Sentenza breve 18 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 18/02/2022, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/02/2022
N. 00285/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00085/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 85 del 2022, proposto da
BI GI, rappresentato e difeso dagli avvocati Filiberto Morelli e Daniela Intelligente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela RI Buccoliero e Giovanna Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio MA RI AZ in Lecce, piazzetta Montale 2;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia
dell’ordinanza dirigenziale n.43 del 16.8.2021, notificata il 28.10.2021, con cui il Comune di Taranto ha ingiunto al signor GI BI il pagamento della complessiva somma di € 20.000,00 (oltre spese postali) a titolo di sanzione amministrativa per non aver ottemperato all’ordine di demolizione delle opere abusive realizzate sul fabbricato sito in Taranto – località Talsano - alla via Cannolicchi n.13.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ordinanza n. 71/2013, prot. n. 98422 del 2.6.2013, il Dirigente del Settore Edilità del Comune di Taranto rigettava il condono relativo ad opere edilizie abusivamente realizzate dal signor GI IG e dal coniuge, signora RI CA, presso l’unità immobiliare sita nel Comune di Taranto – località Talsano – alla via Cannolicchi n. 13, identificata al N.C.E.U. al foglio di mappa n.301, p.lla n. 318, sub 4.
Deceduto il signor GI IG, i suoi eredi, con atto del 2015, donavano il detto immobile all’odierno ricorrente il quale, pur accettandolo, lo lasciava nella disponibilità di sua madre, CA RI.
Successivamente il Civico Ente dava ulteriore impulso all’ iter procedimentale, emettendo l’ordinanza di demolizione n. 22 dell’1.3.2016, che veniva notificata in data 8.3.2016 alla signora CA RI.
Con motivi aggiunti depositati in data 31.05.2016, gli eredi, ivi compreso l’odierno ricorrente, impugnavano la predetta ordinanza dinanzi al T.A.R. Puglia, Sez. di Lecce.
Decorso il lasso temporale di 90 giorni (dall’8.3.2016 al 06.6.2016) assegnato, la signora CA non vi ottemperava.
La signora CA decedeva in data 11.3.2020.
Il Comune di Taranto, in data 28.10.2021, notificava al signor BI GI l’ordinanza-ingiunzione, con cui gli intimava il pagamento della sanzione pecuniaria di € 20.000,00 per non aver demolito le opere abusive.
Il sig. BI GI ha censurato l’anzidetto provvedimento lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 4 bis , del D.P.R. n. 380/2001. Violazione dei principi generali in materia di imputabilità soggettiva della condotta illecita. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità, difetto di istruttoria, sviamento dalla causa tipica, travisamento dei fatti, manifesta ingiustizia. Il ricorrente deduce che il presupposto di contestabilità dell’illecito sia rappresentato dalla circostanza che il trasgressore sia stato destinatario dell’ordine di rimozione delle opere abusive la cui inottemperanza dà luogo all’inflizione della sanzione pecuniaria. Nella specie, il Comune di Taranto in data 8.3.2016 ha intimato la rimozione delle opere abusive alla signora CA RI, la quale è l’unica responsabile della violazione commessa, essendo peraltro autrice dell’illecito edilizio, nonché detentrice dell’immobile al momento della notifica dell’ordinanza stessa. Illegittima, pertanto, si appalesa l’irrogazione della sanzione nei confronti del ricorrente che non può essere giustificata neanche dal decesso della signora CA, avvenuto in data 11.3.2020, stante l’intrasmissibilità dell’obbligazione pecuniaria agli eredi ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 689/1981.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 4 bis , del D.P.R. n. 380/2001. Violazione dell’art. 14, commi 2 e 4, della Legge n. 689/1981. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, manifesta ingiustizia, carenza di potere. Il ricorrente evidenzia in subordine che, in ogni caso, quand’anche si voglia imputare al ricorrente la responsabilità per la condotta omissiva, il provvedimento impugnato si appalesa comunque illegittimo sotto i profili dedotti, essendosi estinta l’obbligazione pecuniaria per effetto della tardiva contestazione dell’illecito avvenuta oltre il termine di 90 giorni prescritto dall’art. 14, comma 2, della L. n. 689/1981. La Polizia Locale di Taranto ha concluso la fase delle indagini di sua competenza in data 6.9.2016 comunicando la mancata demolizione delle opere abusive alla Direzione Edilità. Quest’ultima, però, ha contestato tardivamente la violazione al ricorrente, poiché ha notificato l’atto di accertamento di inottemperanza dell’ordinanza di demolizione a distanza di 4 anni e 8 mesi dalla conclusione delle indagini svolte dalla Polizia Municipale.
Risultano sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 del c.p.a. per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare.
Il primo motivo di ricorso non è suscettibile di positiva valutazione.
Nel caso di specie, come evidenziato dal Comune di Taranto, il sig. GI BI era in ogni caso consapevole dell’abuso edilizio commesso dal proprio genitore, come si evince dalla circostanza che il provvedimento n. 22 del 01.03.2016, con il quale il Comune di Taranto ingiungeva la demolizione delle opere abusive, era oggetto di gravame anche da parte dell’odierno ricorrente dinanzi al T.A.R. Lecce con motivi aggiunti depositati in data 31.05.2016.
Inoltre, come dedotto dall’Amministrazione resistente, la natura reale e non personale della sanzione pecuniaria determina l’inapplicabilità dell’art. 7 (non trasmissibilità dell’obbligazione) della legge n. 689/1981, confermando che la repressione degli abusi edilizi e paesaggistici può esser disposta in qualsiasi momento, trattandosi di misure a carattere reale (piuttosto che di vere e proprie sanzioni) che colpiscono illeciti permanenti.
La sanzione pecuniaria edilizia non ha carattere meramente afflittivo/personale, a differenza della gran parte delle sanzioni pecuniarie, ed è invece strettamente collegata al ripristino dell’interesse pubblico violato, tanto da avere natura reale e seguire l’immobile sul quale è stato commesso l’abuso a prescindere dalle sue modificazioni proprietarie.
Anche il secondo motivo di ricorso non merita di essere condiviso.
Attesa la natura ripristinatoria e non afflittiva della sanzione di cui si controverte, si ritiene non applicabile, al caso specifico, l’invocato art. 14 L. n. 689 del 1981, posto che il regime delle sanzioni amministrative in materia edilizia è governato dalle prescrizioni speciali di cui all’apposito Testo unico, il D.P.R. n. 380 del 2001 (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 24/12/2021, n. 1871; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 19/11/2021, n. 7391; T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 26/02/2019, n. 149).
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO