Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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1 febbraio 2004
1 febbraio 2004
Giurisprudenza • 12
- 1. Corte Cost., ordinanza 28/12/2005, n. 474Provvedimento: […] della legge reg. n. 20 del 2004 ( recte : all'art. 6, comma 2, della legge reg. n. 16 del 1992, come modificato dall'art. 3 della legge reg. n. 20 del 2004), dopo le parole «i requisiti di merito fissati dalla Giunta regionale», le seguenti «secondo i criteri previsti, per la valutazione del merito, […]Leggi di più...
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