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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/12/2025, n. 4974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4974 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6782/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa IO TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6782 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2023
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Mancuso (pec:
, giusta procura depositata nel fascicolo informatico Email_1
ATTRICE
E già (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Piazza (pec:
Email_2
CONVENUTA
Avente ad OGGETTO: domanda di risarcimento dei danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 08.05.2023, Parte_1
(di seguito, per brevità, solo ) ha convenuto in giudizio (già
[...] Pt_1 Controparte_1
e d'ora in poi solo , onde sentirla condannare, a titolo di Controparte_2 CP_1 responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, al risarcimento dei danni subiti a causa di condotte illecite commesse sia nella fase della concessione che in quella della successiva gestione di due mutui alberghieri – erogati alla EL S.r.l. (di seguito, per brevità, solo
EL) in data 06.04.1994 attingendo al Fondo di rotazione per il credito turistico alberghiero, istituito dagli artt. 1 della L.R. 78/76 e 39 della L.R. 34/78.
A sostegno delle proprie domande l'attrice dedotto che:
Tribunale di Palermo 1 Quinta Sezione Civile R.G. 6782/2023
- con contratto del 18.09.1991, la Sezione di Credito Fondiario del Controparte_2 aveva concesso alla EL, a titolo di mutuo fondiario, la somma di lire 800.000.00 (mutuo cf 2100/11815/000/71), a garanzia del quale aveva iscritto ipoteca di primo grado per il montante di lire 1.600.000.000 sui beni immobili di proprietà di Controparte_3
(amministratore unico della società), (coniugata in regime di comunione Controparte_4 legale con quest'ultimo e socia della EL) e , i quali si erano Controparte_5 anche costituiti fideiussori;
- con successivo atto del 09.03.1993, la Sezione di Credito Fondiario del CP_2
aveva concesso alla EL un mutuo fondiario di lire 1.600.000.000 (mutuo
[...] cf2100/13125/000/86), a garanzia del quale era stata iscritta ipoteca, per un montante di lire 4.800.000.000, sul bene immobile di proprietà della EL denominato “Villa Amarù”, e si erano costituiti fideiussori e;
Controparte_3 Controparte_4
- il in applicazione della convenzione stipulata con Controparte_2
l'Amministrazione Regionale Siciliana in data 3.4.1980, con contratti del 6.4.1994 aveva concesso alla EL, due mutui alberghieri, rispettivamente di lire di 1.150.000.000 e
1.881.045.000, da prelevarsi dal fondo costituito con l'art.1 della legge regionale
12.6.1976 n.78 e con l'art. 39 della legge regionale 10.8.1978 n. 34;
- l'art. 3 del primo contratto di mutuo alberghiero, in ottemperanza alla statuizione contenuta all'art. 18 della sopra citata convenzione, prevedeva la concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile di proprietà della EL denominato Villa Amarù, mentre con il secondo contratto di mutuo alberghiero le parti contraenti aveva disposto che la parte mutuataria avrebbe concesso alla parte mutuante ipoteca di secondo grado sul predetto immobile, successiva a quella che sarebbe stata iscritta per il mutuo di lire
1.881.045.000;
- l'art. 3 del primo contratto di mutuo alberghiero, peraltro, in ottemperanza alle statuizioni di cui sopra, espressamente prevedeva la cancellazione della precedente ipoteca di primo grado che il aveva iscritto sul medesimo bene immobile a Controparte_2 salvaguardia della restituzione del mutuo fondiario concesso nell'anno 1993 alla stessa società, con la conseguenza che le ipoteche iscritte a garanzia dei due mutui alberghieri avrebbero dovuto assumere rispettivamente il primo ed il secondo grado;
- il , tuttavia, non aveva provveduto a cancellare l'ipoteca di primo Controparte_2 grado a garanzia dei propri mutui fondiari e aveva accettato, a garanzia della restituzione delle somme erogate con fondi regionali, le fideiussioni rilasciate da , Controparte_3
e , i quali, peraltro, avevano già garantito, con Controparte_4 Controparte_5
Tribunale di Palermo 2 Quinta Sezione Civile R.G. 6782/2023 tutto il loro patrimonio, i mutui fondiari ottenuti dal , mediante Controparte_2 concessione di ipoteca di primo grado sui beni di loro proprietà;
- l'istituto di credito, inoltre, in occasione dell'erogazione parziale dei mutui alberghieri, avvenuta in data 11.11.1994, e di quella finale, effettuata con atti del
18.5.2000, aveva trattenuto gran parte delle somme da versare alla mutuataria per il soddisfacimento del proprio credito nascente dalla morosità della EL nel pagamento delle rate previste nei mutui erogati con fondi propri, in tal modo precludendo alla società mutuataria la possibilità di portare a termine gli investimenti da effettuare con i fondi regionali e di adempiere regolarmente alle obbligazioni nascenti dai contratti di mutuo alberghiero;
- il , prima, e dopo, in forza dell'ipoteca di primo grado e Controparte_2 CP_1 delle garanzie personali ottenute dai fideiussori, aveva instaurato una procedura di esecuzione immobiliare, al fine di recuperare le somme ancora dovute in relazione ai propri mutui fondiari;
in seguito alla trascrizione del pignoramento, aveva CP_1 ceduto i superiori crediti, con le relative garanzie reali e personali, alla EO FI
S.r.l., rientrando nella disponibilità delle somme ancora da riscuotere;
- dal canto suo la cessionaria, subentrata nella procedura esecutiva, da un canto, a seguito di trattative, aveva definito transattivamente i rapporti con i fideiussori, ottenendo il soddisfacimento parziale del credito e liberando dall'ipoteca i beni personali dei garanti, dall'altro, aveva successivamente ripreso la procedura esecutiva fino alla vendita dell'unico cespite di proprietà della società (villa Amarù) oggetto dell'espropriazione;
- la procedura esecutiva era stata instaurata senza informane l'Assessorato
Regionale, in violazione delle disposizioni contenute all'art 17 della convenzione del 1980
(che prevede l'invio semestrale all'Assessorato da parte dell'Istituto dell'elenco dei mutuatari morosi, con note informative sulla situazione delle singole partire e sulle azioni eventualmente intraprese per il recupero coattivo dei crediti) e nonostante le reiterate richieste di quest'ultimo, evase soltanto in data 26.5.2021;
- l'intero credito accumulato sui fondi regionali erogati con i mutui alberghieri era rimasto, quindi, insoluto, essendo ormai incapienti i patrimoni dei fideiussori (che avevano alienato gli immobili per acquisire liquidità da destinare all'estinzione delle passività contratte con la Banca) e avendo avuto esito negativo le azioni giudiziarie intraprese per la declaratoria di simulazione e revoca degli atti di disposizione sui beni liberati dall'ipoteca ad opera della EO FI S.r.l., con i conseguenti ulteriori danni derivati dalle condanne alle spese di lite.
Tribunale di Palermo 3 Quinta Sezione Civile R.G. 6782/2023 si è costituita in giudizio, deducendo: CP_1
- il difetto di legittimazione attiva dell' , sulla base del fatto che, ai sensi Pt_1 dell'art. 61 della L.R. n. 17/04, erao confluite nel patrimonio di quest'ultima soltanto le disponibilità esistenti alla data del 31.12.2015 “relative ai fondi a gestione separata, istituiti ai sensi (…) dell'articolo l, lettera a), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 (…)”, restando i rapporti giuridici in essere a quella data nella esclusiva titolarità dell'Assessorato
Regionale al Turismo;
- l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno, sia nella ipotesi di responsabilità contrattuale, sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, non potendo attribuirsi alcuna efficacia interruttiva alle comunicazioni inviate nel 2008 e nel
2013 dall'Assessorato Regionale;
- nel merito, l'insussistenza di alcuna responsabilità in capo alla Banca, in quanto:
(i) l'art. 18 della Convenzione sottoscritta tra il e l'Assessorato Regionale Controparte_2 prevedeva che “i mutui di cui alla presente Convenzione sono assistiti da ipoteca di primo grado da iscriversi in favore dell'istituto mutuante sulle aree, sulle costruzioni, (…) e, ove l'ipoteca non sia di primo grado, anche da garanzie personali”; (ii) la L.R. Siciliana n. 78/76 il cui art. 4, al terzo comma, così recita: “(…) i mutui sono assistiti da ipoteche sulle aree, sugli immobili, sugli impianti e, ove l'ipoteca non sia di primo grado, anche da garanzie personali”; (iii) l'art. 38 del
TUB, pure richiamato in contratto, prevedeva al secondo comma che “la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti”; (vi) in attuazione della citata delibera, la Banca d'Italia, con il comunicato del 26 giugno 1995, aveva cosi disposto “(…) le banche possono concedere finanziamenti di credito fondiario anche su immobili già gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie. In questo caso, per la determinazione del limite di finanzi abilità, all'importo del nuovo finanziamento deve essere aggiunto il capitale residuo del finanziamento precedente”.
La causa - istruita esclusivamente mediante le rispettive produzioni documentali -
è stata da ultimo posta in decisione all'udienza del 25 novembre 2025, sulle conclusioni orali rese dalle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
***
Tanto premesso in punto di fatto, va innanzitutto affermata la legittimazione ad agire nel presente giudizio di . Pt_1
Tribunale di Palermo 4 Quinta Sezione Civile R.G. 6782/2023
Appare opportuno, a tal proposito, precisare che l'art. 1 della legge regionale n. 78 del 12-06-1976 Regione Sicilia prevede che “l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad istituire, presso uno o più istituti di credito siciliani abilitati al credito alberghiero, un fondo di rotazione a gestione separata”, destinandone una parte (lire 44.400 milioni) “ad incentivazioni finanziarie a favore di iniziative alberghiere o ricettive per lo sviluppo equilibrato ed armonico delle aree turistiche”. In applicazione di detta normativa, con Convenzione del 3-4-1980 l'Amministrazione Regionale Siciliana ha costituito detto fondo regionale, in parti uguali, presso il , la Cassa Controparte_2
Centrale di Risparmio e l' (istituti quotisti del fondo), assegnandone loro la gestione Pt_1 pro quota. Successivamente, l'art. 65 della Legge Regionale 17/3/2016 n. 3, a modifica dell'art. 61 della Legge Regionale 17/2004, ha affidato all' la “gestione unica a stralcio” Pt_1 del fondo di rotazione, prevedendo che “al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti in e di attivare investimenti di partenariato pubblico-privato e' CP_2 costituito nel patrimonio netto dell' un fondo unico…costituito mediante Parte_1 tutte le disponibilità risultanti alla data del 31 dicembre 2015 relative ai fondi a gestione separata, istituiti” da varie leggi, tra le quali quella del 12.6.1976 n.78 (posta a fondamento dei mutui alberghieri per cui è causa), nel quale confluiscono altresì “tutti i successivi rientri di cui alle citate leggi”.
Alla luce di tale normativa, e in particolare di tale inciso finale, l'IRFIS appare legittimata sia a procedere al recupero delle somme erogate e non ancora restituite, sia ad ottenere il risarcimento dei danni derivati da illeciti contrattuali e/o extracontrattuali posti in essere, tra gli altri, dagli istituti bancari nell'ambito delle operazioni di mutuo effettuate in applicazione delle Convenzioni stipulate con l'Amministrazione della
Regione Sicilia, che abbiano compromesso le finalità del Fondo e la restituzione dei finanziamenti da parte delle Imprese beneficiarie.
In questa direzione orienta, per di più, la circostanza che sia Controparte_6 una società partecipata al 100% dalla Regione Siciliana e, a seguito di modifica statutaria del 7 agosto 2020 e del provvedimento ANAC n. 759 del 30.09.2020, ha assunto la veste di società in house per l'espletamento di servizi in favore della Regione Siciliana in relazione ai quali è soggetta al controllo analogo da parte dell'Amministrazione
Regionale. Le società in house sono un modello di impresa pubblica caratterizzata da una sostanziale assenza di autonomia decisionale e agiscono, pertanto, come una longa manus dell'amministrazione.
Tribunale di Palermo 5 Quinta Sezione Civile R.G. 6782/2023
Ed è proprio per tali motivi che appare irrilevante (in senso contrario) il fatto che
“nonostante le disponibilità residue del fondo siano confluite nel patrimonio IRFIS a far data dal
28.12.2004, è l'Assessorato Regionale che con lettere del 07.11.2008 e del 04.03.2009 interloquisce con il per la gestione dei rapporti di mutuo in essere e per valutare le Controparte_2 ripercussioni che la procedura esecutiva avviata in forza di altro titolo esecutivo avrebbe potuto avere sul credito derivante dalla concessione dei mutui ipotecari”, ancora di più per la ragione che - come sopra illustrato - inizialmente l' è stata incaricata della gestione del fondo Pt_1 regionale di cui alla L.R. quale affidataria di una quota dello stesso e, solo Pt_2 successivamente, nel 2016 con la Legge Regionale n. 3, la stessa è divenuta affidataria unica del fondo di rotazione, cui per espressa disposizione legislativa sono confluite le disponibilità risultanti alla data del 31 dicembre 2015 relative al fondo a gestione separata istituito con legge del 12.6.1976 n.78, nonché tutti i successivi rientri. Prima di tale data, dunque, le interlocuzioni con il prima, e con poi, non potevano Controparte_2 CP_1 che essere condotte dall'Assessorato Regionale.
L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva sollevata da parte convenuta va quindi rigettata.
***
Quanto al merito, si reputano provate alcune delle irregolarità che imputa Pt_1 alla Banca convenuta e che, in considerazione della situazione di conflitto di interessi in cui quest'ultima versava, concretano altrettante violazioni dei principi di correttezza e buona fede cui avrebbe dovuto essere improntato il rapporto con l'Assessorato regionale
Turismo, regolato dalla “Convenzione sulla disciplina del Fondo di rotazione del credito turistico – alberghiero”.
Se infatti non appare in astratto contraria alle previsioni dell'art. 18 della
Convenzione la determinazione del di non procedere alla cancellazione Controparte_2 della ipoteca di primo grado iscritta a garanzia del mutuo fondiario concesso in precedenza alla EL con propri fondi e, dunque, di acconsentire all'erogazione dei finanziamenti regionali con garanzie reali di secondo e terzo grado sul medesimo immobile ipotecato a tutela del contratto di mutuo di cui sopra unitamente all'acquisizione di garanzie accessorie costituite dalle fideiussioni personali dei soci della EL, tenuto conto del tenore della norma in argomento che sembra consentire la concedibilità di mutui non assistiti da garanzia di primo grado “sulle aree, sulle costruzioni e sugli impianti alberghieri”, unitamente ai mobili e alle attrezzature che ne costituiscono pertinenze, purchè in tal caso si acquisissero anche garanzie personali, nel caso concreto l'operazione non risultava però ex ante sufficientemente idonea a tutelare l'interesse del
Tribunale di Palermo 6 Quinta Sezione Civile R.G. 6782/2023
Fondo ed era anzi evidentemente sbilanciata a vantaggio dell'interesse della Banca di rientrare nella disponibilità delle somme erogate con denaro proprio.
Il acquisì infatti sì le fideiussioni specifiche ma da parte di soggetti Controparte_2 che già garantivano con il proprio patrimonio i mutui fondiari accesi a favore della società con fondi propri dell'Istituto di credito e i cui beni immobili erano soggetti ad ipoteca di primo grado a garanzia del mutuo stipulato con lo stesso Istituto di credito il 18.09.1991, in tal modo accettando che la restituzione delle somme erogate con fondi regionali fosse assistita da garanzie prevedibilmente insufficienti, a fronte dell'elevata esposizione bancaria della società e dei suoi soci.
Inadeguata a tutelare gli interessi della Regione Siciliana fu poi anche la successiva gestione dei rapporti originati dalla concessione dei finanziamenti, considerato che già il
6.12.2004 il inviava alla Direzione Crediti una segnalazione di passaggio a CP_2
“sofferenza” della posizione debitoria relativa ai due mutui concessi con propri fondi, e che il 7.3.2005 l'amministratore delegato dell'istituto bancario deliberava la riclassificazione a sofferenza dei rapporti. Come emerge dalla relazione in pari data e dalla successiva relazione iniziale del 15-3-2005, la pratica, già a "sofferenza" nel 1998, era stata allocata a
"normale" nel maggio 2000 a seguito del consolidamento dell'intera esposizione debitoria, ma, nel dicembre 2003, il rapporto era stato posto a "incaglio" a causa del mancato rispetto del piano di sistemazione proposto. Tale ultimo documento metteva, peraltro, in evidenza che la società era titolare di “un c/c semplice con un saldo S.A. di €. 105,00 e di n.2 mutui L.78/76 erogati dal con fondi della Regione di orig. €. 917.000 e di €. CP_2 CP_2
593.000 assistiti da ipoteche di €.
2.914.000 e di €.
1.781.000 sul cespite aziendale” e che “in atto
i finanziamenti, gestiti manualmente dal ” presentavano “un'esposizione di €. 1.582.455”. CP_2
In aperta violazione dell'art. 17 della Convenzione del 1980 e, in generale, del dovere di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c., nessuna comunicazione veniva effettuata all'Assessorato in merito alla morosità della società mutuataria, nonostante la quale, nel 2000, il decideva comunque di procedere CP_2 all'erogazione del saldo del mutuo a carico del fondo di rotazione regionale, ancora senza notiziare l'Assessorato, e di utilizzare parte del capitale erogato per il soddisfacimento del proprio credito nascente dalla morosità della debitrice nel pagamento delle rate relative ai mutui ottenuti con fondi propri, come risulta dalle lettere della EL del 5.5.2004 e del
7.9.2005, oltre che dall'estratto conto redatto da alla data del 22.3.2005. Controparte_1
La circostanza non è peraltro mai stata contestata dalla convenuta.
Successivamente, in data 16.3.2005, a seguito del mancato adempimento, sia della società mutuataria che dei fideiussori, il deliberava di procedere all'esecuzione CP_2
Tribunale di Palermo 7 Quinta Sezione Civile R.G. 6782/2023 immobiliare, ancora una volta senza comunicare alcunché all'Assessorato e, il 20.7.2006, spiegava intervento nel procedimento di espropriazione immobiliare anche per il recupero del credito riveniente dai mutui alberghieri;
tale procedura, tuttavia, si definiva il 7.9.2020 con il parziale soddisfacimento del credito garantito da ipoteca di primo grado di
EO FI RL, cessionaria di e la totale incapienza del credito relativo ai CP_1 mutui alberghieri, non sufficientemente garantiti.
Inoltre, i fideiussori, dopo aver definito transattivamente con EO FI RL la propria posizione debitoria e aver ottenuto la liberazione dei propri immobili dalle ipoteche, ne hanno disposto in favore di terzi e sono rimasti vittoriosi anche rispetto all'azione di simulazione e all'azione revocatoria promossa dall'istituto di credito, avendole il Tribunale rigettate essendo emerso che il ricavato delle vendite era stato utilizzato per il pagamento dei debiti scaduti e garantiti dalle ipoteche di grado potiore, acquisiti da EO FI RL.
Dal che l'impossibilità di recuperare dai fideiussori, ormai impossidenti, il credito avente titolo nei mutui alberghieri e la perdita, per il Fondo, delle somme erogate e mai più restituite (per quanto certamente inferiori all'importo oggetto decreto ingiuntivo n.
667/2012 del 22.2.2012, in quanto comprensivo di interessi corrispettivi e moratori).
La pretesa risarcitoria nei confronti di non può tuttavia essere CP_1 accolta, essendo in effetti maturato il termine decennale di prescrizione dal momento in cui il diritto avrebbe potuto essere fatto valere.
La Suprema Corte di Cassazione, in tema di decorrenza dei termini dell'azione risarcitoria per inadempimento di obbligazioni professionali, ha affermato il principio di diritto secondo cui la prescrizione dell'azione risarcitoria decorre “dal momento in cui … si concreta la manifestazione oggettiva del danno … avendo riguardo all'epoca di accadimento della conseguenza lesiva per come obiettivamente percepibile e riconoscibile” (Cass., 20 gennaio 2022,
n. 1283, Cass., 24 gennaio 2023, n. 2066, Cass., 5 aprile 2012, n. 5504), precisando che “la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe avuto conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno (Cass., n. 1263/2012), non cambia a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extra, vale ossia anche in caso di responsabilità contrattuale (per una ipotesi Cass.,
n. 2066/2023)”.
Facendo applicazione di tale principio, il dies a quo ai fini della decorrenza del termine di prescrizione deve individuarsi nel momento in cui l'odierna attrice avrebbe potuto acquisire consapevolezza, con l'impiego dell'ordinaria diligenza, della conseguenza dannosa rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta.
Tribunale di Palermo 8 Quinta Sezione Civile R.G. 6782/2023
Nel caso di specie, alla luce della stessa documentazione prodotta dalla attrice, la scoperta sia della condotta che del danno va fatta risalire quantomeno al 5.5.2004 e, al più tardi, al novembre 2008.
Difatti, se è vero che, nonostante le reiterate richieste di informazioni, CP_1 solo in data 26.5.2021, tramite la relazione del proprio legale (doc. 21 del fascicolo di parte attrice), informò l'Assessorato dell'andamento dei rapporti di finanziamento concessi alla EL e dell'esito infruttuoso delle iniziative intraprese nei confronti della debitrice principale e dei garanti, tuttavia già in data 5.5.2004 (e successivamente anche in data 7 settembre 2005), tramite una missiva inoltrata dalla stessa EL, l'Assessorato era stato reso edotto del grave dissesto finanziario in cui si trovava la società, della elevata esposizione debitoria nei confronti del , nonché del fatto che quest'ultimo, Controparte_2 proprio a causa di tale morosità, sia in occasione dell'erogazione parziale dei mutui alberghieri, sia al momento di quella finale, aveva trattenuto gran parte delle somme concesse a mutuo a copertura dei debiti nascenti dalla mancata restituzione delle somme erogate con propri fondi. La EL, invero, lamentava con veemenza che il 18/11/1994 le somme di lire 1.120.000.000 e lire 400.000.000, concesse a mutuo, con atti pubblici del 6-
4-1994 erano state quasi interamente incamerate dal per esposizioni a Controparte_2 breve, interessi e quote capitali su prestiti precedentemente concessi, così come in sede di erogazione finale, il saldo di lire 1.120.668.000 era stato interamente trattenuto dal CP_2
a copertura della esposizione debitoria relativa ad interessi, rate scadute e mora.
Ancora, con missiva del 7.11.2008, il dirigente generale dell'Assessorato, avendo ricevuto dal una richiesta di parere sulla proposta transattiva formulata Controparte_2 dalla ditta EL al fine di determinarsi sulla eventuale richiesta di sospensione della procedura esecutiva avviata, addebitava all'istituto bancario le medesime irregolarità nella gestione dei contratti di mutuo che ha poi posto a fondamento dell'azione di Pt_1 responsabilità spiegata nel presente giudizio, a conferma del fatto che dunque, a quella data, tanto le condotte poste a fondamento della dedotta responsabilità di parte convenuta quanto gli effetti pregiudizievoli delle stesse erano già note all'Assessorato.
Il danno patrimoniale difatti, si era già concretizzato con la accettazione da parte del di garanzie (reali e personali) che - se formalmente risultavano in linea con la CP_2 normativa legale e contrattuale disciplinante i rapporti tra la Regione Siciliana e l'istituto bancario - nella sostanza erano del tutto inidonee ad assicurare il soddisfacimento (anche coattivo) del debito della EL nascente da mutui erogati con fondi pubblici, danno acuitosi successivamente con la gestione dei rapporti da parte della Banca mutuante nella prospettiva del massimo favore per il recupero delle somme erogate con propri fondi
Tribunale di Palermo 9 Quinta Sezione Civile R.G. 6782/2023 rispetto a quelle provenienti da finanziamenti regionali, anche mediante la cessione del credito a EO FI RL.
La produzione del suddetto danno, dunque, risultava definitiva ed oggettivamente riconoscibile ancor prima della emissione in data 7.9.2020 del decreto di assegnazione delle somme ricavate dalle azioni esecutive poste in essere nei confronti della EL e dei suoi fideiussori, che secondo la prospettazione attorea costituisce prova del pregiudizio e della relazione causale con il negligente operato dell'Istituto “cassiere”.
In realtà, l'esito infruttuoso della procedura esecutiva non è stato altro che il naturale e ovvio risultato delle condotte poste in essere sia all'atto dell'accettazione - a salvaguardia dei fondi regionali - di garanzie reali e personali insufficienti, sia nel corso del rapporto, allorquando - senza fornire alcuna informazione alla Regione Siciliana circa la perdurante condizione di morosità della mutuataria, pur essendo a conoscenza del grave dissesto finanziario in cui quest'ultima versava – la Banca utilizzò la maggior parte dei finanziamenti regionali al fine di soddisfare il proprio credito nei confronti della società.
Quand'anche si applicasse dunque il termine ordinario decennale, la prescrizione sarebbe già maturata al momento dell'introduzione dell'odierno giudizio, in assenza di precedenti atti interruttivi.
Va infatti osservato che, a mente del disposto dell'art. 2943 co. 3 c.c. (“la prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”), è idoneo ad interrompere la prescrizione qualsiasi atto stragiudiziale contenente una specifica richiesta scritta di adempiere, individuando la persona del debitore. In particolare, per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non
è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore (in tal senso, Cass. n. 15714 del
14/06/2018) e che è priva di efficacia interruttiva la riserva, anche se contenuta in un atto scritto, di agire per il risarcimento del danno trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento.
Tribunale di Palermo 10 Quinta Sezione Civile R.G. 6782/2023
Alcuna efficacia interruttiva, può, dunque attribuirsi alle missive inviate dall'Assessorato competente nel 2008, nel 2009 e nel 2013, dalle quali anzi emerge che l'Amministrazione aveva chiare sia le irregolarità commesse dal che il Controparte_2 pregiudizio arrecato ai fondi regionali;
tali missive sono infatti prive dei contenuti che inderogabilmente deve presentare un atto idoneo ad interrompere i termini di prescrizione, paventandosi per la Banca ogni consequenziale responsabilità amministrativa … innanzi al giudice contabile, competente per le gestioni di risorse pubbliche anche se operate da soggetti privati, espressione che non sottende una diffida/costituzione in mora né una richiesta di risarcimento del danno.
Quanto alle spese del giudizio, l'accertata responsabilità di nella CP_1 gestione di fondi pubblici giustifica, nonostante l'esito del giudizio, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
RIGETTA le domande proposte da nei confronti di Parte_1 con l'atto di citazione notificato in data 8.5.2023. CP_1
DICHIARA le spese del giudizio interamente compensate.
Così deciso a Palermo, il 7 dicembre 2025
Il Giudice
IO TI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa IO
TI, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla
L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Giulia Santoro, Magistrato ordinario in tirocinio
Tribunale di Palermo 11 Quinta Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa IO TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6782 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2023
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Mancuso (pec:
, giusta procura depositata nel fascicolo informatico Email_1
ATTRICE
E già (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Piazza (pec:
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CONVENUTA
Avente ad OGGETTO: domanda di risarcimento dei danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 08.05.2023, Parte_1
(di seguito, per brevità, solo ) ha convenuto in giudizio (già
[...] Pt_1 Controparte_1
e d'ora in poi solo , onde sentirla condannare, a titolo di Controparte_2 CP_1 responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, al risarcimento dei danni subiti a causa di condotte illecite commesse sia nella fase della concessione che in quella della successiva gestione di due mutui alberghieri – erogati alla EL S.r.l. (di seguito, per brevità, solo
EL) in data 06.04.1994 attingendo al Fondo di rotazione per il credito turistico alberghiero, istituito dagli artt. 1 della L.R. 78/76 e 39 della L.R. 34/78.
A sostegno delle proprie domande l'attrice dedotto che:
Tribunale di Palermo 1 Quinta Sezione Civile R.G. 6782/2023
- con contratto del 18.09.1991, la Sezione di Credito Fondiario del Controparte_2 aveva concesso alla EL, a titolo di mutuo fondiario, la somma di lire 800.000.00 (mutuo cf 2100/11815/000/71), a garanzia del quale aveva iscritto ipoteca di primo grado per il montante di lire 1.600.000.000 sui beni immobili di proprietà di Controparte_3
(amministratore unico della società), (coniugata in regime di comunione Controparte_4 legale con quest'ultimo e socia della EL) e , i quali si erano Controparte_5 anche costituiti fideiussori;
- con successivo atto del 09.03.1993, la Sezione di Credito Fondiario del CP_2
aveva concesso alla EL un mutuo fondiario di lire 1.600.000.000 (mutuo
[...] cf2100/13125/000/86), a garanzia del quale era stata iscritta ipoteca, per un montante di lire 4.800.000.000, sul bene immobile di proprietà della EL denominato “Villa Amarù”, e si erano costituiti fideiussori e;
Controparte_3 Controparte_4
- il in applicazione della convenzione stipulata con Controparte_2
l'Amministrazione Regionale Siciliana in data 3.4.1980, con contratti del 6.4.1994 aveva concesso alla EL, due mutui alberghieri, rispettivamente di lire di 1.150.000.000 e
1.881.045.000, da prelevarsi dal fondo costituito con l'art.1 della legge regionale
12.6.1976 n.78 e con l'art. 39 della legge regionale 10.8.1978 n. 34;
- l'art. 3 del primo contratto di mutuo alberghiero, in ottemperanza alla statuizione contenuta all'art. 18 della sopra citata convenzione, prevedeva la concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile di proprietà della EL denominato Villa Amarù, mentre con il secondo contratto di mutuo alberghiero le parti contraenti aveva disposto che la parte mutuataria avrebbe concesso alla parte mutuante ipoteca di secondo grado sul predetto immobile, successiva a quella che sarebbe stata iscritta per il mutuo di lire
1.881.045.000;
- l'art. 3 del primo contratto di mutuo alberghiero, peraltro, in ottemperanza alle statuizioni di cui sopra, espressamente prevedeva la cancellazione della precedente ipoteca di primo grado che il aveva iscritto sul medesimo bene immobile a Controparte_2 salvaguardia della restituzione del mutuo fondiario concesso nell'anno 1993 alla stessa società, con la conseguenza che le ipoteche iscritte a garanzia dei due mutui alberghieri avrebbero dovuto assumere rispettivamente il primo ed il secondo grado;
- il , tuttavia, non aveva provveduto a cancellare l'ipoteca di primo Controparte_2 grado a garanzia dei propri mutui fondiari e aveva accettato, a garanzia della restituzione delle somme erogate con fondi regionali, le fideiussioni rilasciate da , Controparte_3
e , i quali, peraltro, avevano già garantito, con Controparte_4 Controparte_5
Tribunale di Palermo 2 Quinta Sezione Civile R.G. 6782/2023 tutto il loro patrimonio, i mutui fondiari ottenuti dal , mediante Controparte_2 concessione di ipoteca di primo grado sui beni di loro proprietà;
- l'istituto di credito, inoltre, in occasione dell'erogazione parziale dei mutui alberghieri, avvenuta in data 11.11.1994, e di quella finale, effettuata con atti del
18.5.2000, aveva trattenuto gran parte delle somme da versare alla mutuataria per il soddisfacimento del proprio credito nascente dalla morosità della EL nel pagamento delle rate previste nei mutui erogati con fondi propri, in tal modo precludendo alla società mutuataria la possibilità di portare a termine gli investimenti da effettuare con i fondi regionali e di adempiere regolarmente alle obbligazioni nascenti dai contratti di mutuo alberghiero;
- il , prima, e dopo, in forza dell'ipoteca di primo grado e Controparte_2 CP_1 delle garanzie personali ottenute dai fideiussori, aveva instaurato una procedura di esecuzione immobiliare, al fine di recuperare le somme ancora dovute in relazione ai propri mutui fondiari;
in seguito alla trascrizione del pignoramento, aveva CP_1 ceduto i superiori crediti, con le relative garanzie reali e personali, alla EO FI
S.r.l., rientrando nella disponibilità delle somme ancora da riscuotere;
- dal canto suo la cessionaria, subentrata nella procedura esecutiva, da un canto, a seguito di trattative, aveva definito transattivamente i rapporti con i fideiussori, ottenendo il soddisfacimento parziale del credito e liberando dall'ipoteca i beni personali dei garanti, dall'altro, aveva successivamente ripreso la procedura esecutiva fino alla vendita dell'unico cespite di proprietà della società (villa Amarù) oggetto dell'espropriazione;
- la procedura esecutiva era stata instaurata senza informane l'Assessorato
Regionale, in violazione delle disposizioni contenute all'art 17 della convenzione del 1980
(che prevede l'invio semestrale all'Assessorato da parte dell'Istituto dell'elenco dei mutuatari morosi, con note informative sulla situazione delle singole partire e sulle azioni eventualmente intraprese per il recupero coattivo dei crediti) e nonostante le reiterate richieste di quest'ultimo, evase soltanto in data 26.5.2021;
- l'intero credito accumulato sui fondi regionali erogati con i mutui alberghieri era rimasto, quindi, insoluto, essendo ormai incapienti i patrimoni dei fideiussori (che avevano alienato gli immobili per acquisire liquidità da destinare all'estinzione delle passività contratte con la Banca) e avendo avuto esito negativo le azioni giudiziarie intraprese per la declaratoria di simulazione e revoca degli atti di disposizione sui beni liberati dall'ipoteca ad opera della EO FI S.r.l., con i conseguenti ulteriori danni derivati dalle condanne alle spese di lite.
Tribunale di Palermo 3 Quinta Sezione Civile R.G. 6782/2023 si è costituita in giudizio, deducendo: CP_1
- il difetto di legittimazione attiva dell' , sulla base del fatto che, ai sensi Pt_1 dell'art. 61 della L.R. n. 17/04, erao confluite nel patrimonio di quest'ultima soltanto le disponibilità esistenti alla data del 31.12.2015 “relative ai fondi a gestione separata, istituiti ai sensi (…) dell'articolo l, lettera a), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 (…)”, restando i rapporti giuridici in essere a quella data nella esclusiva titolarità dell'Assessorato
Regionale al Turismo;
- l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno, sia nella ipotesi di responsabilità contrattuale, sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, non potendo attribuirsi alcuna efficacia interruttiva alle comunicazioni inviate nel 2008 e nel
2013 dall'Assessorato Regionale;
- nel merito, l'insussistenza di alcuna responsabilità in capo alla Banca, in quanto:
(i) l'art. 18 della Convenzione sottoscritta tra il e l'Assessorato Regionale Controparte_2 prevedeva che “i mutui di cui alla presente Convenzione sono assistiti da ipoteca di primo grado da iscriversi in favore dell'istituto mutuante sulle aree, sulle costruzioni, (…) e, ove l'ipoteca non sia di primo grado, anche da garanzie personali”; (ii) la L.R. Siciliana n. 78/76 il cui art. 4, al terzo comma, così recita: “(…) i mutui sono assistiti da ipoteche sulle aree, sugli immobili, sugli impianti e, ove l'ipoteca non sia di primo grado, anche da garanzie personali”; (iii) l'art. 38 del
TUB, pure richiamato in contratto, prevedeva al secondo comma che “la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti”; (vi) in attuazione della citata delibera, la Banca d'Italia, con il comunicato del 26 giugno 1995, aveva cosi disposto “(…) le banche possono concedere finanziamenti di credito fondiario anche su immobili già gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie. In questo caso, per la determinazione del limite di finanzi abilità, all'importo del nuovo finanziamento deve essere aggiunto il capitale residuo del finanziamento precedente”.
La causa - istruita esclusivamente mediante le rispettive produzioni documentali -
è stata da ultimo posta in decisione all'udienza del 25 novembre 2025, sulle conclusioni orali rese dalle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
***
Tanto premesso in punto di fatto, va innanzitutto affermata la legittimazione ad agire nel presente giudizio di . Pt_1
Tribunale di Palermo 4 Quinta Sezione Civile R.G. 6782/2023
Appare opportuno, a tal proposito, precisare che l'art. 1 della legge regionale n. 78 del 12-06-1976 Regione Sicilia prevede che “l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad istituire, presso uno o più istituti di credito siciliani abilitati al credito alberghiero, un fondo di rotazione a gestione separata”, destinandone una parte (lire 44.400 milioni) “ad incentivazioni finanziarie a favore di iniziative alberghiere o ricettive per lo sviluppo equilibrato ed armonico delle aree turistiche”. In applicazione di detta normativa, con Convenzione del 3-4-1980 l'Amministrazione Regionale Siciliana ha costituito detto fondo regionale, in parti uguali, presso il , la Cassa Controparte_2
Centrale di Risparmio e l' (istituti quotisti del fondo), assegnandone loro la gestione Pt_1 pro quota. Successivamente, l'art. 65 della Legge Regionale 17/3/2016 n. 3, a modifica dell'art. 61 della Legge Regionale 17/2004, ha affidato all' la “gestione unica a stralcio” Pt_1 del fondo di rotazione, prevedendo che “al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti in e di attivare investimenti di partenariato pubblico-privato e' CP_2 costituito nel patrimonio netto dell' un fondo unico…costituito mediante Parte_1 tutte le disponibilità risultanti alla data del 31 dicembre 2015 relative ai fondi a gestione separata, istituiti” da varie leggi, tra le quali quella del 12.6.1976 n.78 (posta a fondamento dei mutui alberghieri per cui è causa), nel quale confluiscono altresì “tutti i successivi rientri di cui alle citate leggi”.
Alla luce di tale normativa, e in particolare di tale inciso finale, l'IRFIS appare legittimata sia a procedere al recupero delle somme erogate e non ancora restituite, sia ad ottenere il risarcimento dei danni derivati da illeciti contrattuali e/o extracontrattuali posti in essere, tra gli altri, dagli istituti bancari nell'ambito delle operazioni di mutuo effettuate in applicazione delle Convenzioni stipulate con l'Amministrazione della
Regione Sicilia, che abbiano compromesso le finalità del Fondo e la restituzione dei finanziamenti da parte delle Imprese beneficiarie.
In questa direzione orienta, per di più, la circostanza che sia Controparte_6 una società partecipata al 100% dalla Regione Siciliana e, a seguito di modifica statutaria del 7 agosto 2020 e del provvedimento ANAC n. 759 del 30.09.2020, ha assunto la veste di società in house per l'espletamento di servizi in favore della Regione Siciliana in relazione ai quali è soggetta al controllo analogo da parte dell'Amministrazione
Regionale. Le società in house sono un modello di impresa pubblica caratterizzata da una sostanziale assenza di autonomia decisionale e agiscono, pertanto, come una longa manus dell'amministrazione.
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Ed è proprio per tali motivi che appare irrilevante (in senso contrario) il fatto che
“nonostante le disponibilità residue del fondo siano confluite nel patrimonio IRFIS a far data dal
28.12.2004, è l'Assessorato Regionale che con lettere del 07.11.2008 e del 04.03.2009 interloquisce con il per la gestione dei rapporti di mutuo in essere e per valutare le Controparte_2 ripercussioni che la procedura esecutiva avviata in forza di altro titolo esecutivo avrebbe potuto avere sul credito derivante dalla concessione dei mutui ipotecari”, ancora di più per la ragione che - come sopra illustrato - inizialmente l' è stata incaricata della gestione del fondo Pt_1 regionale di cui alla L.R. quale affidataria di una quota dello stesso e, solo Pt_2 successivamente, nel 2016 con la Legge Regionale n. 3, la stessa è divenuta affidataria unica del fondo di rotazione, cui per espressa disposizione legislativa sono confluite le disponibilità risultanti alla data del 31 dicembre 2015 relative al fondo a gestione separata istituito con legge del 12.6.1976 n.78, nonché tutti i successivi rientri. Prima di tale data, dunque, le interlocuzioni con il prima, e con poi, non potevano Controparte_2 CP_1 che essere condotte dall'Assessorato Regionale.
L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva sollevata da parte convenuta va quindi rigettata.
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Quanto al merito, si reputano provate alcune delle irregolarità che imputa Pt_1 alla Banca convenuta e che, in considerazione della situazione di conflitto di interessi in cui quest'ultima versava, concretano altrettante violazioni dei principi di correttezza e buona fede cui avrebbe dovuto essere improntato il rapporto con l'Assessorato regionale
Turismo, regolato dalla “Convenzione sulla disciplina del Fondo di rotazione del credito turistico – alberghiero”.
Se infatti non appare in astratto contraria alle previsioni dell'art. 18 della
Convenzione la determinazione del di non procedere alla cancellazione Controparte_2 della ipoteca di primo grado iscritta a garanzia del mutuo fondiario concesso in precedenza alla EL con propri fondi e, dunque, di acconsentire all'erogazione dei finanziamenti regionali con garanzie reali di secondo e terzo grado sul medesimo immobile ipotecato a tutela del contratto di mutuo di cui sopra unitamente all'acquisizione di garanzie accessorie costituite dalle fideiussioni personali dei soci della EL, tenuto conto del tenore della norma in argomento che sembra consentire la concedibilità di mutui non assistiti da garanzia di primo grado “sulle aree, sulle costruzioni e sugli impianti alberghieri”, unitamente ai mobili e alle attrezzature che ne costituiscono pertinenze, purchè in tal caso si acquisissero anche garanzie personali, nel caso concreto l'operazione non risultava però ex ante sufficientemente idonea a tutelare l'interesse del
Tribunale di Palermo 6 Quinta Sezione Civile R.G. 6782/2023
Fondo ed era anzi evidentemente sbilanciata a vantaggio dell'interesse della Banca di rientrare nella disponibilità delle somme erogate con denaro proprio.
Il acquisì infatti sì le fideiussioni specifiche ma da parte di soggetti Controparte_2 che già garantivano con il proprio patrimonio i mutui fondiari accesi a favore della società con fondi propri dell'Istituto di credito e i cui beni immobili erano soggetti ad ipoteca di primo grado a garanzia del mutuo stipulato con lo stesso Istituto di credito il 18.09.1991, in tal modo accettando che la restituzione delle somme erogate con fondi regionali fosse assistita da garanzie prevedibilmente insufficienti, a fronte dell'elevata esposizione bancaria della società e dei suoi soci.
Inadeguata a tutelare gli interessi della Regione Siciliana fu poi anche la successiva gestione dei rapporti originati dalla concessione dei finanziamenti, considerato che già il
6.12.2004 il inviava alla Direzione Crediti una segnalazione di passaggio a CP_2
“sofferenza” della posizione debitoria relativa ai due mutui concessi con propri fondi, e che il 7.3.2005 l'amministratore delegato dell'istituto bancario deliberava la riclassificazione a sofferenza dei rapporti. Come emerge dalla relazione in pari data e dalla successiva relazione iniziale del 15-3-2005, la pratica, già a "sofferenza" nel 1998, era stata allocata a
"normale" nel maggio 2000 a seguito del consolidamento dell'intera esposizione debitoria, ma, nel dicembre 2003, il rapporto era stato posto a "incaglio" a causa del mancato rispetto del piano di sistemazione proposto. Tale ultimo documento metteva, peraltro, in evidenza che la società era titolare di “un c/c semplice con un saldo S.A. di €. 105,00 e di n.2 mutui L.78/76 erogati dal con fondi della Regione di orig. €. 917.000 e di €. CP_2 CP_2
593.000 assistiti da ipoteche di €.
2.914.000 e di €.
1.781.000 sul cespite aziendale” e che “in atto
i finanziamenti, gestiti manualmente dal ” presentavano “un'esposizione di €. 1.582.455”. CP_2
In aperta violazione dell'art. 17 della Convenzione del 1980 e, in generale, del dovere di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c., nessuna comunicazione veniva effettuata all'Assessorato in merito alla morosità della società mutuataria, nonostante la quale, nel 2000, il decideva comunque di procedere CP_2 all'erogazione del saldo del mutuo a carico del fondo di rotazione regionale, ancora senza notiziare l'Assessorato, e di utilizzare parte del capitale erogato per il soddisfacimento del proprio credito nascente dalla morosità della debitrice nel pagamento delle rate relative ai mutui ottenuti con fondi propri, come risulta dalle lettere della EL del 5.5.2004 e del
7.9.2005, oltre che dall'estratto conto redatto da alla data del 22.3.2005. Controparte_1
La circostanza non è peraltro mai stata contestata dalla convenuta.
Successivamente, in data 16.3.2005, a seguito del mancato adempimento, sia della società mutuataria che dei fideiussori, il deliberava di procedere all'esecuzione CP_2
Tribunale di Palermo 7 Quinta Sezione Civile R.G. 6782/2023 immobiliare, ancora una volta senza comunicare alcunché all'Assessorato e, il 20.7.2006, spiegava intervento nel procedimento di espropriazione immobiliare anche per il recupero del credito riveniente dai mutui alberghieri;
tale procedura, tuttavia, si definiva il 7.9.2020 con il parziale soddisfacimento del credito garantito da ipoteca di primo grado di
EO FI RL, cessionaria di e la totale incapienza del credito relativo ai CP_1 mutui alberghieri, non sufficientemente garantiti.
Inoltre, i fideiussori, dopo aver definito transattivamente con EO FI RL la propria posizione debitoria e aver ottenuto la liberazione dei propri immobili dalle ipoteche, ne hanno disposto in favore di terzi e sono rimasti vittoriosi anche rispetto all'azione di simulazione e all'azione revocatoria promossa dall'istituto di credito, avendole il Tribunale rigettate essendo emerso che il ricavato delle vendite era stato utilizzato per il pagamento dei debiti scaduti e garantiti dalle ipoteche di grado potiore, acquisiti da EO FI RL.
Dal che l'impossibilità di recuperare dai fideiussori, ormai impossidenti, il credito avente titolo nei mutui alberghieri e la perdita, per il Fondo, delle somme erogate e mai più restituite (per quanto certamente inferiori all'importo oggetto decreto ingiuntivo n.
667/2012 del 22.2.2012, in quanto comprensivo di interessi corrispettivi e moratori).
La pretesa risarcitoria nei confronti di non può tuttavia essere CP_1 accolta, essendo in effetti maturato il termine decennale di prescrizione dal momento in cui il diritto avrebbe potuto essere fatto valere.
La Suprema Corte di Cassazione, in tema di decorrenza dei termini dell'azione risarcitoria per inadempimento di obbligazioni professionali, ha affermato il principio di diritto secondo cui la prescrizione dell'azione risarcitoria decorre “dal momento in cui … si concreta la manifestazione oggettiva del danno … avendo riguardo all'epoca di accadimento della conseguenza lesiva per come obiettivamente percepibile e riconoscibile” (Cass., 20 gennaio 2022,
n. 1283, Cass., 24 gennaio 2023, n. 2066, Cass., 5 aprile 2012, n. 5504), precisando che “la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe avuto conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno (Cass., n. 1263/2012), non cambia a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extra, vale ossia anche in caso di responsabilità contrattuale (per una ipotesi Cass.,
n. 2066/2023)”.
Facendo applicazione di tale principio, il dies a quo ai fini della decorrenza del termine di prescrizione deve individuarsi nel momento in cui l'odierna attrice avrebbe potuto acquisire consapevolezza, con l'impiego dell'ordinaria diligenza, della conseguenza dannosa rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta.
Tribunale di Palermo 8 Quinta Sezione Civile R.G. 6782/2023
Nel caso di specie, alla luce della stessa documentazione prodotta dalla attrice, la scoperta sia della condotta che del danno va fatta risalire quantomeno al 5.5.2004 e, al più tardi, al novembre 2008.
Difatti, se è vero che, nonostante le reiterate richieste di informazioni, CP_1 solo in data 26.5.2021, tramite la relazione del proprio legale (doc. 21 del fascicolo di parte attrice), informò l'Assessorato dell'andamento dei rapporti di finanziamento concessi alla EL e dell'esito infruttuoso delle iniziative intraprese nei confronti della debitrice principale e dei garanti, tuttavia già in data 5.5.2004 (e successivamente anche in data 7 settembre 2005), tramite una missiva inoltrata dalla stessa EL, l'Assessorato era stato reso edotto del grave dissesto finanziario in cui si trovava la società, della elevata esposizione debitoria nei confronti del , nonché del fatto che quest'ultimo, Controparte_2 proprio a causa di tale morosità, sia in occasione dell'erogazione parziale dei mutui alberghieri, sia al momento di quella finale, aveva trattenuto gran parte delle somme concesse a mutuo a copertura dei debiti nascenti dalla mancata restituzione delle somme erogate con propri fondi. La EL, invero, lamentava con veemenza che il 18/11/1994 le somme di lire 1.120.000.000 e lire 400.000.000, concesse a mutuo, con atti pubblici del 6-
4-1994 erano state quasi interamente incamerate dal per esposizioni a Controparte_2 breve, interessi e quote capitali su prestiti precedentemente concessi, così come in sede di erogazione finale, il saldo di lire 1.120.668.000 era stato interamente trattenuto dal CP_2
a copertura della esposizione debitoria relativa ad interessi, rate scadute e mora.
Ancora, con missiva del 7.11.2008, il dirigente generale dell'Assessorato, avendo ricevuto dal una richiesta di parere sulla proposta transattiva formulata Controparte_2 dalla ditta EL al fine di determinarsi sulla eventuale richiesta di sospensione della procedura esecutiva avviata, addebitava all'istituto bancario le medesime irregolarità nella gestione dei contratti di mutuo che ha poi posto a fondamento dell'azione di Pt_1 responsabilità spiegata nel presente giudizio, a conferma del fatto che dunque, a quella data, tanto le condotte poste a fondamento della dedotta responsabilità di parte convenuta quanto gli effetti pregiudizievoli delle stesse erano già note all'Assessorato.
Il danno patrimoniale difatti, si era già concretizzato con la accettazione da parte del di garanzie (reali e personali) che - se formalmente risultavano in linea con la CP_2 normativa legale e contrattuale disciplinante i rapporti tra la Regione Siciliana e l'istituto bancario - nella sostanza erano del tutto inidonee ad assicurare il soddisfacimento (anche coattivo) del debito della EL nascente da mutui erogati con fondi pubblici, danno acuitosi successivamente con la gestione dei rapporti da parte della Banca mutuante nella prospettiva del massimo favore per il recupero delle somme erogate con propri fondi
Tribunale di Palermo 9 Quinta Sezione Civile R.G. 6782/2023 rispetto a quelle provenienti da finanziamenti regionali, anche mediante la cessione del credito a EO FI RL.
La produzione del suddetto danno, dunque, risultava definitiva ed oggettivamente riconoscibile ancor prima della emissione in data 7.9.2020 del decreto di assegnazione delle somme ricavate dalle azioni esecutive poste in essere nei confronti della EL e dei suoi fideiussori, che secondo la prospettazione attorea costituisce prova del pregiudizio e della relazione causale con il negligente operato dell'Istituto “cassiere”.
In realtà, l'esito infruttuoso della procedura esecutiva non è stato altro che il naturale e ovvio risultato delle condotte poste in essere sia all'atto dell'accettazione - a salvaguardia dei fondi regionali - di garanzie reali e personali insufficienti, sia nel corso del rapporto, allorquando - senza fornire alcuna informazione alla Regione Siciliana circa la perdurante condizione di morosità della mutuataria, pur essendo a conoscenza del grave dissesto finanziario in cui quest'ultima versava – la Banca utilizzò la maggior parte dei finanziamenti regionali al fine di soddisfare il proprio credito nei confronti della società.
Quand'anche si applicasse dunque il termine ordinario decennale, la prescrizione sarebbe già maturata al momento dell'introduzione dell'odierno giudizio, in assenza di precedenti atti interruttivi.
Va infatti osservato che, a mente del disposto dell'art. 2943 co. 3 c.c. (“la prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”), è idoneo ad interrompere la prescrizione qualsiasi atto stragiudiziale contenente una specifica richiesta scritta di adempiere, individuando la persona del debitore. In particolare, per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non
è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore (in tal senso, Cass. n. 15714 del
14/06/2018) e che è priva di efficacia interruttiva la riserva, anche se contenuta in un atto scritto, di agire per il risarcimento del danno trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento.
Tribunale di Palermo 10 Quinta Sezione Civile R.G. 6782/2023
Alcuna efficacia interruttiva, può, dunque attribuirsi alle missive inviate dall'Assessorato competente nel 2008, nel 2009 e nel 2013, dalle quali anzi emerge che l'Amministrazione aveva chiare sia le irregolarità commesse dal che il Controparte_2 pregiudizio arrecato ai fondi regionali;
tali missive sono infatti prive dei contenuti che inderogabilmente deve presentare un atto idoneo ad interrompere i termini di prescrizione, paventandosi per la Banca ogni consequenziale responsabilità amministrativa … innanzi al giudice contabile, competente per le gestioni di risorse pubbliche anche se operate da soggetti privati, espressione che non sottende una diffida/costituzione in mora né una richiesta di risarcimento del danno.
Quanto alle spese del giudizio, l'accertata responsabilità di nella CP_1 gestione di fondi pubblici giustifica, nonostante l'esito del giudizio, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
RIGETTA le domande proposte da nei confronti di Parte_1 con l'atto di citazione notificato in data 8.5.2023. CP_1
DICHIARA le spese del giudizio interamente compensate.
Così deciso a Palermo, il 7 dicembre 2025
Il Giudice
IO TI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa IO
TI, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla
L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Giulia Santoro, Magistrato ordinario in tirocinio
Tribunale di Palermo 11 Quinta Sezione Civile