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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 15/05/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1141/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 1141/2024 promossa da:
(C.F. ) nata il [...] a [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 alla Via Hera Lacinia n. 90, ai fini del presente procedimento domiciliata in Crotone alla Via Discesa
Fosso n. 37, presso lo studio dell'Avv. Cavarretta Silvano (C.F. ; PEC: C.F._2
, che la rappresenta e difende per mandato in calce al Email_1 ricorso;
ricorrente
E
(C.F. , nato il [...] in [...], ivi Controparte_1 C.F._3 residente in [...], ai fini del presente procedimento domiciliato in Crotone alla Via Discesa Fosso n. 37, presso lo studio dell'Avv. Cavarretta Silvano (C.F. ; PEC: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al Email_1 ricorso;
resistente
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/08/2024, sponeva: Parte_1
- di avere avuto una relazione durata tre anni con il sig. Controparte_1
- che dalla loro unione nasceva a Crotone, in data 10.06.2016, la figlia . Persona_1 Tanto premesso, chiedeva che il Tribunale si pronunciasse per la regolamentazione della responsabilità genitoriale disponendo: affido condiviso della minore con collocamento presso la madre;
Persona_1 la previsione di un contributo per il mantenimento della figlia a carico del padre di € 400,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con decreto di assegnazione della causa del 04.09.2024, il Presidente disponeva la comparizione delle parti dinanzi al giudice relatore all'udienza del 12.12.2024, successivamente rinviata per esigenze legate al carico del ruolo.
All'udienza del 05.03.2025, comparivano personalmente entrambe le parti ed il difensore faceva rilevare di aver presentato un atto di modifica del ricorso in consensuale, unitamente al piano genitoriale.
Considerato che tale documentazione non era visibile sul telematico, il giudice relatore rinviava la causa al 26.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., per consentire il deposito dell'accordo. In data 06.03.2025 il difensore delle parti depositava l'atto di modifica del ricorso e chiedeva l'accoglimento delle condizioni ivi contenute e sottoscritte dalle parti.
Considerato il Visto del P.M. letti gli atti, con ordinanza del 22.04.2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la regolamentazione dell'affido e del mantenimento della figlia minore degli odierni ricorrenti merita di essere accolta, ed infatti i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano:
- che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguati a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
-che i profili economici dell'accordo, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti per come emersa;
-che l'ascolto della prole è manifestamente superfluo (art. 337-octies c.c.);
-che, pertanto, le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che potrà, di conseguenza, il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Avendo le parti raggiunto un accordo in corso di causa, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1141/2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) PROVVEDE in conformità agli accordi raggiunti dalle parti e contenuti nell'“atto di modifica del ricorso” depositato in data 06.03.2025;
2) COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Crotone in data 8.05.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 1141/2024 promossa da:
(C.F. ) nata il [...] a [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 alla Via Hera Lacinia n. 90, ai fini del presente procedimento domiciliata in Crotone alla Via Discesa
Fosso n. 37, presso lo studio dell'Avv. Cavarretta Silvano (C.F. ; PEC: C.F._2
, che la rappresenta e difende per mandato in calce al Email_1 ricorso;
ricorrente
E
(C.F. , nato il [...] in [...], ivi Controparte_1 C.F._3 residente in [...], ai fini del presente procedimento domiciliato in Crotone alla Via Discesa Fosso n. 37, presso lo studio dell'Avv. Cavarretta Silvano (C.F. ; PEC: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al Email_1 ricorso;
resistente
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/08/2024, sponeva: Parte_1
- di avere avuto una relazione durata tre anni con il sig. Controparte_1
- che dalla loro unione nasceva a Crotone, in data 10.06.2016, la figlia . Persona_1 Tanto premesso, chiedeva che il Tribunale si pronunciasse per la regolamentazione della responsabilità genitoriale disponendo: affido condiviso della minore con collocamento presso la madre;
Persona_1 la previsione di un contributo per il mantenimento della figlia a carico del padre di € 400,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con decreto di assegnazione della causa del 04.09.2024, il Presidente disponeva la comparizione delle parti dinanzi al giudice relatore all'udienza del 12.12.2024, successivamente rinviata per esigenze legate al carico del ruolo.
All'udienza del 05.03.2025, comparivano personalmente entrambe le parti ed il difensore faceva rilevare di aver presentato un atto di modifica del ricorso in consensuale, unitamente al piano genitoriale.
Considerato che tale documentazione non era visibile sul telematico, il giudice relatore rinviava la causa al 26.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., per consentire il deposito dell'accordo. In data 06.03.2025 il difensore delle parti depositava l'atto di modifica del ricorso e chiedeva l'accoglimento delle condizioni ivi contenute e sottoscritte dalle parti.
Considerato il Visto del P.M. letti gli atti, con ordinanza del 22.04.2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la regolamentazione dell'affido e del mantenimento della figlia minore degli odierni ricorrenti merita di essere accolta, ed infatti i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano:
- che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguati a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
-che i profili economici dell'accordo, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti per come emersa;
-che l'ascolto della prole è manifestamente superfluo (art. 337-octies c.c.);
-che, pertanto, le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che potrà, di conseguenza, il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Avendo le parti raggiunto un accordo in corso di causa, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1141/2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) PROVVEDE in conformità agli accordi raggiunti dalle parti e contenuti nell'“atto di modifica del ricorso” depositato in data 06.03.2025;
2) COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Crotone in data 8.05.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli