TRIB
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 19/05/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 137/2025 V.G., vertente
TRA
, n. in Svizzera il 25.6.1989, CF , Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Antonella Nicolucci
E
n. in Argentina il 1.4.1978, CF Parte_2
, difesa dall'Avv. Antonella NIcolucci C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti si riportano all'accordo in ordine al ricorso depositato il
12.3.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- visto il ricorso congiunto ex art. 473-BIS 51 C.P.C. per la regolamentazione della responsabilità genitoriale;
- rilevato che le parti all'udienza del 14.5.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle condizioni di cui al ricorso depositato il 12.3.2025, del seguente preciso tenore:
pagina 1 di 4 . I figli minori saranno affidati in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale nella casa familiare in
Lanciano (CH) alla via Belvedere n.61 con collocamento prevalente presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
La casa familiare sita in Lanciano (CH) alla via Belvedere n.61, resterà nella disponibilità della sig.ra con ogni arredo e pertinenza. Parte_1
. I tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli saranno regolati come a seguire:
- nel periodo scolastico, il padre potrà vedere i figli nelle settimane in cui lavora di mattina o di notte il lunedì, mercoledì e venerdì prendendoli alle ore 16.00 a scuola e riaccompagnandoli a casa alle h20,30. Nel periodo estivo il padre potrà vedere i figli, prelevandoli dalla casa della madre, nelle settimane in cui lavora di mattina o di notte il lunedì, mercoledì e venerdì dalle h.16,00 alle 20,30 e nelle settimane in cui lavora il pomeriggio dalle h.8,30 alle h.12,30.
- Li terrà inoltre con sé il fine settimana, a settimane alternate, dal venerdì alle 16.00 al lunedì mattina, provvedendo in tale giornata ad accompagnarli a scuola, compatibilmente con i turni di lavoro.
-Nel periodo estivo, dalla chiusura della scuola sino alla riapertura, il padre potrà tenere con sé i minori nella seguente modalità: fino al compimento dei
6 anni del minore , per un periodo di tre settimane non Persona_1 consecutive;
al compimento dei 6 anni di età del minore per un Per_1 periodo di tre settimane ANCHE non consecutive. Tali periodi saranno concordati tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno.
-Ad anni alterni, il padre terrà con sé i figli durante le festività natalizie 24,
25 e 26 dicembre) e per il 31 dicembre, 1 e 6 gennaio. Con lo stesso criterio pagina 2 di 4 di alternanza i minori trascorreranno la vigilia di Pasqua, la Pasqua e il lunedì dell'Angelo e il giorno del compleanno dei bambini.
-I genitori concordano sin da ora che i giorni e gli orari previsti per la permanenza dei figli con il padre potranno essere di volta in volta modificati, previo accordo, in base agli impegni lavorativi e non dei genitori e alle esigenze e agli impegni della prole.
. Il sig. provvederà al mantenimento dei figli, in Parte_2 via indiretta, mediante versamento alla sig.ra dell'importo di Parte_1
Euro 600,00 mensili (€.200,00 per ciascun figlio per 12 mensilità), da saldare in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese. La predetta somma (che il sig. versa alla sig.ra ià dal mese di febbraio del Pt_2 Pt_1
2025) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.
Allorquando il sig. estinguerà il finanziamento ottenuto per l'acquisto Pt_2 dell'autovettura Citroen in uso alla ricorrente (giugno 2026), verserà un assegno di mantenimento maggiorato, pari ad €.800,00 mensili (€267,00 per ciascun figlio).
L'Assegno Unico Universale (attualmente €.800,00 c.a.) sarà erogato dall'INPS interamente in favore della sig.ra Parte_1
Le spese straordinarie per i figli saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore e dovranno tutte, ad eccezione di quelle improrogabili ed urgenti, essere sempre previamente concordate per iscritto. I coniugi concordano di applicare al regime delle spese straordinarie le Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare elaborate dal CNF.
Il sig. provvederà al pagamento del 50% delle Parte_2 spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate.
Il sig. consentirà inoltre alla sig.ra Parte_2 [...]
di utilizzare la carta “Ticket restaurant” per l'importo mensile di Pt_1 volta in volta erogato pagina 3 di 4 Le parti si impegnano ad effettuare il trasferimento di proprietà dell'autovettura Citroen c4 Gran Picasso, trg. FL287KW in favore della sig.ra on appena verrà estinto il finanziamento (giugno 2026). Pt_1
Il Sig. presta il suo assenso affinchè il figlio Parte_2
continui a svolgere l'attività sportiva del karate, presso la palestra Pt_2
Ghota di Lanciano e la figlia l'attività di pallavolo presso la All Per_2
Star Volley di Lanciano.
I genitori, in caso di propria assenza/impedimento, ritengono di delegare per prendere/portare i figli a scuola e/o ad impegni ludico sportivi, ovvero per assistere i minori allorquando dovessero restare da soli, una persona scelta all'occorrenza.
I ricorrenti sin da ora manifestano il loro consenso a viaggi anche all'estero che i figli faranno con uno o l'altro genitore per le vacanze e/o per viaggi di studio. I ricorrenti si impegnano sin da ora a concedersi scambievolmente le autorizzazioni e le attestazioni necessarie per l'ottenimento del passaporto o di un documento valido per l'espatrio del minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, regolamenta la gestione dei figli di e nati fuori dal matrimonio, Persona_3 Parte_2 alle condizioni concordate e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza.
Così deciso in Lanciano il 19.5.2025
Il Presidente Massimo Canosa
pagina 4 di 4