Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 04/02/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
n.3414/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. FILANNINO PAOLO -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 04/02/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 03/06/2022 la parte ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi a Questo Ufficio Giudicante
l' , rassegnando contro quest'ultimo le seguenti conclusioni: CP_1
“1) accertare e dichiarare non dovuta, per le causali in narrativa, la somma di €.5.063,08 (ovvero quell'altra, maggiore e/o minore, che dovesse risultare dagli atti per cui è causa);
2) con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
I.1. - A fondamento della domanda, la parte ricorrente all'odierna ricorrente (già invalida civile e percettrice di assegno sociale sostitutivo) ha dedotto che l' con nota del 04/11/2021 le CP_1 aveva comunicato che “la sua pensione numero 07702900 categoria
1
Pertanto da gennaio 2021 a novembre 2021 sulla pensione numero
07702900 categoria INVCIV l' ha corrisposto un pagamento CP_1 superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di
€.5.063,08…”; che, consequenzialmente, le era stata richiesta la restituzione del presunto indebito pari ad Euro 5.063,08; che aveva proposto, senza alcun esito positivo, ricorso in via amministrativa avverso il predetto provvedimento, spiegando che:
“i miei redditi, relativi all'anno 2019, non sono variati come, invece, da Voi comunicatomi con la citata missiva. Ad ogni buon conto, Vi evidenzio che la mia situazione reddituale era a Vostra conoscenza e che i citati emolumenti sono stati usati per soddisfare i miei bisogni primari”; che nel 2019 non aveva conseguito alcun reddito, essendo rimasta fiscalmente a carico di suo marito.
II. - Ritualmente costituitosi in giudizio, l' ha domandato il CP_1 rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto sulla base delle argomentazioni esposte in precedenti conformi
(Corte di Appello di Bari, Sentenza n. 1779/2023 pubbl. il
23/10/2023 – RG n. 391/2021 – est. Dott.ssa Isabella Calia), che in quanto, pienamente condivise, vengono trascritte in termini sostanzialmente integrali.
In via preliminare, occorre premettere che la Suprema Corte con la sentenza 15/10/2019, n. 26036 ha avuto modo di chiarire che l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento del percettore, come nel caso
2 di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato (v. anche Cass. n. 1446 del 2008).
La pronuncia si pone nella scia di Cass., Sez. Lav., n. 28771 del
09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come per esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
In tal senso si è espressa anche Cass. n. 16088 del 2020, secondo cui “In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. , v. pure n. 11921/2015) Per_1 che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando – ordinanze n. 264/2004 e n.
448/2000 – che non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale
3 un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”; nello stesso senso Cass. ord. 25.06.2020, n. 12608, nonché Cass., Sez.
Lav., n. 13917/2021 cit., relativa a una fattispecie sovrapponibile a quella in esame, che afferma: «21. In definitiva,
e con riguardo particolare alla presente fattispecie ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi all'assegno sociale erogato L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6, (coerentemente con quanto affermato da Cass. n. 16088 del 2020; Cass. n. 26036 del 15/10/2019; Cass.
n. 28771 del 2018; Cass. n. 1446 del 2008) va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'“accipiens”. La ripetizione sarà possibile in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e la presenza di un legittimo affidamento»).
Il principio generale di settore richiamato nelle suddette pronunce muove dalla tesi secondo cui “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati
4 nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento dei bisogni alimentari propri e della famiglia” (Corte Costituzionale
13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua
“alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile al percettore” (Corte Costituzionale 14 dicembre
1993, n. 431).
Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella citata sentenza n.
1446/2008 (est. ) e che anche le Sezioni Unite della Corte Per_1 di Cassazione (sentenza n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestono natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela (Cass. ord. n. 24180/2022).
E ancora, Cass. 20/05/2021 n. 13915 ha affermato: “Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, quale deve intendersi la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38, legge n. 441 del 2001, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l'art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del
1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988); conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla
5 data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Dalle suddette pronunce si traggono, dunque, i seguenti principi di diritto: a) nello specifico ambito delle prestazioni economiche assistenziali la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica – ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere
– le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali;
b) in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del
1976 e l'art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui
“gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) e il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”), risultando invece abrogata la L.
537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4
e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, comma 5, d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006; conseguentemente, ove venga accertata la mancanza del requisito reddituale, andranno restituiti i ratei
6 indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla parte percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
In sostanza, la regolamentazione normativa di settore, riferita all'indebito assistenziale, presenta un denominatore comune, fondato sul principio dell'affidamento incolpevole, e costituito dalla previsione che vengono restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non fosse dovuta (Cass. 01/10/2015, n.
19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n.
1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048 cit.).
Quanto, poi, alla identificazione del dolo dell'assicurato che consente la incondizionata ripetibilità dell'indebito, pur nel contesto della disciplina di favore propria dell'ordinamento previdenziale e assistenziale, costante giurisprudenza di legittimità esclude il dolo dell'accipiens, da intendersi come stato soggettivo di consapevolezza dell'effettiva insussistenza del diritto, qualora il medesimo abbia dichiarato i redditi all'Amministrazione finanziaria, in quanto legislativamente conoscibili anche dall' . CP_1
In particolare, la Suprema Corte, con sentenza del 30/06/2020 n.
13223, ha, di recente, statuito: “17. Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 CP_1
d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
18. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art. 15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al
7 reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via CP_1 telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1
l'istituzione presso l' del “Casellario dell'Assistenza” per CP_1 la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8” devono comunicare all' CP_1 soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' CP_1 la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli
Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni
8 collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.
La stessa pronuncia afferma che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi lo stesso già conosce. CP_1
In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare CP_2 certamente tutelabile alla luce delle premesse.
Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l' della attivazione dei controlli CP_1 reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di CP_1 conoscere”.
In senso conforme, da ultimo, Cass., Sez. Lav., 23 febbraio 2023,
n. 5606, secondo cui: “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'articolo 38
Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Vale, dunque, anche per l'indebito assistenziale l'affermazione effettuata in tema di indebito previdenziale, secondo cui laddove
9 le situazioni ostative all'erogazione siano note all'Ente previdenziale o siano, comunque, dallo stesso conoscibili con l'uso della diligenza richiestagli in ragione della qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente non è determinante dell'indebita erogazione e non può costituire ragione di addebito della stessa.
Ebbene, calando i suesposti principi nella fattispecie de qua non può che ritenersi illegittima la pretesa restitutoria avanzata dall' con le note del 04/11/2021, non potendosi ravvisare CP_1 alcun dolo nella condotta di la quale si è Parte_1 limitata a presentare all' la sua domanda di PENSIONE DI CP_1
REVERSIBILITA' in data 20/11/2020 con possibilità da parte dello stesso di verificare la persistenza in capo Controparte_3 all'odierna ricorrente del requisito reddituale per continuare a percepire la prestazione assistenziale in godimento negli anni in contestazione.
D'altra parte, l' nella sua memoria difensiva ha ammesso che: CP_1
“L'indebito, per cui è causa, è scaturito dalla circostanza del superamento dei redditi, atteso che l' ha riconosciuto con CP_2 decorrenza 1.12.2020 alla ricorrente la pensione di reversibilità
SO n. 10055942 dell'importo mensile lordo di €. 965,69, in virtù di domanda presentata dalla medesima ricorrente in data
20.11.2020, cnque giorni successivi al decesso del proprio coniuge del 9.7.1931, deceduto in data15.11.2020. La Persona_2 pensione riconosciuta ammonta, come rileva dal detto cedolino di gennaio 2022 ad €.965,69 lordi mensili, cosicchè per il 2021 la medesima ricorrente ha percepito un reddito un reddito tale sino a giugno 2021 che ha reso incompatibile la percezione dell'assegno sociale, superiore al limite consentito di €.5.010,20 per il mantenimento dell'assegno mensile di assistenza, seppure trasformato in assegno sociale”.
Non vi è stato, quindi, alcun ritardo o omissione da parte della ricorrente nella comunicazione dei propri redditi, come confermato dallo stesso resistente nella sua comunicazione del CP_2
04/11/2021.
10 Dall'esame degli atti di causa risulta, inoltre, che essi erano redditi pienamente conosciuti o conoscibili dall' , in quanto CP_1 riguardanti l'assegno sociale in godimento e la pensione di reversibilità, di cui la ricorrente aveva richiesto l'erogazione con domanda del 20/11/2020 (si vedano il cedolino di gennaio 2021 della;
il cedolino della pensione del coniuge;
la domanda Pt_1 amministrativa presentata dalla in data 20/11/2020 per la Pt_1 pensione di reversibilità prodotti dall' . CP_1
Né emergono altri redditi di importi particolarmente rilevanti, che siano idonei a rendere manifesto il superamento dei limiti reddituali stabiliti per legge onde poter beneficiare della prestazione dell'assegno sociale e, dunque, a porre l'accipiens in situazione di dolo.
Del resto, l'ente resistente ha spiegato soltanto nella sua memoria difensiva i redditi percepiti dall'assicurata tra gennaio
2021 e novembre 2021 (pensione di reversibilità), che avevano determinato il superamento dei limiti reddituali per continuare a beneficiare dell'assegno sociale.
È onere dell'Ente previdenziale, infatti, richiamare nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza, rispondendo esso a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico.
Al suo adempimento, peraltro, la Corte di legittimità subordina l'applicabilità del principio che pone a carico dell'accipiens che agisca per l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto percepito l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione ricevuta (Cass. n. 198/2011;
Cass., SS.UU., n. 18046/2010).
Nel caso de quo la suddetta indicazione non si rinviene nella menzionata nota del 04/11/2021, ove l' si limita ad informare CP_1
11 la pensionata che “Sulla base dei nuovi calcoli gli importi della pensione relativi al corrente anno, già comunicati con il modello
'ObisM' o con un precedente provvedimento di liquidazione o di riliquidazione, sono così variati:
Importo mensile dicembre 2021 Tredicesima
Assegno lordo 0,00 0,00
Indennità 0,00 0,00
Assegno al netto delle trattenute 0,00 0,00”.
In conclusione, pacifica la natura assistenziale dell'indebito de quo ed esclusa l'addebitabilità dell'erogazione indebita alla percipiente, in capo alla quale sussistono le condizioni di un legittimo affidamento meritevole di tutela (si rammenta che la ricorrente ha presentato all' in data 20/11/2020 la sua CP_1 domanda di pensione di reversibilità, in base alla quale lo stesso le ha erogato con decorrenza dal Controparte_3
01°/12/2020 la prestazione richiesta), opera la regola della irripetibilità dei ratei riscossi prima del provvedimento - nella specie, la comunicazione del 04/11/2021 - che ha accertato il superamento del limite reddituale.
Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve essere accolto e, consequenzialmente, deve dichiararsi l'irripetibilità delle somme indicate nel provvedimento di indebito comunicato dall'
[...]
con nota del 04/11/2021, essendo dette somme CP_3 relative al periodo (gennaio 2021 – novembre 2021) antecedente rispetto all'accertamento del venir meno dei presupposti reddituali (accertamento risalente, come detto, al novembre 2021, comunicato in data 04/11/2021).
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese processuali – liquidate ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (fino ad
Euro 5.200,00) tenuto conto della modesta complessità della questione trattata senza espletamento di attività istruttoria – seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' con CP_1 distrazione nei confronti dell'avvocato dichiaratosi anticipatario.
12
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'indebito di Euro 5.063,08 comunicato dall' con nota CP_1 datata 04/11/2021;
-condanna l' a rifondere nei confronti della parte ricorrente CP_1 le spese processuali, che liquida in complessivi Euro 886,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Trani, 04/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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