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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/11/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Sent. n. 928/2025
N. 539/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MONZA n. 536/2025, estensore giudice DOTT.SSA CLAUDIA LOJACONO, discussa all'udienza del 12.11.2025 e promossa da:
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Pt_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ROBERTO MAIO ) e dell'avv. C.F._1
LO RI IA OL elettivamente C.F._2 domiciliato in MILANO VIA SAVARE' 1, presso i Difensori
APPELLANTE CONTRO
), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
RA AN ) e dell'avv. LUCIA GIAMMARCO C.F._4 omiciliato in MILANO, CORSO DI C.F._5
PORTA ROMANA 52, presso il Difensore avv. RA AN
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione: In riforma della sentenza del Tribunale di Monza Sez. Lavoro n. 536/2025 rigettare il ricorso In ogni caso: condannare la parte appellata a rifondere all' le spese, i diritti e gli onorari di entrambi i gradi Pt_1 del giudizio”.
PER LA PARTE APPELLATA
1 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in via principale respingere il ricorso in appello di in quanto Pt_1 infondato in fatto e in diritto e conseguentemente confermare la sentenza impugnata n. 536/2025 pubblicata il 22.4.2025 (causa RG 1445/2023), anche con diversa motivazione. Con vittoria dei compensi professionali di avvocato da distrarre in favore del procuratore antistatario”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 23.5.2025, l' proponeva impugnazione avverso la Pt_1 sentenza in epigrafe indicata, media quale il TRIBUNALE di MONZA aveva dichiarato l'illegittimità del provvedimento prot. n. 490115789859K4202205 del 20 maggio 2022, con cui l'Istituto aveva addebitato a il Controparte_1 complessivo importo di € 4.854,26, di cui euro 3.729,21 per contributi previdenziali eccedenti il minimale, di pertinenza della NE AR, relativi agli anni 2016 e 2017, ed € 1.095,50 a titolo di sanzioni.
In particolare, il primo Giudice aveva escluso che avesse ammesso CP_1
l'espletamento “costante e giornaliero” di attività organizzativa e direttiva nell'ambito della AR & C. SRL, della quale egli era stato Amministratore, essendosi limitato a descrivere il ruolo decisionale e negoziale inerente alla carica ricoperta, senza precisare l'entità dell'impegno profuso.
Secondo la sentenza, egli aveva espressamente negato la propria diretta partecipazione al ciclo produttivo, affidato ai dodici dipendenti della società.
A sostegno di tale prospettazione, era stata evidenziata nella motivazione l'analoga posizione all'epoca rivestita dal ricorrente in primo grado in altre due società, dotate rispettivamente di 16 e 14 dipendenti, da ritenersi inconciliabile con la prestazione di un'opera abituale e prevalente nell'ambito dell'azienda.
Era stato altresì rilevato come il ricorrente fosse sempre stato iscritto alla NE Separata.
In ragione della soccombenza, l' era stato condannato alla restituzione Pt_1 degli importi percepiti in esecuzione del citato provvedimento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'esborso al saldo, e alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre oneri e accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Con un unico, articolato motivo di gravame, si denunciava il vizio di motivazione della sentenza impugnata, poiché basata sull'affermato difetto di prova dei presupposti di iscrizione alla GESTIONE COMMERCIANTI, mentre l'addebito era riferito all'iscrizione del ricorrente in primo grado alla CP_2
secondo l'appellante basata su requisiti differenti.
[...]
2 A quest'ultimo riguardo, l' ricordava come fosse stato iscritto, CP_3 CP_1
a sua domanda, all'Albo prese artigiane f 6, con conseguente insussistenza di alcun onere probatorio in capo all' in ordine ai relativi Pt_1 presupposti.
Pertanto, l'appellante chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata sentenza, rigettasse il ricorso proposto da in primo grado, con CP_1 vittoria di spese di entrambe le fasi del giudizio.
L'appellato resisteva mediante memoria depositata il 23.10.2025, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese, da distrarsi in favore del Difensore antistatario.
All'udienza del 12.11.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
_________________
L'appello è infondato e, come tale, non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Sotto nessuno dei due aspetti trattati dall' a sostegno del gravame, la CP_3 sentenza si presta alle censure svolte nell'atto di appello.
Quanto al primo di essi, osserva il Collegio come il riferimento, compiuto in motivazione, alla NE Commercianti non vizi in alcun modo la correttezza della decisione, coincidendo i relativi presupposti di abitualità e prevalenza, sottesi alla doppia iscrizione previdenziale del socio amministratore, con quelli rilevanti, e ben valutati dal TRIBUNALE, ai fini dell'iscrizione alla NE AR, oggetto del presente giudizio.
Del resto, è la stessa comunicazione di addebito, trasmessa dall' CP_3 all'odierno appellato, ad affermare che “è stato accertato un importo a titolo di contributi a percentuale eccedenti il minimale, dovuto alla NE AR / Commercianti dell' ” (doc. 3, ric. I gr.). Pt_1
Le due categorie sono state, peraltro, sempre accomunate – sotto l'aspetto della doppia iscrizione del socio amministratore – dalla giurisprudenza di legittimità che, fin dalla sentenza a SS.UU. n. 17076 dell'8 agosto 2011, ha affermato che: "in caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, legge, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208 - …- Il D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, convertito, con
3 modificazioni, nella L. n. 122 del 2010 - che prevede che la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' , mentre restano esclusi Pt_1 dall'applicazione della L. n. 662 del 1996, 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 - costituisce norma dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata e, pertanto, non è, in quanto tale, lesiva del principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU - quanto al mutamento delle nel corso del processo - trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall'art. 70 Cost. ".
Principio, questo, successivamente recepito in plurime pronunce della Suprema Corte (v. ad es. Cass. 5452/2017) ed avallato anche della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 15 del 2012, ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica, in riferimento all'art. 3 Cost., art. 24 Cost., comma 1, art. 102 Cost., art. 111 Cost., comma 2 e art. 117 Cost., comma 1, in relazione all'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Dando continuità a tale insegnamento, la Cassazione, con sentenza 27.1.2021, n. 1759, ha stabilito “che la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è nel senso che l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella NE separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l' , non è regolato dal principio dell'attività Pt_1 prevalente". Si tratta di attività distinte e (sotto questo profilo) autonome, sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. Non opera il criterio (dell'art. 1, comma 208, cit.) dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione secondo l'individuazione dell'attività prevalente" (conf. Cass. 10.8.2023, n. 24439).
Nel precisare i presupposti dell'obbligo di doppia iscrizione del socio amministratore, il Supremo Collegio ha avuto modo di precisare che
“assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte” (Cass. 8613/17).
L'applicazione di tali invalsi principi, cui il Collegio ritiene di uniformarsi, consente di escludere la sussistenza dell'obbligo contributivo, oggetto di causa, in capo all'odierno appellato.
4 Si passa, così, alle critiche formulate dall' relativamente al merito della CP_3 sentenza di primo grado.
Esse non colgono nel segno.
Osserva, infatti, il Collegio come i puntuali rilievi svolti in sentenza con riguardo alla carenza dei presupposti della pretesa contributiva, con specifico riguardo all'entità dell'organico aziendale (pari a 12 dipendenti) e alle cariche rivestite dallo stesso in due ulteriori società di rilevanti proporzioni CP_1
(dotate di 16 e 14 dipendenti), tali da precludergli la “presenza costante e giornaliera” presso la FERRARIS & C. SRL, non siano stati specificamente confutati dall' . Pt_1
Nell'atto di appello, infatti, l' si è limitato, a tale proposito, ad CP_3 evidenziare la volontaria iscrizione di alla NE artigiani, con CP_1 conseguente inversione dell'onere probatorio, senza in alcun modo contestare che il ricorrente in primo grado lo avesse adeguatamente assolto, come ritenuto dal TRIBUNALE con puntuale ed argomentata motivazione.
Motivazione non adeguatamente confutata dall' , che non ha Pt_1 specificamente contestato l'incompatibilità dei documentati (e pacifici) dati fattuali sopra riportati con la prestazione, da parte di , di attività CP_1 abituale e prevalente, ulteriore rispetto a quella connessa con il ruolo di amministratore, nell'ambito della omonima SRL.
In tale quadro, la valenza presuntiva della volontaria iscrizione alla NE AR (già affermata da questa Corte: v. sent. n. 50/2025), posta a base del gravame, non ne consente, tuttavia, l'accoglimento, in difetto di specifica censura relativamente all'idoneità degli elementi di segno contrario, valorizzati dal TRIBUNALE, ad escludere i presupposti della pretesa contributiva.
La valutazione operata dal primo Giudice è, peraltro, condivisa dal Collegio, risultando le plurime cariche, ricoperte da in diverse compagini CP_1 societarie, e le caratteristiche dimensionali delle aziende coinvolte, non conciliabili con i requisiti di prevalenza ed abitualità dell'attività svolta nell'ambito della FERRARIS & C. SRL, ulteriore rispetto a quella connessa al ruolo di amministratore.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
Le spese, così quantificate, vanno distratte in favore del Difensore, dichiaratosi antistatario.
5 Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. 536/202 del Tribunale di MONZA;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge, con distrazione in favore del Difensore antistatario;
dichiara la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Così deciso in Milano, 12/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Giovanni Casella)
6
N. 539/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MONZA n. 536/2025, estensore giudice DOTT.SSA CLAUDIA LOJACONO, discussa all'udienza del 12.11.2025 e promossa da:
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Pt_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ROBERTO MAIO ) e dell'avv. C.F._1
LO RI IA OL elettivamente C.F._2 domiciliato in MILANO VIA SAVARE' 1, presso i Difensori
APPELLANTE CONTRO
), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
RA AN ) e dell'avv. LUCIA GIAMMARCO C.F._4 omiciliato in MILANO, CORSO DI C.F._5
PORTA ROMANA 52, presso il Difensore avv. RA AN
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione: In riforma della sentenza del Tribunale di Monza Sez. Lavoro n. 536/2025 rigettare il ricorso In ogni caso: condannare la parte appellata a rifondere all' le spese, i diritti e gli onorari di entrambi i gradi Pt_1 del giudizio”.
PER LA PARTE APPELLATA
1 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in via principale respingere il ricorso in appello di in quanto Pt_1 infondato in fatto e in diritto e conseguentemente confermare la sentenza impugnata n. 536/2025 pubblicata il 22.4.2025 (causa RG 1445/2023), anche con diversa motivazione. Con vittoria dei compensi professionali di avvocato da distrarre in favore del procuratore antistatario”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 23.5.2025, l' proponeva impugnazione avverso la Pt_1 sentenza in epigrafe indicata, media quale il TRIBUNALE di MONZA aveva dichiarato l'illegittimità del provvedimento prot. n. 490115789859K4202205 del 20 maggio 2022, con cui l'Istituto aveva addebitato a il Controparte_1 complessivo importo di € 4.854,26, di cui euro 3.729,21 per contributi previdenziali eccedenti il minimale, di pertinenza della NE AR, relativi agli anni 2016 e 2017, ed € 1.095,50 a titolo di sanzioni.
In particolare, il primo Giudice aveva escluso che avesse ammesso CP_1
l'espletamento “costante e giornaliero” di attività organizzativa e direttiva nell'ambito della AR & C. SRL, della quale egli era stato Amministratore, essendosi limitato a descrivere il ruolo decisionale e negoziale inerente alla carica ricoperta, senza precisare l'entità dell'impegno profuso.
Secondo la sentenza, egli aveva espressamente negato la propria diretta partecipazione al ciclo produttivo, affidato ai dodici dipendenti della società.
A sostegno di tale prospettazione, era stata evidenziata nella motivazione l'analoga posizione all'epoca rivestita dal ricorrente in primo grado in altre due società, dotate rispettivamente di 16 e 14 dipendenti, da ritenersi inconciliabile con la prestazione di un'opera abituale e prevalente nell'ambito dell'azienda.
Era stato altresì rilevato come il ricorrente fosse sempre stato iscritto alla NE Separata.
In ragione della soccombenza, l' era stato condannato alla restituzione Pt_1 degli importi percepiti in esecuzione del citato provvedimento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'esborso al saldo, e alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre oneri e accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Con un unico, articolato motivo di gravame, si denunciava il vizio di motivazione della sentenza impugnata, poiché basata sull'affermato difetto di prova dei presupposti di iscrizione alla GESTIONE COMMERCIANTI, mentre l'addebito era riferito all'iscrizione del ricorrente in primo grado alla CP_2
secondo l'appellante basata su requisiti differenti.
[...]
2 A quest'ultimo riguardo, l' ricordava come fosse stato iscritto, CP_3 CP_1
a sua domanda, all'Albo prese artigiane f 6, con conseguente insussistenza di alcun onere probatorio in capo all' in ordine ai relativi Pt_1 presupposti.
Pertanto, l'appellante chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata sentenza, rigettasse il ricorso proposto da in primo grado, con CP_1 vittoria di spese di entrambe le fasi del giudizio.
L'appellato resisteva mediante memoria depositata il 23.10.2025, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese, da distrarsi in favore del Difensore antistatario.
All'udienza del 12.11.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
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L'appello è infondato e, come tale, non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Sotto nessuno dei due aspetti trattati dall' a sostegno del gravame, la CP_3 sentenza si presta alle censure svolte nell'atto di appello.
Quanto al primo di essi, osserva il Collegio come il riferimento, compiuto in motivazione, alla NE Commercianti non vizi in alcun modo la correttezza della decisione, coincidendo i relativi presupposti di abitualità e prevalenza, sottesi alla doppia iscrizione previdenziale del socio amministratore, con quelli rilevanti, e ben valutati dal TRIBUNALE, ai fini dell'iscrizione alla NE AR, oggetto del presente giudizio.
Del resto, è la stessa comunicazione di addebito, trasmessa dall' CP_3 all'odierno appellato, ad affermare che “è stato accertato un importo a titolo di contributi a percentuale eccedenti il minimale, dovuto alla NE AR / Commercianti dell' ” (doc. 3, ric. I gr.). Pt_1
Le due categorie sono state, peraltro, sempre accomunate – sotto l'aspetto della doppia iscrizione del socio amministratore – dalla giurisprudenza di legittimità che, fin dalla sentenza a SS.UU. n. 17076 dell'8 agosto 2011, ha affermato che: "in caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, legge, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208 - …- Il D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, convertito, con
3 modificazioni, nella L. n. 122 del 2010 - che prevede che la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' , mentre restano esclusi Pt_1 dall'applicazione della L. n. 662 del 1996, 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 - costituisce norma dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata e, pertanto, non è, in quanto tale, lesiva del principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU - quanto al mutamento delle
Principio, questo, successivamente recepito in plurime pronunce della Suprema Corte (v. ad es. Cass. 5452/2017) ed avallato anche della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 15 del 2012, ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica, in riferimento all'art. 3 Cost., art. 24 Cost., comma 1, art. 102 Cost., art. 111 Cost., comma 2 e art. 117 Cost., comma 1, in relazione all'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Dando continuità a tale insegnamento, la Cassazione, con sentenza 27.1.2021, n. 1759, ha stabilito “che la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è nel senso che l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella NE separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l' , non è regolato dal principio dell'attività Pt_1 prevalente". Si tratta di attività distinte e (sotto questo profilo) autonome, sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. Non opera il criterio (dell'art. 1, comma 208, cit.) dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione secondo l'individuazione dell'attività prevalente" (conf. Cass. 10.8.2023, n. 24439).
Nel precisare i presupposti dell'obbligo di doppia iscrizione del socio amministratore, il Supremo Collegio ha avuto modo di precisare che
“assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte” (Cass. 8613/17).
L'applicazione di tali invalsi principi, cui il Collegio ritiene di uniformarsi, consente di escludere la sussistenza dell'obbligo contributivo, oggetto di causa, in capo all'odierno appellato.
4 Si passa, così, alle critiche formulate dall' relativamente al merito della CP_3 sentenza di primo grado.
Esse non colgono nel segno.
Osserva, infatti, il Collegio come i puntuali rilievi svolti in sentenza con riguardo alla carenza dei presupposti della pretesa contributiva, con specifico riguardo all'entità dell'organico aziendale (pari a 12 dipendenti) e alle cariche rivestite dallo stesso in due ulteriori società di rilevanti proporzioni CP_1
(dotate di 16 e 14 dipendenti), tali da precludergli la “presenza costante e giornaliera” presso la FERRARIS & C. SRL, non siano stati specificamente confutati dall' . Pt_1
Nell'atto di appello, infatti, l' si è limitato, a tale proposito, ad CP_3 evidenziare la volontaria iscrizione di alla NE artigiani, con CP_1 conseguente inversione dell'onere probatorio, senza in alcun modo contestare che il ricorrente in primo grado lo avesse adeguatamente assolto, come ritenuto dal TRIBUNALE con puntuale ed argomentata motivazione.
Motivazione non adeguatamente confutata dall' , che non ha Pt_1 specificamente contestato l'incompatibilità dei documentati (e pacifici) dati fattuali sopra riportati con la prestazione, da parte di , di attività CP_1 abituale e prevalente, ulteriore rispetto a quella connessa con il ruolo di amministratore, nell'ambito della omonima SRL.
In tale quadro, la valenza presuntiva della volontaria iscrizione alla NE AR (già affermata da questa Corte: v. sent. n. 50/2025), posta a base del gravame, non ne consente, tuttavia, l'accoglimento, in difetto di specifica censura relativamente all'idoneità degli elementi di segno contrario, valorizzati dal TRIBUNALE, ad escludere i presupposti della pretesa contributiva.
La valutazione operata dal primo Giudice è, peraltro, condivisa dal Collegio, risultando le plurime cariche, ricoperte da in diverse compagini CP_1 societarie, e le caratteristiche dimensionali delle aziende coinvolte, non conciliabili con i requisiti di prevalenza ed abitualità dell'attività svolta nell'ambito della FERRARIS & C. SRL, ulteriore rispetto a quella connessa al ruolo di amministratore.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
Le spese, così quantificate, vanno distratte in favore del Difensore, dichiaratosi antistatario.
5 Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. 536/202 del Tribunale di MONZA;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge, con distrazione in favore del Difensore antistatario;
dichiara la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Così deciso in Milano, 12/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Giovanni Casella)
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