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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/12/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 11 luglio 2025, iscritta al n. 1739 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata a Focsani, in [...], il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
, nato a Piatra Neamt, in [...], il [...], Parte_2
c.f. , C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via Marconi n. 17, presso lo stu- dio dell'Avv. Enrico Valentini che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: c/ come da note scritte depo- sitate in data 10 novembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiun- Parte_1 Parte_2
tamente ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 12 settembre 2013 hanno contratto matrimonio civile a Piatra
Neamt, in Romania (che non risulta trascritto nei registri dello stato civile: n.d.e.); che dalla loro unione è nato il figlio , a Viterbo il 6 agosto 2018; Persona_1
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti alla prole e ai loro rapporti economici:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni e annotazioni;
2. stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
3. stabilire che entrambe i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relati- vamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministra- zione quando avrà il figlio con sé; stabilire altresì che ai fini anagrafici e come col- locamento principale, il minore sarà residente e collocato presso l'abitazione sita in
Viterbo, Via Gottifredo da Viterbo n. 4;
4. stabilire che la casa familiare sita in Viterbo (VT) Via Grottifredo da Viterbo n.
4, attualmente di proprietà di entrambe i coniugi in parti uguali, sarà assegnata alla
Sig.ra la quale continuerà a vivere presso l'abitazione fami- Parte_1
gliare unitamente al figlio minor , mentre il. Sig Persona_1 Parte_2
trasferirà la propria residenza altrove. Stabilire altresì che i Sig.r
[...] CP_1
continueranno a pagare le rate del mutuo coin-
[...] Parte_1
testato n. 05017830238971800000 acceso presso la Banca Crédit Agricole, Filiale di Grotte Santo Stefano, dell'importo complessivo di € 95.000,00 oltre interessi, la pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
cui rimanenza ad oggi è pari a € 91.279,15, contribuendo in parti uguali al paga- mento di ogni singola rata;
e che i coniugi si impegnano sin da ora a trasferire la proprietà dell'immobile in favore del loro figlio al raggiungi- Persona_1
mento della maggiore età dello stesso;
5. stabilire che l'affidamento del figlio minor venga indicato e Persona_1
stabilito come condiviso ai sensi dell'art. 337 ter c.c., nuova formulazione e, per- tanto, il minore sia affidato ad entrambi i genitori con collocazione normale e pre- valente presso l'abitazione della madre. Stabilire altresì che entrambi i genitori si impegneranno reciprocamente a comunicarsi ogni notizia utile per l'educazione, la formazione, l'istruzione e la salute del figlio, e ciascun genitore assumerà, come proprio dovere civile e umano, oltre che giuridico, di favorire nel figlio l'affetto e il rispetto verso l'altro genitore e verso le rispettive famiglie di origine. Stabilire oltre- tutto che, salvo diverso accordo stabilito di volta in volta dai genitori del minore, tenendo anche in considerazione le volontà dello stesso, la gestione del tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore venga stabilita di volta in volta dai genitori, tenendo altresì conto delle esigenze lavorative degli stessi e soprattutto delle esigenze del minor . Il padre potrà vedere e tenere con Persona_1
sé il figlio quando lo vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche, ricreative e ludiche del medesimo. Durante le vacanze natali- zie e Pasquali, salvo diverso accordo stabilito di volta in volta dai genitori del minore e sempre tenendo in considerazione le volontà dello stesso, trascor- Persona_1
rerà le festività con uno o l'altro genitore secondo gli accordi liberamente stabiliti tra gli stessi. In merito alle vacanze estive, di anno in anno saranno presi accordi tra i genitori, i quali avranno cura reciprocamente di comunicare all'altro genitore con congruo anticipo le proprie intenzioni su eventuali viaggi e comunque, in tale pe- riodo, il minore permarrà con il padre per un periodo di almeno due settimane consecutive o disgiunte a libera scelta del Sig e previo accordo Parte_2
espresso con la Sig.ra In ogni caso i coniugi di comune ac- Per_1 Parte_1
cordo potranno apportare variazioni a quanto sopra, in base alle esigenze e volontà
pag. 3 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
loro e del figlio, in un clima di reciproca collaborazione. I genitori si accordano fin da ora in modo da garantire e assicurare anche una continuazione dei rapporti del figlio minore sia con i nonni e parenti paterni, che con i nonni e parenti materni.
Ambedue i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, e tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, verranno assunte di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione del minore;
in difetto di tale accordo, provvederà come per legge il Giudice Tutelare. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, invece, il genitore che di volta in volta sia materialmente preposto alla cura del minore, eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente. Nell'ipotesi in cui uno dei genitori modifichi stabilmente la propria residenza e/o il proprio domicilio, è tenuto a dame comunicazione all'al- tro, preferibilmente in anticipo, e comunque non oltre trenta giorni dall'avvenuto mutamento di residenza e/o domicilio;
6. stabilire che il Sig. , il quale ha una capacità economica e Parte_2
reddituale superiore a quella della Sig.ra versi alla Sig.ra Parte_1
un contributo al mantenimento per il figlio minore Parte_1 Per_1
pari a € 250,00 mensili, da corrispondersi mediante bonifico bancario sul
[...]
conto intestato alla Sig.r entro il giorno quindici di ogni mese. Parte_1
Tutte le spese straordinarie saranno poste a carico di entrambe i genitori nella mi- sura del 50% ciascuno. La Sig.ra usufruirà integralmente Parte_1
dell'assegno unico per il figlio minore, qualunque ne sia l'importo e delle relative detrazioni fiscali. Stabilire altresì l'applicazione, per quanto non espressamente in- dicato in sentenza, del "Protocollo per la regolamentazione delle spese straordinarie relativo al mantenimento dei figli minori o maggiorenni non ancora economica- mente indipendenti, in materia di separazioni, divorzi e nei procedimenti in materia di famiglia dinanzi al tribunale civile di Viterbo e regolamentati tramite le procedure di negoziazione assistita Prot. n. 1961 del 11/09/2018";
7. stabilire che i genitori vivranno separati, con l'obbligo del mutuo reciproco ri-
pag. 4 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
spetto e che gli stessi si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente ai fini dell'espatrio, sia per loro stessi che per il figlio minore;
8. dichiarare compensate le spese tra le parti”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi del figlio.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al Comune di Viterbo per essere – previa trascrizione del matrimonio a cura delle parti – annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile, alla condizione stabilita in motivazione.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 5 di 5
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 11 luglio 2025, iscritta al n. 1739 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata a Focsani, in [...], il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
, nato a Piatra Neamt, in [...], il [...], Parte_2
c.f. , C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via Marconi n. 17, presso lo stu- dio dell'Avv. Enrico Valentini che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: c/ come da note scritte depo- sitate in data 10 novembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiun- Parte_1 Parte_2
tamente ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 12 settembre 2013 hanno contratto matrimonio civile a Piatra
Neamt, in Romania (che non risulta trascritto nei registri dello stato civile: n.d.e.); che dalla loro unione è nato il figlio , a Viterbo il 6 agosto 2018; Persona_1
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti alla prole e ai loro rapporti economici:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni e annotazioni;
2. stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
3. stabilire che entrambe i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relati- vamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministra- zione quando avrà il figlio con sé; stabilire altresì che ai fini anagrafici e come col- locamento principale, il minore sarà residente e collocato presso l'abitazione sita in
Viterbo, Via Gottifredo da Viterbo n. 4;
4. stabilire che la casa familiare sita in Viterbo (VT) Via Grottifredo da Viterbo n.
4, attualmente di proprietà di entrambe i coniugi in parti uguali, sarà assegnata alla
Sig.ra la quale continuerà a vivere presso l'abitazione fami- Parte_1
gliare unitamente al figlio minor , mentre il. Sig Persona_1 Parte_2
trasferirà la propria residenza altrove. Stabilire altresì che i Sig.r
[...] CP_1
continueranno a pagare le rate del mutuo coin-
[...] Parte_1
testato n. 05017830238971800000 acceso presso la Banca Crédit Agricole, Filiale di Grotte Santo Stefano, dell'importo complessivo di € 95.000,00 oltre interessi, la pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
cui rimanenza ad oggi è pari a € 91.279,15, contribuendo in parti uguali al paga- mento di ogni singola rata;
e che i coniugi si impegnano sin da ora a trasferire la proprietà dell'immobile in favore del loro figlio al raggiungi- Persona_1
mento della maggiore età dello stesso;
5. stabilire che l'affidamento del figlio minor venga indicato e Persona_1
stabilito come condiviso ai sensi dell'art. 337 ter c.c., nuova formulazione e, per- tanto, il minore sia affidato ad entrambi i genitori con collocazione normale e pre- valente presso l'abitazione della madre. Stabilire altresì che entrambi i genitori si impegneranno reciprocamente a comunicarsi ogni notizia utile per l'educazione, la formazione, l'istruzione e la salute del figlio, e ciascun genitore assumerà, come proprio dovere civile e umano, oltre che giuridico, di favorire nel figlio l'affetto e il rispetto verso l'altro genitore e verso le rispettive famiglie di origine. Stabilire oltre- tutto che, salvo diverso accordo stabilito di volta in volta dai genitori del minore, tenendo anche in considerazione le volontà dello stesso, la gestione del tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore venga stabilita di volta in volta dai genitori, tenendo altresì conto delle esigenze lavorative degli stessi e soprattutto delle esigenze del minor . Il padre potrà vedere e tenere con Persona_1
sé il figlio quando lo vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche, ricreative e ludiche del medesimo. Durante le vacanze natali- zie e Pasquali, salvo diverso accordo stabilito di volta in volta dai genitori del minore e sempre tenendo in considerazione le volontà dello stesso, trascor- Persona_1
rerà le festività con uno o l'altro genitore secondo gli accordi liberamente stabiliti tra gli stessi. In merito alle vacanze estive, di anno in anno saranno presi accordi tra i genitori, i quali avranno cura reciprocamente di comunicare all'altro genitore con congruo anticipo le proprie intenzioni su eventuali viaggi e comunque, in tale pe- riodo, il minore permarrà con il padre per un periodo di almeno due settimane consecutive o disgiunte a libera scelta del Sig e previo accordo Parte_2
espresso con la Sig.ra In ogni caso i coniugi di comune ac- Per_1 Parte_1
cordo potranno apportare variazioni a quanto sopra, in base alle esigenze e volontà
pag. 3 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
loro e del figlio, in un clima di reciproca collaborazione. I genitori si accordano fin da ora in modo da garantire e assicurare anche una continuazione dei rapporti del figlio minore sia con i nonni e parenti paterni, che con i nonni e parenti materni.
Ambedue i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, e tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, verranno assunte di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione del minore;
in difetto di tale accordo, provvederà come per legge il Giudice Tutelare. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, invece, il genitore che di volta in volta sia materialmente preposto alla cura del minore, eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente. Nell'ipotesi in cui uno dei genitori modifichi stabilmente la propria residenza e/o il proprio domicilio, è tenuto a dame comunicazione all'al- tro, preferibilmente in anticipo, e comunque non oltre trenta giorni dall'avvenuto mutamento di residenza e/o domicilio;
6. stabilire che il Sig. , il quale ha una capacità economica e Parte_2
reddituale superiore a quella della Sig.ra versi alla Sig.ra Parte_1
un contributo al mantenimento per il figlio minore Parte_1 Per_1
pari a € 250,00 mensili, da corrispondersi mediante bonifico bancario sul
[...]
conto intestato alla Sig.r entro il giorno quindici di ogni mese. Parte_1
Tutte le spese straordinarie saranno poste a carico di entrambe i genitori nella mi- sura del 50% ciascuno. La Sig.ra usufruirà integralmente Parte_1
dell'assegno unico per il figlio minore, qualunque ne sia l'importo e delle relative detrazioni fiscali. Stabilire altresì l'applicazione, per quanto non espressamente in- dicato in sentenza, del "Protocollo per la regolamentazione delle spese straordinarie relativo al mantenimento dei figli minori o maggiorenni non ancora economica- mente indipendenti, in materia di separazioni, divorzi e nei procedimenti in materia di famiglia dinanzi al tribunale civile di Viterbo e regolamentati tramite le procedure di negoziazione assistita Prot. n. 1961 del 11/09/2018";
7. stabilire che i genitori vivranno separati, con l'obbligo del mutuo reciproco ri-
pag. 4 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
spetto e che gli stessi si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente ai fini dell'espatrio, sia per loro stessi che per il figlio minore;
8. dichiarare compensate le spese tra le parti”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi del figlio.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al Comune di Viterbo per essere – previa trascrizione del matrimonio a cura delle parti – annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile, alla condizione stabilita in motivazione.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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