Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/03/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 2142 DELL'ANNO 2022
FRA
POP CP_1
E
FRA
Controparte_2
E FRA
INPS
Oggi 27.3.2025 ore 9,00 innanzi al dott. Fabrizio Carletti, sono comparsi:
Per la parte attrice l'avv. Martina Puglisi in sost dell'Avv FORTE SIMONE e
Per parte convenuta l'avv. Antonia Vetro in sost Avv Controparte_3
Controparte_4
Per avv. Tommaselli CP_5
L'avv Puglisi, chiede l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese con riferimento alla opposizione inerente gli Avvidi di Addebito per i quali il ricorrente è stato ammesso alla procedura di rottamazione quater;
dichiara di rinunziare alla domanda relativa all'opposizione agli Avvisi di Addebito non compresi nella istanza di rottamazione quater;
tutte le parti chiedono la cessazione della materia del contendere in riferimento all'opposizione avverso gli Avvisi di Addebito esclusi dalla rottamazione quater;
parte ricorrente chiede la compensazione delle spese, le altre parti chiedono la liquidazione delle spese,
Il Giudice
Dato atto, esaurita la discussione, dà lettura del dispositivo e della sentenza allegati.
Dott. Fabrizio Carletti SENTENZA
N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Monza, dott. Fabrizio Carletti, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato all'udienza del 27.3.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2142/2022 R.G e promossa da
(C.F. ) con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
avv. FORTE SIMONE e , con elezione di domicilio in GALLERIA SAN
BABILA 4/A 20122 MILANO ITALIA presso avv. FORTE SIMONE;
ATTORE
contro
:
col patrocinio dell'Avv. Clara Tommaselli CP_5
CONVENUTO
E contro
, (C.F. ) con il Controparte_2 P.IVA_1
patrocinio degli avv. e , con elezione Controparte_4
di domicilio in via Houel 4 90138 PALERMO, presso e nello studio dell'avv. Controparte_4 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
La causa è stata discussa e decisa all'udienza odierna, dandosi pubblica lettura del dispositivo della sentenza e delle ragioni della decisione di seguito riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.11.2022 nei confronti di e CP_5 Controparte_6
parte ricorrente proponeva opposizione avverso
[...] Parte_1
comunicazione preventiva di fermo amministrativo inerente i seguenti Avvisi di
Addebito:
1) Avviso di addebito n. 368 2014 0023249457 000 (Contributi IVS per l'anno 2014),
per l'importo di euro 741,38;
2) Avviso di addebito n. 368 2015 0008067691 000 (Contributi IVS per l'anno 2014),
per l'importo di euro 1.433,72;
3) Avviso di addebito n. 368 2016 0005621269 000 (Contributi IVS per l'anno 2015),
per l'importo di euro 1.786,07;
4) Avviso di addebito n. 368 2016 0019926184 000 (Contributi IVS per l'anno 2015),
per l'importo di euro 655,15;
5) Avviso di addebito n. 368 2017 0010739585 000 (Contributi IVS per l'anno 2016),
per l'importo di euro 4.944,58;
6) Avviso di addebito n. 368 2018 0010799214 000 (Contributi IVS per l'anno 2017),
per l'importo di euro 3.612,42;
7) Avviso di addebito n. 368 2018 0024671473 000 (Contributi IVS per l'anno
2017/2018), per l'importo di euro 2.366,30 . Parte ricorrente, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei ruoli impugnati, ha eccepito l'inesistenza/nullità della notificazione degli avvisi di addebito sottesi al provvedimento di;
ha inoltre eccepito Controparte_6
l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese contributive oggetto degli avvisi impugnati nonché la decadenza dal potere di iscrizione a ruolo ex art. 25 D. Lgs.vo n.
46/1999 in relazione all'avviso di addebito n. 368 2018 00246714 73 000.
Si costituiva ritualmente con memoria difensiva del 4.9.2023 contestando la CP_5
pretesa e chiedendo il rigetto della domanda;
all'udienza del 24.4.2024 veniva dichiarata la contumacia dell' con successiva Controparte_6
ordinanza del 12.9.2024 il giudice emanava ordine di esibizione dei documenti inerenti eventuali atti interruttivi della prescrizione dei titoli impugnati nei riguardi di
[...]
, che si costituiva con memoria del 31.1.2025, dovendosi Controparte_6
pertanto ritenere revocata la dichiarazione di contumacia. La causa giungeva in decisione all'udienza del 27.3.2025 nella quale veniva data lettura del dispositivo della sentenza e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Occorre in primo luogo rilevare che parte degli Avvisi di Addebito impugnati, e precisamente n. 368 2016 0005621269 000, n. 368 2016 0019926184 000, n. 368
2017 0010739585 000, n. 368 2018 0010799214 000 parte ricorrente è stata ammessa alla procedura ex art. art. 1, commi 231 – 252 della L. n. 197 del 2022 (“rottamazione quater”). In particolare, parte ricorrente ha prodotto sia la comunicazione con cui CP_5
è stata ammessa alla definizione agevolata presentata il 30.5.23 per un debito complessivo da pagare di euro 8.234,02 ex art. 1 L. 197 2022 co. 231 ss., che i relativi pagamenti rateali alle scadenze concordate, eseguiti da un terzo soggetto. Al contrario,
la seconda comunicazione di adesione dell' prodotta dal ricorrente in data CP_5
21.2.2025 ossia la dichiarazione di adesione del 30.5.23 n. prot. W 20230530069603399 per l'importo di euro 17.420,81 così come i pagamenti ad essa relativi, riguarda Cartelle e Avvisi di addebito esclusi dalla presente opposizione,
emessi precisamente dal 2019 al 2021. Quanto agli effetti dell'ammissione alla definizione agevolata di cui trattasi si aderisce all'opinione prevalente in giurisprudenza secondo cui “in tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231 – 252 della L. n. 197 del 2022 (cd.
rottamazione-quater), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione – in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell' su numero, ammontare delle rate e relative scadenze CP_6
– e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta”; (Cass Ordinanza 11 settembre 2024, n. 24428).
In riferimento all'opposizione avverso i predetti titoli, pertanto, si dichiara la parziale estinzione del giudizio con la compensazione delle spese (cfr. sul punto Cass 24428/24
cit).
A diverse conclusioni occorre pervenire per i restanti Avvisi di Addebito n. 368 2014
0023249457 000, 368 2015 0008067691 000, 368 2018 0024671473 000 per i quali,
invece, non risulta presentata alcuna istanza di rottamazione ai sensi della citata normativa. Al riguardo parte ricorrente ha rinunziato alla domanda all'udienza del
27.3.2025 e le altre parti hanno aderito chiedendo tutti la cessazione della materia del contendere. Il predetto atteggiamento processuale consiste nel venir meno dell'interesse ad agire – e contraddire – in giudizio, ma obbliga comunque il giudice a pronunziarsi sulle spese del giudizio sulla base del principio di soccombenza virtuale. Sotto questo aspetto non v'è dubbio che la domanda “in parte qua” sia da respingere. Si premette che in generale, allo scopo di delineare in ragione delle doglianze formulate dal ricorrente la natura della spiegata opposizione, si osserva che, nella materia oggetto di causa, quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (quali contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito come, ad esempio, la prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità del credito o che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), trattasi di opposizione all'iscrizione a ruolo ex art. 29 del d. lgs. n. 46/1999, soggetta al termine decadenziale, pacificamente perentorio, di 40 giorni dalla notifica;
diversamente, ove si lamentino vizi originari o sopravvenuti del titolo esecutivo (come l'inesistenza giuridica della cartella, la sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo quali, ad esempio, la prescrizione o il pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), trattasi di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., non soggetta a limiti temporali;
infine,
deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo,
dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità
della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.), soggetta al termine decadenziale perentorio di 20 giorni dalla notificazione del titolo o del precetto.
Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie l'avvenuta notificazione a mezzo posta a/r degli AVA sopra indicati è provata per tabulas, avendo l' versato in atti CP_5
le ricevute di ritorno delle raccomandate, attestanti la consegna dei titoli indicati. La riconducibilità dell'avviso di addebito notificato alle ricevute di consegna, è provata,
per l'avviso notificato a mezzo raccomandata A.R., dal numero della raccomandata riportato nella ricevuta e nell'avviso d'addebito, pertanto: AVA n.
36820140023249457000 notificato a mezzo racc. A/R ricevuta il 6.3.15; AVA
36820150008067691000, notificato a mezzo racc. A/R ricevuta 20.10.15; AVA3682018
0024671473 000 notificata per compiuta giacenza il 7.2.2019.
Ciò detto il ricorso risulta tardivo, essendo stato depositato ben oltre i 40 giorni dalle indicate notifiche. Invero, ai sensi dell'art. 24 comma 5 del d.lgs. 46/1999, “contro l'iscrizione a ruolo (o l'emissione dell'avviso di addebito) il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (o dalla data di ricezione dell'avviso di addebito). Il ricorso va notificato all'ente impositore”. Peraltro, in uno a sedimentati orientamenti pretori, “il termine di 40 gg. deve ritenersi perentorio pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'Ente
previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo” (cfr. Cass. 4506/2007). Con riferimento ai menzionati titoli, la pretesa contributiva è divenuta incontrovertibile. Quanto alle eccezioni per vizi formali degli atti impugnati, queste avrebbero dovuto essere svolte nel termine di 20 giorni dalla notifica di ciascun avviso di addebito, in quanto relative a supposti vizi formali del titolo e della sua notificazione, ex art. 617 c.p.c.,
espressamente richiamato dall'art. 29, 2° comma, del D.lgs. 26.2.1999, n. 46 (cfr. Cass.
Sez. lav., 18.11.04, n. 21863). Quanto alla prescrizione dell'azione esecutiva si deve osservare che tutti gli avvisi di addebito di cui trattasi sono stati ritualmente notificati da nelle data indicate in Memoria di costituzione , come già detto. CP_5 CP_5
Successivamente, gli Avvisi di addebito 368 2014 0023249457 000 e 368 2015 06820189014892833000 notificata il 14.6.2018 e 06820199053574950000 notificata il
24.1.20. Infine, quanto alla eccezione di decadenza in merito all'AVA 368 2018
0024671473 000, oltre a quanto già detto per tardività dell'opposizione ex art. 24 d. lgs.
46/99, si aggiunge che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità - v. da ultimo Cass. Ord. n. 24134 /21 - in caso di opposizione avverso cartella esattoriale,
l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo non è comunque di ostacolo all'accertamento del credito vantato dall'ente previdenziale;
credito qui non contestato.
Le spese del procedimento, pertanto, relativamente all'opposizione avverso i titoli esclusi dalla definizione agevolata ex art. 1, commi 231 – 252 della L. n. 197 del 2022,
sono a carico della parte ricorrente e sono liquidate come in dispositivo, sia a favore dell' che dell' . CP_5 Controparte_6
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, eccezione e conclusione rigettata o assorbita, così
decide :
- dichiara l'estinzione parziale del giudizio con compensazione delle spese relativamente all'opposizione avverso gli Avvisi di Addebito nr. n. CP_5
36820160005621269000, n. 36820160019926184000, n. 36820170010739585000,
n. 36820180010799214000;
- dichiara cessata la materia del contendere in riferimento alle restanti domande;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in favore di ciascuna delle
CP_ convenute e nella misura di euro 854,00 oltre Controparte_6
anticipazioni, rimborso forfettario e altri accessori, con distrazione in favore del solo avv.
per . Controparte_4 Controparte_6
Così deciso in Monza il 27.3.2025 Il G.O.P. Fabrizio Carletti.
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