Articolo 2 della Legge 18 marzo 1968, n. 463
Articolo 1
Versione
11 maggio 1968
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 22 della convenzione stessa.

Entrata in vigore il 11 maggio 1968