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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 05/03/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del G.O.T. dott.ssa Ilaria Spinelli in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile al n. 1827 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l'anno
2022 promossa con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 primo comma c.p.c. ritualmente notificato dal signor (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo de Angelis e C.F._1
dall'Avv. Bruno Spagna Musso in forza di mandato allegato all'atto di citazione
- ATTORE – contro
(C.F.: ), in persona del Dott. Controparte_1 P.IVA_1
in qualità di Responsabile Gestione del Contezioso Lombardia, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Torre in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO -
Nonché contro iscritta all'Albo delle Controparte_3
Banche al n. 74762.60, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
pagina 1 di 11 rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Napolitano in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
- TERZO CHIAMATO -
OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE.
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Annullare l'iscrizione nei ruoli esattoriali delle cartelle oggetto della intimazione e annullare l'intimazione stessa o comunque dichiarare non dovuto il credito in essa portato relativamente alle cartelle a detta della notificate il 15.11.2019 ed CP_1 avente ad oggetto il mancato pagamento di non meglio identificati mutui garantiti dalla per un importo totale di € 896.770,60 per Controparte_3
l'omessa o irrituale notifica della cartella o comunque per inesistenza del titolo fondante la pretesa. Con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione.
Il valore del giudizio è pari ad € 900.00,00.”
Per il convenuto: “1) in via preliminare: dichiarare tardiva e inammissibile la presente opposizione per omessa impugnazione delle cartelle, ritualmente notificate e non opposte;
1) in ulteriore via preliminare e pregiudiziale: fissarsi, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo, ente creditore,
[...]
(C.F. e P.IVA Controparte_4
), con sede in Roma, Viale America n. 351; 2) nel merito: rigettare il ricorso, P.IVA_2 in quanto tardivo e comunque infondato in fatto e in diritto;
3) ulteriormente nel merito: in ogni caso accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' per i motivi espressi e conseguentemente Controparte_1 tenere la stessa indenne da ogni eventuale provvedimento sulle spese.
Con vittoria di spese e compenso professionale.”
Per il terzo chiamato: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
- in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare inammissibile e/o improcedibile il gravame avversario per i motivi esposti nella presente comparsa;
pagina 2 di 11 - in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
in relazione all'eccezione relativa alla presunta omissione e/o irregolarità Controparte_3 nella notificazione della cartella di pagamento;
- in via principale e nel merito, rigettare le domande ex adverso formulate, poiché inammissibili, improcedibili, irricevibili e, comunque infondate.
Con espressa riserva di formulare richieste istruttorie nelle memorie di cui all'art. 183, co.
6 cpc.
Vinte le spese del presente giudizio, da liquidare applicando i parametri di cui al DM
147/2022 e s.m.i., con rimborso delle spese generali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione, notificato il 20 aprile
2022, il signor conveniva in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
per contestare la legittimità della ingiunzione di pagamento n.
[...]
0792022900041634500, notificata il 6 aprile 2022, relativa a due cartelle di pagamento, entrambe notificate in data 15 novembre 2019, rispettivamente n.
07920190002581686 001 e n. 07920190005961533 001. In via preliminare l'attore, sostenuta la legittimazione passiva del solo concessionario, contestava l'avvenuta ricezione di qualsivoglia atto notificato il 15 novembre 2019. Nel merito poneva l'attenzione sul quadro normativo relativo all'istituzione ed all'attività del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, in particolare sulla disciplina della riscossione mezzo ruolo esattoriali. Non vi è dubbio, a dire dell'attore opponente, che le entrate gestite da MC – AN del mezzogiorno S.p.A. per la riscossione esattoriale delle somme dovute a seguito dell'escussione del Fondo di Garanzia, come noto istituito ex legge n. 662/1996, assumano natura di prelievo patrimoniale fondato su un rapporto di natura privatistica. Non sussistendo previsioni speciali ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'Ente ha l'onere di acquisire, previamente rispetto all'iscrizione al ruolo, idoneo titolo pagina 3 di 11 esecutivo della pretesa creditoria. Detti argomenti in fatto ed in diritto fondano le conclusioni di cui sopra.
La causa veniva assegnata al Giudice Dott. Ilaria Spinelli che con decreto di differimento rinviava il procedimento all'udienza del 16 settembre 2022, da tenersi con le modalità di cui all'art. 83 c.7 lett. F (videoconferenza).
Si costituiva in giudizio con comparsa del 6 luglio 2022 l'
[...]
, rilevando in via preliminare la carenza di legittimazione Controparte_1 passiva per le questioni relative al credito e formulava istanza di autorizzazione per la chiamata in causa dell'ente creditore. L' , Controparte_1 ribadita quindi la rituale notifica delle cartelle di pagamento 07920190002581686
001 e 07920190005961533 001 a mani del destinatario in data 15 novembre 2019 presso la sua residenza in Voghera, eccepiva la tardività ed inammissibilità della presente opposizione. Precisava che il ruolo oggetto delle cartelle impugnate era stato emesso da che, in Controparte_3
virtù di convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, svolge attività di gestione del Fondo di Garanzia istituito ai sensi dell'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A seguito di ampia ed articolata esposizione in ordine alla natura pubblicistica e privilegiata dei crediti azionati da
, una breve nota sulla liquidazione delle spese di giudizio precedeva le Pt_2
conclusioni sopra riportare.
All'udienza del 16 settembre 2022 l'Avv. Bruno Spagna Musso, nell'interesse di parte attrice, in via preliminare chiedeva sospendersi l'esecutorietà della cartella impugnata, reiterava le proprie eccezioni e non si opponeva alla eventuale richiesta di chiamata in causa di . L'Avv. Deborah Cristallo, CP_3
in sostituzione dell'Avv. Giuseppe Torre, si opponeva all'istanza di sospensione avanzata da controparte e insisteva per la chiamata in causa del terzo formulata pagina 4 di 11 nella comparsa, alla quale integralmente si riportava. Il Giudice autorizzava alla chiamata in causa del terzo, nella Controparte_1 CP_1
fattispecie e rinviava la causa all'udienza del 31 gennaio 2023, Controparte_3
stessa modalità.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata nell'interesse di il terzo chiamato Controparte_3
contestava tutte le eccezioni addotte dall'attore opponente. Relativamente alla presunta omissione e/o irregolarità della cartella, MC si dichiarava carente di legittimazione passiva poiché l'attività di notificazione della cartella di pagamento compete ad . Sulla presunta inesistenza del Controparte_1 credito vantato, causa assenza di idoneo titolo esecutivo, di contro, si sostiene la tesi in forza della quale il rapporto obbligatorio che sorge tra la banca ed il soggetto beneficiato della garanzia (tenuto a restituire gli importi versati agli istituti di credito garantiti), non abbia carattere di natura privatistica, essendo sottese all'operazione di recupero finalità pubblicistiche di sostegno all'attività imprenditoriale di determinate categorie di imprese. Coerentemente ne scaturivano le conclusioni sopra indicate.
All'udienza del 31 gennaio 2023 sia l'Avv. Bruno Spagna Musso che l'Avv.
Deborah Cristallo reiteravano le conclusioni già rassegnate. L'Avv. Antonio
Cortese, in sostituzione dell'Avv. Simona Napolitano, nell'interesse di insisteva per l'accoglimento delle conclusioni già formulate in Controparte_3
atti e chiedeva rinvio per precisazione delle conclusioni. Il Giudice si riservava.
A scioglimento della riserva assunta, con provvedimento del 3 marzo 2023 il
Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18 luglio 2023 ed assegnava alle parti sino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito telematico di brevi note e foglio di precisazione delle conclusioni.
pagina 5 di 11 Con nota di trattazione scritta del 4 luglio 2022 l' Controparte_1
ribadiva le rassegnate conclusioni.
[...]
All'udienza del 18 luglio 2023 i difensori delle parti precisavano le conclusioni come da nota di trattazione depositava e chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
La comparsa conclusionale del 16 ottobre 2023, nell'interesse di
[...]
, riproponeva l'iter argomentativo di cui alla comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta e successivi atti depositati.
La comparsa conclusionale per Controparte_3
si diffondeva sula natura del credito vantato dall'istituto,
[...] evidenziando che il credito del Fondo Pubblico di Garanzia, azionato da MC, ai fini della formazione dello stato passivo è assistito da privilegio generale per espressa previsione di legge. Dopo ampia citazione di giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno della tesi per cui il credito dell'amministrazione statale che deriva dall'escussione da parte dell'istituto di credito finanziatore della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia delle PMI, ha natura pubblicistica, la difesa insiste per le conclusioni già formulate nella comparsa di costituzione e risposta.
Nella memoria di replica del 6 novembre 2023 l' Controparte_1
si riportava a tutti i precedenti scritti difensivi e ribadiva l'estraneità
[...]
del concessionario rispetto alle domande ed eccezioni formulate dall'attore in merito al credito di MC, riaffermava la rituale notifica di tutti gli atti esattoriali, facendone conseguire l'inammissibilità e tardività della proposta opposizione.
Espressa adesione alla tesi della natura privilegiata del credito de quo, insisteva per pagina 6 di 11 il rigetto della domanda attorea e per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta.
Nella memoria di replica depositata nell'interesse di MC – AN del
Mezzogiorno S.p.A., richiamate tutte le argomentazioni esposte, si insisteva per l'accoglimento delle conclusioni già formulate.
PREMESSO CHE
La presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato oggi dal n. 4) del secondo comma dell'art. 132 c.p.c. (e dalla norma attuativa contenuta nell'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice processuale), le quali oggi –
a seguito dell'immediata entrata in vigore anche per i giudizi pendenti dell'art 45 co. 17 della legge 18.06.2009 n. 69 – dispongono in generale che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, e specificando in particolare che tale esposizione, da riferirsi ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, debba altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sintetica ricostruzione delle operazioni poste in essere dalla società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. CP_5 CP_6
, e dall'attore opponente, come si evince dai documenti prodotti da MC
[...] con la comparsa di costituzione e risposta, appare necessaria e doverosa. Con istanze del 19 maggio 2015 e del 26 gennaio 2017, il sig. Controparte_6 richiedeva l'ammissione alla garanzia del Fondo a favore delle piccole e medie imprese per operazioni finanziarie, rispettivamente, di € 2.000.000,00 e di €
400.000,00. In data 3 agosto 2015 la società vogherese stipulava con AN OP di MI contratto di finanziamento a medio lungo termine chirografario a valere su garanzia Mediocredito Centrale per importo pari ad euro 1.000.000,00. In data 2
pagina 7 di 11 marzo 2017 veniva stipulato con il Banco di Desio e della Brianza S.p.A. un mutuo chirografario a tasso variabile per importo pari ad euro 400.000,00, con durata cinque anni. Che dette operazioni siano state assistite dal Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese ex articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 3 dicembre 1996, n. 662, è incontrovertibile. Parimenti documentali sono le garanzie fornite dai signori e , i quali sottoscrivevano CP_6 Parte_1
fideiussione – atto di variazione di importo, rispettivamente il 2 agosto 2010 a favore del Banco di Desio e Brianza S.p.A. ed il 10 giugno 2015 a favore di AN
OP di MI (cfr. documenti 7) ed 8) della comparsa di costituzione e risposta di MC). I menzionati istituti bancari, a seguito dell'inadempimento della società, richiedevano l'attivazione del Fondo di Garanzia. In data 31 luglio 2018 il
Consiglio di gestione di MC determinava in favore del Banco di Desio e Brianza
S.p.A. la liquidazione della perdita nell'importo di euro 320.000,00. In data 28 novembre 2018 la liquidazione della perdita in favore della richiedente AN
OP di MI era quantificata in euro 512.743,26.
Con due distinti atti, rispettivamente del 5 dicembre 2018 e del 31 gennaio 2019,
comunicava al curatore fallimentare della “ CP_3 Controparte_7
”, al sig. , al Sig. ed alla società
[...] Parte_1 Controparte_6 dei fratelli C. l'avvenuta Controparte_8 Parte_3
surroga nel credito, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, comma 4, del D.M. 20.6.2005, invitandolo al pagamento degli importi, rispettivamente di € 320.000,00 e di € 512.743,26. Per il recupero di quanto dovuto
MC operava nel rispetto della vigente normativa, ossia il debito veniva iscritto a ruolo ed affidato all' . Controparte_9
Nell'atto introduttivo del presente giudizio l'attore, che ha impugnato l'ingiunzione di pagamento n. 0792022900041634500 notificata in data 6 aprile pagina 8 di 11 2022, eccepisce l'omessa e/o irregolare notificazione delle cartelle n.
07920190002581686 001 e 07920190005961533 001, relative a credito iscritto a ruolo da MC per “RECUPERO AGEVOLAZ. L. 662/96 COMUNICAZIONE DI
SURROGA MC A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIA
SULL'OPERAZIONE N. 496535”. I documenti prodotti da Controparte_1
oggettivamente dimostrano che entrambe le cartelle indicate sono state
[...] regolarmente e validamente notificate in data 15 novembre 2019 a mani del destinatario presso la residenza risultante dal certificato rilasciato dal Comune di
Voghera – Ufficio Servizi Demografici in data 25 ottobre 2019. Stante la dimostrazione per tabulas (cfr. doc. 3) della comparsa di costituzione dell'
[...]
), non vi sono dubbi sulla notificazione delle predette cartelle, CP_1 avvenuta a mani e presso la residenza dell'attore. Questo comporta non solamente l'infondatezza, ma anche l'inammissibilità della domanda attorea nonché la tardività delle eccezioni sollevate avverso l'iscrizione a ruolo del credito vantato, in forza di surroga, da MC – AN del Mezzogiorno S.p.a. Appaiono condivisibili e fondate le argomentazioni in fatto ed in diritto esposte sul tema da
[...]
nella parte II) della comparsa di costituzione. È calzante il Controparte_1 richiamo a Cassazione, Sez. VI, che con ordinanza 28 gennaio 2020, n. 1901, afferma: “Trova applicazione nel caso di specie, il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o, comunque, di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (in termini, Cass. N. 11800 del 2018)”. Con
l'ordinanza n. 11800 del 15 maggio 2018 la Sesta Sezione Civile della Corte di
Cassazione stabilisce il seguente principio di diritto: “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto
l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. “conversione” del
pagina 9 di 11 termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati- di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza de termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
La Suprema Corte, Sezione Lavoro, con ordinanza 11 gennaio 2022, n. 573, parimenti afferma: “Le Sezioni Unite di questa Corte, componendo il precedente contrasto, hanno statuito che la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la c.d. “conversione2 del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (Cass. Sez. U 17/11/2016, n. 23397)”. Tutto ciò premesso, è quindi corretto concludere che l'azione promossa dall'odierno attore è inammissibile per mancata impugnazione nei termini di legge delle cartelle di pagamento che sono state ritualmente notificate al destinatario.
Le argomentazioni addotte circa la carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
per le questioni relative a credito de quo sono Controparte_1
condivisibili, donde l'integrazione del contraddittorio con la costituzione di MC
pagina 10 di 11 è corretto evidenziare che l' non è il titolare Controparte_3 CP_1
del credito né procede sua sponte all'iscrizione a ruolo delle somme. In conclusione, l' non ha alcun potere sui crediti Controparte_1
oggetto delle cartelle, che vengono iscritti a ruolo dagli enti titolari dei crediti.
Tutto ciò premesso, posto che le motivazioni di cui sopra sono sufficienti a fondare la decisione del presente giudizio, ritenuta assorbita ogni ulteriore domanda, si respingono le conclusioni proposte dal Sig. in quanto Parte_1 inammissibili nonché infondate in fatto ed in diritto. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
A. Rigetta le domande formulate dal Sig. in quanto Parte_1
infondate in fatto ed in diritto, come da motivazioni;
B. Condanna il Sig. alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
Controparte_10
delle spese processuali consistenti nel compenso
[...] del difensore che ai sensi del regolamento n. 147 del 2022 si liquidano in complessivi euro 29.193,00 per ciascuna parte resistente, più spese generali pari al 15% del compenso, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Pavia il giorno 17 gennaio 2025.
Il giudice Onorario
Ilaria Spinelli
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del G.O.T. dott.ssa Ilaria Spinelli in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile al n. 1827 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l'anno
2022 promossa con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 primo comma c.p.c. ritualmente notificato dal signor (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo de Angelis e C.F._1
dall'Avv. Bruno Spagna Musso in forza di mandato allegato all'atto di citazione
- ATTORE – contro
(C.F.: ), in persona del Dott. Controparte_1 P.IVA_1
in qualità di Responsabile Gestione del Contezioso Lombardia, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Torre in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO -
Nonché contro iscritta all'Albo delle Controparte_3
Banche al n. 74762.60, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
pagina 1 di 11 rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Napolitano in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
- TERZO CHIAMATO -
OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE.
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Annullare l'iscrizione nei ruoli esattoriali delle cartelle oggetto della intimazione e annullare l'intimazione stessa o comunque dichiarare non dovuto il credito in essa portato relativamente alle cartelle a detta della notificate il 15.11.2019 ed CP_1 avente ad oggetto il mancato pagamento di non meglio identificati mutui garantiti dalla per un importo totale di € 896.770,60 per Controparte_3
l'omessa o irrituale notifica della cartella o comunque per inesistenza del titolo fondante la pretesa. Con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione.
Il valore del giudizio è pari ad € 900.00,00.”
Per il convenuto: “1) in via preliminare: dichiarare tardiva e inammissibile la presente opposizione per omessa impugnazione delle cartelle, ritualmente notificate e non opposte;
1) in ulteriore via preliminare e pregiudiziale: fissarsi, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo, ente creditore,
[...]
(C.F. e P.IVA Controparte_4
), con sede in Roma, Viale America n. 351; 2) nel merito: rigettare il ricorso, P.IVA_2 in quanto tardivo e comunque infondato in fatto e in diritto;
3) ulteriormente nel merito: in ogni caso accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' per i motivi espressi e conseguentemente Controparte_1 tenere la stessa indenne da ogni eventuale provvedimento sulle spese.
Con vittoria di spese e compenso professionale.”
Per il terzo chiamato: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
- in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare inammissibile e/o improcedibile il gravame avversario per i motivi esposti nella presente comparsa;
pagina 2 di 11 - in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
in relazione all'eccezione relativa alla presunta omissione e/o irregolarità Controparte_3 nella notificazione della cartella di pagamento;
- in via principale e nel merito, rigettare le domande ex adverso formulate, poiché inammissibili, improcedibili, irricevibili e, comunque infondate.
Con espressa riserva di formulare richieste istruttorie nelle memorie di cui all'art. 183, co.
6 cpc.
Vinte le spese del presente giudizio, da liquidare applicando i parametri di cui al DM
147/2022 e s.m.i., con rimborso delle spese generali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione, notificato il 20 aprile
2022, il signor conveniva in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
per contestare la legittimità della ingiunzione di pagamento n.
[...]
0792022900041634500, notificata il 6 aprile 2022, relativa a due cartelle di pagamento, entrambe notificate in data 15 novembre 2019, rispettivamente n.
07920190002581686 001 e n. 07920190005961533 001. In via preliminare l'attore, sostenuta la legittimazione passiva del solo concessionario, contestava l'avvenuta ricezione di qualsivoglia atto notificato il 15 novembre 2019. Nel merito poneva l'attenzione sul quadro normativo relativo all'istituzione ed all'attività del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, in particolare sulla disciplina della riscossione mezzo ruolo esattoriali. Non vi è dubbio, a dire dell'attore opponente, che le entrate gestite da MC – AN del mezzogiorno S.p.A. per la riscossione esattoriale delle somme dovute a seguito dell'escussione del Fondo di Garanzia, come noto istituito ex legge n. 662/1996, assumano natura di prelievo patrimoniale fondato su un rapporto di natura privatistica. Non sussistendo previsioni speciali ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'Ente ha l'onere di acquisire, previamente rispetto all'iscrizione al ruolo, idoneo titolo pagina 3 di 11 esecutivo della pretesa creditoria. Detti argomenti in fatto ed in diritto fondano le conclusioni di cui sopra.
La causa veniva assegnata al Giudice Dott. Ilaria Spinelli che con decreto di differimento rinviava il procedimento all'udienza del 16 settembre 2022, da tenersi con le modalità di cui all'art. 83 c.7 lett. F (videoconferenza).
Si costituiva in giudizio con comparsa del 6 luglio 2022 l'
[...]
, rilevando in via preliminare la carenza di legittimazione Controparte_1 passiva per le questioni relative al credito e formulava istanza di autorizzazione per la chiamata in causa dell'ente creditore. L' , Controparte_1 ribadita quindi la rituale notifica delle cartelle di pagamento 07920190002581686
001 e 07920190005961533 001 a mani del destinatario in data 15 novembre 2019 presso la sua residenza in Voghera, eccepiva la tardività ed inammissibilità della presente opposizione. Precisava che il ruolo oggetto delle cartelle impugnate era stato emesso da che, in Controparte_3
virtù di convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, svolge attività di gestione del Fondo di Garanzia istituito ai sensi dell'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A seguito di ampia ed articolata esposizione in ordine alla natura pubblicistica e privilegiata dei crediti azionati da
, una breve nota sulla liquidazione delle spese di giudizio precedeva le Pt_2
conclusioni sopra riportare.
All'udienza del 16 settembre 2022 l'Avv. Bruno Spagna Musso, nell'interesse di parte attrice, in via preliminare chiedeva sospendersi l'esecutorietà della cartella impugnata, reiterava le proprie eccezioni e non si opponeva alla eventuale richiesta di chiamata in causa di . L'Avv. Deborah Cristallo, CP_3
in sostituzione dell'Avv. Giuseppe Torre, si opponeva all'istanza di sospensione avanzata da controparte e insisteva per la chiamata in causa del terzo formulata pagina 4 di 11 nella comparsa, alla quale integralmente si riportava. Il Giudice autorizzava alla chiamata in causa del terzo, nella Controparte_1 CP_1
fattispecie e rinviava la causa all'udienza del 31 gennaio 2023, Controparte_3
stessa modalità.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata nell'interesse di il terzo chiamato Controparte_3
contestava tutte le eccezioni addotte dall'attore opponente. Relativamente alla presunta omissione e/o irregolarità della cartella, MC si dichiarava carente di legittimazione passiva poiché l'attività di notificazione della cartella di pagamento compete ad . Sulla presunta inesistenza del Controparte_1 credito vantato, causa assenza di idoneo titolo esecutivo, di contro, si sostiene la tesi in forza della quale il rapporto obbligatorio che sorge tra la banca ed il soggetto beneficiato della garanzia (tenuto a restituire gli importi versati agli istituti di credito garantiti), non abbia carattere di natura privatistica, essendo sottese all'operazione di recupero finalità pubblicistiche di sostegno all'attività imprenditoriale di determinate categorie di imprese. Coerentemente ne scaturivano le conclusioni sopra indicate.
All'udienza del 31 gennaio 2023 sia l'Avv. Bruno Spagna Musso che l'Avv.
Deborah Cristallo reiteravano le conclusioni già rassegnate. L'Avv. Antonio
Cortese, in sostituzione dell'Avv. Simona Napolitano, nell'interesse di insisteva per l'accoglimento delle conclusioni già formulate in Controparte_3
atti e chiedeva rinvio per precisazione delle conclusioni. Il Giudice si riservava.
A scioglimento della riserva assunta, con provvedimento del 3 marzo 2023 il
Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18 luglio 2023 ed assegnava alle parti sino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito telematico di brevi note e foglio di precisazione delle conclusioni.
pagina 5 di 11 Con nota di trattazione scritta del 4 luglio 2022 l' Controparte_1
ribadiva le rassegnate conclusioni.
[...]
All'udienza del 18 luglio 2023 i difensori delle parti precisavano le conclusioni come da nota di trattazione depositava e chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
La comparsa conclusionale del 16 ottobre 2023, nell'interesse di
[...]
, riproponeva l'iter argomentativo di cui alla comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta e successivi atti depositati.
La comparsa conclusionale per Controparte_3
si diffondeva sula natura del credito vantato dall'istituto,
[...] evidenziando che il credito del Fondo Pubblico di Garanzia, azionato da MC, ai fini della formazione dello stato passivo è assistito da privilegio generale per espressa previsione di legge. Dopo ampia citazione di giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno della tesi per cui il credito dell'amministrazione statale che deriva dall'escussione da parte dell'istituto di credito finanziatore della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia delle PMI, ha natura pubblicistica, la difesa insiste per le conclusioni già formulate nella comparsa di costituzione e risposta.
Nella memoria di replica del 6 novembre 2023 l' Controparte_1
si riportava a tutti i precedenti scritti difensivi e ribadiva l'estraneità
[...]
del concessionario rispetto alle domande ed eccezioni formulate dall'attore in merito al credito di MC, riaffermava la rituale notifica di tutti gli atti esattoriali, facendone conseguire l'inammissibilità e tardività della proposta opposizione.
Espressa adesione alla tesi della natura privilegiata del credito de quo, insisteva per pagina 6 di 11 il rigetto della domanda attorea e per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta.
Nella memoria di replica depositata nell'interesse di MC – AN del
Mezzogiorno S.p.A., richiamate tutte le argomentazioni esposte, si insisteva per l'accoglimento delle conclusioni già formulate.
PREMESSO CHE
La presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato oggi dal n. 4) del secondo comma dell'art. 132 c.p.c. (e dalla norma attuativa contenuta nell'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice processuale), le quali oggi –
a seguito dell'immediata entrata in vigore anche per i giudizi pendenti dell'art 45 co. 17 della legge 18.06.2009 n. 69 – dispongono in generale che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, e specificando in particolare che tale esposizione, da riferirsi ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, debba altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sintetica ricostruzione delle operazioni poste in essere dalla società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. CP_5 CP_6
, e dall'attore opponente, come si evince dai documenti prodotti da MC
[...] con la comparsa di costituzione e risposta, appare necessaria e doverosa. Con istanze del 19 maggio 2015 e del 26 gennaio 2017, il sig. Controparte_6 richiedeva l'ammissione alla garanzia del Fondo a favore delle piccole e medie imprese per operazioni finanziarie, rispettivamente, di € 2.000.000,00 e di €
400.000,00. In data 3 agosto 2015 la società vogherese stipulava con AN OP di MI contratto di finanziamento a medio lungo termine chirografario a valere su garanzia Mediocredito Centrale per importo pari ad euro 1.000.000,00. In data 2
pagina 7 di 11 marzo 2017 veniva stipulato con il Banco di Desio e della Brianza S.p.A. un mutuo chirografario a tasso variabile per importo pari ad euro 400.000,00, con durata cinque anni. Che dette operazioni siano state assistite dal Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese ex articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 3 dicembre 1996, n. 662, è incontrovertibile. Parimenti documentali sono le garanzie fornite dai signori e , i quali sottoscrivevano CP_6 Parte_1
fideiussione – atto di variazione di importo, rispettivamente il 2 agosto 2010 a favore del Banco di Desio e Brianza S.p.A. ed il 10 giugno 2015 a favore di AN
OP di MI (cfr. documenti 7) ed 8) della comparsa di costituzione e risposta di MC). I menzionati istituti bancari, a seguito dell'inadempimento della società, richiedevano l'attivazione del Fondo di Garanzia. In data 31 luglio 2018 il
Consiglio di gestione di MC determinava in favore del Banco di Desio e Brianza
S.p.A. la liquidazione della perdita nell'importo di euro 320.000,00. In data 28 novembre 2018 la liquidazione della perdita in favore della richiedente AN
OP di MI era quantificata in euro 512.743,26.
Con due distinti atti, rispettivamente del 5 dicembre 2018 e del 31 gennaio 2019,
comunicava al curatore fallimentare della “ CP_3 Controparte_7
”, al sig. , al Sig. ed alla società
[...] Parte_1 Controparte_6 dei fratelli C. l'avvenuta Controparte_8 Parte_3
surroga nel credito, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, comma 4, del D.M. 20.6.2005, invitandolo al pagamento degli importi, rispettivamente di € 320.000,00 e di € 512.743,26. Per il recupero di quanto dovuto
MC operava nel rispetto della vigente normativa, ossia il debito veniva iscritto a ruolo ed affidato all' . Controparte_9
Nell'atto introduttivo del presente giudizio l'attore, che ha impugnato l'ingiunzione di pagamento n. 0792022900041634500 notificata in data 6 aprile pagina 8 di 11 2022, eccepisce l'omessa e/o irregolare notificazione delle cartelle n.
07920190002581686 001 e 07920190005961533 001, relative a credito iscritto a ruolo da MC per “RECUPERO AGEVOLAZ. L. 662/96 COMUNICAZIONE DI
SURROGA MC A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIA
SULL'OPERAZIONE N. 496535”. I documenti prodotti da Controparte_1
oggettivamente dimostrano che entrambe le cartelle indicate sono state
[...] regolarmente e validamente notificate in data 15 novembre 2019 a mani del destinatario presso la residenza risultante dal certificato rilasciato dal Comune di
Voghera – Ufficio Servizi Demografici in data 25 ottobre 2019. Stante la dimostrazione per tabulas (cfr. doc. 3) della comparsa di costituzione dell'
[...]
), non vi sono dubbi sulla notificazione delle predette cartelle, CP_1 avvenuta a mani e presso la residenza dell'attore. Questo comporta non solamente l'infondatezza, ma anche l'inammissibilità della domanda attorea nonché la tardività delle eccezioni sollevate avverso l'iscrizione a ruolo del credito vantato, in forza di surroga, da MC – AN del Mezzogiorno S.p.a. Appaiono condivisibili e fondate le argomentazioni in fatto ed in diritto esposte sul tema da
[...]
nella parte II) della comparsa di costituzione. È calzante il Controparte_1 richiamo a Cassazione, Sez. VI, che con ordinanza 28 gennaio 2020, n. 1901, afferma: “Trova applicazione nel caso di specie, il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o, comunque, di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (in termini, Cass. N. 11800 del 2018)”. Con
l'ordinanza n. 11800 del 15 maggio 2018 la Sesta Sezione Civile della Corte di
Cassazione stabilisce il seguente principio di diritto: “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto
l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. “conversione” del
pagina 9 di 11 termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati- di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza de termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
La Suprema Corte, Sezione Lavoro, con ordinanza 11 gennaio 2022, n. 573, parimenti afferma: “Le Sezioni Unite di questa Corte, componendo il precedente contrasto, hanno statuito che la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la c.d. “conversione2 del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (Cass. Sez. U 17/11/2016, n. 23397)”. Tutto ciò premesso, è quindi corretto concludere che l'azione promossa dall'odierno attore è inammissibile per mancata impugnazione nei termini di legge delle cartelle di pagamento che sono state ritualmente notificate al destinatario.
Le argomentazioni addotte circa la carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
per le questioni relative a credito de quo sono Controparte_1
condivisibili, donde l'integrazione del contraddittorio con la costituzione di MC
pagina 10 di 11 è corretto evidenziare che l' non è il titolare Controparte_3 CP_1
del credito né procede sua sponte all'iscrizione a ruolo delle somme. In conclusione, l' non ha alcun potere sui crediti Controparte_1
oggetto delle cartelle, che vengono iscritti a ruolo dagli enti titolari dei crediti.
Tutto ciò premesso, posto che le motivazioni di cui sopra sono sufficienti a fondare la decisione del presente giudizio, ritenuta assorbita ogni ulteriore domanda, si respingono le conclusioni proposte dal Sig. in quanto Parte_1 inammissibili nonché infondate in fatto ed in diritto. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
A. Rigetta le domande formulate dal Sig. in quanto Parte_1
infondate in fatto ed in diritto, come da motivazioni;
B. Condanna il Sig. alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
Controparte_10
delle spese processuali consistenti nel compenso
[...] del difensore che ai sensi del regolamento n. 147 del 2022 si liquidano in complessivi euro 29.193,00 per ciascuna parte resistente, più spese generali pari al 15% del compenso, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Pavia il giorno 17 gennaio 2025.
Il giudice Onorario
Ilaria Spinelli
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