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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 02/12/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5307/25 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 5307/25, promossa con ricorso depositato il 12/11/2025 da:
1) Parte_1 nato/a in Sri Lanka il 28/05/1994 cittadino/a: Srilankese Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Francesca Giamporcaro del Foro di Busto Arsizio
e
2) Parte_2 nato/a Sri Lanka il 27/09/1987 cittadino/a: Srilankese Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Paolo Deidda del Foro di Milano
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in SRI LANKA in data 11/03/2015
(anno atto n. parte serie )
X senza figli
□ con i seguenti figli maggiorenni/minorenni:
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 12/11/2025 richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il conto corrente comune aperto presso CREDEM Filiale di Milano, Ag. 6 IBAN [...] verrà chiuso entro 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il presente giudizio;
3. L'eventuale saldo positivo del conto corrente di cui al p.to 2 sarà diviso al 50% tra gli intestatari, mentre l'eventuale saldo negativo sarà interamente corrisposto dalla signora la quale si farà, Pt_3 altresì, carico delle spese di chiusura conto
4. I coniugi dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno verso l'altro anche a titolo di contributo al mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio , Sezione I civile, in composizione collegiale,non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 10/03/2015, in Sri Lanka alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del _____26.11.2025______.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 5307/25, promossa con ricorso depositato il 12/11/2025 da:
1) Parte_1 nato/a in Sri Lanka il 28/05/1994 cittadino/a: Srilankese Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Francesca Giamporcaro del Foro di Busto Arsizio
e
2) Parte_2 nato/a Sri Lanka il 27/09/1987 cittadino/a: Srilankese Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Paolo Deidda del Foro di Milano
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in SRI LANKA in data 11/03/2015
(anno atto n. parte serie )
X senza figli
□ con i seguenti figli maggiorenni/minorenni:
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 12/11/2025 richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il conto corrente comune aperto presso CREDEM Filiale di Milano, Ag. 6 IBAN [...] verrà chiuso entro 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il presente giudizio;
3. L'eventuale saldo positivo del conto corrente di cui al p.to 2 sarà diviso al 50% tra gli intestatari, mentre l'eventuale saldo negativo sarà interamente corrisposto dalla signora la quale si farà, Pt_3 altresì, carico delle spese di chiusura conto
4. I coniugi dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno verso l'altro anche a titolo di contributo al mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio , Sezione I civile, in composizione collegiale,non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 10/03/2015, in Sri Lanka alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del _____26.11.2025______.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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