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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 14/03/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1360/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Barcellona
Pozzo di Gotto (Me), via Moleti n. 20 presso lo studio dell'Avv.
Francesco Leto che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Alessi per procura in atti ed elettivamente domiciliato in SI, via Garibaldi n. 122, resistente,
(c.f. ), in persona Controparte_2 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Napoli, via Monte di Dio n. 4 presso lo studio dell'Avv. Antonella
Esposito che la rappresenta e difende per procura in atti, resistente,
Conclusioni delle parti: le parti insistono in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27 giugno 2024 Parte_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 295202490111047765/000 limitatamente ai crediti avanzati dall' CP con i seguenti atti:
- cartella di pagamento n. 29520140025435146000;
- cartella di pagamento n. 29520150016605078000;
- cartella di pagamento n. 29520150032411745000;
- cartella di pagamento n. 29520160026468523000;
- cartella di pagamento n. 29520170013419891000;
- cartella di pagamento n. 2952017002099950000;
- cartella di pagamento n. 29520180010413651000;
- cartella di pagamento n. 29520180022299152000;
- cartella di pagamento n. 29520190008906428000;
- cartella di pagamento n. 29520210001891156000.
Deduceva: 1) l'omessa notifica delle cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione di pagamento;
2) la prescrizione della pretesa contributiva;
3) l'illegittimità della richiesta di pagamento in relazione alla cartella n. 29520210001891156000, essendo stata accolta l'istanza di rateizzazione del debito.
L' e l' costituendosi, chiedevano Controparte_2 CP_3 il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 13 marzo 2025 la causa veniva assunta in decisione.
La società chiede in primo luogo che venga dichiarata l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per l'omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti.
Tale rilievo è inammissibile ed infondato.
In primo luogo, si osserva che la mancata notifica degli atti presupposti integra un vizio formale che va fatto valere entro il termine di venti giorni alla notifica dell'atto impugnato. Nella fattispecie l'intimazione di pagamento è stata notificata il 21 maggio
2024, sicché al momento del deposito dell'opposizione (27 giugno
2024) il termine di venti giorni era già interamente decorso.
In ordine a tale censura si osserva poi che la Corte d'Appello di
SI (sentenza n. 842/2022) ha statuito che “riguardo agli effetti della mancata notificazione di un avviso di addebito, che l'omessa notifica (così come gli altri vizi formali dedotti) non determina affatto l'illegittimità dell'avviso di addebito e dell'iscrizione a ruolo né tantomeno la cancellazione di crediti che esistono in ragione di una propria autonoma vicenda costitutiva e che non sono stati oggetto di alcuna specifica contestazione. La notifica della cartella/avviso di addebito serve solo a portare a conoscenza del contribuente l'esistenza del debito al fine di consentirgli di provvedere al pagamento oppure di sollevare nel termine prescritto le sue contestazioni di merito. L'“omessa notifica” non potrebbe mai determinare la “nullità” dell'avviso di addebito e la conseguente inesigibilità del credito azionato, bensì esclusivamente la non decorrenza (in pratica il termine decorre solo dal momento in cui il debitore è venuto a conoscenza dell'esistenza della cartella/avviso di addebito) del termine perentorio di cui all'art. 24 del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Cass. n. 19366/2013; cfr. anche Cass. n.
26395/2013 v. anche Cass. n. 2373/2013 e Cass. Sez. Un. N.
11722/2010)”.
Ne discende che l'omessa notifica degli avvisi di addebito non determina di per sé l'invalidità dell'atto, ma può al massimo rilevare o per consentire all'interessato di far valere vizi di merito non sollevati in precedenza o ai fini dell'eventuale accertamento dell'insussistenza di atti interruttivi della prescrizione.
La società opponente eccepisce poi la prescrizione della pretesa.
Anche tale rilievo non merita condivisione.
Dagli atti risulta che la società opponente in data 31 gennaio 2023 ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata
(rottamazione quater) in relazione ai crediti portati dalle cartelle indicate nell'intimazione di pagamento impugnata.
Ciò si evince dalla “comunicazione delle somme dovute” n.
29590202301576855000 (depositata dall' , con la quale sono CP state comunicate le somme dovute in merito alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata presentata dalla società il
31/01/20213 prot. N. W-2023013101678530.
La Corte di Cassazione ha statuito “con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., sez. L.,
07/09/2007, n. 18904). Il riconoscimento del diritto può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito contributivo, poi, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2-ter, del decreto legge n. 78 del 1998, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass., sez. L.,
15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L., 26/04/2017, n. 10327; Cass., sez.
6-L, 29/12/2015, n. 26013)” (Cass. 6 febbraio 2024, n. 3414).
Ed ancora il datore di lavoro che richieda con varie istanze “la rateazione del versamento di contributi assicurativi e nuovi termini di dilazione, pagando poi in tempi diversi vari acconti, riconosce i diritti dell'istituto previdenziale ed interrompe la prescrizione per i crediti ancora non prescritti, mentre rinuncia a valersi della prescrizione già maturata per quelli già prescritti” (Cass. n. 26013/2015 e Cass. n.
5/16).
Ed ancora è stato condivisibilmente chiarito anche dalla giurisprudenza di merito che “il datore di lavoro, che richieda la rateazione del versamento di contributi assicurativi e nuovi termini di dilazione, pagando poi in tempi diversi vari acconti, riconosce i diritti dell'istituto previdenziale ed interrompe la prescrizione per i crediti ancora non prescritti, mentre rinuncia a valersi della prescrizione già maturata per quelli già prescritti. Per cui, se il datore di lavoro paga ogni rata alla scadenza prevista dal piano, la prescrizione non decorre
(è sospesa) essendo il credito inesigibile. Se invece non rispetta la singola scadenza rateale, riprende a decorrere la prescrizione dato che è da tale momento che il credito diviene nuovamente esigibile. In definitiva, se non è in regola con le rate, il datore di lavoro decade dal beneficio della rateazione e da quel momento riprende a decorrere un nuovo termine di prescrizione, che è stata interrotta dell'istanza di rateazione (Corte Appello Catania, sez. lav., 19.6.2020 n. 352).
Ciò premesso, si osserva che:
- la cartella di pagamento n. 29520140025435146000 e la cartella di pagamento n. 29520150016605078000 sono state notificate rispettivamente il 16 ottobre 2014 ed il 21 luglio 2015.
Successivamente è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
29520189005991491000 in data 20 dicembre 2018 e l'intimazione di pagamento n. 295201990008906428000 in data 15 gennaio 2019.
- la cartella di pagamento n. 29520150032411745000 è stata notificata il 19 gennaio 2016 e successivamente è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 29520229004122224000 in data 11 maggio 2022;
- la cartella di pagamento n. 29520160026468523000 è stata notificata il 2 giugno 2016 e successivamente è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 29520229002862979000 in data 6 maggio 2022; - la cartella di pagamento n. 29520170013419891000 è stata notificata il 4 giugno 2017;
- la cartella di pagamento n. 2952017002099950000 è stata notificata il 20 dicembre 2017;
- la cartella di pagamento n. 29520180010413651000 è stata notificata il 5 luglio 2018;
- la cartella di pagamento n. 29520180022299152000 è stata notificata il 21 dicembre 2018;
- la cartella di pagamento n. 29520190008906428000 è stata notificata il 9 settembre 2019;
- cartella di pagamento n. 29520210001891156000 è stata notificata il 23 maggio 2022.
Sulla avvenuta notifica delle cartelle non possono esservi dubbi, giacché, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità,
l'istanza di rateizzazione integra comunque un riconoscimento del debito ed “è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (così, tra le tante, Cass., Sez. 5, 18 giugno 2018, n.
16098 Cass., Sez. 5, 3 dicembre 2020, n. 27672; Cass., Sez. 5, 2 maggio 2023, n. 11338), in quanto il contribuente formula la sua richiesta di pagamento rateale proprio in relazione ad atti impositivi presupposti, che non può, quindi, negare di conoscere” (cfr. Cass. n.
27504/2024).
Ne consegue che, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 295202490111047765 (21 maggio 2024), non poteva dirsi perfezionata la fattispecie estintiva in relazione ai crediti portati dalle cartelle nn. 29520150032411745000 e 29520160026468523000
(uniche cartelle per le quali – anche tenuto conto dei successivi atti interruttivi – era maturato il termine di prescrizione), avendo la società opponente rinunciato a farla valere al momento della presentazione dell'istanza di rateazione (31 gennaio 2023). Per tutte le altre cartelle, invece, tenuto conto degli atti interruttivi prodotti e della sospensione per complessivi 311 giorni del termine di prescrizione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (introdotta dall'art. 37 D.L. n. 18/2020) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021 (introdotta dall'art. 11 co. 9 del d.l. n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021), al momento della presentazione dell'istanza di rateizzazione il termine quinquennale di prescrizione non era interamente decorso.
È poi evidente che tra la data di presentazione dell'istanza di rateizzazione (19 gennaio 2023) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 295202490111047765 (21 maggio 2024) non si era perfezionata la fattispecie estintiva.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
La società opponente sostiene, infine, che nulla è dovuto in ordine alla cartella di pagamento n. 29520210001891156, dal momento che l'Agente della riscossione ha accolto l'istanza di rateizzazione n.
181704 del 31 maggio 2024 e non può dunque avviare nuove procedure.
In ordine a tale accezione rileva che Controparte_2 la società non prova di aver provveduto al pagamento delle singole rate.
Al riguardo si osserva che nella comunicazione del 31 maggio 2024, inviata da alla società, è scritto Controparte_2 espressamente che “in caso di omesso pagamento di otto rate, anche non consecutive, Lei decadrà automaticamente dal beneficio della rateizzazione. In tal caso, oppure se alla scadenza del piano di rateizzazione dovessero risultare non saldate una o più rate, procederemo immediatamente alla riscossione, in un'unica soluzione, di tutte le somme da Lei ancora dovute”.
Ne discende che la decadenza dal beneficio del termine è stata ricollegata – in pendenza del piano -al mancato pagamento di almeno otto rate. E nel caso in esame non può essersi verifica tale eventualità, sol che si consideri che l'intimazione di pagamento è stata notificata il 21 maggio 2024 e dunque prima dell'adozione del provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateizzazione.
Pertanto va dichiarata l'insussistenza del diritto a procedere esecutivamente limitatamente alla pretesa avanzata dall' con la CP cartella di pagamento n. 29520210001891156 (cfr. art. 19, comma 1 quater, lett. c) D.P.R. n. 602/1973).
Per il resto l'opposizione va rigettata.
In ordine alle spese, deve preliminarmente rilevarsi che la chiamata in causa di non può essere Controparte_2 qualificata alla stregua di una litis denuntiatio, essendo stati proposti motivi di opposizione afferenti alla regolarità formale della procedura di riscossione (omessa notifica dell'atto presupposto).
Tenuto conto dell'insussistenza del diritto a procedere esecutivamente limitatamente alla pretesa avanzata dall' con la cartella di CP pagamento n. 29520210001891156, va disposta la compensazione delle spese in ragione di un quinto con condanna della società opponente al pagamento della restante quota in favore di e di CP
. Esse vanno liquidate in misura superiore ai Controparte_2 valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014, considerato l'elevato numero di cartelle richiamate nell'intimazione di pagamento e la mole di documentazione esaminata per l'esame dell'eccezione di prescrizione.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara l'insussistenza del diritto a procedere esecutivamente limitatamente alla pretesa avanzata dall' con la cartella di CP pagamento n. 29520210001891156; rigetta per il resto l'opposizione; condanna la società opponente ricorrente al pagamento in favore dell' e di delle spese del CP Controparte_2 giudizio, liquidate per ciascuno in € 12.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito di , ai sensi Controparte_2 dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 14 marzo 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino