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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 2827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2827 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai sigg. magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr.ssa Rosa B. Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 10 luglio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3564/2021 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliata, Parte_1 C.F._1
ai fini del presente giudizio, in Falciano del Massico (CE), in Via Fondo Vigna 32 presso e nello studio dell'Avv. (C.F. ) che la rappresenta e Parte_2 C.F._2 difende
Appellante
E
c.f. e p.iva con sede legale in Caserta al Corso Controparte_1 P.IVA_1
Trieste n. 88, in persona del legale rappresentante p.t. signora nata a [...] CP_2
Niocola La Starda il 09.11.1957 C.f. e residente in [...]alla C.F._3
Via San Antonio di Padova 32, dom.ta, ai fini del presente procedimento, in Napoli presso lo studio dell'avv. Sergio Pintus, C.F. al Corso Umberto C.F._4
I° 90, che dichiara di volere ricevere eventuali comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo pec: ( FAX 081.5515969, Email_1
e dal quale è rapp.ta e difesa
1 Appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso depositato presso questa Corte in data 22.12.2021 ricorrente indicata in epigrafe ha impugnato la sentenza 2670/2021del 12.10.2021 con la quale il Tribunale di S. Maria C.V. aveva respinto il proprio ricorso teso ad accertare l'illegittimità del licenziamento irrogatole.
Con plurime argomentazioni parte appellante ha censurato la sentenza, chiedendo
L'accoglimento della domanda proposta.
All'esito dell'udienza del 14.12.2023, preso atto del decesso della , il Collegio ha Pt_1 provveduto a dichiarare l'interruzione del giudizio.
Decorsi inutilmente i termini per la riassunzione, è stata fissata d'ufficio l'odierna udienza per la declaratoria di estinzione del giudizio per inattività delle parti in seguito all'interruzione.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con decreto comunicato all'appellante che è rimasto inerte, la Corte si è riservata la decisione.
Rileva il collegio che “l'evento della morte della parte costituita, che sia dichiarato in udienza mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare, secondo le modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c.,
l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come previsto dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti, senza che rilevi, a tal fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva” (v. C. Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16797 del 24/05/2022 -Rv. 665047 - 01).
Dato atto del tempo ormai decorso – in quanto la dichiarazione di interruzione è
2 stata effettuata con ordinanza del collegio del 14.12.2023 - in difetto di iniziative di riassunzione del giudizio- deve emettersi la declaratoria di estinzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria per le conseguenti comunicazioni.
Così deciso in Napoli, lì 10.7.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Carla Catalano
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai sigg. magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr.ssa Rosa B. Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 10 luglio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3564/2021 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliata, Parte_1 C.F._1
ai fini del presente giudizio, in Falciano del Massico (CE), in Via Fondo Vigna 32 presso e nello studio dell'Avv. (C.F. ) che la rappresenta e Parte_2 C.F._2 difende
Appellante
E
c.f. e p.iva con sede legale in Caserta al Corso Controparte_1 P.IVA_1
Trieste n. 88, in persona del legale rappresentante p.t. signora nata a [...] CP_2
Niocola La Starda il 09.11.1957 C.f. e residente in [...]alla C.F._3
Via San Antonio di Padova 32, dom.ta, ai fini del presente procedimento, in Napoli presso lo studio dell'avv. Sergio Pintus, C.F. al Corso Umberto C.F._4
I° 90, che dichiara di volere ricevere eventuali comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo pec: ( FAX 081.5515969, Email_1
e dal quale è rapp.ta e difesa
1 Appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso depositato presso questa Corte in data 22.12.2021 ricorrente indicata in epigrafe ha impugnato la sentenza 2670/2021del 12.10.2021 con la quale il Tribunale di S. Maria C.V. aveva respinto il proprio ricorso teso ad accertare l'illegittimità del licenziamento irrogatole.
Con plurime argomentazioni parte appellante ha censurato la sentenza, chiedendo
L'accoglimento della domanda proposta.
All'esito dell'udienza del 14.12.2023, preso atto del decesso della , il Collegio ha Pt_1 provveduto a dichiarare l'interruzione del giudizio.
Decorsi inutilmente i termini per la riassunzione, è stata fissata d'ufficio l'odierna udienza per la declaratoria di estinzione del giudizio per inattività delle parti in seguito all'interruzione.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con decreto comunicato all'appellante che è rimasto inerte, la Corte si è riservata la decisione.
Rileva il collegio che “l'evento della morte della parte costituita, che sia dichiarato in udienza mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare, secondo le modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c.,
l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come previsto dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti, senza che rilevi, a tal fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva” (v. C. Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16797 del 24/05/2022 -Rv. 665047 - 01).
Dato atto del tempo ormai decorso – in quanto la dichiarazione di interruzione è
2 stata effettuata con ordinanza del collegio del 14.12.2023 - in difetto di iniziative di riassunzione del giudizio- deve emettersi la declaratoria di estinzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria per le conseguenti comunicazioni.
Così deciso in Napoli, lì 10.7.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Carla Catalano
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