Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/06/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2258 del 2020 - Pag. 1 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2258 del 2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Responsabilità ex art. 2049 – 2051 – 2052 c.c.” e vertente TRA
, C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CAPRIO ANGELA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Parte Appellante – E
, C.F. , parte nata a [...] Controparte_1 C.F._1 (RC) in data 31.10.55 e , C.F. , parte nata a CP_2 C.F._2 CASTROVILLARI in data 20.11.88, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GUGLIELMINI FRANCESCO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Parte Appellata –
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni nel giudizio di primo grado. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 14.3.19,
e hanno convenuto in giudizio Controparte_1 CP_2 l' . La difesa dei primi ha dedotto che: Parte_1
- In data 21.2.18 alle ore 13.15, mentre era a bordo della vettura Toyota CP_2 Picnic, di proprietà di , percorreva la strada provinciale SP 165 in zona CP_1 Cassano allo Ionio al km 1+060. Durante la marcia si vedeva costretto ad occupare una piccola parte della cunetta laterale della carreggiata destra del suo senso di marcia, a causa della presenza di materiale di risulta insistente sul manto stradale;
- Tale obbligata manovra causava al medesimo il ribaltamento del mezzo in virtù della presenza nella ridetta cunetta della parte terminale di una roccia appuntita, che ostruiva completamente la parte interna dell'apposito spazio predisposto proprio per lo scolo delle acque;
- Sul posto intervenivano i vigili urbani di Cassano allo Ionio e la ditta Campana per il necessario sgombero del mezzo ribaltato e per il successivo trasporto del medesimo;
- A causa del descritto sinistro, si recava presso il pronto soccorso del CP_2
Nosocomio di Castrovillari per le prime cure. Successivamente, dopo un periodo di inabilità, riportava postumi invalidanti come da certificazione medica della dott.ssa ; Per_1
- Viceversa, il mezzo di proprietà di subiva notevoli danni, quantificati in CP_1 euro 2.989,00 nonché euro 70,00 per spese di rimozione e trasporto dell'auto incidentata;
- Si invitava, quindi, l'Ente Provinciale alla verifica dei luoghi per l'avvio della pratica risarcitoria, ma l'ente, dopo le verifiche, escludeva ipotesi di responsabilità;
- Anche la procedura di negoziazione assistita sortiva esito negativo;
Tanto premesso, gli attori, odierni appellanti, ha concluso chiedendo al giudice di pace adito di accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della nella causazione del Controparte_3 sinistro e, per l'effetto, condannare l'ente al risarcimento dei danni personali e patrimoniali patiti dagli attori in primo grado. Con comparsa di costituzione e risposta depositata si è costituita dinanzi al giudice di prime cure la . La sua difesa ha dedotto che: Controparte_3
- In via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del Giudice di Pace adito e rimettere gli atti dinanzi al Tribunale di Castrovillari;
- Nel merito, infondatezza della domanda esperita. Nel caso che ci occupa, nulla si sa su questo lamentato sinistro: l'unica certezza è che l'attore chiede un risarcimento dei danni alla Provincia. Tutto il resto è vago: la dinamica del sinistro, tant'è che nulla si dice in ordine alla condotta del conducente, né parte attrice fa riferimento alla velocità tenuta o alla sua condotta di guida prudente;
- Né vengono indicate persone che possano riferire sui fatti per cui è causa;
- La mancata indicazione di questi elementi lede la veridicità e la credibilità di quanto asserito da parte attrice. Le deduzioni rese entrano in contrasto con quanto dichiarato dal capo CA , il quale riferisce che, nella mattina del presunto Testimone_1 sinistro, effettuava il giro giornaliero di sorveglianza, senza rilevare presenza di materiale di risulta. La carreggiata era pulita e del terriccio era presente solo nella cunetta, zona non carrabile per i veicoli;
- La roccia di cui parla l'attore era situata alla parte estrema della cunetta, incastrata nel muro di contenimento del terreno: in quel tratto di strada vige, peraltro, il limite di velocità di 50 km/h;
- Sulla scorta di tali informazioni sullo stato dei luoghi e stante la mancanza di elementi descrittivi della condotta del conducente e della contraddittorietà delle dichiarazioni rese, non si può non evidenziare una totale assenza di responsabilità dell' ed CP_4 una esclusiva responsabilità della parte attrice.
- L'incidente, infatti, è conseguenza della condotta imprudente dell' CP_1
- Le condizioni della strada, infatti, erano perfettamente visibili a chi le percorreva (non essendo stato fornito alcun elemento in merito alla sussistenza di particolari agenti atmosferici, tali da impedire una corretta visione del luogo del sinistro); il presunto sinistro si è verificato in pieno giorno;
sul piano viabile non vi era materiale di risulta e la carreggiata era pulita;
era presente il limite di velocità di 50 km/h e il tratto di strada, tenuto conto della direzione di marcia, era in salita;
- Se il conducente dell'autovettura avesse percorso il tratto di strada ad una velocità consona anche alle indicazioni presenti (50 km/h) e mantenuto una condotta di guida regolare, anche ove vi fosse stato presente del terriccio sul manto stradale, avrebbe potuto controllare il mezzo, evitando di finire nella cunetta prevista per lo scolo delle acque;
- Si contesta altresì la richiesta relativa al quantum della domanda risarcitoria esperita, in quanto eccessiva Ciò posto, la ha concluso dinanzi al giudice di prime cure come in atti. CP_3 La causa è stata istruita attraverso l'escussione dei testi indicati dalle parti nonché per mezzo dei documenti depositati dalle parti. Con sentenza n. 133 del 2020, depositata in data 18.2.20, il giudice di prime cure ha accolto parzialmente la domanda, condannando la sia al risarcimento dei danni personali patiti da CP_3 R.G. n. 2258 del 2020 - Pag. 3 di 11
sia al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da e disponendo, CP_2 CP_1 infine, la condanna alle spese di lite della in favore degli attori in primo grado. CP_3
2. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni nel giudizio di secondo grado. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 19.10.20, la ha convenuto in giudizio e Controparte_3 Controparte_5 CP_6
, proponendo appello avverso la sentenza sopra indicata. La difesa dell'Ente ha dedotto che:
[...]
- Il giudice ha, inspiegabilmente, optato per una esclusiva responsabilità della , CP_3 sostenendo che (pag. 4 della sentenza) «l'istruttoria espletata, unitamente alla documentazione fotografica prodotta dagli attori aver confermato la Pt_2 prospettazione dei fatti forniti in domanda mentre inefficace sul piano probatorio risulta essere la deposizione del teste che confermava genericamente la Testimone_2 propria relazione di servizio anch'essa di generico tenore».
- Quanto sostiene il giudice di primo grado non può assolutamente essere condiviso e non è vero che la nulla ha contestato (sia in ordine alla documentazione fotografica CP_3 che alla documentazione medica prodotta) tant'è che già nel prorpio atto difensivo, il cui contenuto viene sempre riportato integralmente nei verbali di causa, così testualmente recita (pag. 14) «Si contesta e impugna tutta la documentazione ex adverso prodotta ed alla base della richiesta risarcitoria».
- Il giudicante ha inspiegabilmente ignorato, senza peraltro fornire alcuna motivazione, le risultanze probatorie di parte convenuta, invece determinanti, a parere di questa difesa, ai fini del valutare la veridicità dei fatti e delle circostanze lamentati dall'attore, dando credito solo alla versione di parte attrice;
- Se è pur vero che la valutazione delle risultanze istruttorie e la scelta, tra di esse, di quelle che siano idonee a sorreggere la decisione è riservata, salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale, al giudice del merito, è altrettanto vero che il giudice è soggetto al limite legale di dover dare, delle determinazioni prese, congrua ed esatta motivazione che consenta il controllo del criterio logico seguito.
- Motivazione, invece, che manca assolutamente nella emessa sentenza.
- D'altro canto, la testimonianza del teste di parte attrice sig. , resa Testimone_3 all'udienza del 13.06.2019, che sembra essere stata determinante a convincere il giudicante sulla esclusiva responsabilità dell' e che a detta del Giudice CP_4 aver confermato la prospettazione dei fatti fornita in domanda”, in realtà ben Pt_2 poco dice, se non che la strada era sporca perché nei giorni precedenti aveva piovuto (in contraddizione a quanto dice invece il capo CA della ) e che ha CP_3 provveduto a rimuovere il veicolo che era capovolto. Ma in che modo ha confermato la prospettazione dei fatti???
- A ben leggere i verbali di causa non emerge, da nessuna delle prove testimoniali fornite dall'attore, come e perché si è verificato il sinistro.
- Le più rilevanti contraddizioni riguardano proprio la dinamica del sinistro: la versione di parte attrice appare difficilmente credibile se si esaminano con attenzione le risultanze istruttorie e la documentazione fotografica prodotta.
- proprio dalle foto prodotte da parte attrice si evince come in realtà la carreggiata è pulita e non è presente materiale di risulta (proprio come dichiarato dal capo CA) e che un po' di erba e piccoli rifiuti (dovuti all'inciviltà degli utenti della strada) si trovano soltanto nella cunetta a bordo strada (come confermato ancora dal capo CA). Sempre osservando le foto si può notare che la cunetta presente a bordo strada è assolutamente visibile, ricordo che il sinistro si è verificato in pieno giorno alle ore 13:15 e che le condizioni metereologiche era buone. R.G. n. 2258 del 2020 - Pag. 4 di 11
- La domanda introduttiva si appalesa infondata e la sentenza errata non solo nella ricostruzione dell'AN e ma anche sotto il profilo dei danni materiali quantificati su preventivo di spesa, tenuto conto della dinamicità sommariamente descritta. Danni materiali, quindi, inammissibili e generici, non essendo stato provato il nesso tra l'impatto e i danni come individuati e non dimostrati da alcuna documentazione. Per l'effetto, la ha concluso come in atti. CP_3 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 22.1.21, si sono costituite le parti appellate, le quali si sono difese ed hanno concluso come in atti. Dopo una pluralità di rinvii, all'ultima udienza – sostituita dal deposito di note scritte di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. - le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
3. Ammissibilità dell'appello proposto. L'appello proposto rispetta le indicazioni contenute nell'art. 342 c.p.c., perché è motivato e reca l'analitica indicazione: a) delle parti del provvedimento che si intende appellare;
b) delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
c) delle circostanze da cui deriva la violazione di legge;
d) della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Del resto l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (v. Cass. Civ. S. U. n. 27199 del 2017).
4. L'appello e il giudicato interno. 4.1. Si premette che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. – 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel presente giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. sent. S.U. n. 7940 del 2019). Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c. 4.2. Di contro, il giudizio di appello pur limitato all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del “tantum devolutum quantum appellatum” il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel "thema decidendum" del giudizio (v. Cass. Civ. n. 8604 del 2017; Cass. Civ. n. 1377 del 2016).
5. Fondatezza dell'appello proposto L'appello proposto è fondato e deve essere accolto, con integrale riforma della sentenza gravata e conseguente rigetto della domanda esperita dagli attori – odierni appellati – in primo grado.
5.2. I principi generali in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. R.G. n. 2258 del 2020 - Pag. 5 di 11
Alla luce della scarna motivazione del giudice di prime cure, vanno prima di tutto esposti i principi consolidati elaborati dalla giurisprudenza in materia di responsabilità da cose in custodia, tenuto conto dell'opera di sistemazione organica compiuta recentemente dalla Suprema Corte (v. Cass. S.U. n. 20943 del 2022; da ultimo, Cass. Civ. n. 11152 del 2023 e Cass. Civ. n. 2376 del 2024). La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia. La disposizione codicistica ruota intorno a due presupposti: il primo, la riconducibilità dell'evento dannoso alla res, nel precipuo senso che l'evento dannoso deve essere “cagionato” dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa. Il secondo è rappresentato dalla relazione custodiale tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa. Una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia un fatto - impeditivo del diritto al risarcimento - che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita. Il fatto integrante il caso fortuito è un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che quest'ultimo possa reputarsi cagionato dalla res. In altre parole, un fatto naturale o del terzo connotato da imprevedibilità e inevitabilità, da intendersi in senso oggettivo e secondo regolarità causale, senza che abbia rilievo la diligenza del custode (v. Cass. Sez. Unite n. 20943 del 2022; Cass. Civ. n. 19960 del 2023; Cass. civ. n. 12943 del 2024). Tanto premesso sulla natura di questa forma di responsabilità extracontrattuale e sui suoi presupposti, vanno svolte le seguenti precisazioni su questi elementi.
I. Onere della prova a. La norma dell'art. 2051 c.c., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa peraltro il danneggiato dall'onere di provare, oltre alla relazione custodiale, il nesso causale tra queste ultime e il danno tale per cui l'evento di danno atto a fondare la responsabilità del custode origini, secondo un nesso di causalità materiale giuridicamente rilevante, dalla cosa custodita. Tuttavia, al fine di accertare il nesso di causa tra i vari fattori che hanno determinato l'evento hic et nunc storicamente realizzatosi, è necessario scandagliare – nel susseguirsi anche diacronico delle circostanze – il ruolo assunto dalla cosa nella sequenza causale alla luce delle peculiarità concrete e, quindi, da un lato, la partecipazione della res in custodia alla produzione materiale dell'evento dannoso (a partire dai casi in cui la cosa è del tutto inerte, nei quali cioè l'interazione del danneggiato è indispensabile per la verificazione dell'evento, sino alle vicende in cui il ruolo della cosa è preponderante o esclusivo, nei quali cioè l'apporto concausale della condotta dell'uomo è persino assente), e, dall'altro lato, le connotazioni intrinseche della res custodita, cioè della sua idoneità a cagionare situazioni di probabile danno (a partire dalle situazioni in cui essa non presenta ex se rischi in ipotesi di interazione con l'uomo, via via fino a quelle in cui il funzionamento o il modo stesso della cosa naturaliter comporti il rischio o la ragionevole probabilità di conseguenze dannose per chi con la stessa entri in contratto) [v. sul punto in maniera precisa Cass. Civ. n.12943 del 2024]. Di qui – sempre ai fini del concreto accertamento causale – l'indugio della giurisprudenza ai fini della prova, quando l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa custodita, secondo un nesso di causalità materiale giuridicamente rilevante (v. Cass. civ., n. 5910 del 2011; da ultimo Cass. civ. n. 7172 del 2022). Nei casi in cui, invece, il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della R.G. n. 2258 del 2020 - Pag. 6 di 11
strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cass. civ. n. 2660 del 2013). In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (v. Cass. civ., n. 2660 del 2013). Non incombe, invece, sul danneggiato anche l'onere di provare che l'evento sia l'effetto dell'assenza di presidi antinfortunistici (cfr. Cass. civ. n. 7125 del 2013). Tutti i diversi orientamenti adottati, poi, nel corso del tempo dalla Suprema Corte incidono, in realtà, sul rapporto di causalità materiale tra la “res” e l'evento dannoso, mitigando o escludendo la responsabilità del custode nel caso in cui l'evento non sia frutto di un determinismo inevitabilmente connaturato alla res ma derivi, in parte o in tutto, da situazioni esterne, compreso il comportamento del danneggiato (cfr. art. 1227 c.c.); è, infatti, indubbia la tendenza della giurisprudenza a recuperare la centralità del rapporto causale [così Cass. civ. n. 999 del 2014; Cass. civ. sez. III, n. 2660 del 2013; Cass. civ., sez. III, n. 6306 del 2013; Cass. civ., sez. III, n. 7125 del 2013; Cass. civ. (ord.), n. 5977 del 2012; Cass. civ., sez. III, n. 4231 del 2012; Cass. civ. (ord.), n. 11430 del 2011; Cass. civ. (ord.), n. 5910 del 2011; Cass. civ. n. 25105 del 2010; da ultimo, tra le tante Cass. civ. sez. VI n. 2118 del 2022]. La già risalente distinzione tra “causa” e “occasione” aiuta a chiarire che la responsabilità del custode insorge laddove, per caratteristiche strutturali e/o per circostanze esterne, la dannosità della res non sia oggettivamente percepibile né soggettivamente prevedibile: in tali casi, infatti, pur nell'interazione con un elemento esterno – quale ad esempio il comportamento dell'utente - la res individua comunque la “causa” efficiente dell'evento lesivo;
laddove, invece, la pericolosità della res non presenti le caratteristiche dell'invisibilità e dell'imprevedibilità, l'evento dannoso risulta conseguenza fattuale dell'intervento esterno, sicché è l'agire umano a individuare la causa dell'evento dannoso, mentre la “res” degrada a mera occasione. Si tratta, a ben vedere, di criteri che orientano l'attività di accertamento del nesso causale e della esigibilità (da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri. b. Quanto, invece, al rapporto custodiale, esso si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, diritti reali minori, possesso, detenzione, obbligazione contrattuale di custodire, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa (v. Cass. Civ. n. 2480 del 2018; Cass. Civ. n. 11152 del 2023).
II. Irrilevanza della condotta del custode Tendenzialmente, salvo taluni e discussi profili inerenti all'omissione colposa, non ha quindi alcun rilievo la condotta tenuta dal custode, posto che la funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (v. Cass. civ., n. 11016 del 2011). La natura oggettiva della responsabilità speciale di cui all'art. 2051 c.c., basata non già su una presunzione di colpa del custode bensì su un criterio di imputazione che addossa a chi ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi, a prescindere da qualunque connotato di colpa nel contegno del soggetto custode (v. da ultimo Cass. Civ. n.17942 del 2024).
III. Nozione di caso fortuito Coerente con la natura oggettiva della responsabilità del custode è la esimente di essa positivamente stabilita, costituita dal caso fortuito. R.G. n. 2258 del 2020 - Pag. 7 di 11
In tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, per aversi caso fortuito occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo (v. Cass. civ., n. 5658 del 2010): in altre parole, il fatto integrante il caso fortuito è un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che quest'ultimo possa reputarsi cagionato dalla res. Si tratta di un fatto, attinente all'elemento oggettivo dell'illecito, che si pone in relazione causale diretta ed immediata con l'evento di danno ed opera in guisa di causa sopravvenuta alla preesistente situazione della res, sovrapponendosi ad essa e degradandola a mera occasione di danno: per effetto del caso fortuito, la res viene deprivata della sua efficienza di causalità materiale senza che ne sia cancellata l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico. Tuttavia, lo stesso fortuito viene inteso talvolta dalla giurisprudenza prevalente in misura più ampia, comprensiva anche del fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno (cfr. Cass. Civ. 10556 del 2016) nonché del comportamento colposo dello stesso danneggiato (cfr. Cass. Civ. 25837 del 2017; Cass. Civ. 11526 del 2017; Cass. Civ. 22807 del 2008). Infatti, il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. (così S.U. n. 20943 del 2022). Con l'ulteriore precisazione che il caso fortuito appartiene morfologicamente alla categoria dei fatti giuridici naturali e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al custode;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come fatti umani caratterizzati dalla colpa (art. 1227 c.c., comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente, in una prospettiva di valorizzazione della condotta interattiva del soggetto che entri in contatto con un bene posto nella altrui custodia. Le concrete conseguenze di tale precisazione saranno meglio apprezzate nel paragrafo dedicato al rilievo sistematico degli approdi evocati.
IV. Importanza della condotta colposa della vittima La responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c. è, quindi, esclusa: a) dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente (v. Cass. civ. n. 22898 del 2012) b) o ancora quando il danneggiato, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti di utilizzarla ugualmente (v. Cass. civ. n. 13681 del 2012); c) dalla condotta colposa della vittima, che abbia usato della cosa fonte di danno in modo anomalo e imprevedibile (v. Cass. civ. n. 21727 del 2012). d) del fatto colposo della vittima che, entrata in interazione con la res, esclude il nesso di causa tra la cosa e il danno, in misura tanto maggiore, quanto più il pericolo era prevedibile ed evitabile. È, pertanto, possibile anche che la distrazione o imprudenza della vittima siano di tale intensità o di tale anomalia, da porsi quale fattore causale esclusivo nella produzione dell'evento (cfr. Cass. Civ. n. 26258 del 2019, esclusa, nella specie, la responsabilità del condominio per la caduta su una macchia scivolosa ben R.G. n. 2258 del 2020 - Pag. 8 di 11
visibile; Cass. civ. n. 1310 del 2012, in relazione alla caduta su una griglia di raccolta di acque piovane;
Cass. civ. n. 32205 del 2021, in relazione alle buche;
Cass. civ. n. 11794 del 2022 in relazione agli avvallamenti;
Cass. Civ. n. 35991 del 2023 con specifico riferimento alle rampe). Sotto tale ultimo profilo, vale evidenziare che la condotta colposa, invero, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Inoltre, “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere oggettivamente prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze (secondo uno standard di comportamento correlato, dunque, al caso concreto), tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del suo comportamento imprudente (in quanto oggettivamente deviato rispetto alla regola di condotta doverosa cui conformarsi) nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.L'accertamento delle anzidette circostanze materiali, rilevanti ai fini della verifica di sussistenza del nesso causale tra fatto ed evento dannoso, costituisce quaestio facti riservata esclusivamente all'apprezzamento del giudice del merito” (cfr. Cass. civ. n. 2483 del 2018 e, in maniera esaustiva, Cass. Civ. n.858 del 2020; ma anche Cass. civ. n. 2481 del 2018; da ultimo Cass. civ. n. 11794 del 2022, nonché Cass. Civ. n. 19960 del 2023). Il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato formulato dal giudice del merito deve essere improntato unicamente al parametro oggettivo delle conseguenze ed al parametro della colpa: non occorre invece che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile o inevitabile (oltre a Cass. Civ. n. 2376 del 2024, vedi anche Cass. Civ. n. 14228 del 2023). Sotto il profilo processuale, quindi, l'applicazione dell'art. 1227 c.1 c.c., ovvero il ricorrere di un fatto colposo del danneggiato (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al secondo comma della norma citata) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi da cui esso sia ricavabile (v. Cass. Civ. n. 11258 del 2018; Cass. Civ. n. 19218 del 2018). E l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, inoltre, concreta un giudizio di fatto, in quanto tale sottratto al controllo di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (ex aliis, Cass. Civ. n. 842 del 2020).
V. Rilievo sistematico dell'art. 2051 c.c. Alla luce dei rilievi esposti, appare chiaro come l'art. 2051, contempli un criterio di imputazione della responsabilità che, per quanto oggettiva in relazione all'irrilevanza del profilo attinente alla condotta del custode, è comunque volto a sollecitare chi ha il potere di intervenire sulla cosa all'adozione di precauzioni tali da evitare che siano arrecati danni a terzi (testualmente si esprime Cass. Civ. n. 23584 del 2013). A detta allocazione del rischio, peraltro, fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa: quando il comportamento di tale secondo soggetto sia apprezzabile come incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione squisitamente di merito, che va bensì compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela (v. Cass. Civ. n. 2692 del 2014). Inoltre, quando la conclusione sia nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe R.G. n. 2258 del 2020 - Pag. 9 di 11
stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi integrato il caso fortuito. A fini di coerenza sistematica – e per meglio esplicitare quanto approfondito in tema di fortuito – vale evidenziare che l'interdipendenza fattuale tra “res” inerte e comportamento dell'utente nella determinazione dell'evento dannoso è sempre stata tenuta in considerazione dalla giurisprudenza, ancorché variamente atteggiata sulle caratteristiche strutturali e congiunturali della
“res” ai fini dell'interruzione del nesso causale (Cass. Civ. n. 34883 del 2021) o sul caso fortuito come elemento liberatorio della responsabilità (da ultimo Cass. Civ. n. 16568 del 2022). Con migliore precisazione dogmatica, sia il fatto naturale (fortuito) sia la condotta umana (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso talvolta evocato della "interruzione del nesso tra cosa e danno" o del fortuito, quanto sul piano squisitamente eziologico, degradando il ruolo della res in custodia a mera occasione e non causa del danno e deprivandola della sua efficienza di causalità materiale o semplicemente attenuando la stessa [cfr. con mirabile precisazione Cass. Civ. n.16034 del 2023, secondo cui “il dato normativo va, pertanto, applicato governando la costruzione funzionale dell'illecito in parola, e raccordandola con la modulazione dei rimedi ad esso conseguenti, vale a dire tenendo conto che il sistema risarcitorio si fonda non solo sulla capacità preventiva della colpa (giustizia correttiva), ma anche sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (giustizia redistributiva, cioè il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole dal danneggiato su chi abbia la signoria della cosa) e, non da ultimo, muovendosi con la consapevolezza che quello causale, essendo un "giudizio" non su di un fatto, ma su di una relazione tra fatti, utilizzato per allocare i costi del danno, deve essere calibrato in relazione alla specifica fattispecie di responsabilità; costituisce, difatti, il proprium della responsabilità civile il presentarsi "a geometria variabile, perché moltiplica le sue possibilità a seconda degli istituti con cui si fonde, facendo scattare principi anche solo lievemente diversi ma con implicazioni notevoli sulla allocazione finale dei costi, sulla prevenzione, sulla sostenibilità nel tempo della sua promessa (il risarcimento del danno)"]. E, sempre in chiave sistematica, l'indugio sull'insieme dei fattori sopra evocati (res, caratteristiche della cosa, condotta umana, fattori naturali, intervento di un terzo) che tra loro interagiscono nella determinazione dell'evento, con l'approfondimento delle specifiche caratteristiche (anche di tempo e di luogo) emerse nel caso concreto, lungi dal mutare la natura della responsabilità oggettiva per innestarne profili colposi, rappresenta lo strumento indispensabile proprio per una corretta analisi volta a ricostruire scientificamente e vagliare l'eziologia dell'evento, anche in una prospettiva di sviluppo diacronico dei singoli elementi.
5.3. Nel merito. a. In via assorbente, come correttamente sostenuto dalla appellante, è opportuno CP_3 sottolineare che, pur ammettendo l'esistenza dell'evento dannoso lamentato, non vi è prova del suo rapporto di causalità con il bene in custodia. Orbene, poiché il nesso causale rientra nell'onere (di allegazione e di prova) del danneggiato, è coerente ritenere che sia questi a dover comprovare la “causalità” della “res” nei termini sopra descritti (anche per il principio della cosiddetta “vicinanza della prova”), e non già il custode a doverla escludere;
benché talvolta la giurisprudenza si esprima ancora in termini di “fortuito” (accidentale o meno) per indicare l'esclusione del rapporto eziologico, deve ritenersi che l'onere della prova liberatoria gravante sul custode si ponga in un momento logico-giuridico successivo alla dimostrazione del rapporto causale e involga essenzialmente il concreto esercizio della custodia (cfr. Cass. civ. n. 8935 del 2013; Cass. civ. n. 6101 del 2013; Cass. civ. n. 783 del 2013; sulla prova della causalità incombente sul danneggiato, da ultimo Cass. civ. n. 7172 del 2022). R.G. n. 2258 del 2020 - Pag. 10 di 11
Dalla istruttoria espletata, nulla emerge sotto il profilo sopra evidenziato, e, prima ancora, in ordine alla precisa dinamica del sinistro occorso alle parti odierne appellate, pur prescindendo dalla attendibilità dei testi escussi. Infatti, dalla lettura delle deposizioni rese si evince agevolmente che nessuno dei testimoni ha precisato la esatta dinamica del fatto, in modo tale da consentire di inferire che l'evento occorso sia causalmente riconducibile alla res sottoposta alla custodia della . CP_3 Invero, i testi e (escussi rispettivamente alla udienza del 29.10.19 e del Tes_4 Tes_5 27.11.19) hanno semplicemente confermato i documenti dagli stessi sottoscritti. In particolare, il primo ha confermato il parere medico legale reso;
il secondo la fattura e le lavorazioni eseguite sull'auto dell' CP_1 Si tratta, quindi, di deposizioni testimoniali utili ai fini della determinazione del quantum relativo alla obbligazione risarcitoria, ma che non hanno alcun rilievo in relazione alla prova della dinamica del sinistro. Anche l'altro teste indicato dalla parte attrice – - nulla ha riferito in ordine Testimone_3 al concreto dispiegarsi dei fattori che hanno determinato l'evento; infatti, il ha dichiarato Tes_3 di essersi occupato della rimozione dell'auto capovolta, essendo titolare della ditta che si occupa di soccorso stradale. Per l'effetto, il teste non ha assistito al verificarsi del sinistro ed è sopraggiunto solo dopo il verificarsi dell'evento dannoso, non essendo, quindi, in grado di precisare né le modalità di verificazione del sinistro né la ragione che avrebbe determinato l'incidente né l'esatta manovra posta in essere dall' CP_1 Né rilevano le dichiarazioni in ordine alla presenza di detriti sulla strada, in quanto riferite a giorni precedenti;
del resto, lo stesso teste dichiara di essere transitato più volte sulla strada in questione e, pur avendo riscontrato la presenza di erbacce e detriti, non risulta che sia incorso in incidenti. Né sussistono ulteriori elementi da cui poter attingere per una precisa ricostruzione della dinamica del sinistro. Infatti, non risulta depositato alcun verbale redatto dai vigili urbani, pur intervenuti. Sempre sotto il profilo documentale, poi, nessun elemento può trarsi neppure dalle fotografie prodotte da parte attrice, le quali evidenziano, anzi, l'esistenza di una strada asfaltata, priva di significative anomalie, con spettro ben visibile, priva di significativi residui di materiali, tali da giustificare la manovra repentina descritta nell'atto introduttivo. Unicamente nella cunetta residuano dei detriti: ma, come noto, la cunetta è posta oltre la corsia di percorrenza dell'auto e, quindi, non percorribile dai veicoli. In sostanza, dalla coordinata lettura delle deposizioni rese e da una analisi critica della prova orale espletata, non si evincono in maniera precisa le modalità di verificazione dei fatti nella loro successione diacronica e, quindi, la ragione che avrebbe determinato l'evento dannoso. b. Del resto, non può sottacersi che la domanda sconta anche una intrinseca genericità assertiva, dal momento che nulla viene precisato – già in sede di deduzioni nei rigorosi termini di preclusione assertiva scanditi dal codice di rito – in ordine alle specifiche cause e alle concrete modalità con le quali le parti – odierne appellate - sarebbero incorse nel sinistro. Gli nell'atto introduttivo genericamente deducono di essere stati “costretti ad CP_1 occupare una piccola parte della cunetta laterale della carreggiata destra del suo senso di marcia, a causa della presenza di materiale di risulta insistente sul manto stradale”, senza neppure specificare né l'insidia concreta che avrebbe determinato l'evento, né la ragione che avrebbe giustificato una tale manovra repentina, ove il conducente viaggiasse ad una velocità consona allo stato dei luoghi, limitandosi solo ad imputare la caduta alle condizioni della strada. Per l'effetto, si evince in maniera icastica che, già sotto il profilo delle deduzioni, non si comprende affatto come un evento lesivo di tale portata possa essere stato giustificato da generico materiale di risulta presente sulla strada. R.G. n. 2258 del 2020 - Pag. 11 di 11
c. Alla genericità assertiva corrisponde la carente lacunosità probatoria, dal momento che, come già evidenziato, le dichiarazioni rese dai testi escussi non consentono di inferire in maniera specifica – e, quindi, idonea allo scopo – in ordine alle concrete modalità con le quali la res abbia provocato l'evento lesivo lamentato. Non risulta, pertanto, nella dimensione storico fattuale provata la concreta dinamica dell'accadimento. Sul punto non può che concordarsi con le recenti pronunce della Suprema Corte, secondo le quali “non può quindi ritenersi sufficiente a tal fine…la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali.
In tale ottica e, quanto meno, a tal fine, in queste ipotesi, è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, per quest'ultima intesa la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti” (v. Cass. Civ. n.35991 del 2023, proprio in materia art. 2051 c.c.). d. In assenza di prova del nesso causa, quindi, non può concludersi nel senso che l'evento lesivo sia eziologicamente riconducibile alla res in custodia all'Ente odierno appellante. e. Per l'effetto, l'appello deve essere accolto, con riforma integrale della sentenza gravata e conseguente rigetto della domanda esperita dagli attori (odierni appellati) in primo grado
6. Il regime delle spese Va prima di tutto ricordato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. Tuttavia, quando confermi la sentenza di primo grado, non può modificare la pronuncia del primo giudice sulle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (v. tra le tante pronunce in questo senso Cass. civ. n. 18837 del 2010). Nel caso di specie, la complessità delle questioni fattuali e giuridiche affrontate, la natura della presente controversia, l'esito della stessa e le ragioni poste a base della decisione, tenuto conto del oscillazioni della giurisprudenza e dell'intervento delle Sezioni Unite in epoca successiva alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio (v. Cass. S.U. n. 20943 del 2022), costituiscono, complessivamente considerati, motivi idonei a giustificare l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. ACCOGLIE l'appello proposto e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 133 del 2020 del Giudice di Pace di Castrovillari, RIGETTA le domande originariamente proposte in primo grado da e;
Controparte_5 CP_6 B. DICHIARA integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti;
C. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito. Così deciso in data 25 giugno 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia