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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 29/09/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 352/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 352/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASCHERONI Parte_1 C.F._1
MARCO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
BARONI MARIA INGRID
RESISTENTE
E con l'intervento del PM
Conclusioni
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni domandando:
a. I sigg.ri e vivranno divorziati con l'obbligo del Parte_1 Controparte_1 reciproco rispetto.
pagina 1 di 7 b. La ex casa coniugale, sita in Casalpusterlengo – Fraz. Zorlesco (LO), Via Martiri della Resistenza n. 33/F, condotta in locazione dalla sig.ra , verrà Parte_1 definitivamente assegnata alla stessa che la continuerà ad abitare unitamente ai figli
e . Per_1 Per_2
c. I figli minorenni, e , verranno affidati ad entrambi i genitori (affido Per_1 Per_2 congiunto) e vivranno stabilmente con la madre.
Il contributo al mantenimento dei figli
d. In ragione delle condizioni economiche delle parti e del tenore di vita tenuto dai coniugi nel corso del matrimonio, il Sig. corrisponderà alla sig.ra Controparte_1
: Parte_1
- quanto al figlio la somma mensile di € 350,00 a titolo di contributo Persona_3 ordinario al mantenimento, somma questa che sarà oggetto di rivalutazione annua a partire da settembre 2026 secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie.
Tale importo verrà corrisposto a mezzo di bonifico bancario entro e non oltre il 6 di ogni mese. Le spese straordinarie saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo le nuove linee guida adottate dalla Corte d'Appello di Milano (giugno 2025). In deroga a queste ultime, i costi per la mensa scolastica del figlio saranno posti a Per_2 carico esclusivo della madre;
- quanto al figlio non è previsto alcun contributo al mantenimento Persona_4 ordinario dello stesso. Le spese straordinarie saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le nuove linee guida adottate dalla Corte d'Appello di Milano
(giugno 2025). In deroga a queste ultime, in considerazione dell'età del figlio minore nonché del peculiare regime di collocamento e di visita, il padre sosterrà in via esclusiva tutte le spese per: abbigliamento, mance settimanali per attività ludica, telefonia, abbigliamento e corredo sportivo ed eventualmente per i trasporti pubblici. Si precisa che
l'abbigliamento ed il corredo sportivo acquistato in favore di dovrà essere Per_1 sempre nella disponibilità dello stesso.
- L'assegno Unico Universale, attualmente percepito in via esclusiva dalla sig.ra Parte_1
nella misura di € 233,50 per figlio, e/o ogni altra forma di emolumento in sostegno
[...] al reddito dei genitori dovesse essere erogato in sostituzione dello stesso, continuerà ad
pagina 2 di 7 essere percepito dalla sig.ra . Parte_1
Il regime di frequentazione
e. Quanto al rapporto genitoriale ed al diritto di visita, il padre terrà con sé entrambi i figli:
- un fine settimana alternato con la madre, dal venerdì dopo la scuola al lunedì mattina, nonché ogni giovedì, da dopo la scuola a dopo cena, nella settimana in cui il week end sarà di competenza paterno e fino al venerdì mattina quando il fine settimana sarà di competenza materno;
- ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- le vacanze pasquali divise a metà tra i genitori, con il giorno di Pasqua ad anni alterni a favore di chi non abbia quell'anno goduto del Natale;
- per 15 giorni (consecutivi per almeno 7) durante le vacanze estive, in un periodo che i genitori concorderanno entro il 30 aprile di ogni anno (in assenza di accordo, nei primi
15 giorni del mese di agosto negli anni dispari e negli ultimi 15 giorni negli anni pari);
- in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente con l'altro genitore.
Il figlio considerata l'età dello stesso, sarà altresì libero di frequentare il padre e Per_1 di permanere presso l'abitazione del medesimo, anche a pernottare, previo accordo con lo stesso ed avviso alla madre, ogni qualvolta lo desideri.
f. I genitori concedono reciprocamente sin da ora l'autorizzazione all'espatrio.
Il regime patrimoniale
g. Il sig. rinuncia sin d'ora a pretendere dalla sig.ra Controparte_1 Parte_1 qualunque somma dalla stessa eventualmente dovuta per la rivalsa nel pagamento del debito solidale pendente nei confronti di di cui alle premesse, con Parte_2 riferimento alle somme da quest'ultimo versate in misura superiore alla quota di propria spettanza.
h. Il sig. rinuncia all'eventuale diritto alla ripetizione delle somme Controparte_1 percepite in via esclusiva dalla sig.ra da INPS a titolo di Assegno Unico Parte_1
Universale.
i. La sig.ra rinuncia alla pretesa di pagamento da parte del sig. Parte_1 delle somme dallo stesso dovute a titolo di adeguamento ISTAT al Controparte_1
pagina 3 di 7 contributo mensile al mantenimento dei figli e per le spese straordinarie come disposte dalla sentenza di separazione.
j. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e danno atto di aver regolato tra loro ogni aspetto, anche di natura economica, del rapporto coniugale tra loro intercorso e di non aver nulla a pretendere, l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione, titolo o causa, anche non espressamente menzionato.
k. Le parti concordano che le predette condizioni sono tra loro operative a decorrere dal
mese di Agosto 2025
l. Spese legali interamente compensate tra le parti.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 27.2.2025 ha adito il Tribunale di Lodi al fine di Parte_1 ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con nonché Controparte_1 la regolamentazione in ordine ai figli.
Con memoria depositata in data 13.5.2025 si è costituito il quale ha aderito Controparte_1 alla domanda di scioglimento del matrimonio e ha domandato a sua volta la regolamentazione dei figli minori.
Nelle more del giudizio le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio e hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
2. e si sono sposati con matrimonio civile in Casalpusterlengo Parte_1 Controparte_1
(LO) in data 20.3.2010 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 4, parte I, serie A, anno 2010) e dalla loro unione sono nati due figli, il Per_1
21.5.2010 e il 18.11.2015. Per_2
Il Tribunale di Lodi con sentenza n. 33/2022 pubblicata il 27.1.2022 ha pronunciato la separazione personale delle parti alle condizioni dalle stesse concordate.
3. La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, essendosi la separazione protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla succitata legge,
pagina 4 di 7 senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Parimenti deve concludersi per quanto concerne le condizioni concordate dalle parti, essendo le stesse conformi alla legge, nonché rispondenti all'interesse dei due figli minori, di cui pertanto non è stato disposto l'ascolto.
4. Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti stante l'accordo raggiunto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 CP_1 in Casalpusterlengo in data 20.3.2010 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del predetto Comune al n. 4, parte I, serie A, anno 2010);
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casalpusterlengo di procedere alle annotazioni e ulteriori incombenze previste dalla legge;
3) affida i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre;
4) assegna a la casa coniugale, sita in Casalpusterlengo – Fraz. Zorlesco (LO), via Parte_1
Martiri della Resistenza n. 33/F;
5) dispone che corrisponderà a a titolo di contributo ordinario Controparte_1 Parte_1 per il mantenimento del figlio , la somma di € 350,00 al mese;
somma questa che sarà Per_2 oggetto di rivalutazione annua a partire da settembre 2026 secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie;
tale importo verrà corrisposto a mezzo di bonifico bancario entro e non oltre il 6 di ogni mese.
Le spese straordinarie saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo le nuove linee guida adottate dalla Corte d'Appello di Milano (giugno 2025). In deroga a queste ultime, i costi per la mensa scolastica del figlio saranno posti a carico esclusivo della Per_2 madre;
6) dispone che entrambi i genitori si facciano carico del mantenimento diretto del figlio
[...]
Per_4
Le spese straordinarie saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le pagina 5 di 7 nuove linee guida adottate dalla Corte d'Appello di Milano (giugno 2025).
In deroga a queste ultime, in considerazione dell'età del figlio minore nonché del peculiare regime di collocamento e di visita, il padre sosterrà in via esclusiva tutte le spese per: abbigliamento, mance settimanali per attività ludica, telefonia, abbigliamento e corredo sportivo ed eventualmente per i trasporti pubblici. Si precisa che l'abbigliamento ed il corredo sportivo acquistato in favore di dovrà essere sempre nella disponibilità dello stesso;
Per_1
7) prende atto che l'assegno Unico Universale, attualmente percepito in via esclusiva dalla sig.ra nella misura di € 233,50 per figlio, e/o ogni altra forma di emolumento in sostegno Parte_1 al reddito dei genitori dovesse essere erogato in sostituzione dello stesso, continuerà ad essere percepito dalla sig.ra ; Parte_1
8) dispone che il padre terrà con sé entrambi i figli:
- un fine settimana alternato con la madre, dal venerdì dopo la scuola al lunedì mattina, nonché ogni giovedì, da dopo la scuola a dopo cena, nella settimana in cui il week end sarà di competenza paterno e fino al venerdì mattina quando il fine settimana sarà di competenza materno;
- ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- le vacanze pasquali divise a metà tra i genitori, con il giorno di Pasqua ad anni alterni a favore di chi non abbia quell'anno goduto del Natale;
- per 15 giorni (consecutivi per almeno 7) durante le vacanze estive, in un periodo che i genitori concorderanno entro il 30 aprile di ogni anno (in assenza di accordo, nei primi 15 giorni del mese di agosto negli anni dispari e negli ultimi 15 giorni negli anni pari);
- in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente con l'altro genitore.
Il figlio considerata l'età dello stesso, sarà altresì libero di frequentare il padre e Per_1 di permanere presso l'abitazione del medesimo, anche a pernottare, previo accordo con lo stesso ed avviso alla madre, ogni qualvolta lo desideri.
9) prende atto che i genitori si danno reciproco consenso al rilascio dei passaporti e documenti di identità per l'espatrio;
10) prende atto che rinuncia sin d'ora a pretendere da Controparte_1 Parte_1 qualunque somma dalla stessa eventualmente dovuta per la rivalsa nel pagamento del debito solidale pendente nei confronti di con riferimento alle somme da quest'ultimo Parte_2
pagina 6 di 7 versate in misura superiore alla quota di propria spettanza;
11) prende atto che rinuncia all'eventuale diritto alla ripetizione delle Controparte_1 somme percepite in via esclusiva da dall'INPS a titolo di Assegno Unico Parte_1
Universale;
12) prende atto che rinuncia alla pretesa di pagamento da parte di Parte_1 CP_1 delle somme dallo stesso dovute a titolo di adeguamento ISTAT al contributo mensile al
[...] mantenimento dei figli e per le spese straordinarie come disposte dalla sentenza di separazione;
13) prende atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e danno atto di aver regolato tra loro ogni aspetto, anche di natura economica, del rapporto coniugale tra loro intercorso e di non aver nulla a pretendere, l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione, titolo o causa, anche non espressamente menzionato.
14) prende atto che le parti concordano che le predette condizioni sono tra loro operative a decorrere dal mese di Agosto 2025;
15) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 26 settembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 352/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASCHERONI Parte_1 C.F._1
MARCO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
BARONI MARIA INGRID
RESISTENTE
E con l'intervento del PM
Conclusioni
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni domandando:
a. I sigg.ri e vivranno divorziati con l'obbligo del Parte_1 Controparte_1 reciproco rispetto.
pagina 1 di 7 b. La ex casa coniugale, sita in Casalpusterlengo – Fraz. Zorlesco (LO), Via Martiri della Resistenza n. 33/F, condotta in locazione dalla sig.ra , verrà Parte_1 definitivamente assegnata alla stessa che la continuerà ad abitare unitamente ai figli
e . Per_1 Per_2
c. I figli minorenni, e , verranno affidati ad entrambi i genitori (affido Per_1 Per_2 congiunto) e vivranno stabilmente con la madre.
Il contributo al mantenimento dei figli
d. In ragione delle condizioni economiche delle parti e del tenore di vita tenuto dai coniugi nel corso del matrimonio, il Sig. corrisponderà alla sig.ra Controparte_1
: Parte_1
- quanto al figlio la somma mensile di € 350,00 a titolo di contributo Persona_3 ordinario al mantenimento, somma questa che sarà oggetto di rivalutazione annua a partire da settembre 2026 secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie.
Tale importo verrà corrisposto a mezzo di bonifico bancario entro e non oltre il 6 di ogni mese. Le spese straordinarie saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo le nuove linee guida adottate dalla Corte d'Appello di Milano (giugno 2025). In deroga a queste ultime, i costi per la mensa scolastica del figlio saranno posti a Per_2 carico esclusivo della madre;
- quanto al figlio non è previsto alcun contributo al mantenimento Persona_4 ordinario dello stesso. Le spese straordinarie saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le nuove linee guida adottate dalla Corte d'Appello di Milano
(giugno 2025). In deroga a queste ultime, in considerazione dell'età del figlio minore nonché del peculiare regime di collocamento e di visita, il padre sosterrà in via esclusiva tutte le spese per: abbigliamento, mance settimanali per attività ludica, telefonia, abbigliamento e corredo sportivo ed eventualmente per i trasporti pubblici. Si precisa che
l'abbigliamento ed il corredo sportivo acquistato in favore di dovrà essere Per_1 sempre nella disponibilità dello stesso.
- L'assegno Unico Universale, attualmente percepito in via esclusiva dalla sig.ra Parte_1
nella misura di € 233,50 per figlio, e/o ogni altra forma di emolumento in sostegno
[...] al reddito dei genitori dovesse essere erogato in sostituzione dello stesso, continuerà ad
pagina 2 di 7 essere percepito dalla sig.ra . Parte_1
Il regime di frequentazione
e. Quanto al rapporto genitoriale ed al diritto di visita, il padre terrà con sé entrambi i figli:
- un fine settimana alternato con la madre, dal venerdì dopo la scuola al lunedì mattina, nonché ogni giovedì, da dopo la scuola a dopo cena, nella settimana in cui il week end sarà di competenza paterno e fino al venerdì mattina quando il fine settimana sarà di competenza materno;
- ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- le vacanze pasquali divise a metà tra i genitori, con il giorno di Pasqua ad anni alterni a favore di chi non abbia quell'anno goduto del Natale;
- per 15 giorni (consecutivi per almeno 7) durante le vacanze estive, in un periodo che i genitori concorderanno entro il 30 aprile di ogni anno (in assenza di accordo, nei primi
15 giorni del mese di agosto negli anni dispari e negli ultimi 15 giorni negli anni pari);
- in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente con l'altro genitore.
Il figlio considerata l'età dello stesso, sarà altresì libero di frequentare il padre e Per_1 di permanere presso l'abitazione del medesimo, anche a pernottare, previo accordo con lo stesso ed avviso alla madre, ogni qualvolta lo desideri.
f. I genitori concedono reciprocamente sin da ora l'autorizzazione all'espatrio.
Il regime patrimoniale
g. Il sig. rinuncia sin d'ora a pretendere dalla sig.ra Controparte_1 Parte_1 qualunque somma dalla stessa eventualmente dovuta per la rivalsa nel pagamento del debito solidale pendente nei confronti di di cui alle premesse, con Parte_2 riferimento alle somme da quest'ultimo versate in misura superiore alla quota di propria spettanza.
h. Il sig. rinuncia all'eventuale diritto alla ripetizione delle somme Controparte_1 percepite in via esclusiva dalla sig.ra da INPS a titolo di Assegno Unico Parte_1
Universale.
i. La sig.ra rinuncia alla pretesa di pagamento da parte del sig. Parte_1 delle somme dallo stesso dovute a titolo di adeguamento ISTAT al Controparte_1
pagina 3 di 7 contributo mensile al mantenimento dei figli e per le spese straordinarie come disposte dalla sentenza di separazione.
j. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e danno atto di aver regolato tra loro ogni aspetto, anche di natura economica, del rapporto coniugale tra loro intercorso e di non aver nulla a pretendere, l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione, titolo o causa, anche non espressamente menzionato.
k. Le parti concordano che le predette condizioni sono tra loro operative a decorrere dal
mese di Agosto 2025
l. Spese legali interamente compensate tra le parti.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 27.2.2025 ha adito il Tribunale di Lodi al fine di Parte_1 ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con nonché Controparte_1 la regolamentazione in ordine ai figli.
Con memoria depositata in data 13.5.2025 si è costituito il quale ha aderito Controparte_1 alla domanda di scioglimento del matrimonio e ha domandato a sua volta la regolamentazione dei figli minori.
Nelle more del giudizio le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio e hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
2. e si sono sposati con matrimonio civile in Casalpusterlengo Parte_1 Controparte_1
(LO) in data 20.3.2010 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 4, parte I, serie A, anno 2010) e dalla loro unione sono nati due figli, il Per_1
21.5.2010 e il 18.11.2015. Per_2
Il Tribunale di Lodi con sentenza n. 33/2022 pubblicata il 27.1.2022 ha pronunciato la separazione personale delle parti alle condizioni dalle stesse concordate.
3. La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, essendosi la separazione protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla succitata legge,
pagina 4 di 7 senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Parimenti deve concludersi per quanto concerne le condizioni concordate dalle parti, essendo le stesse conformi alla legge, nonché rispondenti all'interesse dei due figli minori, di cui pertanto non è stato disposto l'ascolto.
4. Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti stante l'accordo raggiunto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 CP_1 in Casalpusterlengo in data 20.3.2010 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del predetto Comune al n. 4, parte I, serie A, anno 2010);
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casalpusterlengo di procedere alle annotazioni e ulteriori incombenze previste dalla legge;
3) affida i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre;
4) assegna a la casa coniugale, sita in Casalpusterlengo – Fraz. Zorlesco (LO), via Parte_1
Martiri della Resistenza n. 33/F;
5) dispone che corrisponderà a a titolo di contributo ordinario Controparte_1 Parte_1 per il mantenimento del figlio , la somma di € 350,00 al mese;
somma questa che sarà Per_2 oggetto di rivalutazione annua a partire da settembre 2026 secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie;
tale importo verrà corrisposto a mezzo di bonifico bancario entro e non oltre il 6 di ogni mese.
Le spese straordinarie saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo le nuove linee guida adottate dalla Corte d'Appello di Milano (giugno 2025). In deroga a queste ultime, i costi per la mensa scolastica del figlio saranno posti a carico esclusivo della Per_2 madre;
6) dispone che entrambi i genitori si facciano carico del mantenimento diretto del figlio
[...]
Per_4
Le spese straordinarie saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le pagina 5 di 7 nuove linee guida adottate dalla Corte d'Appello di Milano (giugno 2025).
In deroga a queste ultime, in considerazione dell'età del figlio minore nonché del peculiare regime di collocamento e di visita, il padre sosterrà in via esclusiva tutte le spese per: abbigliamento, mance settimanali per attività ludica, telefonia, abbigliamento e corredo sportivo ed eventualmente per i trasporti pubblici. Si precisa che l'abbigliamento ed il corredo sportivo acquistato in favore di dovrà essere sempre nella disponibilità dello stesso;
Per_1
7) prende atto che l'assegno Unico Universale, attualmente percepito in via esclusiva dalla sig.ra nella misura di € 233,50 per figlio, e/o ogni altra forma di emolumento in sostegno Parte_1 al reddito dei genitori dovesse essere erogato in sostituzione dello stesso, continuerà ad essere percepito dalla sig.ra ; Parte_1
8) dispone che il padre terrà con sé entrambi i figli:
- un fine settimana alternato con la madre, dal venerdì dopo la scuola al lunedì mattina, nonché ogni giovedì, da dopo la scuola a dopo cena, nella settimana in cui il week end sarà di competenza paterno e fino al venerdì mattina quando il fine settimana sarà di competenza materno;
- ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- le vacanze pasquali divise a metà tra i genitori, con il giorno di Pasqua ad anni alterni a favore di chi non abbia quell'anno goduto del Natale;
- per 15 giorni (consecutivi per almeno 7) durante le vacanze estive, in un periodo che i genitori concorderanno entro il 30 aprile di ogni anno (in assenza di accordo, nei primi 15 giorni del mese di agosto negli anni dispari e negli ultimi 15 giorni negli anni pari);
- in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente con l'altro genitore.
Il figlio considerata l'età dello stesso, sarà altresì libero di frequentare il padre e Per_1 di permanere presso l'abitazione del medesimo, anche a pernottare, previo accordo con lo stesso ed avviso alla madre, ogni qualvolta lo desideri.
9) prende atto che i genitori si danno reciproco consenso al rilascio dei passaporti e documenti di identità per l'espatrio;
10) prende atto che rinuncia sin d'ora a pretendere da Controparte_1 Parte_1 qualunque somma dalla stessa eventualmente dovuta per la rivalsa nel pagamento del debito solidale pendente nei confronti di con riferimento alle somme da quest'ultimo Parte_2
pagina 6 di 7 versate in misura superiore alla quota di propria spettanza;
11) prende atto che rinuncia all'eventuale diritto alla ripetizione delle Controparte_1 somme percepite in via esclusiva da dall'INPS a titolo di Assegno Unico Parte_1
Universale;
12) prende atto che rinuncia alla pretesa di pagamento da parte di Parte_1 CP_1 delle somme dallo stesso dovute a titolo di adeguamento ISTAT al contributo mensile al
[...] mantenimento dei figli e per le spese straordinarie come disposte dalla sentenza di separazione;
13) prende atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e danno atto di aver regolato tra loro ogni aspetto, anche di natura economica, del rapporto coniugale tra loro intercorso e di non aver nulla a pretendere, l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione, titolo o causa, anche non espressamente menzionato.
14) prende atto che le parti concordano che le predette condizioni sono tra loro operative a decorrere dal mese di Agosto 2025;
15) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 26 settembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
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