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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 12/02/2026, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1258/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
LA ROSA ALESSANDRO COSIMO MA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3528/2025 depositato il 07/06/2025
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belpasso - Casa Comunale 95032 Belpasso CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ISCRIZ.FERMO AM n. 133048-2025 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20981 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 240/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
F.G. srl propone ricorso nei confronti della SOGET spa, agente della riscossione per il Comune di Belpasso, avverso l'iscrizione di fermo amministrativo avente ad oggetto il veicolo targato Targa_1, in relazione alla riscossione di importi di cui all'avviso di accertamento n. 120981 del 09.10.2020 per TARI/TARES anno 2015.
Eccepisce:
- La nullità del preavviso di fermo amministrativo su bene strumentale della società
- L'omessa notifica degli atti presupposti
- L'insussistenza del presupposto impositivo
- L'intervenuta prescrizione
Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione dello stesso.
Si costituisce la SOGET spa resistendo e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 24.11.2025 fissata per la trattazione della richiesta cautelare, parte ricorrente dichiarava di rinunciare all'istanza di sospensione, evidenziando che l'atto impugnato è stato annullato dall'Ufficio in autotutela. Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere riservandosi di produrre la nota con la quale veniva comunicata la revoca del preavviso di fermo.
All'udienza del 26.01.2026, avendo parte ricorrente ribadito a verbale l'avvenuto annullamento dell'atto impugnato, insistendo per la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese, e non essendovi alcuna contestazione di parte resistente, il ricorso è stato assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto di quanto dichiarato, e non contestato, dalla parte ricorrente in merito all'intervenuta revoca dell'atto impugnato, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Le spese vanno compensate in considerazione del comportamento processuale delle parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Catania il 26.01.2026. Il Giudice monocratico Alessandro La Rosa (firma digitale)
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
LA ROSA ALESSANDRO COSIMO MA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3528/2025 depositato il 07/06/2025
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belpasso - Casa Comunale 95032 Belpasso CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ISCRIZ.FERMO AM n. 133048-2025 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20981 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 240/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
F.G. srl propone ricorso nei confronti della SOGET spa, agente della riscossione per il Comune di Belpasso, avverso l'iscrizione di fermo amministrativo avente ad oggetto il veicolo targato Targa_1, in relazione alla riscossione di importi di cui all'avviso di accertamento n. 120981 del 09.10.2020 per TARI/TARES anno 2015.
Eccepisce:
- La nullità del preavviso di fermo amministrativo su bene strumentale della società
- L'omessa notifica degli atti presupposti
- L'insussistenza del presupposto impositivo
- L'intervenuta prescrizione
Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione dello stesso.
Si costituisce la SOGET spa resistendo e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 24.11.2025 fissata per la trattazione della richiesta cautelare, parte ricorrente dichiarava di rinunciare all'istanza di sospensione, evidenziando che l'atto impugnato è stato annullato dall'Ufficio in autotutela. Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere riservandosi di produrre la nota con la quale veniva comunicata la revoca del preavviso di fermo.
All'udienza del 26.01.2026, avendo parte ricorrente ribadito a verbale l'avvenuto annullamento dell'atto impugnato, insistendo per la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese, e non essendovi alcuna contestazione di parte resistente, il ricorso è stato assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto di quanto dichiarato, e non contestato, dalla parte ricorrente in merito all'intervenuta revoca dell'atto impugnato, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Le spese vanno compensate in considerazione del comportamento processuale delle parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Catania il 26.01.2026. Il Giudice monocratico Alessandro La Rosa (firma digitale)