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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 11070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11070 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, Sezione XI CIVILE, in composizione monocratica e in persona del g.o.t. ON SA deposita ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G.28268 dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
, c.f. rappresentata e difesa nel presente giudizio Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Pietro Di Tosto
Parte attrice–OPPONENTE
E
, titolare dell'omonima ditta con sede legale in Isola delle Femmine (PA), in via C. CP_1
Colombo n. 61, P.IVA , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Rappa P.IVA_1
CONCLUSIONI:
Come da verbale di udienza del 18 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine litis deve rilevarsi l'inammissibilità della spiegata opposizione tardiva ex art. 650 cpc. L'odierna opponente propone atto di opposizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 c.p.c. - nei confronti della ditta avverso il Decreto Ingiuntivo n. 5932/23 (R.G. 10804/23) emesso CP_1 dal Tribunale di Roma in data 24.03.2023, depositato in cancelleria in data 27.03.2023, munito di formula esecutiva in data 6.02.2024, notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 17.04.2023 e perfezionatosi in data 2.05.2023.
Risulta in via documentale che dalla data di notifica del pignoramento ex art. 492 bis (il 5.6.2024 e, secondo le prospettazioni della ricorrente, il 7.6.2024) alla data di notifica dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. (27.6.2024), risulta ampiamente decorso il termine di gg. 10 previsto dall'art. 650 c.p.c. Il termine perentorio di cui alla norma in esame decorre dal primo atto di esecuzione che determina la conoscenza legale del decreto in quanto esso costituisce titolo dell'esecuzione stessa. Pertanto, è necessario che si tratti un atto esecutivo valido ed efficace che incida direttamente sulla cosa oggetto di esecuzione, ovvero un pignoramento o un atto ad esso equivalente. Nel caso di specie, dalla data di notifica del pignoramento alla data di notifica della opposizione tardiva è decorso il termine perentorio che avrebbe consentito l'opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto.
La rilevata tardività della opposizione ex art. 650 cpc è preclusiva dell'esame nel merito delle ulteriori questioni.
Consegue a quanto sin qui esposto la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e la conferma del d.i. opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano d'ufficio come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo sulla causa promossa come in narrativa, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione tardiva spiegata da e per l'effetto Parte_1 conferma l'opposto decreto ingiuntivo già dichiarato esecutivo.
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida d'ufficio in Euro 4000,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e CPA.
Così deciso all'udienza del 18.7.2025
Si comunichi
Il Giudice o.t.
ON SA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, Sezione XI CIVILE, in composizione monocratica e in persona del g.o.t. ON SA deposita ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G.28268 dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
, c.f. rappresentata e difesa nel presente giudizio Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Pietro Di Tosto
Parte attrice–OPPONENTE
E
, titolare dell'omonima ditta con sede legale in Isola delle Femmine (PA), in via C. CP_1
Colombo n. 61, P.IVA , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Rappa P.IVA_1
CONCLUSIONI:
Come da verbale di udienza del 18 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine litis deve rilevarsi l'inammissibilità della spiegata opposizione tardiva ex art. 650 cpc. L'odierna opponente propone atto di opposizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 c.p.c. - nei confronti della ditta avverso il Decreto Ingiuntivo n. 5932/23 (R.G. 10804/23) emesso CP_1 dal Tribunale di Roma in data 24.03.2023, depositato in cancelleria in data 27.03.2023, munito di formula esecutiva in data 6.02.2024, notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 17.04.2023 e perfezionatosi in data 2.05.2023.
Risulta in via documentale che dalla data di notifica del pignoramento ex art. 492 bis (il 5.6.2024 e, secondo le prospettazioni della ricorrente, il 7.6.2024) alla data di notifica dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. (27.6.2024), risulta ampiamente decorso il termine di gg. 10 previsto dall'art. 650 c.p.c. Il termine perentorio di cui alla norma in esame decorre dal primo atto di esecuzione che determina la conoscenza legale del decreto in quanto esso costituisce titolo dell'esecuzione stessa. Pertanto, è necessario che si tratti un atto esecutivo valido ed efficace che incida direttamente sulla cosa oggetto di esecuzione, ovvero un pignoramento o un atto ad esso equivalente. Nel caso di specie, dalla data di notifica del pignoramento alla data di notifica della opposizione tardiva è decorso il termine perentorio che avrebbe consentito l'opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto.
La rilevata tardività della opposizione ex art. 650 cpc è preclusiva dell'esame nel merito delle ulteriori questioni.
Consegue a quanto sin qui esposto la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e la conferma del d.i. opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano d'ufficio come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo sulla causa promossa come in narrativa, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione tardiva spiegata da e per l'effetto Parte_1 conferma l'opposto decreto ingiuntivo già dichiarato esecutivo.
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida d'ufficio in Euro 4000,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e CPA.
Così deciso all'udienza del 18.7.2025
Si comunichi
Il Giudice o.t.
ON SA