Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 125 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promosso in questo grado di giudizio
DA
(C.F. , nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 26/10/1963, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Maria Sciortino (PEC Email_1
appellante
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] in Controparte_1 C.F._2 data 13/09/1957, rappresentato e difeso dell'avv. Emanuela Filicicchia (PEC Email_2
appellato
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 1360/2024 pronunciata in data 24-30/09/2024 dal Tribunale di Termini Imerese, in composizione collegiale
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Corte di Appello di pag. 1 di 9 Palermo
«1) in via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza impugnata per le ragioni esplicate nella premessa in diritto e fatto;
2) condannare, in caso di resistenza, la controparte, alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, come modif. con d.m. n. 37 del 2018, oltre spese e oneri accessori di entrambi i gradi di giudizio;
3) Nel merito: in riforma o annullamento della Sentenza n della sentenza n.1360 del 2024, resa inter partes dal Tribunale Ordinario di Termini Imerese Sezione Civile, R.G. n. 241 del 2021 pubblicata il 30.09.2024, non notificata. Accertando e dichiarando il diritto dell'assegno divorzile a favore della OR per i motivi e i criteri determinati Parte_1 nella parte motivata del presente ricorso»
Conclusioni per l'appellato:
« in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità del ricorso in appello notificato dalla IG.ra , per violazione Parte_1 degli artt. 342, 163 e 164 c.p.c., dichiarando l'inammissibilità dell'appello avversario ed il consequenziale passaggio in giudicato della Sentenza impugnata per il decorso del termine previsto dall'art. 327 c.p.c.;
• in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto delle superiori eccezioni preliminari e/o pregiudiziali, accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande e delle difese formulate nel ricorso in appello proposto dalla IG.ra avverso la Sentenza n. 1360/2024 Parte_1 pubblicata il 30.09.2024 dal Tribunale Ordinario di Termini Imerese - Sezione Civile - a conclusione del giudizio n. 241/2021 di R.G., rigettandole con qualsivoglia statuizione, per gli esposti motivi;
• per l'effetto, confermare in ogni sua parte la Sentenza impugnata;
• in via subordinata, ove ritenuto opportuno, disporre l'integrazione del dispositivo della Sentenza di primo grado impugnata, con l'inserimento della statuizione con cui il Tribunale di Termini Imerese ha deciso di non prevedere alcun assegno divorzile in favore della IG.ra e di Pt_1 mantenimento per i figli delle parti, per le ragioni esposte in parte narrativa;
• condannare la IG.ra al pagamento in favore del IG. Parte_1
di spese, compensi ed onorari del presente giudizio da Controparte_1 liquidarsi a norma del D.M. del 10.03.2014 n. 55, come modificato dal .M. del 13.08.2022 n. 147, confermando la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado. »
Corte di Appello di pag. 2 di 9 Palermo Il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha concluso chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso del 28/1/2021, conveniva in giudizio Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Termini Imerese la moglie , Parte_1 chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la stessa, senza ulteriori provvedimenti accessori.
2. Con memoria del 31/5/2021, si costituiva la resistente Parte_1
aderendo alla domanda di divorzio e chiedendo, in via
[...] riconvenzionale, la condanna del ricorrente al pagamento di un assegno mensile dell'importo di euro 400, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e di assegno divorzile.
3. Con sentenza n. 1360/2024 dei 24-30/09/2024, il Tribunale di Termini Imerese, definendo il giudizio, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e condannava la resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente.
4. Con ricorso del 21/1/2025, ha proposto appello Parte_1 avverso la predetta sentenza, chiedendo la declaratoria di nullità della stessa, ovvero la sua riforma parziale, con l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta nel giudizio di primo grado di riconoscimento in proprio favore dell'assegno divorzile.
5. Con comparsa di costituzione del 17/4/2025 si è costituito nel presente giudizio , eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione e Controparte_1 opponendosi, nel merito, al suo accoglimento.
6. Il Procuratore Generale presso questa Corte d'Appello ha concluso chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.
7. Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 23/5/2025, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata, ipso iure, assunta in riserva di decisione.
8. Si impone, in via preliminare, l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa della parte appellata, per violazione dell'art. 342 c.p.c..
9. Al riguardo questa Corte di Appello ritiene di aderire all'orientamento da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza SS.UU. n. 27199/2017 secondo il quale il nuovo testo degli artt. 342 e 434 c.p.c. esige «che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze;
per cui, se il nodo
Corte di Appello di pag. 3 di 9 Palermo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge».
10. La pronuncia citata precisa che nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado, di tal che ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado, mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri, insomma, di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa.
11. Viene, ulteriormente, chiarito che l'individuazione di un «percorso logico alternativo a quello del primo giudice», però, non dovrà necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», e che il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434 c.p.c., alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio.
12. Quello che viene richiesto – in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata – è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.
13. Nel caso di specie, dall'esame dell'atto di impugnazione si evince che l'appellante ha, per un verso, dimostrato di aver compreso le ragioni del primo giudice e ha, per altro verso, illustrato compiutamente le motivazioni in base alle quali ritiene che le stesse siano censurabili, con una accuratezza direttamente proporzionale alla completezza della motivazione del provvedimento impugnato.
14. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante eccepisce la nullità della sentenza impugnata per contrasto insanabile tra la motivazione e il dispositivo, con il quale il Tribunale di Termini Imerese si sarebbe limitato
Corte di Appello di pag. 4 di 9 Palermo a dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e a condannarla al pagamento delle spese processuali, senza adottare alcuna statuizione in merito alla domanda riconvenzionale proposta e avente a oggetto la corresponsione dell'assegno divorzile e di un contributo al mantenimento dei figli.
15. Il motivo di impugnazione non si confronta con la costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice. Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del "dictum" giudiziale (cf. Cass., n. 24867 del 2023 e Cass. n. 21165 del 2019).
16. Va richiamata, inoltre, l'ulteriore giurisprudenza di legittimità, secondo la quale Il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale (così Cass., n. 26074 del 2018).
17. Nel caso in esame, la motivazione del provvedimento impugnato dà ampia contezza delle ragioni per le quali il Tribunale di Termini Imerese ha ritenuto di non accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'odierna appellante e la circostanza che tale rigetto non sia espressamente menzionato nel dispositivo non può configurare alcuna contraddizione o alcun contrasto tale da rendere incerto il contenuto della pronuncia giurisdizionale.
18. Con il secondo motivo di appello, la chiede, in riforma del Pt_1 provvedimento impugnato, l'accoglimento della domanda riconvenzionale volta al riconoscimento in proprio favore del diritto alla percezione dell'assegno di divorzio.
19. Il provvedimento impugnato ha rigettato tale domanda, ritenendo che non sussista tra le parti una importante divergenza tra le rispettive disponibilità patrimoniali delle parti. In particolar modo, il Tribunale di Termini Imerese ha rilevato:
- che il nell'anno 2022 ha percepito una pensione annua di CP_1 circa € 18.500,00, sulla quale grava il pignoramento eseguito dalla resistente, nonché due finanziamenti, che riducono sensibilmente le sue disponibilità effettive;
- che la ha allegato di non svolgere alcuna attività lavorativa Pt_1
Corte di Appello di pag. 5 di 9 Palermo e di percepire una pensione di invalidità pari a € 500,00 mensili circa.
20. A fronte di ciò, l'appellante evidenzia che, sulla base degli stessi dati evidenziati dal provvedimento impugnato, sussisterebbe una rilevante sperequazione tra le condizioni economiche delle parti e che la a Pt_1 causa della sua condizione di invalidità, avrebbe visto notevolmente ridotta la sua capacità lavorativa e non sarebbe in grado di mantenere un tenore di vita adeguato e comparabile a quello mantenuto in costanza di matrimonio.
21. Al riguardo, questa Corte condivide l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale «l'assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole;
ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio.» (così Cass., n. 4328 del 2024).
22. La sussistenza di una rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale delle parti costituisce, dunque, la precondizione affinché sia possibile valutare la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'attribuzione del diritto alla percezione dell'assegno divorzile, sia nella sua funzione assistenziale che nella sua funzione perequativo- compensativa.
23. Dall'analisi della produzione documentale versata in atti si ricavano i seguenti dati relativi all'appellato:
- dalle dichiarazioni dei redditi versate in atti si ricava la percezione nell'anno 2020 di un reddito lordo di euro 15.103 gravato da imposte per euro 2.702, nell'anno 2021 di un reddito lordo di euro 18.123 gravato da imposte per euro 3.492, nell'anno 2022 di un reddito lordo di euro 18.581, gravato da imposte per euro 3.462, nell'anno 2023 di un reddito lordo di euro 19.963, gravato da imposte per euro 2.136, e dunque nel periodo un reddito netto annuo medio di euro 14.994;
Corte di Appello di pag. 6 di 9 Palermo - il risulta aver stipulato un contratto di finanziamento con la CP_1 società Compass S.p.A., che prevede una rata mensile di euro 194,91, e due contratti di finanziamento con la società Unicredit S.p.A., che prevedono, rispettivamente, una rata mensile di euro 186,21 e una rata mensile di euro 79,51, per complessivi euro 460,63 mensili;
- dall'esame della busta paga prodotta si evidenzia che gli emolumenti sono gravati da un prelievo di euro 97,00 mensili per un pignoramento presso terzi effettuato dalla e da altre Pt_1 trattenute, che riducono la somma erogata mensilmente ad euro 1.207,01, che risulta congruente con le somme che risultano accreditate mensilmente sul conto corrente n. 300534831 intrattenuto presso la Unicredit S.p.A.;
- dall'analisi degli estratti conto del predetto conto corrente versati in atti non si evincono spese abitative, sebbene si evincano bonifici periodici, temporalmente adiacenti all'accredito degli emolumenti da pensione, indirizzati ad altro rapporto finanziario intestato all'appellato, del quale il medesimo non ha fornito gli estratti conto;
24. Dall'analisi della produzione documentale versata in atti si ricavano, inoltre, i seguenti dati relativi all'odierna appellante:
- dall'esame della documentazione relativa al rapporto bancario intrattenuto con la società Poste Italiane S.p.A., consistente nel libretto di risparmio n. 44860636, si evince che la Pt_1 percepisce emolumenti mensili erogati dall'INPS per circa euro 564,86, per un totale annuo netto di circa euro 7.110, comprensivo della tredicesima mensilità, nonché ulteriori euro 97,00 al mese in virtù del pignoramento degli emolumenti del per esposizioni debitorie conseguenti al mancato CP_1 pagamento dell'assegno mensile previsto dalle condizioni della loro separazione;
- l'appellante è comproprietaria in ragione di una modesta quota di 1/12 di un fabbricato sito in Palermo, identificato in catasto al foglio di mappa n. 71, dalla p.lla 1056, sub. 34 e di un fondo sito nel comune di Palermo (individuati in catasto al foglio di mappa n. 71, p.lle nn. 48, 925, 931, 935, 953, 954, 955, 971, 972, 973, 1108, 1180, 1181, 1182, 1593 e 1734;
- sebbene risulti prodotta agli atti copia del contratto di locazione relativo all'immobile in cui la resistente risiedeva unitamente ai figli, che prevede il pagamento di un canone mensile dell'importo
Corte di Appello di pag. 7 di 9 Palermo di euro 400,00, tuttavia dall'analisi degli estratti conto del suindicato libretto di risparmio non si evincono movimenti periodici o prelievi di contanti periodici di importo tale da essere ricollegabili in modo univoco all'adempimento dell'onere di pagamento del canone di locazione, di tal che può ragionevolmente ritenersi che l'appellante faccia fronte a tale onere con il concorso dei figli;
25. La valutazione dei predetti dati economici e, in particolar modo l'erosione delle disponibilità economiche del dovuta al ricorso in CP_1 modo percentualmente rilevante al mercato del credito, per la chiara incapacità di far fronte alle sue esigenze primarie, comporta l'assenza, in concreto, della precondizione della rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra le parti, che pregiudica l'attribuzione in favore della del chiesto assegno divorzile. Pt_1
26. Sulla scorta di tali considerazioni, l'appello proposto non può trovare accoglimento.
27. Tenuto conto delle ragioni della decisione, e in particolare del fatto che si controverte in tema di accertamento di situazioni economiche e personali connotate da fragilità, sussistono gravi ed eccezionali ragioni che, a mente dell'art. 92 c.p.c., nel testo modificato a seguito della parziale declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 7/3-19/4/2018, consentono di pronunciare la integrale compensazione delle spese di lite.
28. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello:
• rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
con ricorso del 21/1/2025 avverso la sentenza n. Controparte_1
1360/2024 pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese in data 24- 30/09/2024;
• dichiara compensate tra le parti le spese del presente grado di appello;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
Corte di Appello di pag. 8 di 9 Palermo dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 13/06/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
Corte di Appello di pag. 9 di 9 Palermo