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Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/04/2024, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in forma esecutiva all'Avv.
persona del Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 8111/2023
______________________ R.G.L. promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.
Parte_1 Per ___________________ LL SA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in via Giovanni Pacini n. 84, Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
CP_1
domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio
Legale Distrettuale , Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria CP_1 Il Cancelliere
Ciancimino che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza dell'08/04/2024 trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 27.6.2023 il ricorrente indicato in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti sanitari CP_1 richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa (15.04.2021).
Resistette in giudizio l convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di CP_2
cui chiese il rigetto. La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
La domanda è infondata.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto il ricorrente non meritevole dell'indennità di accompagnamento poiché “le infermità di cui è affetto il periziando, non sono tali da renderlo abbisognevole di assistenza continua per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita, infatti le funzioni cognitive sono sufficientemente conservate non presentando dipendenza nelle attività manuali e strumentali della vita quotidiana.” (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Alla stregua delle suesposte considerazioni la domanda va respinta.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art.152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Rimangono, definitivamente, a carico dell' le spese per la consulenza tecnica già CP_1
liquidate.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e dichiara che il ricorrente non è tenuto alla rifusione delle spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell' le spese liquidate per la consulenza tecnica. CP_1
Così deciso in Palermo il 09/04/2024
IL GIUDICE
Dante Martino
Sentenza scritta con la collaborazione del GOP, Dott.ssa Capuano Marta
Sezione Lavoro
N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in forma esecutiva all'Avv.
persona del Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 8111/2023
______________________ R.G.L. promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.
Parte_1 Per ___________________ LL SA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in via Giovanni Pacini n. 84, Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
CP_1
domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio
Legale Distrettuale , Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria CP_1 Il Cancelliere
Ciancimino che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza dell'08/04/2024 trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 27.6.2023 il ricorrente indicato in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti sanitari CP_1 richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa (15.04.2021).
Resistette in giudizio l convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di CP_2
cui chiese il rigetto. La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
La domanda è infondata.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto il ricorrente non meritevole dell'indennità di accompagnamento poiché “le infermità di cui è affetto il periziando, non sono tali da renderlo abbisognevole di assistenza continua per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita, infatti le funzioni cognitive sono sufficientemente conservate non presentando dipendenza nelle attività manuali e strumentali della vita quotidiana.” (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Alla stregua delle suesposte considerazioni la domanda va respinta.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art.152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Rimangono, definitivamente, a carico dell' le spese per la consulenza tecnica già CP_1
liquidate.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e dichiara che il ricorrente non è tenuto alla rifusione delle spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell' le spese liquidate per la consulenza tecnica. CP_1
Così deciso in Palermo il 09/04/2024
IL GIUDICE
Dante Martino
Sentenza scritta con la collaborazione del GOP, Dott.ssa Capuano Marta