Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 15/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 1907/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice Giudice Rel.
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1907/2024, promossa con ricorso depositato il 7.05.2024 dai signori:
1) Parte_1
nata a [...], in data [...] residente in [...]
C.F. CodiceFiscale_1
e
2) Parte_2
nato a [...], in data [...] residente in [...]
C.F. CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati, assistiti e difesi dall'AVV. LAURA SPINETTA
i quali hanno contratto matrimonio concordatario, in LA BE (VA), in data 24 maggio 2003
(anno 2003 atto n.5, parte II, serie A) separati con sentenza n. 229 del 31.07.2024 (passata in giudicato il 30.09.2024, v. documenti in atti).
dalla loro unione sono nati, in data 27.09.2005, la figlia e, in data 26.10.2007, il figlio . Per_1 Per_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 4/07/2024 in relazione alla domanda di separazione, successivamente disposta la trattazione in presenza e differita l'udienza al 9.07.2024, data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473-bis.5, comma 3, c.p.c., con sentenza resa in data 24/07/2024, pubbl. il 31.07.2024, il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 30/09/2024 la sentenza di separazione n. 229/2024 è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine, nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto), per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 6/02/2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, disponendo ordine alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di LA-BE;
2. Il minore, , di anni 16, verrà affidato in via congiunta e condivisa ad entrambi i Per_2 genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione e salute dei minori, tenendo conto delle sue capacità, attitudini, inclinazione naturale ed aspirazioni;
3. La casa coniugale sita in LA BE (VA), via Labiena, n. 70, viene assegnata alla Sig.ra
comprensiva della mobilia e degli arredi ivi esistenti, affinché continui ad abitarvi con Pt_1
i figli;
4. Il minore, , di anni 16, verrà collocato in modo paritario alternato presso entrambi i Per_2 genitori in base alla calendarizzazione attualmente in uso che si articola ogni due settimane come segue:
1 settimana:
▪ Dalle ore 17.00 del lunedì e fino alle ore 17.00 del mercoledì i minori staranno con il padre;
▪ Dalle ore 17.00 del mercoledì fino alle ore 17.00 del venerdì i minori staranno con la madre;
▪ Dalle ore 17.00 del venerdì fino alle ore 17.00 del lunedì i minori staranno con il padre;
2 settimana:
▪ Dalle ore 17.00 del lunedì fino alle ore 17.00 del mercoledì i minori staranno con la madre;
▪ Dalle ore 17.00 del mercoledì alle ore 17,.00 del venerdì i minori staranno con il padre;
▪ Dalle ore 17.00 del venerdì fino alle ore 17.00 del lunedì i minori staranno con la madre;
Le festività tutte verranno ripartite equamente tra i genitori in base al criterio dell'alternanza;
Durante il periodo estivo il minore trascorrerà con ciascun genitore n. 2 settimane, anche consecutive, a scelta durante il mese di giugno, luglio o agosto;
le parti si obbligano a tal fine a comunicarsi reciprocamente, entro il 31 maggio di ciascun anno, il piano ferie;
5. I genitori provvederanno al mantenimento diretto del minore durante i rispettivi turni di responsabilità genitoriale;
6. il Sig. continuerà a sostenere l'intero rateo mensile dovuto per il pagamento del mutuo Pt_2 ipotecario cointestato alle parti, accollandosi la quota di competenza della Sig.ra pari Pt_1 al 50%;
7. il Sig. presta il consenso affinché la Sig.ra percepisca integralmente l'Assegno Pt_2 Pt_1
Unico Universale per i figli a carico;
Per_
8. il Sig. sosterrà il 100% delle spese straordinarie relative al minore ed alla figlia Pt_2 finchè non diventerà economicamente autosufficiente in ossequio al Protocollo in uso presso il Tribunale di Varese cui le parti dichiarano di aderire;
9. Le detrazioni fiscali per i figli a carico competeranno al 100% al Sig. ; Pt_2
10. Competerà altresì esclusivamente al Sig. il rimborso delle spese mediche sostenute Pt_2 nell'interesse dei figli qualora soggette alla copertura assicurativa beneficiata dal Sig. . Pt_2
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi in data
24 maggio 2003 in LA BE (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di LA BE (anno 2003, atto n. 5, parte II, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 7.02.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Heather Maria Rita LO GIUDICE Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.