Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 4531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4531 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n° R.G 13804/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile preso atto della comparizione della parte ricorrente e della convenuta mediante deposito di CP_1 note e “trattazione scritta” sostitutive dell'udienza del 15 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13804/2024 del ruolo gen. Lavoro dell'anno 2024 TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Trentola II n°109 C.F.: elett.te domiciliata in Torre del Greco alla C.F._1 via Circumvallazione n° 20 presso lo studio dell'avv. Raffaele Auricchio che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti (comunicazioni alla p.e.c.
) Email_1 ricorrente
E
, C.F. 8 Controparte_2 [...]
, C.F.: - P.I. - in persona Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore-, elettivamente domiciliato in Napoli alla via de Gasperi n.55 (Avvocatura INPS), presso l'avv. Alessandra Maria Ingala che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22.3.2024 (rep. Per_1
37875); (comunicazioni alla PEC: t;
) Email_2 resistente
OGGETTO: indebito assistenziale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE. Con ricorso depositato in data 12.6.2024 la parte ricorrente chiedeva al giudice adito di: “-) accertare l'illegittimità della revoca dell'assegno sociale sostitutivo cat. INVCIV n°7113314 per l'anno 2019 e, per l'effetto, la totale insussistenza dell'indebito n°17773449 dell'importo di € 8.442,85 relativo ai ratei di tale prestazione percepiti dalla ricorrente per il periodo da gennaio 2019 a dicembre 2019 e, conseguenzialmente, dichiarare non dovuta CP_ CP_ all' la restituzione di tale somma;
-) condannare l' alla restituzione in favore della ricorrente dell'importo di € 1.493,14 già trattenuto in data 30/01/2024 a titolo di parziale recupero del predetto indebito nonché delle eventuali ulteriori trattenute che l' nelle CP_2 more dovesse effettuare allo stesso titolo con riserva di precisarne l'ammontare in corso di causa, oltre interessi legali ed eventuale maggior danno da svalutazione monetaria dalla CP_ data di ciascuna trattenuta e sino al soddisfo;
-) condannare l' al pagamento delle spese del presente giudizio – nel rispetto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, con aumento del compenso ex art.4 comma 1bis, D.M. 55/2014, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b), D.M. 147/2022 – con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”.
La ricorrente, a tal proposito, premetteva:
- di essere titolare della prestazione n°7113314 quale invalido civile con decorrenza dal
01/10/2007, nonché di indennità di accompagnamento a decorrere dal 01/03/2020 come da comunicazione di riliquidazione del 17/12/2022; CP_
- che in data 21/06/2023 l' – sede di Napoli via De Gasperi - emetteva comunicazione di rideterminazione di tale prestazione – mai notificata ricorrente - con la quale affermava che
- che pertanto, l'ente previdenziale aveva così provveduto a revocarle per l'anno 2019 l'assegno sociale sostitutivo comprensivo della maggiorazione prevista dall'art. 38 Legge 448/2001; CP_
- che, infatti, l' ha dato luogo al conseguente indebito (pratica n°17773449) chiedendo in restituzione la somma erogata per l'intero anno 2019 per € 8.442,85, ritenendola illegittimamente percepita;
- che non solo, ma in pari data, l' comunicava formale provvedimento di revoca CP_2 definitiva della prestazione in oggetto a partire dal 1° gennaio 2018 notificato in data
21/07/2023 e che avverso tale provvedimento ella – a mezzo del Patrocinio dell'avv.
Simona Bianchi del Foro di Ravenna – presentava ricorso amministrativo in data CP_ 09/10/2023 che veniva respinto dalla sede Costiero-Vesuviana di Portici con comunicazione del 21/12/2023; CP_
- che pertanto, l' per il mese di dicembre 2023 le ha erogato il solo importo dovutole a titolo di indennità di accompagnamento senza nulla corrisponderle a titolo di assegno sociale sostitutivo e relativa maggiorazione sia per il rateo di dicembre che per la tredicesima mensilità, come si evince dal cedolino di pensione;
- che vistasi privata di tale prestazione, ella in data 04/12/2023 ha presentato domanda di assegno sociale “puro” che veniva accolta dall' con comunicazione di liquidazione CP_2 del 06/12/2023 con la quale detto beneficio le veniva riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2024; CP_
- che a seguito di riesame del ricorso amministrativo in precedenza respinto, l' con comunicazione di riliquidazione del 30/01/2024 provvedeva successivamente a ripristinare l'assegno sociale sostitutivo con relativa maggiorazione a decorrere dal Gennaio 2020, liquidando per il periodo 01/2020 – 02/2024 la complessiva somma di € 10.664,75;
- che tuttavia, tale somma non veniva materialmente erogata alla ricorrente, in quanto l'importo pari ad € 10.664,65 veniva azzerato contabilmente avendo l'Istituto operato le seguenti trattenute: a) € 1.469,48 per il recupero delle somme corrisposte per i mesi di gennaio e febbraio 2024 a titolo di ratei dell'assegno sociale “puro”; b) € 7.701,98 per il recupero delle somme corrisposte nel periodo gennaio – novembre 2023 in cui l'istante aveva continuato a percepire l'assegno sociale sostitutivo con relativa maggiorazione nella misura di € 700,18 mensili, come risulta dai rispettivi cedolini di pensione;
c) € 1.493,14 per un non meglio precisato indebito;
- che tanto lo si può evincere chiaramente dalla pagina n°3 del modello Te08 di riliquidazione del 30/01/2024 riportato alla pagina 4 del ricorso;
- che mentre le prime due trattenute appaiono senz'altro legittime, la terza non trova alcuna giustificazione. Infatti, sebbene accanto all'importo trattenuto di € 1.493,14 non risulti precisato il numero dell'indebito; CP_
- che non avendo ella ricorrente altri indebiti pretesi dall' – si ritiene che esso sia stato effettuato a parziale recupero dell'indebito n°17773449 di € 8.442,85 contestatole per il periodo gennaio – dicembre 2019 con la comunicazione di rideterminazione della prestazione cat. INVCIV n°7113314 emessa in data 21/06/2023, indebito totalmente insussistente;
Tanto premesso la ricorrente concludeva nel modo sopra interamente Parte_1 riportato.
L' si è costituita in giudizio con memoria datata 28 luglio 2024 chiedendo il rigetto CP_1 del ricorso siccome totalmente infondato e pretestuoso. In data 15.5.2025 concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva ed oggi decisa, con deposito della sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Va premesso tenuto conto della prestazione per cui è causa, ovvero l'assegno sociale, che esso è normativamente prevista dall'art. 3 comma 6 della legge 335/1995 secondo il quale
“con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire
6.240.000, denominato assegno sociale. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare (...)”. La citata disposizione precisa poi che “alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione”.
Deve osservarsi che la nozione di reddito cui il legislatore ha fatto riferimento è notevolmente più ampia di quella del linguaggio corrente (secondo cui costituisce reddito soltanto il corrispettivo ricevuto per lo svolgimento di una determinata attività o per la prestazione di un servizio): se così non fosse, si dovrebbero ritenere escluse dal concetto di reddito tutte le prestazioni a carattere pensionistico o assistenziale, che sono invece sicuramente rilevanti ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 3, c. 6°, L.335/95, come è del resto confermato dal fatto che il legislatore ha sentito la necessità di escludere espressamente le pensioni, nella misura di un terzo.
L'ampia formula usata dal legislatore (“redditi di qualsiasi natura”), e anche la non coincidenza con la nozione di reddito “fiscale” (dimostrata dal fatto che il l'art. 3 cit. espressamente ricomprende anche i redditi esenti da imposte) porta a ritenere che l'assegno sociale sia prestazione assistenziale attribuibile solo a favore dei soggetti che versino in stato di bisogno e, pertanto, che lo stesso non possa riconoscersi in presenza di entrate patrimoniali, attuali o concretamente possibili (fatta solo eccezione per le entrate espressamente escluse), che escludano l'esistenza della predetta situazione di bisogno.
In via generale è fondamentale premettere che in tema di indebito previdenziale o assistenziale si pongono due distinte questioni: l'una, relativa alla ripartizione dell'onere della prova tra pensionato ed istituto previdenziale ai fini dell'accertamento circa l'esistenza dell'indebito, e l'altra relativa alla ripetibilità o meno delle somme una volta raggiunta la prova che queste fossero state indebitamente erogate. Nel caso di specie si contesta l'insussistenza dell'indebito assistenziale preteso dall' e, nel rispetto CP_ dell'onere probatorio, si dimostrerà di seguito la presenza dei requisiti socio-economici richiesti dalla normativa vigente.
Deve, sempre in via generale, evidenziarsi, in punto di oneri probatori, che è pacifico che spetta alla parte richiedente la prestazione di allegare e comprovare la sussistenza dello stato di bisogno, id est la mancanza di entrate economiche superiori a quelle cui è normativamente subordinata la concessione della prestazione assistenziale di cui è causa
(cfr. Cass. Civ. 23477/2010).
Va, tuttavia, in concreto rilevato che sebbene accanto all'importo trattenuto di € 1.493,14 non risulti precisato il numero dell'indebito, appare evidente - non avendo la CP_ ricorrente altri indebiti pretesi dall' – che esso sia stato effettuato a parziale recupero dell'indebito n°17773449 di € 8.442,85 contestatole per il periodo gennaio – dicembre 2019 con la comunicazione di rideterminazione della prestazione cat. INVCIV n°7113314 emessa in data 21/06/2023 indebito di cui la con il ricorso ha eccepito la totale Pt_1 insussistenza.
Deve inoltre richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “Non vi è né nella lettera né nella ratio dell'art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole, vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti 'effettivamente percepito”'.( cfr, Cass. sez. VI, 06/10/2022, n.29109).
Nella specie le argomentazioni svolte da parte ricorrente sono fondate perché basate sulla documentazione allegata al ricorso. Ribadito che dalla lettura della memoria difensiva dell' emerge chiaramente che CP_2 l'indebito oggetto del presente giudizio (n°17773449) dell'importo di € 8.442,85 è sorto in relazione all'anno 2019 per omessa comunicazione da parte della ricorrente dei redditi riferiti all'anno 2018 deve essere evidenziato che “ai fini del diritto alla prestazione in oggetto non rileva il reddito dell'anno precedente bensì il reddito dell'anno in corso e, quindi, nel caso di specie, quello del 2019” (cfr. Cass. n°5271/2017);
- che la ricorrente sia per l'anno 2018 che per l'anno 2019 non ha prodotto alcun reddito come risulta dal certificato rilasciato dall'A.d.E. (cfr. documento n. 11 produzione attorea);
- che in assenza di redditi non sussisteva a suo carico alcun obbligo di trasmissione del c.d. modello Red, obbligo ravvisabile solo nei casi in cui il titolare della prestazione collegata al reddito non abbia comunicato integralmente all'amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulla prestazione in godimento.
Sul punto la giurisprudenza affermatasi nel presente distretto appare granitica essendosi in esse affermato costantemente che assoggettare il titolare della prestazione che null'altro aveva da dichiarare alla procedura di sospensione e conseguente revoca della prestazione per non aver effettuato la dichiarazione RED, appare sproporzionato ed illegittimo.
In altri termini se il soggetto è privo di redditi ulteriori rispetto a quelli già conosciuti CP_ dall' o, comunque, comunicati all'amministrazione finanziaria non vi e' alcun altro onere di comunicazione che può essere ad egli imposto: : “dalla lettura di tale norma si CP_ evince che l'obbligo della comunicazione dei redditi all' sussiste nell'ipotesi in cui il titolare della prestazione collegata al reddito non abbia comunicato “integralmente” all'amministrazione finanziaria “la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento” (cfr. sentenze del giudice Alfano nn°986/2022 e n°3270/2023 (cfr. all.13b). Analogo orientamento giurisprudenziale lo si rinviene nelle sentenze del giudice Lucantonio (n°6339/2023) e del giudice De Matteis (sent. n°1173/2024). In senso conforme si sono espressi anche il giudice Scognamiglio nella sentenza n°1580/2024 - ove si legge “Ora se è indubbio che la trasmissione del modello Red rientra CP_ in un onere di collaborazione della parte, tanto più in un caso come questo in cui l' aveva inviato anche un sollecito, è altrettanto vero che il reddito non incideva sulla prestazione in godimento, con la conseguenza che va dichiarata illegittima la revoca della prestazione” - ed il giudice Bonfiglio che ha del pari affermato: “dalla lettura di tale CP_ norma si evince, quindi, che l'obbligo della comunicazione dei redditi all' sussiste - come si è visto - solo nell'ipotesi in cui il titolare della prestazione collegata al reddito non abbia comunicato “integralmente all'amministrazione finanziaria “la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento” (cfr. sent. n. 768/2024). Anche il Tribunale di Torre Annunziata ha affermato analoghi principi: “insomma, la questione posta in giudizio dall'ente previdenziale è “formalistica”, restando incentrata su un obbligo informativo assoluto che prescinde dalle situazioni concrete e, segnatamente, dai criteri dell'incidenza e del mutamento della situazione reddituale rispetto al diritto alla prestazione o alla misura della stessa. E tale linea difensiva obiettivamente contrasta con le direttive poste attraverso la circolare n.195/2015. […] Non esiste un obbligo generalizzato di informazione reddituale a carico del cittadino interessato ad una determinata prestazione assistenziale. Tale obbligo sorge solo al cospetto di situazioni reddituali realmente “incidenti” sulla prestazione” (cfr. sentenza n. 1711-2022 giudice Verasani). In definitiva il pensionato non è tenuto all'invio del modello Red, non solo in assenza di redditi ma anche quando egli percepisce redditi di importo non incidente sul diritto alla prestazione.
I provvedimenti di riliquidazione che hanno dato luogo all'indebito in questione non sono quindi fondati e condivisibili;
essi derivano, quindi, più che altro da un errore dell'ente previdenziale;
errore in alcun modo indotto dalla parte ricorrente.
Deve ritenersi, pertanto, ricorrere nella specie, un legittimo affidamento della Pt_1 CP_ quale accipiens delle somme oggi chieste in ripetizione dall' con conseguente condanna dell'ente alla restituzione delle somme eventualmente ripetute, a titolo di indebito, in relazione alla prestazione corrisposta negli anni sopra indicati Il ricorso deve, quindi, essere interamente accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
- in accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità della revoca dell'assegno sociale sostitutivo cat. INVCIV n°7113314 per l'anno 2019 e, per l'effetto, la totale insussistenza dell'indebito n°17773449 dell'importo di € 8.442,85 relativo ai ratei di tale prestazione percepiti dalla ricorrente per il periodo da gennaio 2019 a dicembre 2019 e, CP_ conseguenzialmente, dichiara non dovuta all' la restituzione di tale somma dichiara, altresì, l'illegittimità delle eventuali ulteriori trattenute che l' nelle more dovesse CP_2 effettuare allo stesso titolo;
CP_
- condanna l' alla restituzione in favore della ricorrente dell'importo di € 1.493,14 già trattenuto in data 30/01/2024 a titolo di parziale recupero del predetto indebito;
- condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi euro 1.250,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Napoli, 09 giugno 2025
Il Giudice dott. Federico Bile