Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 3686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3686 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso il giorno 13/05/2025, alla scadenza del termine per il deposito delle note di trattazione scritta, ai sensi dell'art 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 16577 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Domenico Carozza presso il quale elettivamente domicilia;
ricorrente
E
n persona del suo legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Rita Castaldo e Anna Rega, presso i quali elettivamente domicilia convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.07.2024, la ricorrente in epigrafe ha dedotto di lavorare alle dipendenze dall'azienda ospedaliera convenuta dal 17.4.2001, con qualifica di infermiera, presso l'unità operativa complessa di malattie infettive ad indirizzo neurologico ed inquadrata nella categoria D con posizione economica 6; di aver ricevuto l'incarico di coordinatrice, con lettera del 8/7/2021, dal direttore responsabile dell'UOC sopra indicata,
a seguito del vuoto di organico creatosi per il passaggio in quiescenza del coordinatore in
di svolgere dal 8.7.2001, durante tutto l'arco dell'orario di lavoro , in virtù dell'affidamento del citato incarico, con ampia autonomia decisionale e responsabilità dei risultati, tutte le attività specificatamente indicate in ricorso e di essere in possesso esclusivo delle password necessarie per lo svolgimento di detti compiti;
di aver dunque maturato dal 8.7.2021, il diritto al trattamento retributivo previsto dal livello economico DS e quindi, alle relative differenze retributive;
che i compiti di coordinamento della categoria D sono svolti in unità operativa semplice , e che dunque i compiti che danno diritto alla retribuzione del livello economico
DS vengono svolti in UOC , strutture che prevedono attività di coordinamento , direzione e controllo caratterizzate da ampia autonomia decisionale e responsabilità dei risultati.
Tanto premesso, lamentando di non essere stata correttamente retribuita in base alla qualità del lavoro prestato, ha concluso chiedendo “ Voglia il giudice del lavoro adito , previa fissazione dell'udienza di discussione e comparizione delle parti, dichiarare il diritto della ricorrente a percepire dal 8.7.2021 la retribuzione prevista per il livello economico DS6 e , per l'effetto , condannare la convenuta , in persona del suo legale rappresentante pro tempore , a pagare alla ricorrente le differenze tra la retribuzione del maturato diritto e quanto percepito , attualizzata come per legge , con quantificazione in separato giudizio”
Spese vinte.
Nel resistere alla domanda l ne ha dedotto con Controparte_1 articolate argomentazioni l'infondatezza in fatto ed in diritto.
Ha preliminarmente rilevato la nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto e perché carente nell'esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti alla base della pretesa;
ha inoltre evidenziato l'improcedibilità del ricorso per carenza assoluta della prova circa l'effettivo, concreto, continuativo e prevalente svolgimento delle pretese mansioni superiori durante l'intero periodo di riferimento, concludendo per l'integrale rigetto della domanda.
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Giova evidenziare che "nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato, la materia degli inquadramenti del personale contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva del settore pubblico, che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato" (v. fra le altre Cass. 19-12-2008 n. 29829. Cass. 5-7-2005 n. 14193)
15210/2010, Più in particolare, nel sistema speciale della disciplina del lavoro pubblico contrattuale (il tasso di specialità è stato più volte posto in evidenza dalla giurisprudenza della Corte costituzionale: vedi in particolare, C. cost. nn. 313/1996; 309/1997, 89/2003, 199/2003), è proprio l'art. 2103 c.c. a non trovare applicazione nella parte in cui attribuisce rilievo ai fini dell'inquadramento alle mansioni svolte, che, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 1, secondo periodo, non possono avere effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. La giurisprudenza della Suprema
Corte ha in più occasioni affermato che la disciplina prevista nel lavoro privato in materia di categorie e qualifiche non è applicabile al rapporto di lavoro privatizzato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, attesa la specialità del regime giuridico che lo caratterizza, soprattutto con riferimento al sistema delle fonti quale emerge dal D.Lgs. n. 165 del 2001
(che costituisce lo "statuto" di tale rapporto di lavoro), il quale, dettando regole peculiari solo per i dirigenti ed i vicedirigenti, attribuisce per il restante personale piena delega alla contrattazione collettiva, che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme concernenti il lavoro subordinato privato (Cass. 5 luglio 2005, n. 14193). Più specificamente, per il personale "contrattualizzato", il disegno di delegificazione è stato attuato affidando allo speciale sistema di contrattazione collettiva nel settore pubblico (vedi
Corte Cost. n. 199 del 2003) anche la materia degli inquadramenti ( cfr Cass 19007/2010; conf ord. n. 11149/2011).
Ed allora per risolvere la questione su cui qui si controverte è innanzitutto alla contrattazione collettiva che bisogna avere riguardo, applicando con particolare rigore i noti canoni ermeneutici.
L'art. 13 del CCNL comparto sanità 1998/2001 – cui deve farsi riferimento, non allegato agli atti ma da cui è possibile attingere le clausole d'interesse al fine della decisione della causa
( cfr Cass 6394/2019; Cass 7641/2022) - nel prevedere il nuovo sistema di classificazione del personale ne sancisce l'articolazione in quattro categorie: A, B, C e D e chiarisce che “ le categorie sono individuate mediante le declaratorie riportate nell'allegato 1 che
'...descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nella categoria stessa , corrispondenti a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento delle relative attività lavorative...”
Risulta evidente, pertanto, che 'l'omogeneità' cui fa riferimento la clausola contrattuale affinchè il personale sia accorpato nella medesima area o categoria, seppure dislocato in diversi profili professionali e su diversi livelli economici, secondo quella che viene generalmente definita nei contratti collettivi come progressione orizzontale, ma all'interno della medesima categoria, coincida con il personale patrimonio di capacità e doti culturali e professionali posseduto dal singolo dipendente.
In altri termini sono le conoscenze e le capacità personali che accomunano determinate
'categorie' di lavoratori, ponendoli in condizione di adempiere correttamente i compiti che possono essere loro assegnati in una delle posizioni di lavoro ricomprese nell'ambito della medesima categoria.
Questa opzione interpretativa è confermata dal successivo punto 4 dello stesso articolo 13 in cui è contenuta la definizione dei profili che “...descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie e, all'interno della stessa categoria, possono anche essere collocati su livelli economici differenti, definiti come 'super'. I profili ivi collocati assumono la denominazione di 'specializzato' e di 'esperto'.
Ne consegue, pertanto, da un lato, che 'il profilo' altro non è che la descrizione contenutistica dei compiti attribuiti, formulata sulla base del patrimonio professionale e delle capacità individuali;
dall'altro, che il livelli 'super' risultano differenziati dalle parti contrattuali avuto riguardo unicamente al profilo economico, pur restando collocati all'interno della stessa declaratoria.
Inequivocabile sul punto l'espressione utilizzata nell'allegato 1 :“Appartengono, altresì, a questa categoria – nel livello economico D super ( DS) – i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzione di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta.”
Escluso, all'esito del percorso argomentativo fin qui evidenziato, che le parti contrattuali abbiano ritenuto la DS una categoria a se stante, deve conseguentemente affermarsi che le mansioni riconducibili al collaboratore professionale sanitario e al collaboratore professionale esperto siano senz'altro 'omogenee' nel senso sopra chiarito e quindi equivalenti.
Il D.Lgs. n. 165 del 2001 , come già evidenziato, disciplina interamente la materia delle mansioni all'art. 52, rendendo così inapplicabile quella generale dell'art. 2103 c.c. Sul concetto di equivalenza, nel settore privato, è il giudice a valutare se determinate mansioni possano essere, in concreto, ritenute equivalenti, sulla base del bagaglio professionale necessario per svolgerle. La lettera del citato art. 52, invece, specifica un concetto di equivalenza "formale", ancorato cioe' ad una valutazione demandata ai contratti collettivi, e non sindacabile da parte del giudice. Ne segue che, condizione necessaria e sufficiente affinche' le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità acquisita, evidentemente ritenendosi che il riferimento all'aspetto, necessariamente soggettivo, del concetto di professionalita' acquisita, mal si concili con le esigenze di certezza, di corrispondenza tra mansioni e posto in organico, alla stregua dello schematismo che ancora connota e caratterizza il rapporto di lavoro pubblico (cfr in motivazione Cass.
18283/2010).
Va inoltre – e non da ultimo – considerato che con l'art. 28 del CCNL che si sta esaminando, la cui rubrica è “ mansioni superiori”, le parti sociali hanno inteso 'completare la disciplina delle mansioni ' di cui all'art. 52, precisando cosa debba intendersi per 'mansioni immediatamente superiori' ove per obiettive esigenze di servizio il lavoratore sia adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore in presenza delle specifiche condizioni prescritte dalla stessa norma di legge ( commi 2, 3 e 4).
Orbene, anche se la clausola contrattuale non è riferibile al caso di specie, in quanto il principio giuridico sotteso alla domanda giudiziale è pacificamente quello contenuto nel 5° comma dell'art. 52, la stessa è senz'altro utile per interpretare la volontà delle stesse parti contrattuali in materia di equivalenza delle mansioni.
Ed infatti in essa si dice che “ nell'ambito del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal presente contratto, si considerano 'mansioni immediatamente superiori': a) all'interno delle categorie B e D, le mansioni svolte dal dipendente di posizione iniziale nel corrispondente profilo del livello super secondo la declaratoria riportata nell'allegato 1...”
Andando ad esaminare il richiamato allegato nella parte che interessa il caso di specie sono mansioni 'immediatamente superiori' pertanto quelle riconducibili al profilo di collaboratore professionale sanitario esperto ( Ds) svolte dal dipendente del livello economico iniziale del profilo di collaboratore professionale sanitario (D1).
In altri termini le parti hanno escluso che si possa ritenere svolgimento di mansioni immediatamente superiori l'esecuzione di compiti riconducibili ad un profilo corrispondente al livello economico 'super' da parte del dipendente collocato in posizione economica superiore a quella iniziale all'interno della medesima categoria D (che ne prevede 6), avendo in sostanza ipotizzato - sulla base della concreta esperienza lavorativa di settore - una sostanziale equivalenza di impegno professionale tra i livelli successivi al primo (nel caso di specie il livello retributivo della ricorrente è il 6° e quindi il più alto all'interno della categoria
D) e il livello DS.
Nel caso di specie è dato pacifico in causa che la ricorrente abbia conseguito la più alta fascia economica (liv 6), immediatamente inferiore al livello retributivo super per la quantificazione delle differenze retributive qui rivendicate.
Inoltre nulla è stato specificamente
contro
-dedotto dalla difesa della ricorrente (cfr verbale d'udienza) in ordine all'interesse ad agire avuto riguardo alle asserite differenze economiche, maturate nel periodo di causa, tra la fascia retributiva effettivamente posseduta ossia D6– nel ricorso non è stata indicata la data di decorrenza, né è stato depositato un curriculum /stato di servizio - e quella rivendicata, che – diversamente da quanto richiesto nelle conclusioni del ricorso - potrebbe essere solo quella iniziale ( DS1), come si è precisato alla luce della volontà delle parti collettive. D'latro canto la domanda ha ad oggetto una condanna generica, che non consente di verificare la sussistenza di detto interesse neppure da una semplice analisi di dati contabili.
Verosimilmente quindi – alla luce della considerazioni che precedono circa l'opzione ermeneutica che si ritiene di attribuire alla disciplina contrattuale – la ricorrente non potrebbe ottenere alcuna differenza economica, tra il trattamento retributivo in godimento, 6 livello, e quello percepito da un collega DS in fascia economica iniziale.
La domanda risulta infondata anche per un altro ordine motivi e, segnatamente, mettendo a confronto la descrizione delle mansioni del Collaboratore professionale sanitario con quelle del Collaboratore professionale sanitario esperto e quindi con la allegazioni dei compiti asseritamente svolti dalla ricorrente dal 2021
L'allegato 1 del CCNL citato definisce le declaratorie e per la Categoria D prevede:
“Appartengono a questa categoria i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale;
Appartengono altresì a questa categoria - nel livello economico D super (Ds) - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta.
Nello stesso 'Allegato' sono altresì definiti i contenuto dei PROFILI PROFESSIONALI per ciascuna categoria e per quanto qui interessa quelli di:
Collaboratore professionale sanitario
'Svolge le attività attinenti alla sua competenza professionale specifica - comprese funzioni di carattere strumentale quali, ad esempio, la tenuta di registri - nell'ambito delle unità operative semplici, all'interno delle quali coordina anche l'attività del personale addetto;
predispone i piani di lavoro nel rispetto dell'autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo;
collabora all'attività didattica nell'ambito dell'unità operativa e, inoltre, può essere assegnato, previa verifica dei requisiti, a funzioni dirette di tutor in piani formativi.'
Collaboratore professionale sanitario esperto
'Programma, nell'ambito dell'attività di organizzazione dei servizi sanitari - quali, ad esempio, quelli infermieristici - la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e verifica l'espletamento delle attività del personale medesimo.
Collabora alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell'ottimizzazione dei servizi sanitari. Coordina le attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio, di formazione (quali, ad esempio, diploma universitario, formazione complementare, formazione continua) del personale appartenente ai profili sanitari a lui assegnate. Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli.'
Risulta di mediana evidenza, già dalla descrizione dei compiti asseritamente svolti dalla ricorrente ( cfr punto 3 della narrativa del ricorso), che essi siano privi degli elementi connotativi del profilo professionale del Collaboratore professionale sanitario esperto. In particolare, risulta del tutto carente il compito di 'programmazione' del servizio infermieristico
, non potendosi ritenere tale la mera 'gestione' dei turni di lavoro. La ricorrente non ha infatti chiarito sotto alcun profilo quale sia il suo impegno o il suo potere di iniziativa in merito alla predisposizione del turno generale da trasmettere al Direttore Sanitario per l'autorizzazione
( cfr. allegato 'turni' nella prod ricorr), mediante lo svolgimento di compiti che vadano al di là della semplice predispone dei turni di lavoro degli infermieri e degli OSS e l'eventuale variazione degli stessi a fronte di temporanee esigenze. La clausola contrattuale infatti va bel oltre a questo tipo di 'pianificazione', giacché richiede al DS l'attività di organizzazione dei servizi infermieristici, dove per organizzazione deve intendersi evidentemente che le risorse umane, di cui si dispone, siano utilizzate nel più proficuo dei modi in relazione agli obiettivi assegnati al DS. Inoltre a questo è demandata anche la verifica dell'attività de personale coordinato, ossia che sia stata realizzata in modo conforme al raggiungimento di quegli obiettivi, che tuttavia non vengono esplicitati nell'atto introduttivo del ricorso, neppure a titolo esemplificativo, sebbene si consideri un arco temporale lavorativo di vari anni.
Non ve n'è traccia nell'esposizione in fatto del ricorso né nella documentazione allegata.
La predisposizione del turno di lavoro per far fronte ad esigenze contingenti, quali le assenze a vario titolo di infermieri e OSS, rientra invece nelle funzioni di carattere strumentale e comunque di mero coordinamento del personale della struttura in questione, senz'altro riconducibili al profilo attribuito (cfr profilo 'collaboratore professionale sanitario') ove priva delle descritte connotazioni che qualificano la declaratoria del personale DS ossia : autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta.
Anche la documentazione versata agli atti comprova unicamente lo svolgimento di compiti propri del profilo di appartenenza ed in particolare del ruolo di coordinamento proprio della risorsa D ( turni del personale addetto alla struttura), per i quali la ricorrente ha pacificamente percepito la relativa indennità ( cfr prospetti paga). Allo stesso modo lo screen shot relativo al programma utilizzato per le 'richieste' – che fotografa peraltro unicamente due richieste risalenti a febbraio e a marzo 2024 – contiene l'apertura di cd ticket per interventi di manutenzione ( per quanto è possibile capire dal documento allegato – cfr all ' richieste' nella prod ricorr) evidenziando anche in questo caso un'attività del tutto compatibile con le mansioni di Collaboratore professionale sanitario.
La ricorrente infine nulla ha allegato prima ancora che provato – allegazione fattuale che può essere verosimilmente provata per tabulas – di aver mai coordinato le attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio, di formazione del personale appartenente ai profili sanitari che le sono stati assegnate.
Non da ultimo va considerato che il diritto alle pretese differenze retributive, presuppone che le attività ben delineate dalle parti collettive nel profilo di collaboratore professionale sanitario esperto siano quelle prevalentemente svolte dalla lavoratrice, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo , non assumendo rilevanza, al fine che qui interessa, la eventuale occasionalità delle stesse , che nella fattispecie ad ogni modo neppure è stata rilevata.
In definitiva al di là di astratte formule descrittive, di ampia e generale portata, non è stato menzionato alcun intervento concreto da cui possa desumersi una effettiva attività di programmazione o collaborazione a piani operativi o il raggiungimento di specifici risultati in materia di ottimizzazione del servizio, con assunzione di responsabilità diretta, in un arco temporale di avari anni.
Nessuna rilevanza, infine, va attribuita al documento avente ad oggetto 'individuazione del referente infermieristico' a firma del direttore responsabile dell'UOC in data 8/7/2021 ( cfr all, 'lettera' nella prod ricorr).
La comunicazione infatti si limita ad indicare un referente 'per garantire il corretto svolgimento delle attività organizzative ed assistenziali'. Espressione che non consente in alcun modo di colmare le evidenziate carenze assertive e asseverative del ricorso, in quanto estremamente generica e per ciò solo idonea a qualificare le attività svolte da una risorsa
D6 già in possesso di una consolidata esperienza professionale nel settore come CPI.
D'altro canto il firmatario dell'atto non ha la competenza normativo-contrattuale né il potere gestionale per attribuire ad un proprio collaboratore un inquadramento diverso e superiore, che correttamente neppure in questa sede viene rivendicato, in ragione della rigida disciplina delle mansioni superiori nel rapporto contrattualizzato alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico.
Il ricorso pertanto va rigettato.
La oggettiva complessità delle questioni trattate, giustifica la integrale compensazione delle spese di giudizio.
PQM
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di giudizio
Napoli 13.05.2025
Il giudice del lavoro
( dr A. Bonfiglio)