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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/11/2025, n. 6934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6934 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, composta dai sigg. Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno - Presidente relatore est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori - Consigliere
3) dott.ssa Carlotta Calvosa - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 2955/2024 avverso la sentenza n. 1196/2023 emessa il 29 novembre 2023 dal Tribunale di Frosinone, nella causa civile iscritta al n. R.G. 3485/2020 - cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 CP_1
tra nato a [...] il [...] (c.f. , ivi residente a[...], rappresentato e difeso, giusta delega in calce al ricorso introduttivo del giudizio di I grado, dall'avv. Angela Caprio (c.f. ), presso la quale elettivamente è C.F._2 domiciliato in Roccasecca (FR), alla via Piave n. 1
APPELLANTE
E
, nata a [...] il [...] (c.f. e residente a [...] C.F._3
Respighi n. 9, rappresentata e difesa sia unitamente che disgiuntamente dall'avv. Maria Clementina Luccone (c.f. ) e dall'avv. Massimo Salati (c.f. ed elettivamente C.F._4 C.F._5 domiciliata presso lo Studio della prima, in Aprilia alla via Giustiniano n. 4
APPELLATA nonché
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di ROMA
INTERVENTORE
Conclusioni: per l'appellante:
-“1) disporre in termini positivi sul diritto del sig. a chiedere ed ottenere la revoca Parte_1 del contributo al mantenimento per le LI e , essendo ex tunc (dalla domanda di Per_1 Parte_2 primo grado) venuti meno i presupposti per esserne gravato, stante l' autosufficienza economica di
e l'inattività e/o inoperatività colpevole di , a proseguire gli studi e a procurarsi una Per_1 Parte_2 occupazione, in violazione del principio di autoresponsabilità, dichiarando sul punto cessato il diritto a decorrere dalla data del 20.3.2018 (corrispondente alla data di presentazione del precedente ricorso rubricato sub rg 892/18, definito con sent. 93/2020) ovvero disporne dalla data in cui risulterà acclarato il dato dell'indipendenza economica, ridotto in ogni caso l'importo per il periodo precedente essendo il contributo stabilito dal Tribunale di 1° grado esorbitante;
si dà atto che parte appellata ha ammesso, solo in fase di gravame, che entrambe le figlie hanno raggiunto l'autonomia economica, si contesta però il periodo di decorrenza ex adverso indicato, non provato. Si insiste nelle proprie ragioni. Accogliere quindi la domanda di accertamento del diritto del padre alla ripetizione delle somme versate e non dovute sin dal raggiungimento della indipendenza economica delle figlie nei termini già sopra indicati. 2) Disporre per la revoca del diritto della all'assegno divorzile (disposto dalla sentenza per CP_1 euro 250,00 mensili), non ricorrenti, ex tunc, i presupposti al preteso diritto;
riservata l'azione di ripetizione per tutte le somme illegittimamente percepite dalla per detto titolo. 3) in corretta CP_1 applicazione dei principi sulla soccombenza processuale, e per le ragioni che precedono, revocare il disposto di sentenza che condanna la parte ricorrente/appellante al pagamento delle spese processuali nella misura di euro 2600,00 oltre oneri ed accessori di legge, in quanto ingiusta ed illegittima. Vinte le spese del gravame da liquidarsi in ossequio al criterio tabellare vigente (D.M. 55/14 e successive modifiche) con la maggiorazione a titolo risarcitorio, ex art 96 cpc, ricorrendo l'ipotesi della lite temeraria (mala fede) rispetto all'eccezione di inammissibilità ex adverso avanzata, con la condanna in solido di
e dei suoi procuratori, in favore del procuratore Avv. Angela Caprio la quale si dichiara CP_1 antistataria.”; per l'appellata:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, In via preliminare e principale rigettare l'avverso appello per sua inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità essendo stato proposto dopo il termine di legge per l'impugnativa; In via subordinata ed in ipotesi di rigetto della prima richiesta, Rigettare l'avversa impugnativa in ordine al mancato riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della Sig.ra CP_1 così come statuito nella sentenza di primo grado con conseguenziale conferma della statuizione
[...] emessa nel giudizio di primo grado o nella diversa misura che si riterrà di giustizia;
Rigettare l'avversa domanda di modifica e /o revoca dell'assegno di mantenimento dalle date così come proposte da controparte facendole invece decorrere dal maggio 2023 per e dall'aprile 2023 per Parte_3
. Vittoria delle spese e compensi del presente procedimento oltre spese generali L.F. ed Parte_4
IVA e cpa come per legge”
FATTO
Con ricorso depositato il 31 dicembre 2020 aveva chiesto al Tribunale di Frosinone Parte_1 di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto in Ceprano il 19 settembre 1992 con , dal quale erano nati tre figli oggi tutti maggiorenni: , nata il CP_1 Per_1
06.08.1995, , nato il [...], e , nata il [...]. Il ricorrente aveva premesso di Per_2 Parte_2 essersi separato dalla in virtù di sentenza n. 116/2018 emessa dal Tribunale di Frosinone il CP_1
31.01.2018 e pubblicata il 06.02.2018, con la quale, tra l'altro, la casa coniugale era stata assegnata al la prole, allora minorenne, era stata affidata a entrambi i genitori, con collocamento presso Pt_1 il domicilio materno, era stato posto a carico del ricorrente, per il mantenimento delle figlie, la somma di € 600,00 mensili, di cui € 350,00 per e € 250,00 per , ed era stato posto a carico della Parte_2 Per_1
l'obbligo di corrispondere al a somma di € 100,00 mensili per il mantenimento del CP_1 Pt_1 figlio . Il ricorrente aveva poi rappresentato che dalla separazione nessuna riconciliazione era Per_2 intervenuta tra i coniugi e che la LI maggiore, , medio tempore era diventata economicamente Per_1 indipendente, per essere stata assunta come barista dall'anno 2016 a tempo pieno e indeterminato, percependo un reddito adeguato e sufficiente al suo mantenimento;
che la condizione economica del ricorrente aveva subito un deterioramento, a causa della intervenuta riduzione del 25% della pensione di inabilità lavorativa erogatagli dall' , sulla quale gravano anche le trattenute da parte dell' per il recupero di somme percepite indebitamente dal VE concluso chiedendo di: a) revocare Pt_1
l'obbligo di mantenimento a carico del padre in favore delle figlie e con decorrenza Parte_2 Per_1 dalla data del 20.03.2018, con diritto del ricorrente alla ripetizione delle somme corrisposte medio tempore alla b) confermare l'obbligo della moglie di corrispondere il mantenimento per il figlio CP_1
nella misura di € 100,00 mensili;
c) confermare per il resto le previgenti condizioni di separazione;
Per_2 vinte le spese di giudizio.
Costituitasi in giudizio, non si era opposta alla domanda di divorzio ma aveva eccepito che CP_1 nessuna delle due figlie aveva ancora raggiunto l'indipendenza economica, essendo priva di Parte_2 occupazione e , dopo lo svolgimento di attività lavorativa come barista dal febbraio 2019 al marzo Per_1
2020, collocata prima in disoccupazione, e successivamente in cassa integrazione, con una indennità di € 380,00 mensili, insufficiente a garantirle autonomia economica. La resistente aveva inoltre contestato la richiesta di retrodatazione della decorrenza della revoca dell'obbligo di manteniment, ex adverso invocata, nella ipotesi di accoglimento della domanda di revoca del mantenimento. VE poi dedotto che il figlio aveva raggiunto la propria indipendenza economica, essendo stato assunto Per_2 come tecnico di telefonia dalla società Teleas srl di Frosinone, con un reddito mensile di oltre € 1.000,00 e aveva pertanto chiesto di revocare l'obbligo di mantenimento del suddetto figlio a carico della madre. Infine, aveva rappresentato di svolgere attività lavorativa come operatrice socio-sanitaria e di percepire un emolumento mensile di € 950,00, al lordo delle spese di carburante (circa € 50,00 mensili) evidenziando la disparità del suo reddito rispetto a quello del marito, il qaule percepiva mensilmente una retribuzione di € 1.481,00 netti, oltre a risultare percettore di una pensione di inabilità di € 852,00 netti e di una rendita erogata dall' di € 193,83 netti mensili. VE aggiunto di essere affetta da artrite reumatoide con limitazione funzionale che le impediva, anche a fronte dell'età non più giovanile, talune tipologie di lavoro, suscettibile di degenerazione, con ogni conseguenza in punto di capacità lavorativa e reddituale futura e di aggravi di spesa. Nel contestare il dedotto peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, la ricorrente, in via riconvenzionale, aveva chiesto in suo favore il riconoscimento di un assegno divorzile nella misura di € 300,00 mensili.
All'esito dell'udienza presidenziale del 24 marzo 2021, con ordinanza del 26 marzo 2021 erano stati assunti i provvedimenti provvisori e urgenti che confermavano le condizioni della separazione. Con memoria integrativa depositata ai sensi degli artt. 709 e 163 c.p.c., il aveva contestato la Pt_1 domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile formulata dalla deducendo che CP_1 quest'ultima sin dall'epoca della separazione svolgeva attività lavorativa retribuita e che nessun mutamento era intervenuto nella condizione economica e reddituale della stessa, tale da giustificare la domanda in questione. Quanto al mantenimento della prole, il ricorrente aveva dedotto l'avvenuto raggiungimento, da parte delle due figlie, della capacità di procurarsi reddito, invocando a tal fine il principio di autoresponsabilità del figlio maggiorenne, e aveva negato che il figlio avesse Per_2 raggiunto l'indipendenza economica che potesse giustificare la revoca dell'obbligo materno al suo mantenimento.
Con la memoria integrativa depositata ai sensi degli artt. 709 e 163 c.p.c., la nel reiterare le CP_1 proprie domande e argomentazioni, aveva rappresentato che il marito, in via del tutto unilaterale e arbitraria, aveva cessato da diversi anni di corrispondere il mantenimento per , mentre per Per_1
lo aveva ridotto da € 300,00 a € 250,00 mensili. Parte_2
Con Sentenza n. 870/2021 del 14 settembre 2021 il Tribunale aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e . Parte_1 CP_1
Infine, con sentenza n. 1196/2023 del 29 novembre 2023, il Tribunale aveva così disposto:
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma di euro Parte_1 CP_1
550,00 mensili per il mantenimento delle due figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti conviventi con la madre, di cui € 300,00 mensili per ed € 250,00 mensili per Parte_2
entro il giorno 5 di ogni mese, in contanti ovvero mediante vaglia postale o bonifico bancario al Per_1 domicilio della ricorrente, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'IS (prima rivalutazione: dicembre 2024);
- REVOCA l'obbligo di mantenimento per il figlio a carico della con Parte_1 CP_1 decorrenza dalla domanda (12.03.2021);
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma di euro Parte_1 CP_1
250,00 mensili a titolo di assegno divorzile entro il giorno 5 di ogni mese, in contanti ovvero mediante vaglia postale o bonifico bancario al domicilio della ricorrente, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'IS (prima rivalutazione: dicembre 2024);
- CONFERMA per il resto le condizioni di separazione già in essere tra le parti con riferimento alla misura del concorso dei genitori alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole;
- CO parte ricorrente a rifondere a parte resistente le Parte_1 CP_1 spese di giudizio che, previa compensazione in misura di 1/3, liquida per i restanti 2/3 in € 2.600,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CAP come per Legge.
Con ricorso depositato il 30 maggio 2024 ha proposto appello avverso la suddetta Parte_1 sentenza, formulando i seguenti motivi:
I Motivo di appello: con riferimento al mantenimento delle figlie maggiorenni ed alla ricorrenza del diritto dell'ex coniuge all'assegno divorzile, si deduce la errata valutazione del caso e delle risultanze processuali/ il difetto di motivazione/ l'errata applicazione della norma e della giurisprudenza del caso.
A sostegno del motivo, l'appellante ha lamentato che con riferimento alla LI , il Tribunale Per_1 avrebbe erroneamente respinto la richiesta di revoca del contributo al mantenimento formulata da ritenendo provato che la ragazza, pur avendo perduto l'occupazione che le assicurava un Pt_1 reddito non adeguato, aveva continuato a impegnarsi alla ricerca di un lavoro, affermando che in relazione all'età, la stessa non poteva essere qualificare come LI adulta, e ritenendo che la stessa avesse assolto al dovere di autoresponsabilità, per aver provato, attraverso la testimonianza della sorella , di essersi adeguatamente adoperata per collocarsi nel mercato del lavoro. Il Parte_2
a rilevato che non era contestato che lavorava dal 2016, come da estratto contributivo Pt_1 Per_1 prodotto dal ricorrente e che successivamente la ragazza aveva continuato a lavorare, interrompendo definitivamente il suo percorso di studio per inserirsi nel mondo del lavoro, sia pure con redditi modesti, il che, unitamente all'età anagrafica di (29 anni), avrebbe dovuto comportare la cessazione Per_1 dell'obbligo del padre di corrisponderle l'assegno di mantenimento. Inoltre, la circostanza che la stessa convivesse con la madre, al più avrebbe avuto rilievo in tema di assegnazione della casa familiare, ma non anche in tema di mantenimento. In ogni caso, difettava la prova “rigorosa”, a carico della parte richiedente (madre-LI), e in applicazione del principio di autoresponsabilità, che avesse Per_1 curato, con ogni possibile impegno, la ricerca di un lavoro e nonostante ciò, avesse mancato di raggiungere la sua autonomia economica (in termini di autosufficienza). Né poteva ritenersi probante, ai fini del raggiungimento della prova rigorosa voluta dalla giurisprudenza per affermare la positiva
“autoresponsabilità” di , la dichiarazione della sorella , da reputarsi inattendibile Per_1 Parte_2 perché emotivamente partecipe della vicenda, oltre che direttamente interessata a mantenere il proprio diritto al mantenimento a carico del padre. Ha evidenziato che la ragazza aveva abbandonato gli studi da un decennio, senza aver mai manifestato la volontà di riprenderli, e, da pari tempo, si era collocata nel mondo del lavoro, operando sempre nel medesimo settore (bar - ristorazione), lasciando intendere che fosse questo il settore occupazionale nel quale intendeva investire il suo futuro lavorativo.
Con riferimento alla LI , l'appellante ha dedotto che il Tribunale di Frosinone aveva Parte_2 giustificato la persistenza del diritto al mantenimento a carico del padre, sul presupposto che le allegazioni del ricorrente erano risultate sul punto alquanto aspecifiche, essendo fondate sulla mera circostanza che la LI era ormai maggiorenne ed in grado di procurarsi un reddito e che la LI, appena ventiduenne, non svolgeva attività lavorativa e aveva affermato il diritto della ragazza al mantenimento in ragione della giovane età della stessa. Il ha rilevato che la giovane Pt_1
, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, era invece obbligata, in ragione della Parte_2 sua maggiore età, ad attivarsi verso un percorso formativo o lavorativo, essendo pacifico e non contestato che , di anni 23, per sua stessa ammissione, stava a casa, presso la madre, aveva Parte_2 interrotto gli studi, senza alcuna volontà di riprenderli né alcun impegno ad occuparsi nel mondo lavorativo, in dispregio di quei principi di autoresponsabilità richiamati dalla giurisprudenza. Inoltre, il Tribunale aveva erroneamente onerato il padre di dimostrare che la LI avesse raggiunto Parte_2
l'indipendenza economica e la sua inerzia a raggiungerla, in dispregio delle norme sulla distribuzione dell'onere probatorio, essendo la giurisprudenza della Suprema Corte ormai uniforme nell'affermare il principio di diritto secondo cui l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente.
Con riferimento al diritto della all'assegno divorzile, l'appellante ha rilevato che l'assunto e la CP_1 motivazione del primo giudice non erano condivisibili, avendo il Tribunale palesemente errato, nel ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile in favore della moglie, in relazione all'apporto che quest'ultima avrebbe fornito alla cura della casa e soprattutto del marito, con conseguente risparmio di spesa, in termini di assistenza domestica. L'appellante, sottolineando in primo luogo la eccessività del valore economico di tale apporto calcolato dal primo giudice, comparato alla metà del costo di una domestica, ha rilevato che ai sensi dell'art 143 cc, la collaborazione della donna alla gestione della casa familiare è connaturata al ruolo, e ciò vale anche per la donna che lavora, e che partecipa, in termini collaborativi, alla cura della famiglia, che condivide col marito, sicché nel caso di specie la on avrebbe avuto diritto all'assegno, non ravvisandosi CP_1 inadeguatezza dei mezzi a disposizione della o impossibilità per la stessa di poterseli procurare CP_1
( la donna aveva rinunciato al mantenimento in costanza di separazione perché già all'epoca occupata quale OSS con uno rateo stipendiale di circa euro 1000,00 mensile, idoneo a garantirle mezzi adeguati in una piccola realtà di paese che certamente le consentiva di avere costi della vita meno onerosi, e percepiva sicuramente gli assegni unici per le figlie). In termini perequativi e compensativi, non era stato dimostrato che la donna avesse in concreto rinunciato a realistiche opportunità lavorative per le finalità indicate.
II motivo di appello: errata condanna alle spese.
Al riguardo, l'appellante ha rilevato che il primo giudice avrebbe erroneamente condannato il Pt_1 al pagamento delle spese legali, posto che, se correttamente valutate le domande del ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto, invece, condannare la l pagamento delle spese processuali o, al più, CP_1 le avrebbe dovute compensare.
Il a infine concluso come in epigrafe. Pt_1
Fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 24 aprile 2025, successivamente differita di ufficio al 13 novembre 2025, l'appellata si è costituita in data 31 dicembre 2024, contestando tutti i motivi di appello formulati dalla e chiedendone il rigetto. CP_4
In particolare, la a dedotto che: CP_1 - nel riconoscere l'assegno divorzile in favore della ex moglie, il Giudice di primo grado aveva inteso riferirsi alla specifica attività che la moglie avrebbe svolto a servizio del marito, portatore di handicap, avendo la in costanza di matrimonio svolto un triplice lavoro: quello dipendente di operatrice CP_1 socia sanitaria, quello di assistenza domestica per la famiglia e quello di assistenza del marito, persona del tutto incapace di provvedere alla sua cura;
- al momento della proposizione della domanda di separazione, lo stipendio mensile da dipendente del era di circa € 2.935,35, per poi gradualmente ridursi fino a € 1.600,00 circa, comunque Pt_1 superiore a quello della oltre alle due pensioni mensili da invalidità ammontanti ad € 883,98, CP_1 con un reddito complessivo mensile di € 2.483,98;
- la con il suo reddito doveva affrontare mensilmente la spesa di € 350,00 quale canone di CP_1 locazione, mentre il on era gravato da spese per l'abitazione; Pt_1
- la ra proprietaria solo di 1/3 di un rudere di circa mq. 70 pervenutole da successione materna, CP_1 sito nelle campagne di Ripi (FR);
- Il ra proprietario di diversi beni immobili, beni mobili registrati e titoli di investimento, come Pt_1 evidenziato dal primo Giudice;
- le figlie e avevano trovato una sistemazione lavorativa che, Parte_3 Parte_4 seppur instabile, assicurava loro una sorta di indipendenza economica, essendo stata Parte_2 assunta nel mese di maggio del 2023 e nel mese di aprile 2023; Per_1
- al momento della proposizione del ricorso innanzi al Tribunale di Frosinone (30.12.2020) la LI
non aveva nemmeno venti anni e alla prima occasione aveva accettato senza ripensamenti Parte_2 un lavoro quale cameriera, con uno stipendio di circa € 1.200,00;
- la LI alla data di proposizione del ricorso (30.12.2020) aveva 25 anni e già a questa età si era Per_1 resa “autoresponsabile” attivandosi per la ricerca di una occupazione, che aveva trovato come barista- cameriera, con una retribuzione di € 600,00 mensili, somma ritenuta insufficiente dal primo giudice, ai fini della sua piena autonomia economica. La ragazza aveva ottenuto un lavoro stabile nell'aprile 2023 come “aiutante cuoca” per la somma di € 1.300,00 euro circa mensili.
Con decreto del 13 ottobre 2025 è stata disposta, ai sensi degli artt. 127 ter e 128 c.p.c., la sostituzione dell'udienza del 27 novembre 2025 con il deposito di brevi note, contenenti le sole istanze e conclusioni sulle quali il collegio avrebbe poi deciso in Camera di Consiglio.
In data 8 novembre il P.G. ha espresso parere favorevole a far data per la LI dal mese di Aprile Per_1
2023 e per la LI a far data dal mese di Maggio 2023. Parte_2
All'esito della scadenza dei termini per il deposito delle note di trattazione scritta, questa Corte ha riservato la decisione in camera in consiglio, senza assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c., trattandosi di un giudizio camerale, relativamente al quale in grado di appello non è prevista la applicazione di detta norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante lamenta il mancato accoglimento, da parte del primo giudice, della domanda di revoca del contributo paterno per il mantenimento delle figlie e l'avvenuto riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della moglie.
Quanto al primo punto, va rilevato che il Tribunale di Frosinone, relativamente a , ha rilevato che, Per_1 come ammesso dalla stessa resistente, la ragazza, nata il [...], aveva effettivamente svolto presso un bar di Frosinone, nell'anno 2016/2017, l'attività di apprendista, percependo € 600,00 al mese, che da febbraio 2019 a marzo 2020 la stessa era stata posta in disoccupazione speciale, nell'ottobre 2020 in cassa integrazione e dal mese di maggio 2021 era disoccupata e percepiva solo un'indennità di
€ 380,00 al mese. Il primo giudice ha ritenuto sullo specifico punto attendibili le dichiarazioni rese in sede testimoniale dalla sorella di , , la quale aveva confermato che la ragazza Per_1 Parte_3 aveva svolto l'attività di barista presso il Bar “Le Terrazze” di Frosinone, precisando che dopo quell'esperienza la stessa aveva svolto lavori solo saltuari a chiamata come cameriera-barista, e che essendo diplomata al Liceo Artistico inviava il suo curriculum ad alcune aziende, cercando di impiegarsi. Il primo giudice ha ritenuto che la ragazza, ventottenne all'epoca della decisione, aveva incolpevolmente perduto il suo lavoro come apprendista barista e che la stessa si fosse comunque subito attivata alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso, la retribuzione a suo tempo percepita dalla ragazza non poteva ritenersi sufficiente a garantirle l'indipendenza economica, anche in relazione alla tipologia del relativo contratto (apprendistato), come già precedentemente ritenuto dal giudice della separazione. Inoltre, il ricorrente, a sostegno del proprio assunto, aveva unicamente prodotto l'estratto contributivo di relativamente al periodo 2016/2017, ma non quello relativo agli anni Per_1 successivi, mentre la resistente, mediante la prova testimoniale assunta, aveva dimostrato che la ragazza si era dedicata alla ricerca di una nuova attività lavorativa .
Ritiene questa Corte che sul punto la sentenza non meriti alcuna censura.
È noto, in proposito, che ai sensi dell'art. 337 septies c.c., il giudice "valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico".
Secondo l'orientamento giurisprudenziale tracciato dalla Corte di legittimità, l'obbligo del genitore separato o divorziato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il figlio non abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero sia stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (per tutte: Cass. 8 febbraio 2012, n. 1773; Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830).
Il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa non solo quando il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica, ma anche quando lo stesso genitore provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita (Cass. 01/02/2016, n.1858) .
Non ogni attività lavorativa a tempo determinato può rivelarsi idonea a dar ragione del raggiungimento di una autosufficienza economica: e così, questa può essere esclusa dalla esiguità della durata del rapporto (tale da non offrire alcuna seria prospettiva di durevole emancipazione economica: si pensi a un lavoro stagionale) o dalla ridotta misura della retribuzione (cfr. in tema Cass. 11 gennaio 2007, n. 407, se pure con riferimento al rapporto di apprendistato, la quale pone in risalto il tema dell'adeguatezza del trattamento economico, nel preciso senso dell'idoneità di quest'ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., ad assicurare, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto, la nominata autosufficienza economica).
L'autosufficienza economica deve essere accertata sulla base di una corrispondenza, quanto meno tendenziale, fra le capacità professionali acquisite e le reali possibilità offerte dal mercato del lavoro, tenendo naturalmente conto dell'assenza di colpevoli inerzie o rifiuti ingiustificati e, soprattutto, dell'entità dei proventi dell'attività esercitata nella ragionevole attesa di una collocazione nel mondo del lavoro adeguata alle capacità professionali e alle proprie aspirazioni, se ed in quanto concretamente e meritevolmente coltivate, nonché prive di qualsiasi carattere velleitario (cfr. Cass. n. 14123 del 2011). Recentemente la Suprema Corte ha precisato che il figlio maggiore d'età ha diritto al mantenimento dai genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente, ma senza esito, per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente nel ricercare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (v. da ultimo, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 27904 del 13/10/2021 e Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020).
Si tratta di effettuare un accertamento di fatto che, considerata l'età del figlio, abbia riguardo all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale o tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa e, in generale, alla complessiva condotta personale dallo stesso tenuta dal raggiungimento della maggiore età in avanti (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5088 del 05/03/2018).
Con riferimento al caso di specie, costituisce circostanza documentata e non contestata che Parte_4
tra il 2016 e il 2017 ha svolto attività di apprendista barista presso un esercizio di Frosinone,
[...] percependo nel periodo 9 luglio/31 dicembre 2016 una retribuzione lorda di € 7.418,00, nel periodo 1° gennaio/ 31 luglio 2017 una retribuzione lorda di € 8.216,00 e nel periodo 1° luglio 30 novembre 2017 una retribuzione di € 6.391,00 (come si desume dall'estratto prodotto dal . Lo stesso Pt_1 odierno appellante, in sede di separazione personale , aveva ammesso che la LI percepiva una Per_1 retribuzione netta mensile di € 600,00. Tale circostanza ha indotto il giudice della separazione, prima, e il Tribunale di Frosinone in sede di scioglimento del matrimonio, poi, a ritenere che la ragazza non avesse raggiunto la piena autonomia economica, sia per essere il reddito sopra indicato (€ 600,00 al mese) del tutto insufficiente a garantire le minime esigenze di vita dell'interessata (alloggio, vitto, vestiario), sia perché trattandosi di un impiego da “apprendista”, neppure ne era garantita la stabilità. Non risulta documentato, a cura del ricorrente che in tal senso era specificamente onerato, né che la LI non abbia proseguito quel rapporto di lavoro per causa a lei riconducibile, né che in seguito Per_1 alla cessazione dell'attività di apprendistato ella sia stata impiegata in attività lavorative stabili, adeguatamente retribuite e idonee ad assicurale l'autosufficienza economica. Al contrario, dalla testimonianza resa da , del tutto attendibile perché coerente con le rimanenti Parte_3 emergenze processuali, è emerso che la sorella , dopo aver prestato lavoro come barista presso Per_1
l'esercizio “Le Terrazze” di Frosinone, aveva svolto solo lavoretti saltuari e aveva inviato il suo curriculum a varie aziende, cercando di sfruttare il suo diploma di Liceo Artistico.
Nel presente grado del giudizio la nel costituirsi in giudizio, ha dedotto che la LI aveva CP_1 Per_1 trovato occupazione a tempo indeterminato dal mese di aprile 2023, e che la stessa percepiva una retribuzione netta mensile di € 1.300,00.
Rileva questa Corte che non è stato affatto dimostrato, a cura della parte appellante, che sia stata Per_1 in passato impegnata in un'attività lavorativa stabile, con un reddito idonea ad assicurale la soddisfazione delle minime esigenze di vita, non essendo certamente a tal fine adeguato il compenso di € 600,00 al mese percepito nel 2016/2017, né rilevando a tal fine le eventuali indennità di cassa integrazione o disoccupazione successivamente da lei ricevute. Inoltre, neppure è stato dimostrato che la mancata prosecuzione del contratto di apprendistato sia dipesa da fatto imputabile all'interessata, né che la stessa sia rimasta inerte rispetto ad un suo possibile reimpiego nel mondo del lavoro, essendo, al contrario, chiaramente emerso dalla prova testimoniale assunta, sulla cui attendibilità non è dato dubitare, che la ragazza, di appena 25 anni all'epoca della instaurazione del giudizio di divorzio, abbia subito ricercato altre soluzioni lavorative. Al riguardo, giova sottolineare che il contesto socio- ambientale nel quale la vicenda deve essere calata è caratterizzato da una notoria penuria di occasioni lavorative per i giovani, tanto che , pur essendo provvista di diploma di Liceo Artistico, è stata Per_1 costretta a svolgere solo lavori precari e saltuari di cameriera-barista, accettando, infine un lavoro come aiuto-cuoca, non adeguato alla sua formazione. Ritiene pertanto questa Corte che la decisione del primo giudice sia corretta e vada condivisa.
Non può, tuttavia, nella presente sede ignorarsi che nell'ambito del presente giudizio la appellata ha dichiarato che la LI dal mese di aprile 2023 lavora a tempo indeterminato, percependo una Per_1 retribuzione netta di € 1.300,00 al mese. Ciò comporta che, tenuto conto della sopravvenuta piena autosufficienza economica della ragazza, il contributo paterno debba essere in questa sede revocato, con decorrenza dal mese di maggio 2023.
Quanto a , deve rilevarsi che all'epoca della introduzione del giudizio di primo grado la stressa Parte_2 aveva appena 19 anni, e che certamente nel contesto socio-ambientale del Comune di residenza della ragazza non esistessero concrete opportunità di lavoro per la giovane, idonee a renderla del tutto autosufficiente (come già argomentato riguardo a ). In definitiva, la giovane età di e le Per_1 Parte_2 scarse opportunità lavorative notoriamente esistenti per i giovani nella Provincia di Frosinone giustificano pienamente il riconoscimento del contributo paterno per il mantenimento della LI da parte del primo giudice.
Anche in questo caso, tuttavia, questa Corte non può ignorare che secondo quanto affermato e documentato dalla appellata, nel mese di maggio 2023 è stata assunta, con una retribuzione Parte_2 mensile netta di € 1200,00, certamente idonea a garantirle l'autosufficienza economica, il che, anche in questo caso, impone la revoca dell'assegno, con decorrenza dal mese di maggio 2023. Il fatto che successivamente il rapporto non sia proseguito, come documentato dalla on le note sostitutive CP_1 dell'udienza del 13 novembre 2025 (lettera di licenziamento del 13 agosto 2025), non incide sulla raggiunta autosufficienza economica della ragazza, né può comportare il ripristino del contributo in questione, posto che secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione (Cass. 15/12/2021, n.40282).
Quanto all'assegno divorzile in favore della ai fini del corretto inquadramento della questione in CP_1 esame, va premesso che il criterio guida nell'interpretazione dell'art. 5, sesto comma, della legge 898/70 è stato per numerosi anni quello di attribuire all'avente diritto un assegno tale da consentirgli di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Tale posizione interpretativa, come è noto, è stata superata dalla Cassazione con la sentenza n. 11504/2017, che ha affermato l'orientamento opposto, negando il riconoscimento dell'assegno divorzile al richiedente che fosse economicamente autosufficiente (cfr. anche Cass. n. 23602/2017).
L'acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale sorto tra i due contrapposti orientamenti è culminato nel noto intervento delle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018, che ha enunciato il seguente principio: “Ai sensi della l. n. 898/1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (cfr. anche Cass. 1882/2019).
In motivazione, la Corte di legittimità ha affermato che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
Nel caso specifico, l'appellante lamenta che il tribunale avrebbe erroneamente riconosciuto l'assegno in questione, non essendo stata dimostrata né la inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione della né la impossibilità per la stessa di procurarseli, ma, soprattutto, non essendovi prova che CP_1 la stessa abbia in concreto rinunciato a realistiche opportunità lavorative, allo scopo di far fronte alle esigenze familiari.
Osserva questa Corte che sul punto la decisione del primo giudice si rivela non in linea con la giurisprudenza di legittimità e merita censura.
E difatti, costituisce circostanza non contestata che nel corso del matrimonio la i sia dedicata CP_1 alla sua attività lavorativa di OSS, percependo una retribuzione (circa € 1.000,00 al mese) che in relazione al contesto ambientale in cui ella viveva le ha consentito di non formulare alcuna domanda di assegno di mantenimento, nel corso del giudizio di separazione.
Il impiegato e percepisce, oltre al suo stipendio, anche una pensione di invalidità e una Pt_1 indennità corrispostagli dall' . Egli è proprietario di beni immobili e titolare di investimenti.
La situazione economico-reddituale delle parti non è sostanzialmente mutata rispetto all'epoca della separazione, allorquando, pur in presenza di un notevole squilibrio reddituale tra le parti, la on CP_1 aveva formulato alcuna domanda di riconoscimento in suo favore dell'assegno di mantenimento.
Ciò comporta che, permanendo l'adeguatezza dei mezzi economici del coniuge più debole, l'assegno in questione non avrebbe potuto essere riconosciuto sotto l'aspetto “assistenziale”.
Il primo giudice ha riconosciuto in favore della l'assegno in questione in funzione perequativo- CP_1 compensativa, in ragione dell'apporto che la donna avrebbe assicurato alla cura della casa e, soprattutto, del marito, con conseguente risparmio di spesa in termini di assistenza domestica.
Ritiene questa Corte che tale motivazione non possa essere condivisa, sia perché il dovere di cura e di assistenza dei familiari, anche se invalidi, rientra nei compiti normalmente spettanti a tutti i componenti del nucleo familiare, sia perché non è stata assolutamente dimostrata, a cura della parte richiedente, e costituisce circostanza contestata da parte dell'appellante, che nel corso del rapporto matrimoniale la abbia rinunciato a sue aspirazioni professionali per dedicarsi alla cura della famiglia e CP_1 soprattutto del marito, avendo ella sempre continuato a svolgere la propria attività di OSS, né tantomeno, vi è assolutamente prova che una eventuale rinuncia della odierna appellante alle proprie ambizioni lavorative sia stata sostanzialmente condivisa tra le parti, il che, nel complesso, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, impedisce il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della appellata.
Recentemente la Suprema Corte, richiamando alcune sue conformi pronunce ((cfr. S.U 18287/2018,18287/2019 e 5603/2020), ha ribadito che La natura perequativo-compensativa dell'assegno di divorzio conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cassazione civile sez. I, 18/01/2023, n.1482).
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, il motivo di appello in esame deve, pertanto, trovare accoglimento, con conseguente rigetto della domanda di riconoscimento del diritto all'assegno divorzile.
Non può trovare applicazione la domanda di riconoscimento, in favore dell'appellante, del diritto alla restituzione delle somme indebitamente percepite dalla ex- moglie e dalle figlie, rispettivamente, a titolo di assegno divorzile e di contributo al mantenimento, dovendo ritenersi che i relativi importi, piuttosto esigui, siano stati interamente destinati al soddisfacimento di bisogni primari delle beneficiarie.
Sul punto, giova richiamare il principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui Nell'ambito dei rapporti patrimoniali tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato — e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti — dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere due diverse ipotesi. Nel caso in cui vi sia una rivalutazione della condizione “del richiedente o avente diritto”, ove si accerti l'insussistenza “ab origine” dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile opera la
“condictio indebiti”, ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate. Nel caso, invece, in cui si proceda sia ad una rivalutazione — sotto il profilo dell'an debeatur — con effetto ex tunc, delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione), sia ad una semplice rimodulazione al ribasso — sotto il profilo del quantum —, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, non opera la “condictio indebiti” e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile alla luce del principio di solidarietà post-coniugale e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica. Al di fuori, dunque, dei casi da ultimo citati, in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità. (Cassazione civile sez. un., 08/11/2022, n.32914)
Quanto alle spese del primo grado, va rilevato in questa sede che l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non contestata dalla resistente, in una con la disposta riforma della sentenza di primo grado a causa del sopravvenire dei presupposti per la revoca del contributo paterno per il mantenimento delle figlie solo successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado, e con il mancato riconoscimento, in seguito a gravame, del diritto della CP_1 all'assegno divorzile, ne giustifica la integrale compensazione, in riforma della sentenza appellata. Relativamente alle spese del presente grado, la riforma della sentenza impugnata, con rigetto della domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile e revoca del contributo paterno per il mantenimento delle figlie per effetto di una circostanza sopravvenuta al giudizio di primo grado, ne impone la parziale compensazione per 1/3, con condanna della parte soccombente al pagamento dei rimanenti 2/3, nella misura che verrà indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da con ricorso depositato il 30 maggio 2024 avverso la Parte_1 sentenza 1196/2023 emessa dal Tribunale di Frosinone il 29 novembre 2023 e pubblicata il 1° dicembre 2023 nel procedimento R.G. n. 3485/2020, in parziale riforma della sentenza impugnata (capi I, III e V), così dispone: revoca, con decorrenza per dal mese di maggio 2023 e per dal mese di giugno 2023, Per_1 Parte_2
l'obbligo di di contribuire al mantenimento delle figlie mediante corresponsione a Parte_1
di un assegno di € 550,00 al mese (€ 300,00 per ed € 250,00 per ); CP_1 Parte_2 Per_1
rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile in favore di;
CP_1
compensa per intero tra le parti le spese del primo grado;
compensa per 1/3 tra le parti le spese del presente grado e condanna l'appellata al rimborso, in favore dell'appellante, dei rimanenti 2/3, già calcolati in € 3.872,66 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore, avv. Angela Caprio, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2025
IL PRESIDENTE est.
(dott.ssa Sofia Rotunno)