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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 31/07/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti relativi alla causa di previdenza n. 2633/2020 R.G.C.L. promossa da (rappr. e dif. dall'avv. F. Guastella) contro Parte_1
(contumace) e nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
(gestore del ON pensione aperto ) (rappr. e dif. dall'avv.
[...] CP_3
S. Spagnolo), avente ad oggetto: obbligo contributivo;
premesso che
espone: di avere prestato attività di lavoro subordinato alle Parte_1 dipendenze della ELETTROIBLEA DI DI UR E C. CP_2
SAS (in prosieguo soltanto Elettroiblea) dal 02/09/2002 al 30/06/2015; di avere aderito, in data 15.11.2007, al “ON pensione aperto Teseo” in forma collettiva con apporto del solo TFR, gestito dalla Controparte_2
che parte datoriale, pur essendo a ciò tenuto, ha omesso di
[...] versare su tale fondo con cadenza mensile le quote di TFR maturate per il corrispondente periodo lavorativo;
che, più specificamente, il datore di lavoro ha effettuato soltanto il primo versamento per € 208,12; che la posizione previdenziale maturata e non versata al fondo di previdenza complementare è pari ad € 8.078,01 (differenza tra importo indicato nel CUD pari ad € 8.286,13 ed importo versato pari ad € 208,12), oltre rivalutazione monetaria, così come risulta dal modello cud versato in atti. Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia: “1) In via principale dire, accertare e dichiarare che il ricorrente è creditore nei confronti del sig. , … già Controparte_1 socio accomandatario della società ELETTROIBLEA DI DI UR E C. SAS, …, cancellata dal Registro delle Imprese in data 20.12.2018, della somma di € 8.078,01, a titolo di TFR da versare al ON ON ER , in virtù del contratto sottoscritto dal lavoratore con il CP_3 fondo medesimo, e stante il mancato versamento della predetta somma al ON pensione da parte datoriale;
2) Accertare, conseguentemente, il debito di parte datoriale nei confronti del citato ON ON, tenuto conto dell'unico versamento effettuato pari ad € 208,12; 3) Accertare, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente a richiedere le somme non versate al fondo pensione aperto ed indebitamente trattenute dal datore di lavoro CP_3 [...]
… e, Controparte_4 conseguentemente condannare il sig. , … già socio Controparte_1 accomandatario della società ELETTROIBLEA DI DI UR E C. SAS, … cancellata dal Registro delle Imprese in data 20.12.2018, al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 8.078,01 (o in quell'altra che sarà determinata in caso di CTU in caso di contestazione); accertando altresì il diritto del ricorrente – e conseguente condanna di parte resistente al pagamento - a richiedere la somma di € 293,39 - a titolo di interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze, sino al soddisfo;
accertando, altresì, la responsabilità di parte resistente per l'omissione del versamento delle quote di TFR, con la condanna al risarcimento dei danni per la perdita di redditività del ON ON al quale aveva aderito il lavoratore, in base a quanto dedotto in narrativa, per l'importo di € 1.387,78 ed in ottemperanza al Tasso atteso di rendimento annuo della gestione del ON (3,14%); 4) In via subordinata, condannare parte resistente al versamento diretto al ON ON ER Teseo della somma di € 8.078,01 (o in quell'altra che sarà determinata in caso di CTU) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze, sino al soddisfo.”;
, benchè ritualmente e tempestivamente citato, ha omesso Controparte_1 di costituirsi in giudizio sicchè del medesimo va dichiarata la contumacia;
la Società Reale Mutua di Ass.ni conferma che il , in qualità di CP_1 datore di lavoro del ricorrente, ha versato soltanto la quota afferente l'anno 2007 dell'importo di € 208,12, osservando che alcuna domanda è stata proposta nei confronti di essa resistente, quale gestore del ON pensione aperto Teseo;
rilevato che
i presupposti della pretesa attrice rinvengono adeguato supporto probatorio nella documentazione versata in atti e risultano altresì confermati dalla società di assicurazioni chiamata in causa;
nelle ipotesi di previdenza complementare (sistema introdotto dal D. Lgs. n. 252/2005), laddove il datore di lavoro resti inadempiente rispetto all'obbligo di versare al fondo le somme trattenute sulla retribuzione del dipendente interessato, premessa la carenza di legittimazione del ON ad agire nei confronti dei datori di lavoro, il dipendente deve ritenersi legittimato ad agire al fine di ottenere la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali omessi;
per com'è noto, l'adesione del lavoratore al fondo di previdenza complementare dà luogo ad una fattispecie di delegazione di pagamento di cui all'art. 1269 c.c. in forza della quale il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi ai fini del TFR nei confronti del ON di previdenza complementare prescelto;
il fondo trattiene dunque le somme così versategli nell'interesse del lavoratore, con l'obbligo di custodirli e di favorirne l'incremento nei modi e nei termini concordati;
il mancato accantonamento delle somme (a causa del mancato versamento delle quote di TFR nondimeno trattenute dal datore di lavoro) integra gli estremi di un inadempimento produttivo di danni risarcibili;
nel caso in esame, su istanza del ricorrente (dimessosi in data 30.06.2015), il ON, con email del 5.11.2018, ha evidenziato di avere già vanamente provveduto ad inviare alla Elettroiblea apposita comunicazione riguardante le omissioni contributive in discorso;
la suddetta società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 20.12.2018, cosicchè le posizioni giuridiche della stessa si sono trasferite in capo al socio accomandatario (illimitatamente responsabile) odierno resistente;
il va dunque condannato al pagamento, in favore del ricorrente, CP_1 della complessiva somma di € 8.078,01 (somme indebitamente trattenute da parte datoriale e non versate al ON), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei al dì del pagamento effettivo;
il mancato versamento delle suddette quote di TFR ha altresì cagionato al ricorrente il danno derivante dalla perdita di redditività del ON CP_5 danno che, secondo i criteri desumibili dalla documentazione prodotta in giudizio (laddove si richiama il Tasso atteso di rendimento annuo della gestione secondo i “dati COVIP”) deve ritenersi pari al 3,14% su base annua e corrispondente al complessivo importo di € 1.387,78; il va dunque condannato anche al pagamento dell'importo di cui CP_1 sopra;
alcuna domanda è stata formulata nei confronti del ON convenuto in giudizio;
le spese processuali seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: condanna al pagamento, in favore di , del Controparte_1 Parte_1 complessivo importo di € 8.078,01 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei al dì del saldo;
condanna inoltre al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
, a titolo di risarcimento del danno, del complessivo importo di €
[...]
1.387,78, oltre interessi legali dal dì della pubblicazione della presente sentenza al dì del saldo;
condanna a rifondere a le spese di lite Controparte_1 Parte_1 liquidate in € 2.500,00, oltre € 43,00 per c.u., IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali;
condanna infine a rifondere alla Controparte_1 Controparte_2 le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.800,00, oltre IVA,
[...]
CPA e rimborso forfetario spese generali. Ragusa, 31 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti relativi alla causa di previdenza n. 2633/2020 R.G.C.L. promossa da (rappr. e dif. dall'avv. F. Guastella) contro Parte_1
(contumace) e nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
(gestore del ON pensione aperto ) (rappr. e dif. dall'avv.
[...] CP_3
S. Spagnolo), avente ad oggetto: obbligo contributivo;
premesso che
espone: di avere prestato attività di lavoro subordinato alle Parte_1 dipendenze della ELETTROIBLEA DI DI UR E C. CP_2
SAS (in prosieguo soltanto Elettroiblea) dal 02/09/2002 al 30/06/2015; di avere aderito, in data 15.11.2007, al “ON pensione aperto Teseo” in forma collettiva con apporto del solo TFR, gestito dalla Controparte_2
che parte datoriale, pur essendo a ciò tenuto, ha omesso di
[...] versare su tale fondo con cadenza mensile le quote di TFR maturate per il corrispondente periodo lavorativo;
che, più specificamente, il datore di lavoro ha effettuato soltanto il primo versamento per € 208,12; che la posizione previdenziale maturata e non versata al fondo di previdenza complementare è pari ad € 8.078,01 (differenza tra importo indicato nel CUD pari ad € 8.286,13 ed importo versato pari ad € 208,12), oltre rivalutazione monetaria, così come risulta dal modello cud versato in atti. Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia: “1) In via principale dire, accertare e dichiarare che il ricorrente è creditore nei confronti del sig. , … già Controparte_1 socio accomandatario della società ELETTROIBLEA DI DI UR E C. SAS, …, cancellata dal Registro delle Imprese in data 20.12.2018, della somma di € 8.078,01, a titolo di TFR da versare al ON ON ER , in virtù del contratto sottoscritto dal lavoratore con il CP_3 fondo medesimo, e stante il mancato versamento della predetta somma al ON pensione da parte datoriale;
2) Accertare, conseguentemente, il debito di parte datoriale nei confronti del citato ON ON, tenuto conto dell'unico versamento effettuato pari ad € 208,12; 3) Accertare, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente a richiedere le somme non versate al fondo pensione aperto ed indebitamente trattenute dal datore di lavoro CP_3 [...]
… e, Controparte_4 conseguentemente condannare il sig. , … già socio Controparte_1 accomandatario della società ELETTROIBLEA DI DI UR E C. SAS, … cancellata dal Registro delle Imprese in data 20.12.2018, al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 8.078,01 (o in quell'altra che sarà determinata in caso di CTU in caso di contestazione); accertando altresì il diritto del ricorrente – e conseguente condanna di parte resistente al pagamento - a richiedere la somma di € 293,39 - a titolo di interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze, sino al soddisfo;
accertando, altresì, la responsabilità di parte resistente per l'omissione del versamento delle quote di TFR, con la condanna al risarcimento dei danni per la perdita di redditività del ON ON al quale aveva aderito il lavoratore, in base a quanto dedotto in narrativa, per l'importo di € 1.387,78 ed in ottemperanza al Tasso atteso di rendimento annuo della gestione del ON (3,14%); 4) In via subordinata, condannare parte resistente al versamento diretto al ON ON ER Teseo della somma di € 8.078,01 (o in quell'altra che sarà determinata in caso di CTU) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze, sino al soddisfo.”;
, benchè ritualmente e tempestivamente citato, ha omesso Controparte_1 di costituirsi in giudizio sicchè del medesimo va dichiarata la contumacia;
la Società Reale Mutua di Ass.ni conferma che il , in qualità di CP_1 datore di lavoro del ricorrente, ha versato soltanto la quota afferente l'anno 2007 dell'importo di € 208,12, osservando che alcuna domanda è stata proposta nei confronti di essa resistente, quale gestore del ON pensione aperto Teseo;
rilevato che
i presupposti della pretesa attrice rinvengono adeguato supporto probatorio nella documentazione versata in atti e risultano altresì confermati dalla società di assicurazioni chiamata in causa;
nelle ipotesi di previdenza complementare (sistema introdotto dal D. Lgs. n. 252/2005), laddove il datore di lavoro resti inadempiente rispetto all'obbligo di versare al fondo le somme trattenute sulla retribuzione del dipendente interessato, premessa la carenza di legittimazione del ON ad agire nei confronti dei datori di lavoro, il dipendente deve ritenersi legittimato ad agire al fine di ottenere la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali omessi;
per com'è noto, l'adesione del lavoratore al fondo di previdenza complementare dà luogo ad una fattispecie di delegazione di pagamento di cui all'art. 1269 c.c. in forza della quale il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi ai fini del TFR nei confronti del ON di previdenza complementare prescelto;
il fondo trattiene dunque le somme così versategli nell'interesse del lavoratore, con l'obbligo di custodirli e di favorirne l'incremento nei modi e nei termini concordati;
il mancato accantonamento delle somme (a causa del mancato versamento delle quote di TFR nondimeno trattenute dal datore di lavoro) integra gli estremi di un inadempimento produttivo di danni risarcibili;
nel caso in esame, su istanza del ricorrente (dimessosi in data 30.06.2015), il ON, con email del 5.11.2018, ha evidenziato di avere già vanamente provveduto ad inviare alla Elettroiblea apposita comunicazione riguardante le omissioni contributive in discorso;
la suddetta società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 20.12.2018, cosicchè le posizioni giuridiche della stessa si sono trasferite in capo al socio accomandatario (illimitatamente responsabile) odierno resistente;
il va dunque condannato al pagamento, in favore del ricorrente, CP_1 della complessiva somma di € 8.078,01 (somme indebitamente trattenute da parte datoriale e non versate al ON), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei al dì del pagamento effettivo;
il mancato versamento delle suddette quote di TFR ha altresì cagionato al ricorrente il danno derivante dalla perdita di redditività del ON CP_5 danno che, secondo i criteri desumibili dalla documentazione prodotta in giudizio (laddove si richiama il Tasso atteso di rendimento annuo della gestione secondo i “dati COVIP”) deve ritenersi pari al 3,14% su base annua e corrispondente al complessivo importo di € 1.387,78; il va dunque condannato anche al pagamento dell'importo di cui CP_1 sopra;
alcuna domanda è stata formulata nei confronti del ON convenuto in giudizio;
le spese processuali seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: condanna al pagamento, in favore di , del Controparte_1 Parte_1 complessivo importo di € 8.078,01 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei al dì del saldo;
condanna inoltre al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
, a titolo di risarcimento del danno, del complessivo importo di €
[...]
1.387,78, oltre interessi legali dal dì della pubblicazione della presente sentenza al dì del saldo;
condanna a rifondere a le spese di lite Controparte_1 Parte_1 liquidate in € 2.500,00, oltre € 43,00 per c.u., IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali;
condanna infine a rifondere alla Controparte_1 Controparte_2 le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.800,00, oltre IVA,
[...]
CPA e rimborso forfetario spese generali. Ragusa, 31 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Claudia M. A. Catalano)