistessero i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria. pagina 2 di 7 Doveva, in primo luogo, escludersi il presupposto della preordinazione, in quanto in sede di escussione testimoniale dell'Avv. IE RA, era emerso che era stata la ad insistere affinché le fosse CP_2 assegnata la casa coniugale, avendo la teste dichiarato: “sì è vero, le cose sono andate in questa direzione anche perché la aveva sempre rappresentato questa richiesta avendo sempre abitato CP_2 in quella abitazione”. Era quindi emerso con ogni certezza che la condizione della cessione della quota immobiliare da parte del marito era posta dalla moglie come fondamentale per la rinuncia all'assegno divorzile, mentre, al contrario, il ER si era opposto a più riprese tanto che, come la stessa teste aveva accennato, le trattative si erano protratte per quasi un anno per mancanza di un accordo sul punto. Dalle circostanze di fatto sussistenti nel 2016 e dalle dichiarazioni testimoniali, non erano quindi emersi elementi per rinvenire alcuna dolosa preordinazione del ER rispetto alle pretese creditorie dei coniugi atteso che lo stesso a lungo si era rifiutato di cedere l'immobile di cui è causa alla Pt_1 ex moglie, pur a fronte delle insistenze della stessa.
Inoltre, in merito al requisito della consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo e della partecipazione alla dolosa preordinazione, doveva ancor più dedursi che, così come il ER, anche e non potevano essere avveduti della successiva insorgenza del debito Controparte_2 CP_1
a carico del primo a favore degli attori in forza della sentenza d'appello del pregiudizio che ciò avrebbe arrecato a questi ultimi i quali, all'epoca, in forza della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Rimini erano debitori e non già creditori del ER;
né tantomeno l'ex moglie ed il figlio del
ER potevano aver partecipato dolosamente e preordinatamente all'atto di trasferimento.
Peraltro, i trasferimenti in occasione degli accordi di modifica delle condizioni di divorzio dovevano ritenersi a titolo oneroso, in quanto derivanti da un rapporto sinallagmatico tra i coniugi sorto con la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza che fosse rinvenibile l'animus donandi del cedente, come affermato da Cass. Civ. n. 10443/2019. Secondo il Tribunale, era quindi acclarato “che l'accordo di cessione sia stato posto in essere per via della impossibilità del ER di far fronte agli obblighi conseguenti alla sentenza di divorzio;
altrettanto certo è che l'accordo sia da considerarsi oneroso e che l'insorgenza del debito in capo cedente sia avvenuta in un momento successivo rispetto all'accordo di cessione.
Da ultimo, deve escludersi il requisito della participatio fraudis dei terzi cessionari, né gli attori hanno provato il danno derivante dall'accordo, pur a fronte del loro onere della prova in tal senso ex art. 2901, comma 1, n. 2 c.c.
Infine, come correttamente evidenziato da parte convenuta, l'atto di trasferimento non potrebbe essere revocato anche in quanto da considerarsi debito scaduto ex art. 2901, comma terzo, c.c.
pagina 3 di 7 L'atto dispositivo in esame configura una datio in solutum di un debito scaduto, essendo atto di cessione di beni effettuati, a titolo solutorio-compensativo, dal marito in favore della moglie, a seguito di modifica degli accordi di divorzio, ove tale modifica derivi da un inadempimento pregresso degli obblighi stabiliti inizialmente in sentenza di divorzio.
Tale circostanza è emersa nel caso di specie perché è stato chiarito in corso di istruttoria che i coniugi addivenivano al trasferimento dopo una lunga trattativa durata più di un anno a seguito della circostanza che il ER, in difficoltà economiche, non adempiva ai pagamenti mensili prestabiliti. La natura solutoria dell'atto si ravvisa sia in relazione al coniuge, in conseguenza dei mancati pagamenti degli assegni di divorzio mensili, sia nei confronti del figlio, verso il quale il ER era debitore in virtù di decreto ingiuntivo come evidenziato in premessa. Come si evince dagli atti di causa (scrittura privata - doc. n. 18 parte convenuta) rinunciava ad ogni pretesa nei confronti della CP_1 società.
Tali circostanze sono state confermate sia da ER NI, convenuto contumace, in sede di interrogatorio formale, sia dal difensore Avv. RA, che lo aveva assistito in sede di ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio.
La teste RA, in sede di escussione, ha confermato la natura solutoria dell'accordo, l'inadempimento del ER rispetto all'assegno divorzile, il debito nei confronti del figlio e le modalità di CP_1 svolgimento delle trattative, rappresentando che, nelle trattative sfociate nell'accordo di modifica delle condizioni di divorzio del 2016, “c'era anche l'altro figlio, ma questi ha rinunciato, era importante che la casa fosse intestata al figlio che aveva più difficoltà e che aveva un credito nei confronti del padre””.
e hanno proposto appello alla sentenza affidandolo a quattro motivi Parte_1 Parte_2
e notificando l'atto a e che vi hanno resistito chiedendone il rigetto. CP_1 Controparte_2
Ordinata dalla Corte l'integrazione del contraddittorio nei confronti di NI ER, in quanto litisconsorte necessario, quest'ultimo non si è costituito.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 7.10.2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., e la Corte ha assegnato loro i termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
L'appello censura la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
1) la sentenza è errata nella parte in cui afferma che l'atto di trasferimento effettuato dal ER non può essere revocato, in quanto da considerarsi come adempimento di un debito scaduto ex art. 2901 comma terzo c.c., mentre è certamente revocabile dal momento che esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene dovuto solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza pagina 4 di 7 dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901 terzo comma c.c.
In aggiunta, censurano la sentenza nella parte in cui statuisce che l'atto dispositivo ha natura onerosa e non gratuita, “dovendo farsi discendere l'onerosità dell'attribuzione patrimoniale dall'esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato da un coniuge al menage familiare (…) circostanza non emersa dall'istruttoria di primo grado”;
2) la sentenza è altresì errata nella parte in cui ritiene che l'atto dispositivo del ER sia anteriore al sorgere del credito vantato nei suoi confronti. Il momento genetico del credito, invece, deve rinvenirsi nella data dell'atto di citazione in appello (r.g. 1914/2011) con cui si è dato corso all'impugnazione della sentenza emessa dal Tribunale di Rimini. In ogni caso, la sentenza della Corte d'Appello di
Bologna, con cui il ER fu condannato alla rifusione delle spese di lite a favore di e Pt_1
, fu depositata in data 14.3.2018, quaranta giorni prima della stipula dell'atto notarile avvenuta Pt_2 in data 26.4.2018;
3) è errata la valutazione operata dal giudice di primo grado con riferimento all'elemento psicologico e all'eventus damni: con riguardo al primo, trattandosi di atto a titolo gratuito, la revocatoria proposta non presuppone che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto dai terzi beneficiari, ma solo dal debitore disponente, circostanza pacifica nel caso in esame in quanto il ER era a conoscenza della pendenza della causa presso la Corte d'Appello di Bologna per l'annullamento della sentenza emessa dal Tribunale di Rimini che lo poteva vedere condannato alla rifusione delle spese di lite, come effettivamente si è verificato.
Con riguardo all'eventus damni, affermano che “esso non deve necessariamente consistere in un danno concreto, essendo sufficiente la sussistenza di un pericolo di danno, ossia il pericolo che la pretesa creditoria diventi di incerta realizzazione. Spetta poi al convenuto dimostrare l'insussistenza di tale rischio provando l'esistenza di ampie residualità patrimoniali proprie”;
4) riprendendo le difese di cui al primo motivo, gli appellanti ribadiscono come l'atto dispostivo debba considerarsi di natura gratuita e non onerosa, con la conseguenza della non necessità di dimostrare la consapevolezza dei terzi beneficiari del pregiudizio arrecato ai creditori.
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I motivi consentono la trattazione congiunta per la ripetitività degli argomenti e la connessione fra loro e perché la rilevanza di talune censure è assorbita dall'infondatezza di altre.
L'attribuzione patrimoniale effettuata da NI ER in favore del figlio e dell'ex coniuge è CP_2 atto avente natura onerosa, in quanto eseguito in adempimento di debiti scaduti derivati dalla pagina 5 di 7 cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo le condizioni omologate dal provvedimento giudiziale di revisione degli obblighi economici stabiliti in sede di divorzio.
A fronte della cessione della nuda proprietà e della costituzione del diritto di usufrutto sugli immobili sopra descritti, la rinunciò al credito scaduto costituito dagli arretrati dell'assegno divorzile non CP_2 pagati nonché alla corresponsione futura dell'assegno mensile ed il figlio , dipendente della CP_1 società del padre fino al 17.6.2016, rinunciò ai crediti derivati da tale rapporto di lavoro, già scaduti, ed ammontanti ad euro 20.120,16.
Pertanto, l'atto dispositivo non può qualificarsi come donazione, avendo realizzato un vantaggio economico per il disponente consistito nell'estinzione dell'obbligo di corresponsione mensile dell'assegno divorzile (e degli arretrati non pagati) nonché l'estinzione del credito vantato da CP_1 nei confronti della società del padre, senza alcuno spirito di liberalità posto alla base dell'atto.
[...]
Come correttamente afferma il giudice di primo grado, “i trasferimenti in occasione degli accordi di modifica delle condizioni di divorzio devono ritenersi a titolo oneroso in quanto derivanti da un rapporto sinallagmatico tra i coniugi sorto con la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza che sia rinvenibile l'animus donandi del cedente”.
Dall'istruttoria espletata e, in particolare, dall'escussione della teste IE RA, emerge che fu la stessa ad insistere per una tale modifica dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi e che le CP_2 trattative per addivenire ad una soluzione condivisa dalle parti si protrassero per oltre un anno.
Pertanto, già a partire dall'anno 2015 iniziarono le trattative tra il ER e la per modificare i CP_2 rapporti economici già regolati in sede di divorzio, ossia ben tre anni prima della sentenza n. 714/2018 della Corte d'Appello di Bologna che, modificando la sentenza di primo grado che aveva visto il
ER vittorioso, determinò il sorgere del credito delle spese di lite in favore degli odierni appellanti.
Ne consegue che l'atto notarile con cui il ER cedette la proprietà immobiliare è atto oneroso in adempimento di un debito scaduto, ossia l'adempimento di obblighi sorti dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio come modificati (e non sorti) dal Tribunale nel 2016 e dal rapporto di lavoro con il figlio.
Dunque, fanno difetto i presupposti necessari per l'esperimento dell'azione revocatoria.
In primo luogo, la conoscenza nel 2016 da parte del debitore del pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe arrecato alle ragioni creditorie degli appellanti sorte del 2018, essendo l'atto notarile solo l'esecuzione di un obbligo sorto anteriormente. Non è stato né allegato né provato alcun elemento in base al quale possa ragionevolmente affermarsi che il ER abbia attuato l'atto dispositivo con lo scopo di pregiudicare il futuro credito dal momento che l'atto notarile, seppur recante data successiva alla sentenza d'appello da cui trae origine il credito degli appellanti, rappresenta l'epilogo di trattative pagina 6 di 7 iniziate già nell'anno 2015 ed era comunque un atto imposto dal provvedimento del 24.11.2016 con cui il Tribunale di Rimini omologò gli accordi intervenuti con la a modifica di obblighi sortì sin CP_2 dall'anno 2000 con la sentenza di divorzio.
In ogni caso, dovendosi correttamente inquadrare l'atto dispositivo in esame quale atto di natura onerosa, per il positivo espletamento dell'azione revocatoria occorre un altro requisito, in aggiunta alla conoscenza da parte del debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, vale a dire la conoscenza di tale pregiudizio anche da parte dei terzi beneficiari, circostanza che non risulta in alcun modo nemmeno genericamente allegata dagli attori e nell'atto di citazione di primo Pt_1 Pt_2 grado e che non in alcun modo risulta provata.
Infatti, e la giunsero all'accordo con il ER nel 2016 – poi trasfuso nel ricorso CP_1 CP_2 ex art. 9 cit. ed eseguito con la stipula notarile – ossia ben prima della sentenza che nel 2018 determinò il sorgere del credito a favore di e Pertanto, non si può affermare che gli stessi Pt_2 Pt_1 fossero a conoscenza del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni degli appellanti, dal momento che all'epoca non era ancora sorto alcun credito a favore degli stessi.
Ogni altra questione è assorbita.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e i compensi sono liquidati in dispositivo ex D.M. 55/2014 in base ai valori medi in base al valore della causa ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto ministeriale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da e da contro la sentenza emessa dal Parte_1 Parte_2
Tribunale di Rimini n. 946/2022 e li condanna alla rifusione a favore di e di CP_1 CP_2
delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in euro 5.809 per compensi,
[...] oltre spese forfettarie e accessori di legge se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 25.11.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore pagina 7 di 7