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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/06/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa Rossana
Musumeci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1020 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2019, rimessa in decisione all'udienza cartolare del 17.02.2025 e vertente tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Marilù Di Vita per mandato in atti;
attore
e
(C.F. , GI e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 GI in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucilia Ciccarello per mandato in atti;
convenuta
e
(C.F. ), rappresentato Controparte_4 C.F._2
e difeso dall'Avv. Antonino Pagano per mandato in atti;
convenuto
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza cartolare del 17.02.2025, atti ivi richiamati e scritti conclusionali ritualmente depositati.
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio (GI e Controparte_2 CP_3 Controparte_4 chiedendo la loro condanna in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di un sinistro stradale verificatosi il 19 dicembre 2013, con vittoria di spese e compensi.
L'attore esponeva che, intorno alle ore 15:30 del 19 dicembre 2013, mentre percorreva la S.P. 134 in direzione Bolognetta–Bagheria alla guida della propria bicicletta, in compagnia di altri ciclisti e mantenendosi sulla destra della propria corsia, giunto in prossimità di una curva a destra, entrava in collisione frontale con l'autovettura Renault Clio, targata BS905MF, di proprietà e condotta da il quale, provenendo dal senso di marcia opposto e Controparte_4 affrontando la curva con andamento sinistrorso, avrebbe invaso la corsia di pertinenza dell'attore.
A seguito dell'urto l'attore cadeva rovinosamente a terra e, in stato di incoscienza, e veniva trasportato d'urgenza presso l'Ospedale “Buccheri La
Ferla” di Palermo, ove gli venivano diagnosticate lussazione C6/C7, frattura dell'arco posteriore, frattura dello zigomo sinistro, frattura della base dell'orbita sinistra.
Le lesioni riportate rendevano necessario il successivo ricovero presso l' , dove veniva Controparte_5 sottoposto a intervento chirurgico per via anteriore secondo tecnica Cloward, con riduzione e sintesi della frattura-lussazione mediante innesto di placche e viti, discectomia e posizionamento di cage in carbonio e idrossiapatite.
Ciò posto in punto di fatto, l'attore rappresentava di avere regolarmente costituito in mora la compagnia assicuratrice mediante PEC Controparte_2 del 27 luglio 2017, senza tuttavia ottenere alcun riscontro alle richieste risarcitorie avanzate.
Successivamente, in data 24 aprile 2018, l'attore inviava a Controparte_2
e a formale invito alla stipula di una convenzione di Controparte_4 negoziazione assistita, rimasto privo di esito.
2 Ascrivendo la responsabilità del sinistro esclusivamente a CP_4 concludeva chiedendo la condanna dei
[...] Parte_1 convenuti in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del sinistro, quantificati in € 64.873,13, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese, competenze e onorari.
Si costituiva in giudizio la quale, in via preliminare, Controparte_2 eccepiva l'intervenuta prescrizione della copertura assicurativa in favore dell'assicurato ai sensi dell'art. 2952, comma 2, c.c., Controparte_4 deducendo che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Periodo abbondantemente superato al momento della ricezione della lettera di diffida e messa in mora inviatale dall'attore, in data 27.7.2017, tenuto conto che il sinistro si fosse verificato in data 19.12.2013.
Eccepiva, altresì, la tardività della denuncia cautelativa presentata da in data 5 settembre 2017, in violazione dell'art. 1913 Controparte_4
c.c., il quale impone all'assicurato di dare avviso del sinistro all'assicuratore entro tre giorni dal momento in cui si è verificato il fatto o da quando l'assicurato ne abbia avuto conoscenza.
Nel merito, contestava integralmente la ricostruzione della dinamica del sinistro fornita dall'attore, in assoluto contrasto con quanto dallo stesso attore dichiarato alla compagnia assicurativa Controparte_6 assicuratrice del Centro Sportivo Italiano di cui l'attore era socio, in cui aveva descritto la dinamica del sinistro esponendo di essere finito addosso ad un'autovettura che procedeva in senso contrario. chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande di parte Controparte_2 attrice;
in subordine, l'accertamento della responsabilità concorrente dell'attore nella causazione del sinistro, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.; in ogni caso, la declaratoria dell'esclusiva responsabilità di ex art. Controparte_4
1913 c.c.; in ulteriore subordine, il riconoscimento del diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato; con vittoria di spese competenze e onorari.
3 All'udienza del 28.01.2020 il Giudice, rilevata l'irregolarità della notifica nei confronti del convenuto onerava parte attrice di Controparte_4 documentare l'avvenuta notifica e rinviava la causa all'udienza dell'8.04.2020, poi più volte rinviata anche per mutamento del giudice assegnatario del fascicolo.
In data 26.03.2021 si costituiva il quale, contestava le Controparte_4 eccezioni preliminari svolte dalla compagnia assicurativa e le domande proposte dall'attore.
In merito all'eccezione di prescrizione, precisava di essersi recato personalmente, nei giorni immediatamente successivi al sinistro, presso la sub- agenzia “PI RI Assicurazioni”, sita in Bagheria, Controparte_3 ove aveva rappresentato quanto accaduto al sub-agente . Controparte_7
Quest'ultimo, tuttavia, non aveva ritenuto di procedere alla formalizzazione della denuncia, ritenendo che l'obbligo di denuncia ex art. 143 del Codice delle
Assicurazioni Private sorgesse unicamente in caso di sinistro tra veicoli a motore per i quali sussista l'obbligo di assicurazione, circostanza non ricorrente nel caso di specie, trattandosi di scontro auto-bici.
Rilevava, in ogni caso, che in data 16 dicembre 2015 aveva presentato denuncia del sinistro, specificando nel modulo IVASS che si trattava di denuncia meramente cautelativa, in quanto il proprio mezzo non aveva riportato alcun danno;
denuncia trasmessa dalla sub-agenzia PI all'Agente generale Ergo sempre nel dicembre 2015 e non GI nel settembre 2017, come invece sostenuto dalla società CP_2
Nel merito, sosteneva che il sinistro si fosse verificato per fatto e colpa esclusivi di evidenziando le contraddizioni nel Parte_1 comportamento dell'attore, il quale inizialmente aveva ammesso di aver invaso la carreggiata riservata alla circolazione nel senso opposto di marcia, salvo poi ritrattare e tentare di attribuire al convenuto la responsabilità dell'accaduto.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande di parte attrice;
in subordine, manlevato da ogni eventuale obbligo risarcitorio in virtù del contratto di
4 assicurazione stipulato con la convenuta;
con condanna ex art. 96 c.p.c.; con vittoria di spese competenze e onorari.
All'udienza cartolare del 22.04.2021 il giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
All'esito dell'ammissione dei mezzi istruttori, la causa veniva istruita mediante l'interrogatorio formale dell'attore (cfr. verbale d'udienza del
18.05.2022) e del convenuto (cfr. verbale d'udienza del Controparte_4
10.10.2022), nonché tramite l'escussione dei testi di parte attrice, Tes_1
e , e dei testi di parte convenuta, PI RI e
[...] Testimone_2
(cfr. verbale d'udienza del 18.05.2022). Controparte_7
Indi, il nuovo giudice assegnatario del fascicolo, con provvedimento del
27.10.2022, ritenuto superfluo l'espletamento della CTU chiesta da parte attrice e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.10.2023, poi più volte rinviato fino all'udienza del
17.02.2025.
Con atto di intervento depositato il 27.09.2023 si costituiva
[...]
per intervenuta fusione per incorporazione della CP_1 CP_2 nella , facendo proprie le richieste GI avanzate da
[...] Controparte_1
Controparte_2
All'esito dell'udienza cartolare del 17.02.2025, il procedimento è stato assunto in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. La responsabilità del sinistro
Nel merito, la domanda proposta da risulta infondata e Parte_1 deve, pertanto, essere integralmente rigettata per le ragioni che seguono.
Appare opportuno ricordare, invero, che il disposto dell'art. 2697 c.c. distribuisce tra le parti le conseguenze negative che derivano dalla mancata prova dei fatti disponendo in tal caso la soccombenza della parte che non ha fornito la dimostrazione del fatto che aveva l'onere di provare;
sicché in
5 applicazione di tale principio, qualora all'esito dell'istruttoria sussista un insanabile contrasto tra le risultanze delle prove acquisite sui fatti costitutivi della domanda, l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (cfr. Cass. n. 4773/2015).
Ebbene, le risultanze istruttorie del presente giudizio non solo non hanno confermato la tesi attorea, secondo cui il sinistro del 19 dicembre 2013 si sarebbe verificato a causa della condotta colposa del convenuto CP_4 conducente dell'autovettura Renault Clio targata BS905MF,
[...] assicurata con (GI , ma hanno Controparte_2 Controparte_3 addirittura fatto emergere elementi probatori univoci che inducono a ritenere sussistente la responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione materiale del sinistro.
In particolare, dalla documentazione versata in atti dalla convenuta
[...]
emerge che l'attore, nella denuncia di sinistro inviata alla CP_2 compagnia assicuratrice del Centro Sportivo Italiano di Controparte_6 cui lo stesso era socio, ha testualmente dichiarato: "Durante un'uscita di allenamento in una strada provinciale, in una discesa in curva, finisco addosso ad un'autovettura che procedeva in senso contrario" (cfr. all. 2 alla comparsa di costituzione).
Tale dichiarazione, contenente un'ammissione di fatti sfavorevoli alla parte che l'ha resa, riferiti direttamente al rapporto oggetto del giudizio, costituisce a tutti gli effetti una confessione stragiudiziale fatta ad un terzo e quindi liberamente valutabile dal Giudice del merito (ex art. 2735, primo comma, c.c.), che può basare, anche in via esclusiva, il proprio convincimento in esito al suo libero apprezzamento.
Invero, la confessione stragiudiziale fatta ad un terzo non costituisce una prova legale come la confessione giudiziale o quella stragiudiziale resa alla parte o a chi la rappresenta, tuttavia non è valutabile alla stregua di un mero indizio, unicamente idoneo a fondare una presunzione o ad integrare una prova manchevole, essendo invece un mezzo di prova diretta sul quale il giudice può
6 fondare, anche in via esclusiva, il proprio convincimento (cfr. Cass. n. 6459/18;
Cass. n. 4608/2000).
La ricostruzione alternativa offerta dall'attore nel corso del processo non trova riscontro nemmeno nell'interrogatorio formale da lui reso, il quale non è risultato idoneo a superare la contraddizione emersa rispetto alla denuncia di sinistro inoltrata alla Controparte_8
In particolare, l'attore ha dichiarato “riconosco solo in parte le dichiarazioni che ho rilasciato in quanto ribadisco che non sono stato io da solo ad impattare con il veicolo, ma lo scontro è stato di tutti e due, io scendevo e lui saliva"(cfr. verbale di udienza del
18.05.2022).
Tale dichiarazione si limita a tentare una generica attenuazione della propria responsabilità, senza tuttavia fornire elementi probatori concreti a sostegno della diversa ricostruzione prospettata nell'atto di citazione.
Inoltre, lo stesso attore ha riconosciuto di aver sottoscritto la denuncia trasmessa alla propria compagnia assicurativa, pur cercando di negare la paternità materiale del contenuto, affermando: “Riconosco la dichiarazione da me sottoscritta ma non l'ho compilata io”.
All'opposto, appare coerente, precisa e credibile la ricostruzione fornita dal convenuto il quale – in sede di interrogatorio formale – Controparte_4 ha riferito: "Non ho investito io alla guida di una bicicletta, ma è Parte_1 stato lui a venirmi addosso, perché è scivolato ed è finito sotto la macchina. Io l'ho visto, ero in salita mentre percorrevo la curva a S, e mi sono subito fermato." (cfr. verbale di udienza del 10.10.2022).
Tale ricostruzione risulta non solo internamente coerente, ma anche pienamente compatibile con le caratteristiche del luogo del sinistro e con la dichiarazione confessoria resa dall'attore in sede extragiudiziale.
Inoltre, il convenuto, ha precisato, che “ho chiamato subito l'autoambulanza e ho perso circa dieci minuti a spiegare al telefono dove ci trovavamo… Nessuno era presente sui luoghi, solo all'arrivo dell'autoambulanza sono arrivati gli altri ciclisti, compagni del
(cfr. verbale di udienza del 10.10.2022). Parte_1
7 Su domande a chiarimento, ha, altresì, dichiarato che “dopo circa 15 giorni dal fatto è venuto da me il figlio del sig. a chiedermi se volessi pagati i danni, io ho
Parte_1 rifiutato stante l'esiguità del danno. Dopo 4 mesi circa è venuto il sig.
Parte_1 personalmente a chiedermi di fare la denuncia in suo favore, dicendomi che avremmo diviso il risarcimento. Io ho rifiutato e gli ho detto che lui poteva comunque procedere come riteneva dal momento che io ero in regola con l'assicurazione. Dopo un anno e mezzo circa mi ha chiamato l'INPS per il risarcimento perché il non aveva fatto denuncia. Dopo la
Parte_1 mia assicurazione mi ha mandato una lettera in cui mi chiedeva il risarcimento perché il aveva chiesto i danni. Io faccio il macellaio e lavoro molto con la macchina.” (cfr.
Parte_1 verbale di udienza del 10.10.2022).
Di contro, le testimonianze di e , pur Testimone_3 Testimone_2 formalmente favorevoli all'attore, si rivelano contraddittorie.
ha affermato di trovarsi "leggermente dietro” a Testimone_3 Parte_1
e di aver visto l'auto invadere la corsia, nonché di avere chiamato
[...] personalmente il 118 (cfr. verbale di udienza del 18.05.2022), ma tali affermazioni contrastano con la dichiarazione del convenuto circa l'assenza di testimoni immediati, e non trova alcun riscontro oggettivo negli atti di causa.
Ancora più rivelatrice è la testimonianza di , che ha ammesso Tes_2 espressamente di non aver assistito al sinistro, riferendo quanto appreso solo successivamente (cfr. verbale di udienza del 18.05.2022).
Lo stesso ha avuto modo di precisare che “La strada che percorrevamo è priva di manutenzione e c'erano delle piante che occupavano anche la sede stradale;
il fondo della strada sembrava discreto. Successivamente abbiamo verificato che dal lato della macchina
c'erano delle piante, il lato percorso dalla bicicletta era libero. L'incidente è avvenuto in un tratto in pendenza, noi scendevamo e la macchina saliva. Ho notato che la macchina aveva dei danni sul faro sinistro, si era rotto il vetro. Quando io sono arrivato ho visto il Parte_1 disteso e mi sono messo a piangere, non parlava, non so dire se era privo di sensi. Quando io sono arrivato la macchina occupava anche parte della careggiata opposta, mentre il ciclista era sulla propria careggiata, era supino con lo sguardo in aria” (cfr. verbale di udienza del
18.05.2022).
8 La configurabilità di una responsabilità esclusiva in capo all'attore trova conferma anche nelle caratteristiche oggettive del luogo dell'incidente, come emerse dalle prove orali acquisite.
La strada presenta un tratto in curva, in salita, circostanza che rende del tutto improbabile che l'autovettura condotta da – Controparte_4 impegnata in salita e in curva – potesse aver invaso l'opposta corsia.
Al contrario, è del tutto verosimile che un ciclista, affrontando la curva in discesa, abbia perso il controllo del mezzo e sia andato a impattare con l'auto sopraggiungente nella propria corsia.
In conclusione, la domanda attorea si fonda su una ricostruzione dei fatti integralmente smentita dalle stesse dichiarazioni extraprocessuali dell'attore, dagli elementi oggettivi emersi in istruttoria e dalle testimonianze escusse, che risultano inattendibili e prive di riscontro.
Deve pertanto concludersi per il rigetto della domanda risarcitoria, dovendo ritenersi che la responsabilità esclusiva del sinistro sia ascrivibile a Parte_1
[...]
Conseguentemente, restano assorbite tutte le ulteriori eccezioni sollevate dalla convenuta , poiché l'assenza di responsabilità in Controparte_1 capo al conducente dell'autovettura Renault Clio, targata BS905MF, rende comunque inoperante la garanzia assicurativa.
Infine, deve essere parimenti rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da per l'assoluta carenza di prova del pregiudizio Controparte_4 eventualmente patito e di cui si chiede ristoro.
Si richiama, a tal riguardo, l'indirizzo ermeneutico secondo cui la condanna ex art. 96, co. I, c.p.c. presuppone pur sempre la prova, da parte dell'istante, sia dell'an che del quantum debeatur e comunque, pur essendo la liquidazione, per espressa previsione, effettuabile d'ufficio, tali elementi devono essere in concreto desumibili dagli atti di causa perché il giudice possa procedere alla quantificazione del pregiudizio da ristorare (cfr. Cass. n. 17902/2010; Cass. n.
13395/2007).
3. Le spese di lite
9 Le spese seguono la soccombenza, di conseguenza Parte_1 deve essere condannato al pagamento delle spese di lite sostenute da
[...]
e le quali, calcolate ai sensi del D.M. CP_1 Controparte_4
55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della causa e in applicazione dei parametri minimi, sono liquidate nella misura di € 7.000,00, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge, per ciascuno.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, rigetta la domanda proposta da;
Parte_1 condanna , al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
e liquidate in € 7.000,00 per Controparte_1 Controparte_4 compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali come per legge, per ciascuno dei convenuti.
Così deciso in Termini Imerese, 20 giugno 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci
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