Ordinanza collegiale 13 giugno 2025
Ordinanza collegiale 24 ottobre 2025
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00201/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00635/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 635 del 2024, proposto dalla società Banca Sistema Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ezio Pugliese, con domicilio digitale come da Registri Pec di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza:
- del giudicato di cui al decreto ingiuntivo n. 587/2017 del 15.06.2017 del Tribunale di Reggio Calabria; all'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. rep. n. 148/2018 del 17.01.2018 - RG n. 752/2017 - del Tribunale di Reggio Calabria; all'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. n. 2324/2017 del 30.10.2017 - RG. 4726/2016 – del Tribunale di Reggio Calabria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa RO LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 25.11.2024 e depositato in 27.11.2024, la società ricorrente, Banca Sistema S.p.A., incorporante per fusione la Beta Stepstone S.p.A., già Beta Skye S.p.A., giusta variazione di denominazione sociale del 27 agosto 2014 per atto Notaio Marco Fadigati di Milano (rep. n. 68; racc. 29) e, prima ancora, già Beta Skye s.r.l., giusta variazione del 18 aprile 2011, per atto Notaio Giovannella Condò di Milano, ha chiesto l’ottemperanza del giudicato, attestato in atti, di cui ai titoli giudiziali appresso indicati:
- decreto ingiuntivo n. 587/2017 del Tribunale di Reggio Calabria, notificato (il 14.07.2017) alla predetta Azienda Sanitaria e passato in autorità di giudicato, in quanto non opposto nei termini (decreto di esecutorietà cronol. N. 1999/2017 del 27/11/2017), spedito in forma esecutiva in data 13.12.2017 e così rinotificato all’A.S.P. di Reggio Calabria in data 21.12.2017.
In relazione a titolo, parte ricorrente ha chiesto, in quanto non ancora evaso, il pagamento delle spese del decreto ingiuntivo (contributo unificato e imposta di registro), oltre quelle di richiesta copie e notificazione degli atti, oltre alle spese e competenze di procedura monitoria, liquidate in complessivi euro 540,00 per compenso, euro 145,50 per spese documentate, oltre i.v.a., contributo di legge e rimborso forfetario per spese generali pari al 15%. ;
- ordinanza rep. n. 148/2018 del Tribunale di Reggio Calabria del 17.01.2018, depositata il 20.01.2018, notificata il 09.02.2018, previa spedizione in forma esecutiva (formula apposta in data 01.02.2018) alla predetta Azienda Sanitaria e passata in autorità di giudicato il 13.03.2018, come da certificazione resa dalla Cancelleria del Tribunale di Reggio Calabria in data 18.07.2018. In relazione a titolo, parte ricorrente ha chiesto il pagamento di:
a) € 3.400,88, quali residui interessi moratori ex D.lgs 231/2002 , calcolati alla data del 07.11.2017 oltre interessi successivi fino al saldo (così in ordinanza), nonché le ulteriori spese (contributo unificato e imposta di registro), oltre quelle di richiesta copie e notificazione degli atti;
b) €. 2.383,50 per compensi, oltre I.V.A., c.p.a., rimborso forfetario come per legge ed € 146,47 pari alla metà delle spese documentate , quali competenze liquidate nell’ordinanza;
- ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria n. 2324/2017, spedita in forma esecutiva e così notificata alla predetta Azienda Sanitaria in data 30.11.2017, passata in autorità di giudicato il 31.12.2017, come da certificazione resa dalla Cancelleria del Tribunale di Reggio Calabria in data 18.07.2018. In relazione a titolo, parte ricorrente ha chiesto il pagamento di:
a) € 34.277,83, somma dovuta per sorte capitale (escludendosi espressamente dal maggior importo di condanna pari ad € 48.380,53 indicato in ordinanza, gli importi dovuti per le già azionate fatture da n. 01 a n. 10 – comprese - dell’anno 2016, in quanto non più in titolarità di Banca Sistema), oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 maturati a decorrere dalle scadenze delle singole fatture indicate in ricorso e maturandi fino all’integrale soddisfo, come da titolo, nonché le ulteriori spese (contributo unificato e imposta di registro), oltre quelle di richiesta copie e notificazione degli atti;
b) € 1.950,00 (di cui € 450,00 per spese), oltre IVA, CAP e rimborso forfetario del 15,00%, a titolo di spese legali liquidate in sede di ordinanza.
2. L’A.S.P. di Reggio Calabria, benché regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita sicché non vi sono elementi da cui desumere che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, la stessa abbia dato ad oggi integrale esecuzione ai titoli giudiziali per cui è ottemperanza.
3. Con ordinanza n. 443 del 13.06.2025, il Collegio ha prospettato a parte ricorrente possibili profili di inammissibilità dell’odierno ricorso in considerazione della circostanza che ciascuno dei titoli giudiziali per cui è esecuzione presenta, sul piano sostanziale, una propria autonomia non soltanto quanto alla relativa genesi (traendo causa da fatture emesse, a carico dell’ASP di Reggo Calabria, da soggetti giuridici diversi i quali, a loro volta, hanno ceduto i crediti a società riconducibili all’odierna ricorrente) ma anche avuto riguardo alle fase dell’adempimento, determinanti diverse decorrenze quanto alla maturazione degli interessi moratori anche in ragione, in talune ipotesi, dei parziali adempimenti della sorte capitale; con ogni conseguenza in ordine alla difficoltà, per l’amministrazione, di effettuare una puntuale ed efficace verifica circa i pagamenti fin qui effettuati e per il Giudice di scrutinare compiutamente le domande esecutive poste alla sua attenzione, con evidente inaccettabile aggravio dei tempi del processo ed abuso dello stesso.
4. Con memoria difensiva depositata in data 18.06.2025, parte ricorrente ha sostenuto l’ammissibilità del gravame, nel contempo versando agli atti del giudizio, avuto riguardo all’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Reggio Calabria del 30.10.2017, prospetti contabili - estratti dal portale della banca - relativi a ciascuna posizione (singolarmente individuata con un numero identificativo ID) riassuntivi della situazione creditoria aggiornata (per capitale ed interessi) avuto riguardo a ciascuna delle fatture poste a base dell’ordinanza ex art. 702 bis c.p.a.
5. Con successiva ordinanza n. 677 del 24.10.2025, il Collegio ha ulteriormente rinviato la trattazione della causa, ritenuta la necessità – parimenti espressa in occasione della trattazione di analogo ricorso (n. 618/2024), anch’esso rinviato unitamente all’odierno - di meglio approfondire la quaestio iuris relativa all’ammissibilità di siffatto cumulo.
6. Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Preliminarmente, all’esito del riservato approfondimento, il Collegio, pur nella consapevolezza della peculiarità del sistema processuale amministrativo, anche avuto riguardo all’azione di ottemperanza, rispetto al processo esecutivo disciplinato dal codice di procedura civile, ritiene di dover aderire, anche per ragioni di economia processuale, a quell’orientamento della giurisprudenza (cfr. sul punto, di recente, T.A.R. Napoli Campania sez. VIII, 13/06/2024, n. 3747; sez. IV, n. 1471\2024) che ammette la proponibilità della domanda ex art. 112 e ss. c.p.a., nelle forme del ricorso cumulativo solo soggettivamente connesso, in quanto volto ad ottenere – come nel caso in esame - l'esecuzione di diversi titoli di condanna al pagamento di somme di denaro pronunciate nei confronti della stessa amministrazione ed a favore del medesimo soggetto creditore.
8. Tanto premesso, il ricorso in esame è fondato, stante la sussistenza di tutti i requisiti per l’azione in ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a. giacché i titoli posti in esecuzione risultano tutti essere stati notificati, in forma esecutiva, nei confronti dell’ASP di Reggio Calabria, con conseguente decorrenza del termine di 120 giorni di cui all’art. 14 L. 31 dicembre 1996, n. 669.
9. Deve, quindi, essere ordinato all’amministrazione convenuta di dare piena ed integrale esecuzione ai titoli giudiziali in epigrafe menzionati mediante il pagamento, in favore della società ricorrente:
- quanto al decreto ingiuntivo n. 587/2017 del Tribunale di Reggio Calabria, delle spese e competenze della procedura monitoria, liquidate in complessivi euro 540,00 per compenso, euro 145,50 per spese documentate, oltre i.v.a., contributo di legge e rimborso forfetario per spese generali pari al 15%. , oltre al pagamento, ove debitamente documentato ed in via di rimborso, dell’imposta di registro relativa al decreto in questione e delle spese relative alla richiesta copie e notificazione dello stesso, siccome funzionali all’attivazione della presente domanda di ottemperanza;
- quanto all’ordinanza rep. n. 148/2018 del Tribunale di Reggio Calabria del 17.01.2018 dei seguenti importi:
a) € 3.400,88, quali residui interessi moratori ex D.lgs 231/2002, calcolati alla data del 07.11.2017 oltre interessi successivi fino al saldo (così in ordinanza), oltre al pagamento, ove debitamente documentato ed in via di rimborso, dell’imposta di registro relativa all’ordinanza in questione e delle spese relative alla richiesta copie e notificazione dello stessa, siccome funzionali all’attivazione della presente domanda di ottemperanza;
b) €. 2.383,50 per compensi, oltre I.V.A., c.p.a., rimborso forfetario come per legge ed € 146,47 pari alla metà delle spese documentate, quali competenze liquidate nell’ordinanza, oltre al rimborso del contributo unificato, ove debitamente documentato;
- quanto all’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria n. 2324/2017, dei seguenti importi:
a) € 34.277,83, somma dovuta per sorte capitale, oltre ulteriori interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 maturati a decorrere dalle scadenze delle singole fatture indicate in ricorso e maturandi fino all’integrale soddisfo, come da titolo, oltre al pagamento, ove debitamente documentato ed in via di rimborso, dell’imposta di registro relativa all’ordinanza in questione, delle spese relative alla richiesta copie e notificazione della stessa, siccome funzionali all’attivazione della presente domanda di ottemperanza;
- € 1.950,00 (di cui € 450,00 per spese), oltre IVA, CAP e rimborso forfetario del 15,00%, a titolo di spese legali liquidate in sede di ordinanza, oltre al rimborso del contributo unificato, ove debitamente documentato.
10. In caso di inutile scadenza di tale termine, si nomina, fin da ora, quale Commissario ad acta , il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di sub-delega nell’ambito dello stesso Ufficio, il quale, su istanza di parte ricorrente attestante l’intervenuta ed infruttuosa notifica della presente sentenza in favore dell’amministrazione, entro i sessanta giorni successivi darà corso al procedimento compiendo tutti gli atti necessari all’integrale adempimento del credito avente titolo dell’ordinanza in epigrafe;
10.1 In particolare, il Commissario ad acta dovrà:
- provvedere al calcolo aggiornato degli interessi dovuti sulla sorte capitale, da computarsi nella misura liquidata dai titoli per cui è ottemperanza, avendo cura di verificare l’eventuale sopravvenienza di pagamenti a cura dell’amministrazione;
- procedere sia all’allocazione delle somme in bilancio (ove mancasse un apposito stanziamento), che all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale delle somme dovute. Con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento;
- provvedere anche al rimborso delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, nonché del contributo unificato laddove versato e degli interessi successivi maturandi sino al soddisfo effettivo. Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto. Il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
10.2 L’eventuale richiesta di proroga del termine assegnato per l’adempimento delle funzioni commissariali – al ricorrere di documentate circostanze che precludano il compimento delle relative operazioni in tale arco temporale – verrà esaminata e decisa dal magistrato relatore, al quale il Collegio, fin d’ora, delega l’adozione delle conseguenziali statuizioni.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina all’A.S.P. di Reggio Calabria di dare esecuzione ai titoli indicati in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, se anteriore;
b) nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta , il Prefetto di Reggio Calabria con facoltà di delega ad altro funzionario dello stesso Ufficio, il quale, ricevuta la comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inerzia dell’Amministrazione, provvederà entro 60 giorni al compimento degli atti necessari all’esecuzione dei predetti titoli nei sensi e nei termini di cui in motivazione con spese a carico dell’amministrazione intimata;
c) condanna l’A.S.P. di Reggio Calabria al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali del presente giudizio che vengono liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN EN, Presidente
RO LA, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO LA | IN EN |
IL SEGRETARIO