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Sentenza 26 marzo 2024
Sentenza 26 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2024, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2024 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r.
115/2002 e 59
d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici: dott. Caterina Macchi - presidente rel. dott. Vincenza Agnese - giudice dott. Francesco Pipicelli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel P.U. n.1242-1/2023 R.G. iscritto con ricorso depositato in data 4.12.2023 avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale richiesta da:
, CP_1 Controparte_2
NEI CONFRONTI DI
Controparte_3
c.f. )
[...] P.IVA_1
Il Tribunale esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Delegato ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
A) sussiste, la competenza internazionale di questo Tribunale ai sensi degli artt. 3 e 4 Reg. UE
848/2015 dal momento che il i trova in Italia;
precisamente, la sede legale, principale ed Org_1
effettiva della società è situata in , via Cesare Lombroso n. 54, non ricorrendo elementi CP_3
pagina 1 di 4 per localizzarla in luogo diverso;
sussiste, per le medesime ragioni, la competenza territoriale ex art. 27 CCI di questo Tribunale;
B) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ai sensi dell'art. 40
CCII: la notificazione nei confronti della società è avvenuta mediante deposito presso la casa comunale in data 7.2.2024; la notificazione è inoltre stata effettuata a mani del socio illimitatamente responsabile in data 3.1.2024, come attestato dal duplicato della Parte_1
cartolina depositata dalla parte ricorrente in data 21.2.2024; il socio è Controparte_3
invece deceduto in data 4.2.2016 e non è dunque più assoggettabile liquidazione giudiziale;
C) la parte resistente è un imprenditore che esercita un'attività commerciale e non presenta congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII. La resistente non si è costituita e non ha assolto all'onere della prova del mancato superamento delle soglie previste dalla predetta norma. Peraltro, gli elementi di prova acquisiti dall'ufficio attestano la sussistenza di debiti verso erario pari a oltre € 2.500.000, con evidente superamento della soglia di cui all'art. 2 comma1 lett.d) n. 3 CCII. La società risulta pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
D) Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza del debitore, quale presupposto ex art. 121 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale, è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII quale lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
E) È da opinarsi, che nella specie ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa come risulta: dai decreti ingiuntivi ottenuti dai due ricorrenti rispettivamente per € 57.802,02 e per € 35.580,73 in linea capitale;
dai precetti vanamente intimati e dai pignoramenti negativi;
dalla cessazione dell'attività e dalla chiusura della sede;
da debiti verso erario non rateizzati e iscritti a ruolo pari a
€ 2.517.876,83;
F) Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 u.c. CCII, dal momento che i debiti scaduti sono ampiamente superiori a 30.000 euro;
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
c.f. Controparte_3
con sede in , via Cesare Lombroso n. 54 nonché del socio illimitatamente P.IVA_1 CP_3 pagina 2 di 4 responsabile nato a [...] [...] quale procedura principale di Parte_1 CP_3
insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
2) NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Macchi;
3) NOMINA Curatore il dr. professionista iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII e Persona_1 in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 11.9.2024 ore 11,30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di , sezione II civile, avvertendo CP_3 il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCI;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 CCI;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
pagina 3 di 4 9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore
(sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 CCI;
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCI, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore istante ed al pubblico ministero;
12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 CCI all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e , se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del
Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Milano, il 21/03/2024.
Il presidente est.
Caterina Macchi
pagina 4 di 4
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r.
115/2002 e 59
d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici: dott. Caterina Macchi - presidente rel. dott. Vincenza Agnese - giudice dott. Francesco Pipicelli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel P.U. n.1242-1/2023 R.G. iscritto con ricorso depositato in data 4.12.2023 avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale richiesta da:
, CP_1 Controparte_2
NEI CONFRONTI DI
Controparte_3
c.f. )
[...] P.IVA_1
Il Tribunale esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Delegato ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
A) sussiste, la competenza internazionale di questo Tribunale ai sensi degli artt. 3 e 4 Reg. UE
848/2015 dal momento che il i trova in Italia;
precisamente, la sede legale, principale ed Org_1
effettiva della società è situata in , via Cesare Lombroso n. 54, non ricorrendo elementi CP_3
pagina 1 di 4 per localizzarla in luogo diverso;
sussiste, per le medesime ragioni, la competenza territoriale ex art. 27 CCI di questo Tribunale;
B) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ai sensi dell'art. 40
CCII: la notificazione nei confronti della società è avvenuta mediante deposito presso la casa comunale in data 7.2.2024; la notificazione è inoltre stata effettuata a mani del socio illimitatamente responsabile in data 3.1.2024, come attestato dal duplicato della Parte_1
cartolina depositata dalla parte ricorrente in data 21.2.2024; il socio è Controparte_3
invece deceduto in data 4.2.2016 e non è dunque più assoggettabile liquidazione giudiziale;
C) la parte resistente è un imprenditore che esercita un'attività commerciale e non presenta congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII. La resistente non si è costituita e non ha assolto all'onere della prova del mancato superamento delle soglie previste dalla predetta norma. Peraltro, gli elementi di prova acquisiti dall'ufficio attestano la sussistenza di debiti verso erario pari a oltre € 2.500.000, con evidente superamento della soglia di cui all'art. 2 comma1 lett.d) n. 3 CCII. La società risulta pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
D) Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza del debitore, quale presupposto ex art. 121 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale, è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII quale lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
E) È da opinarsi, che nella specie ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa come risulta: dai decreti ingiuntivi ottenuti dai due ricorrenti rispettivamente per € 57.802,02 e per € 35.580,73 in linea capitale;
dai precetti vanamente intimati e dai pignoramenti negativi;
dalla cessazione dell'attività e dalla chiusura della sede;
da debiti verso erario non rateizzati e iscritti a ruolo pari a
€ 2.517.876,83;
F) Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 u.c. CCII, dal momento che i debiti scaduti sono ampiamente superiori a 30.000 euro;
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
c.f. Controparte_3
con sede in , via Cesare Lombroso n. 54 nonché del socio illimitatamente P.IVA_1 CP_3 pagina 2 di 4 responsabile nato a [...] [...] quale procedura principale di Parte_1 CP_3
insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
2) NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Macchi;
3) NOMINA Curatore il dr. professionista iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII e Persona_1 in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 11.9.2024 ore 11,30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di , sezione II civile, avvertendo CP_3 il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCI;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 CCI;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
pagina 3 di 4 9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore
(sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 CCI;
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCI, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore istante ed al pubblico ministero;
12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 CCI all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e , se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del
Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Milano, il 21/03/2024.
Il presidente est.
Caterina Macchi
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