Ordinanza cautelare 26 gennaio 2022
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 09/06/2025, n. 11167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11167 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11167/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13653/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13653 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Mohammed Suleiman, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto k10/-OMISSIS-, del 1.10.2020, con cui il Ministero dell’Interno ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ex art. 9, comma 1, lett. f) della legge 91/1992.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La signora -OMISSIS-, cittadina moldava, ha impugnato il decreto k10/-OMISSIS-, dell’1.10.2020, con cui il Ministero dell’Interno ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ex art. 9, comma 1, lett. f) della legge 91/1992: il tutto dopo trasmissione di preavviso di rigetto in data 10.9.2020 e motivato sui seguenti presupposti: “ che nei confronti del Signor -OMISSIS-, coniuge dell'interessata risultano le seguenti vicende penali: sentenza emessa, in data -OMISSIS-, dal G.I.P. presso il Tribunale di Verona, divenuta irrevocabile il 16/01/2009, per i reati di detenzione clandestina di armi e detenzione abusiva di armi: con Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Venezia, in data -OMISSIS-, è stata concessa la riabilitazione; sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (ex artt. 444, 445 c.p.p.) emessa, in data 10/03/2009, dal Tribunale di Verona, divenuta irrevocabile il 23/04/2009, per il reato di ricettazione; con Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Venezia, in data -OMISSIS-, è stata concessa la riabilitazione; in data -OMISSIS-: notizia di reato all'A.G. da parte del Reparto Nucleo Investigativo di Verona, per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. (associazione di tipo mafioso) ”.
A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1°) “ violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 7, 8, 9 e 10 della L. 7 agosto 1990 n. 241, difetto di motivazione, violazione di legge per insufficienza ed illogicità della motivazione, eccesso di potere travisamento dei fatti e per difetto di istruttoria ”.
In prima battuta, la ricorrente ha evidenziato gli effetti della riabilitazione ottenuta dal marito per le condanne inflitte per i reati di detenzione clandestina di armi e detenzione abusiva di armi, nonché per ricettazione, contestando che “ neppure nei confronti dello stesso -OMISSIS- sono opponibili le condanne da lui riportate, avendo ottenuto successivamente la meritata riabilitazione dal tribunale di Sorveglianza di Venezia. Naturalmente anche la presunta notizia di reato del -OMISSIS-, indicata superficialmente dal Ministero dell’Interno risulta infondata, come conferma la stessa ordinanza di riabilitazione, che attesta a pagina 2: “Che il condannato ha dato prove effettive e costanti di buona condotta, così come risulta dall’assenza di procedimenti penali pendenti e iscrizioni presso la Procura della repubblica di Verona e dalle informazioni acquisite tramite le competenti Autorità di P.S.: Comando provinciale Carabinieri di Verona” ” (cfr. pag. 7).
Ha, quindi, stigmatizzato il difetto d’istruttoria in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione.
2°) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 primo comma lettera f) della legge 1992 n. 91 ”.
La ricorrente ha soggiunto che “ è residente in Italia da circa 17 anni, ha ben assimilato la cultura italiana, parla correttamente la lingua italiana, nutre buoni sentimenti nei confronti della Nazione Italia e condivide i principi fondamentali cui si fonda l’ordinamento nazionale. La ricorrente svolge regolare attività lavorativa che le permette di vivere con dignità, nel rispetto delle leggi dell’ordinamento nazionale ” (cfr. pag. 10).
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno (2.1.2022).
Con ordinanza n. 505 del 26 gennaio 2022 è stata respinta la domanda cautelare sull’assunto che la ricorrente avrebbe potuto, nelle more della decisione di merito, “ continuare a permanere sul territorio nazionale in base ad un diverso idoneo titolo di soggiorno, godendo, peraltro, dello status di lungosoggiornante a seguito del rilascio della carta di soggiorno nel 2019 ”.
In vista dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 16 maggio 2025, la ricorrente ha ribadito le proprie deduzioni nella memoria depositata il 23.4.2025; a tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto, non cogliendo nel segno nessuno dei due motivi, che per affinità tematica possono essere esaminati in modo congiunto.
In linea generale, occorre osservare che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. f) della legge 91/1992, la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue " una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale " (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 23 luglio 2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; id., 10 gennaio 2011, n. 52; TAR Lazio – Roma, 18 aprile 2012, n. 3547).
L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (cfr. TAR Lazio – Roma, 4 giugno 2013, n. 5565), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104).
Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei limiti del controllo di legittimità; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036).
Quanto, in particolare, all’onere motivazionale, la giurisprudenza ha più volte precisato che l'ampiezza e la profondità dell'obbligo di motivazione del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza devono correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato commesso, nonché alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l'istanza di concessione della cittadinanza viene proposta. Questi profili incidono anche sul livello di discrezionalità dell'amministrazione per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza, con la conseguenza che, “ nel caso di sentenza penale e, a fortiori, di sentenza passata in giudicato l'ampiezza e l'intensità dell'obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. I, 4 aprile 2022, n.713; id., sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto dedotto, il provvedimento non sia viziato da un difetto d’istruttoria, tenuto conto che “ la natura e la gravità degli illeciti penali commessi ” dal marito “ sono sintomatici di una mancata integrazione nella comunità nazionale dell'intero nucleo familiare nel quale l'istante è inserita, elementi che non si basano solo sulla responsabilità penale, ma su una serie di presupposti da cui dedurre le espressioni di una condotta non incline alla accettazione dei valori condivisi dal comune sentire ”: coniuge che risulta essere stato indagato addirittura “ per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. (associazione di tipo mafioso) ”.
In particolare, la riabilitazione del marito della ricorrente, concessa in data 26.5.2020, è riferita a condanne che, sebbene risalenti nel tempo (sentenza emessa, in data 16.12.2008 dal GIP presso il Tribunale di Verona; sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa in data 10.3.2009 dal Tribunale di Verona), nondimeno restano sintomo di pericolosità società in ragione della gravità dei reati per i quali le medesime sono state pronunciate.
Proprio con riguardo alla notevole risalenza nel tempo di tali circostanze ritenute ostative alla concessione della cittadinanza, si rende necessario rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza (cfr. TAR Lazio, sez. V bis, n. 2643/2022; 2944, 2945 del 2022), il decennio anteriore alla presentazione della domanda costituisce il “periodo di osservazione” in cui devono essere maturati i requisiti per la cittadinanza, ai sensi dell'art. 9 legge n. 91 del 1992, inclusi quelli dell’irreprensibilità della condotta, salvi – appunto, come nel caso di specie – i fatti di particolare gravità che possono essere apprezzati nel loro particolare valore “sintomatico” in quanto anche indicativi di tendenze caratteriali, potendo in tal caso essere considerati anche oltre il decennio (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI n. 52/2011; id., sez. III n. 1726/2019, 5271/2019, 4122/2021; TAR Lazio, nn. 10678/2013, 5615/2015, 5917/2021; cfr., da ultimo, TAR Lazio, nn. 2643, 2945, 2946, 4469 del 2022 con specifico riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficiale; nonché TAR Lazio, n. 1833/2015 e 2644/2022).
Nella specie, la ponderazione sulla rilevanza dell’ottenuta riabilitazione risulta, pertanto, ragionevole.
Peraltro, ciò che la ricorrente ha qualificato alla stregua di una fondata prova della propria condizione personale – ossia, come precisato nella memoria conclusiva, di essere “ divorziata in data 15.12.2021 ” dall’ex marito, e che “ a seguito del divorzio dal marito -OMISSIS-, la signora -OMISSIS- si è sposata in data 08.10.2024 dall’attuale marito, sig. -OMISSIS- ” – allude a fatti sopravvenuti rispetto al momento di adozione dell’impugnato provvedimento di diniego (1.10.2020): il che profila la possibilità di ripresentare la domanda di concessione della cittadinanza su rinnovati presupposti.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei soggetti menzionati nella presente sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Fanizza | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.