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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/03/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5805/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data
19/11/2024
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. RESTANI ANITA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. RESTANI ANITA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova affinchè accolga le seguenti condizioni:
•dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in data 17.09.1988, matrimonio trascritto nei Registri Pt_1 Controparte_1 dello stato civile del Comune di Cordenons (PD) Anno 1988, al n. 36, Serie A, Parte
2 , Ufficio 1;
•ordinare al Comune di Cordenons (PD) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
•le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente ad assegni di mantenimento personali.
•le parti dichiarano che sono stati adempiuti tutti gli impegni economici stabiliti in sede di separazione e di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra, avendo regolato separatamente ogni ulteriore pendenza economica
•I coniugi dichiarano sin d'ora di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
•dichiarare compensate le spese legali. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
Cordenons il 17/09/1988 ed ivi trascritto al numero 36, parte II, serie A del registro dei relativi atti dell'anno 1988;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cordenons (PN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 27.3.25
2 La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5805/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data
19/11/2024
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. RESTANI ANITA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. RESTANI ANITA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova affinchè accolga le seguenti condizioni:
•dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in data 17.09.1988, matrimonio trascritto nei Registri Pt_1 Controparte_1 dello stato civile del Comune di Cordenons (PD) Anno 1988, al n. 36, Serie A, Parte
2 , Ufficio 1;
•ordinare al Comune di Cordenons (PD) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
•le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente ad assegni di mantenimento personali.
•le parti dichiarano che sono stati adempiuti tutti gli impegni economici stabiliti in sede di separazione e di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra, avendo regolato separatamente ogni ulteriore pendenza economica
•I coniugi dichiarano sin d'ora di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
•dichiarare compensate le spese legali. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
Cordenons il 17/09/1988 ed ivi trascritto al numero 36, parte II, serie A del registro dei relativi atti dell'anno 1988;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cordenons (PN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 27.3.25
2 La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
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