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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/07/2025, n. 3007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3007 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2758/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elisabetta Sampaolesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2758/2025 promossa da:
rappresentata e difesa dagli Avv. Luigino Goglia, Simona Lavagnini e Parte_1
Alessandro Bura
RICORRENTE
contro rappresentato e difeso dagli Avv. Katia Pedercini e Andrea Pedercini CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Micol Salogni CP_2 contumace CP_3 contumace Controparte_4
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: chiede la revoca del provvedimento del 13 febbraio 2025 e la liquidazione dell'importo spettante al
Consulente tecnico d'ufficio calcolato secondo i criteri di cui sopra ovvero l'applicazione del criterio delle vacazioni o, in subordine, l'applicazione del criterio della “percentuale a scaglioni” ex art. 2
DM 30/05/2002 sulla base di un valore compreso fra Euro 103.291,39 ed Euro 258.228,45, e ridotto alla metà ai sensi dell'art. 3 DM 30/05/2002, previa sospensione cautelare dell'esecutorietà del provvedimento ex art. 15 D.L. 1.09.2011, n. 150 per le ragioni indicate in narrativa. Con vittoria di spese
pagina 1 di 8 Per il resistente CP_1
In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto non sussistendo i presupposti di legge
Nel merito: rigettare l'opposizione e confermare il decreto di liquidazione del compenso adottato in data 13 febbraio 2025 e in subordine procedere alla liquidazione del compenso del CTU, dott.
[...]
nella misura di € 35.259,35 oltre accessori di legge o nel diverso importo ritenuto di giustizia, CP_1 ponendo la somma così determinata provvisoriamente a carico di , ferma la Parte_1 solidarietà anche di e nei confronti del dott. CP_2 CP_3 Controparte_4 [...]
CP_1
Spese e competenze professionali rifuse.
Per la resistente CP_2
Nel merito: respingersi ogni domanda ex adverso formulata perché infondata in fatto e in diritto
In subordine: si rimette alla diversa liquidazione che il Giudicante riterrà di giustizia.
In ogni caso: compenso professionale e spese di giudizio rifuse in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 170 D.P.R. 115/2002, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto di liquidazione del compenso spettante al CTU, dr. emesso in data 13.02.2025 dal CP_1
Tribunale di Brescia nell'ambito del procedimento iscritto sub RG 10196/2021. Domandava, quindi, la revoca del provvedimento e la rideterminazione dell'importo con applicazione, alternativamente, del criterio delle c.d. vacazioni, ai sensi degli artt. 1, D.M. 30.05.2002 e 4, L. 319/1980, ovvero, in subordine, di quello della percentuale calcolata per scaglioni, a mente dell'art. 2, D.M. 30.05.2002, sulla base di un valore compreso fra € 103.291,39 ed € 258.228,45 e con riduzione, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale, alla metà dell'importo così determinato;
chiedeva, infine, la sospensione in via cautelare dell'efficacia esecutiva del decreto.
Si costituiva il resistente il quale si opponeva all'istanza di sospensione cautelare del CP_1 decreto e domandava il rigetto della domanda attorea, attesa l'inapplicabilità del criterio delle vacazioni, non trattandosi di controversia di valore indeterminabile, e la corretta applicazione, ad opera del giudice del merito, del criterio c.d. per scaglioni, opportunamente parametrato al valore effettivo della controversia alla luce degli accertamenti tecnici effettuati dal CTU. In subordine, domandava la pagina 2 di 8 rideterminazione del compenso nell'importo ritenuto di giustizia, anche in applicazione della maggiorazione di cui all'art. 52, D.P.R. 115/2002, in ragione della peculiare complessità dell'attività svolta.
Si costituiva altresì convenuta nel giudizio di merito, la quale domandava il rigetto CP_2 dell'opposizione, attesa la correttezza e congruità della liquidazione operata dal Tribunale.
Non si costituivano e del pari convenute nel giudizio di CP_3 Controparte_4 merito.
All'udienza del 28.05.2025, il giudice designato Raffaele Del Porto, rilevata l'opportunità di chiedere autorizzazione all'astensione in ragione del rapporto di amicizia con il convenuto CP_1 disponeva la trasmissione del fascicolo al Presidente del Tribunale, il quale autorizzava l'astensione, con conseguente riassegnazione allo scrivente giudice.
All'udienza del 3.07.2025, alla luce della natura documentale della controversia, il giudice invitava le parti alla discussione e, all'esito, tratteneva la causa in decisione.
*
Va, in primo luogo, dichiarata la contumacia delle resistenti e , CP_3 Controparte_4 ritualmente notiziate della pendenza del presente giudizio e non costituitesi.
Il presente procedimento ha ad oggetto l'impugnazione del decreto di liquidazione del compenso del CTU nominato nell'ambito del giudizio di merito, iscritto sub RG 10196/2021, promosso innanzi al
Tribunale di Brescia dall'odierna ricorrente nei confronti di e CP_2 CP_3 [...]
al fine di ottenere l'accertamento della illiceità della produzione e della vendita, ad Controparte_4 opera delle convenute, di prodotti a marchio in quanto avvenuta in violazione dei diritti Parte_2 esclusivi dell'attrice, nonché l'inibitoria e la distruzione delle merci così indebitamente commercializzate, la condanna al risarcimento del danno e alla retroversione degli utili.
Nell'ambito di tale procedimento, con ordinanza del 3.07.2023, il collegio assegnava al nominato
CTU il seguente quesito: “1) verifichi se emerga la produzione o vendita da parte delle CP_1 convenute di prodotti a marchio successivamente al primo gennaio 2011; 2) verifichi se le Parte_2 vendite di prodotti a marchio da parte di in data successiva al 31 Parte_2 Controparte_5 dicembre 2010 sia in tutto o in parte riconducibile a prodotti venduti da a CP_3 [...] prima del 31 dicembre 2010; 3) quantifichi il CTU il fatturato e l'utile delle convenute Controparte_4 conseguente la commercializzazione di prodotti a marchio successivamente al 1 gennaio Parte_2
2011 indicando separatamente fatturato e utile ricavato da e riconducibile Controparte_6 pagina 3 di 8 a prodotti venduti da a prima del 31 dicembre 2010; 4) CP_3 Controparte_4 fornisca ogni ulteriore indicazione utile alla eventuale liquidazione equitativa del danno asseritamente subito da parte attrice, anche alla luce delle allegazioni delle parti con riguardo alla “perdita di valore dei marchi e al costo delle “royalties”. Parte_2
Depositata la relazione finale, il Tribunale, con decreto del 13.02.2025, liquidava, in parziale accoglimento dell'istanza di liquidazione del CTU, l'onorario di € 35.259,35, così determinato in applicazione del criterio per scaglioni ex art. 2 D.M. 30.05.2002 e con suddivisione dei singoli quesiti:
(i) accertamento delle vendite effettuate da dopo il 1.01.2011: valore Controparte_4 medio, calcolato sull'importo delle fatture esaminate, per € 428.364; (ii) accertamento della produzione da parte di dopo il 1.01.2011: valore massimo, calcolato sull'importo Controparte_4 ricavato dai mastri “merce c/acquisti” dell'esercizio 2011, superiore ad € 516.456; (iii) verifica delle vendite effettuate da a dopo il 1.01.2011: valore medio, CP_3 Controparte_4 calcolato sul valore delle vendite, pari ad € 847.074; (iv) accertamento del fatturato e dell'utile conseguito dalle convenute per effetto delle suddette vendite, sia singolarmente, sia quale soggetto economicamente unitario: valore massimo, calcolato sull'importo del fatturato, di € 723.609.
Come già ricordato, l'opponente impugnava il decreto, contestando, sotto i plurimi profili sopra sintetizzati, la quantificazione dell'onorario, domandandone la rideterminazione.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
In primo luogo, è corretta l'individuazione del parametro di determinazione del compenso previsto dall'art. 2, D.M. 30.05.2002.
Ed infatti, da un lato, l'attività svolta dal consulente tecnico – avente ad oggetto l'esame di fatture, schede contabili, mastrini, bilanci e scritture contabili in genere – va senz'altro qualificata in termini di consulenza contabile e, dunque, sussunta nella norma citata.
D'altro lato, non può trovare applicazione, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il criterio delle c.d. vacazioni, contemplato dagli artt. 1, D.M. 30.05.2002 e 4, L. 319/1980. Si tratta, infatti, di criterio di natura assolutamente residuale, applicabile solo ove il valore della controversia non sia in alcun modo quantificabile, neppure in esito agli accertamenti tecnici svolti in sede di istruttoria e si verta, in definitiva, in materia di beni insuscettibili di valutazione economica (Cass. 30732/2017): sicché, nel caso di specie, essendo certamente quantificabile, almeno ex post, il valore della controversia, deve trovare applicazione il criterio generale del calcolo a percentuale per scaglioni di cui all'art. 2 del citato decreto.
pagina 4 di 8 In secondo luogo, ancora in relazione alla natura dell'attività svolta, non può trovare applicazione il criterio, pure richiamato dalla ricorrente, di cui all'art. 3, D.M. 30.05.2002. Il dimezzamento dell'onorario ivi previsto, infatti, attiene alle consulenze tecniche in materia di valutazioni di aziende, patrimoni, avviamenti ed attività affini, mentre, come si è visto, il CTU ha svolto accertamenti e verifiche di natura essenzialmente contabile.
Così determinato il parametro normativo applicabile al caso di specie, occorre individuare l'importo su cui calcolare, in termini percentuali e secondo gli scaglioni previsti dal citato art. 3,
l'onorario spettante al consulente incaricato.
A tale riguardo, soccorre l'art. 1, D.M. 30.05.2002, il quale rimanda al valore della controversia, da determinarsi, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il criterio generale della domanda, eventualmente da quantificarsi, ove inizialmente indeterminato, alla luce degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria (Cass. 23131/2023; 30732/2017).
Sul punto, occorre rilevare che in sede di citazione l'odierno ricorrente domandava, tra l'altro, la condanna al risarcimento del danno senza indicarne con esattezza l'importo, ma precisando trattarsi di somma in ogni caso non inferiore a € 200.000,00 e da determinarsi sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnico-contabile; domandava, inoltre, la restituzione dei profitti illecitamente realizzati dalle convenute.
Dall'esame della comparsa conclusionale depositata nel giudizio di merito ed acquisita d'ufficio al fascicolo, di cui doveva fare parte sin dalla sua formazione, ai sensi dell'art. 15 c. 5, D. Lgs. 150/2011, emerge, peraltro, che il valore effettivo della domanda eccede largamente – per quanto rileva ai fini del presente procedimento – il valore massimo previsto ai fini della liquidazione del compenso del CTU, pari ad € 516.456,90 (art. 2, D.M. 30.05.2002). Ed infatti, è sufficiente rilevare che, in ordine alla quantificazione del pregiudizio subito (pagg. 33 ss comparsa conclusionale), il ricorrente ha parametrato il danno all'importo del fatturato prodotto dalle convenute ed accertato dal CTU, compreso tra € 872.602,00 ed € 1.169,974,00, da attribuire integralmente al danneggiato anche a titolo di utile abusivo (pag. 37-38); danno a cui va sommato, può aggiungersi ad abundatiam, il pregiudizio non patrimoniale, quantificato in misura pari alla metà del danno patrimoniale (pag. 45).
Il valore della controversia, in relazione al quale calcolare il compenso dovuto al CTU, è dunque pari all'importo massimo di € 516.456,90.
Tanto chiarito, risulta condivisibile la determinazione del compenso in relazione ai plurimi quesiti sottoposti al CTU, come operata nel provvedimento impugnato, in quanto gli accertamenti svolti dal pagina 5 di 8 consulente incaricato hanno natura effettivamente autonoma e distinta (Cass. 32521/2023). È corretta, dunque, la suddivisione della liquidazione del compenso con riguardo alle attività di (i) accertamento delle vendite effettuate da (ii) accertamento della produzione da parte di Controparte_4
(iii) verifica delle vendite effettuate da a Controparte_4 CP_3 Controparte_4
(iv) accertamento del fatturato e dell'utile conseguito dalle convenute per effetto delle
[...] suddette vendite, sia singolarmente, sia quale soggetto economicamente unitario.
Da ultimo, ai fini della quantificazione dell'onorario entro il minimo e il massimo contemplati dall'art. 3, D.M. 30.05.2002, occorre considerare la natura e la complessità dell'attività in concreto svolta dall'odierno resistente.
Sotto tale profilo, giova osservare che l'attività effettuata dal consulente ha avuto ad oggetto l'esame di ampia documentazione, anzitutto di natura contabile, in costante confronto con le parti, cui è seguita l'attività di accertamento, valutazione e conseguente elaborazione delle risposte tecniche ai plurimi quesiti sottoposti dal Tribunale. Va peraltro precisato che l'entità e la natura degli accertamenti svolti rientra, secondo l'opinione di questo giudice e salvo quanto osservato subito oltre in merito all'ultimo quesito, nella fisiologia dell'attività demandata al consulente tecnico in materia contabile e, pertanto, non pare tale da giustificare uno scostamento dal valore medio. Per gli stessi motivi, va del pari esclusa la maggiorazione richiesta dal convenuto ai sensi dell'art. 52, D.P.R. 115/2002.
Deve, invece, riconoscersi il valore massimo con riguardo all'ultimo quesito sottoposto al CTU, attinente alla determinazione di fatturato ed utile conseguito dalle convenute;
in tale ipotesi, infatti, il
CTU ha prospettato due ricostruzioni alternative, distinguendo, in risposta al quesito – come integrato nel corso dello svolgimento delle operazioni – tra quantificazione individuale, riferita a ciascuna delle società convenute, e quantificazione unitaria, calcolata con riferimento alle due società considerate quale unico centro di interesse.
Ne deriva che l'onorario spettante al CTU odierno resistente deve essere rideterminato in €
33.315,39, oltre accessori di legge, comprensivi dell'eventuale acconto già percepito, determinato ai sensi dell'art. 2, D.M. 30.05.2002, facendo applicazione dello scaglione massimo (€ 516.456,90) e così distinguendo tra i plurimi quesiti: (i) accertamento delle vendite effettuate da Controparte_4
€ 7.686,35, valore medio;
(ii) accertamento della produzione da parte di
[...] Controparte_4
€ 7.686,35, valore medio;
(iii) verifica delle vendite effettuate da a
[...] CP_3 Controparte_4
€ 7.686,35, valore medio;
(iv) accertamento del fatturato e dell'utile conseguito dalle
[...] convenute per effetto delle suddette vendite: € 10.256,34, valore massimo.
L'istanza di sospensione cautelare, va aggiunto, deve, pertanto, ritenersi assorbita dalla pronuncia pagina 6 di 8 definitiva.
Da ultimo, secondo il disposto dell'art. 91.c.p.c., la liquidazione delle spese processuali segue la soccombenza, da accertarsi in via globale e unitaria in relazione all'esito finale della lite (Cass.
9860/2025, 4982/2024).
A tale riguardo, è sufficiente sottolineare, da un lato, l'oggettiva difformità tra la domanda svolta dal ricorrente – volta ad ottenere la rideterminazione del compenso del CTU in una misura compresa tra un minimo di € 251,03 ed un massimo di € 13.431,50 – e l'importo riconosciuto in esito al presente giudizio, pari ad € 33.315,39; dall'altro, il carattere assolutamente marginale della riduzione dell'importo inizialmente riconosciuto al consulente, pari ad € 35.259,35.
Le spese, dunque, devono essere poste integralmente a carico della parte effettivamente soccombente, e sono liquidate, secondo i parametri di cui al DM 55/2014, per Parte_1 ciascuna delle parti convenute e costituite in giudizio, e in base al valore CP_1 CP_2 medio, quanto alle fasi di studio e introduttiva, al valore minimo in relazione alle fasi di istruzione/trattazione e decisionale, per l'importo complessivo di € 3.387,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, i.v.a e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- In parziale accoglimento del ricorso proposto da ridetermina in € 33.315,39, Parte_1 oltre accessori di legge, comprensivi dell'eventuale acconto già percepito, il compenso dovuto al CTU resistente CP_1
- Condanna al pagamento, in favore di delle spese del presente Parte_1 CP_1 giudizio, che liquida in complessivi € 3.387,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
i.v.a e c.p.a. come per legge;
- Condanna al pagamento, in favore di delle spese del presente Parte_1 CP_2 giudizio, che liquida in complessivi € 3.387,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
i.v.a e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Brescia 08.07.2025
Il giudice pagina 7 di 8 Elisabetta Sampaolesi
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT in tirocinio mirato Giorgio Buda
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elisabetta Sampaolesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2758/2025 promossa da:
rappresentata e difesa dagli Avv. Luigino Goglia, Simona Lavagnini e Parte_1
Alessandro Bura
RICORRENTE
contro rappresentato e difeso dagli Avv. Katia Pedercini e Andrea Pedercini CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Micol Salogni CP_2 contumace CP_3 contumace Controparte_4
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: chiede la revoca del provvedimento del 13 febbraio 2025 e la liquidazione dell'importo spettante al
Consulente tecnico d'ufficio calcolato secondo i criteri di cui sopra ovvero l'applicazione del criterio delle vacazioni o, in subordine, l'applicazione del criterio della “percentuale a scaglioni” ex art. 2
DM 30/05/2002 sulla base di un valore compreso fra Euro 103.291,39 ed Euro 258.228,45, e ridotto alla metà ai sensi dell'art. 3 DM 30/05/2002, previa sospensione cautelare dell'esecutorietà del provvedimento ex art. 15 D.L. 1.09.2011, n. 150 per le ragioni indicate in narrativa. Con vittoria di spese
pagina 1 di 8 Per il resistente CP_1
In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto non sussistendo i presupposti di legge
Nel merito: rigettare l'opposizione e confermare il decreto di liquidazione del compenso adottato in data 13 febbraio 2025 e in subordine procedere alla liquidazione del compenso del CTU, dott.
[...]
nella misura di € 35.259,35 oltre accessori di legge o nel diverso importo ritenuto di giustizia, CP_1 ponendo la somma così determinata provvisoriamente a carico di , ferma la Parte_1 solidarietà anche di e nei confronti del dott. CP_2 CP_3 Controparte_4 [...]
CP_1
Spese e competenze professionali rifuse.
Per la resistente CP_2
Nel merito: respingersi ogni domanda ex adverso formulata perché infondata in fatto e in diritto
In subordine: si rimette alla diversa liquidazione che il Giudicante riterrà di giustizia.
In ogni caso: compenso professionale e spese di giudizio rifuse in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 170 D.P.R. 115/2002, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto di liquidazione del compenso spettante al CTU, dr. emesso in data 13.02.2025 dal CP_1
Tribunale di Brescia nell'ambito del procedimento iscritto sub RG 10196/2021. Domandava, quindi, la revoca del provvedimento e la rideterminazione dell'importo con applicazione, alternativamente, del criterio delle c.d. vacazioni, ai sensi degli artt. 1, D.M. 30.05.2002 e 4, L. 319/1980, ovvero, in subordine, di quello della percentuale calcolata per scaglioni, a mente dell'art. 2, D.M. 30.05.2002, sulla base di un valore compreso fra € 103.291,39 ed € 258.228,45 e con riduzione, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale, alla metà dell'importo così determinato;
chiedeva, infine, la sospensione in via cautelare dell'efficacia esecutiva del decreto.
Si costituiva il resistente il quale si opponeva all'istanza di sospensione cautelare del CP_1 decreto e domandava il rigetto della domanda attorea, attesa l'inapplicabilità del criterio delle vacazioni, non trattandosi di controversia di valore indeterminabile, e la corretta applicazione, ad opera del giudice del merito, del criterio c.d. per scaglioni, opportunamente parametrato al valore effettivo della controversia alla luce degli accertamenti tecnici effettuati dal CTU. In subordine, domandava la pagina 2 di 8 rideterminazione del compenso nell'importo ritenuto di giustizia, anche in applicazione della maggiorazione di cui all'art. 52, D.P.R. 115/2002, in ragione della peculiare complessità dell'attività svolta.
Si costituiva altresì convenuta nel giudizio di merito, la quale domandava il rigetto CP_2 dell'opposizione, attesa la correttezza e congruità della liquidazione operata dal Tribunale.
Non si costituivano e del pari convenute nel giudizio di CP_3 Controparte_4 merito.
All'udienza del 28.05.2025, il giudice designato Raffaele Del Porto, rilevata l'opportunità di chiedere autorizzazione all'astensione in ragione del rapporto di amicizia con il convenuto CP_1 disponeva la trasmissione del fascicolo al Presidente del Tribunale, il quale autorizzava l'astensione, con conseguente riassegnazione allo scrivente giudice.
All'udienza del 3.07.2025, alla luce della natura documentale della controversia, il giudice invitava le parti alla discussione e, all'esito, tratteneva la causa in decisione.
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Va, in primo luogo, dichiarata la contumacia delle resistenti e , CP_3 Controparte_4 ritualmente notiziate della pendenza del presente giudizio e non costituitesi.
Il presente procedimento ha ad oggetto l'impugnazione del decreto di liquidazione del compenso del CTU nominato nell'ambito del giudizio di merito, iscritto sub RG 10196/2021, promosso innanzi al
Tribunale di Brescia dall'odierna ricorrente nei confronti di e CP_2 CP_3 [...]
al fine di ottenere l'accertamento della illiceità della produzione e della vendita, ad Controparte_4 opera delle convenute, di prodotti a marchio in quanto avvenuta in violazione dei diritti Parte_2 esclusivi dell'attrice, nonché l'inibitoria e la distruzione delle merci così indebitamente commercializzate, la condanna al risarcimento del danno e alla retroversione degli utili.
Nell'ambito di tale procedimento, con ordinanza del 3.07.2023, il collegio assegnava al nominato
CTU il seguente quesito: “1) verifichi se emerga la produzione o vendita da parte delle CP_1 convenute di prodotti a marchio successivamente al primo gennaio 2011; 2) verifichi se le Parte_2 vendite di prodotti a marchio da parte di in data successiva al 31 Parte_2 Controparte_5 dicembre 2010 sia in tutto o in parte riconducibile a prodotti venduti da a CP_3 [...] prima del 31 dicembre 2010; 3) quantifichi il CTU il fatturato e l'utile delle convenute Controparte_4 conseguente la commercializzazione di prodotti a marchio successivamente al 1 gennaio Parte_2
2011 indicando separatamente fatturato e utile ricavato da e riconducibile Controparte_6 pagina 3 di 8 a prodotti venduti da a prima del 31 dicembre 2010; 4) CP_3 Controparte_4 fornisca ogni ulteriore indicazione utile alla eventuale liquidazione equitativa del danno asseritamente subito da parte attrice, anche alla luce delle allegazioni delle parti con riguardo alla “perdita di valore dei marchi e al costo delle “royalties”. Parte_2
Depositata la relazione finale, il Tribunale, con decreto del 13.02.2025, liquidava, in parziale accoglimento dell'istanza di liquidazione del CTU, l'onorario di € 35.259,35, così determinato in applicazione del criterio per scaglioni ex art. 2 D.M. 30.05.2002 e con suddivisione dei singoli quesiti:
(i) accertamento delle vendite effettuate da dopo il 1.01.2011: valore Controparte_4 medio, calcolato sull'importo delle fatture esaminate, per € 428.364; (ii) accertamento della produzione da parte di dopo il 1.01.2011: valore massimo, calcolato sull'importo Controparte_4 ricavato dai mastri “merce c/acquisti” dell'esercizio 2011, superiore ad € 516.456; (iii) verifica delle vendite effettuate da a dopo il 1.01.2011: valore medio, CP_3 Controparte_4 calcolato sul valore delle vendite, pari ad € 847.074; (iv) accertamento del fatturato e dell'utile conseguito dalle convenute per effetto delle suddette vendite, sia singolarmente, sia quale soggetto economicamente unitario: valore massimo, calcolato sull'importo del fatturato, di € 723.609.
Come già ricordato, l'opponente impugnava il decreto, contestando, sotto i plurimi profili sopra sintetizzati, la quantificazione dell'onorario, domandandone la rideterminazione.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
In primo luogo, è corretta l'individuazione del parametro di determinazione del compenso previsto dall'art. 2, D.M. 30.05.2002.
Ed infatti, da un lato, l'attività svolta dal consulente tecnico – avente ad oggetto l'esame di fatture, schede contabili, mastrini, bilanci e scritture contabili in genere – va senz'altro qualificata in termini di consulenza contabile e, dunque, sussunta nella norma citata.
D'altro lato, non può trovare applicazione, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il criterio delle c.d. vacazioni, contemplato dagli artt. 1, D.M. 30.05.2002 e 4, L. 319/1980. Si tratta, infatti, di criterio di natura assolutamente residuale, applicabile solo ove il valore della controversia non sia in alcun modo quantificabile, neppure in esito agli accertamenti tecnici svolti in sede di istruttoria e si verta, in definitiva, in materia di beni insuscettibili di valutazione economica (Cass. 30732/2017): sicché, nel caso di specie, essendo certamente quantificabile, almeno ex post, il valore della controversia, deve trovare applicazione il criterio generale del calcolo a percentuale per scaglioni di cui all'art. 2 del citato decreto.
pagina 4 di 8 In secondo luogo, ancora in relazione alla natura dell'attività svolta, non può trovare applicazione il criterio, pure richiamato dalla ricorrente, di cui all'art. 3, D.M. 30.05.2002. Il dimezzamento dell'onorario ivi previsto, infatti, attiene alle consulenze tecniche in materia di valutazioni di aziende, patrimoni, avviamenti ed attività affini, mentre, come si è visto, il CTU ha svolto accertamenti e verifiche di natura essenzialmente contabile.
Così determinato il parametro normativo applicabile al caso di specie, occorre individuare l'importo su cui calcolare, in termini percentuali e secondo gli scaglioni previsti dal citato art. 3,
l'onorario spettante al consulente incaricato.
A tale riguardo, soccorre l'art. 1, D.M. 30.05.2002, il quale rimanda al valore della controversia, da determinarsi, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il criterio generale della domanda, eventualmente da quantificarsi, ove inizialmente indeterminato, alla luce degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria (Cass. 23131/2023; 30732/2017).
Sul punto, occorre rilevare che in sede di citazione l'odierno ricorrente domandava, tra l'altro, la condanna al risarcimento del danno senza indicarne con esattezza l'importo, ma precisando trattarsi di somma in ogni caso non inferiore a € 200.000,00 e da determinarsi sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnico-contabile; domandava, inoltre, la restituzione dei profitti illecitamente realizzati dalle convenute.
Dall'esame della comparsa conclusionale depositata nel giudizio di merito ed acquisita d'ufficio al fascicolo, di cui doveva fare parte sin dalla sua formazione, ai sensi dell'art. 15 c. 5, D. Lgs. 150/2011, emerge, peraltro, che il valore effettivo della domanda eccede largamente – per quanto rileva ai fini del presente procedimento – il valore massimo previsto ai fini della liquidazione del compenso del CTU, pari ad € 516.456,90 (art. 2, D.M. 30.05.2002). Ed infatti, è sufficiente rilevare che, in ordine alla quantificazione del pregiudizio subito (pagg. 33 ss comparsa conclusionale), il ricorrente ha parametrato il danno all'importo del fatturato prodotto dalle convenute ed accertato dal CTU, compreso tra € 872.602,00 ed € 1.169,974,00, da attribuire integralmente al danneggiato anche a titolo di utile abusivo (pag. 37-38); danno a cui va sommato, può aggiungersi ad abundatiam, il pregiudizio non patrimoniale, quantificato in misura pari alla metà del danno patrimoniale (pag. 45).
Il valore della controversia, in relazione al quale calcolare il compenso dovuto al CTU, è dunque pari all'importo massimo di € 516.456,90.
Tanto chiarito, risulta condivisibile la determinazione del compenso in relazione ai plurimi quesiti sottoposti al CTU, come operata nel provvedimento impugnato, in quanto gli accertamenti svolti dal pagina 5 di 8 consulente incaricato hanno natura effettivamente autonoma e distinta (Cass. 32521/2023). È corretta, dunque, la suddivisione della liquidazione del compenso con riguardo alle attività di (i) accertamento delle vendite effettuate da (ii) accertamento della produzione da parte di Controparte_4
(iii) verifica delle vendite effettuate da a Controparte_4 CP_3 Controparte_4
(iv) accertamento del fatturato e dell'utile conseguito dalle convenute per effetto delle
[...] suddette vendite, sia singolarmente, sia quale soggetto economicamente unitario.
Da ultimo, ai fini della quantificazione dell'onorario entro il minimo e il massimo contemplati dall'art. 3, D.M. 30.05.2002, occorre considerare la natura e la complessità dell'attività in concreto svolta dall'odierno resistente.
Sotto tale profilo, giova osservare che l'attività effettuata dal consulente ha avuto ad oggetto l'esame di ampia documentazione, anzitutto di natura contabile, in costante confronto con le parti, cui è seguita l'attività di accertamento, valutazione e conseguente elaborazione delle risposte tecniche ai plurimi quesiti sottoposti dal Tribunale. Va peraltro precisato che l'entità e la natura degli accertamenti svolti rientra, secondo l'opinione di questo giudice e salvo quanto osservato subito oltre in merito all'ultimo quesito, nella fisiologia dell'attività demandata al consulente tecnico in materia contabile e, pertanto, non pare tale da giustificare uno scostamento dal valore medio. Per gli stessi motivi, va del pari esclusa la maggiorazione richiesta dal convenuto ai sensi dell'art. 52, D.P.R. 115/2002.
Deve, invece, riconoscersi il valore massimo con riguardo all'ultimo quesito sottoposto al CTU, attinente alla determinazione di fatturato ed utile conseguito dalle convenute;
in tale ipotesi, infatti, il
CTU ha prospettato due ricostruzioni alternative, distinguendo, in risposta al quesito – come integrato nel corso dello svolgimento delle operazioni – tra quantificazione individuale, riferita a ciascuna delle società convenute, e quantificazione unitaria, calcolata con riferimento alle due società considerate quale unico centro di interesse.
Ne deriva che l'onorario spettante al CTU odierno resistente deve essere rideterminato in €
33.315,39, oltre accessori di legge, comprensivi dell'eventuale acconto già percepito, determinato ai sensi dell'art. 2, D.M. 30.05.2002, facendo applicazione dello scaglione massimo (€ 516.456,90) e così distinguendo tra i plurimi quesiti: (i) accertamento delle vendite effettuate da Controparte_4
€ 7.686,35, valore medio;
(ii) accertamento della produzione da parte di
[...] Controparte_4
€ 7.686,35, valore medio;
(iii) verifica delle vendite effettuate da a
[...] CP_3 Controparte_4
€ 7.686,35, valore medio;
(iv) accertamento del fatturato e dell'utile conseguito dalle
[...] convenute per effetto delle suddette vendite: € 10.256,34, valore massimo.
L'istanza di sospensione cautelare, va aggiunto, deve, pertanto, ritenersi assorbita dalla pronuncia pagina 6 di 8 definitiva.
Da ultimo, secondo il disposto dell'art. 91.c.p.c., la liquidazione delle spese processuali segue la soccombenza, da accertarsi in via globale e unitaria in relazione all'esito finale della lite (Cass.
9860/2025, 4982/2024).
A tale riguardo, è sufficiente sottolineare, da un lato, l'oggettiva difformità tra la domanda svolta dal ricorrente – volta ad ottenere la rideterminazione del compenso del CTU in una misura compresa tra un minimo di € 251,03 ed un massimo di € 13.431,50 – e l'importo riconosciuto in esito al presente giudizio, pari ad € 33.315,39; dall'altro, il carattere assolutamente marginale della riduzione dell'importo inizialmente riconosciuto al consulente, pari ad € 35.259,35.
Le spese, dunque, devono essere poste integralmente a carico della parte effettivamente soccombente, e sono liquidate, secondo i parametri di cui al DM 55/2014, per Parte_1 ciascuna delle parti convenute e costituite in giudizio, e in base al valore CP_1 CP_2 medio, quanto alle fasi di studio e introduttiva, al valore minimo in relazione alle fasi di istruzione/trattazione e decisionale, per l'importo complessivo di € 3.387,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, i.v.a e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- In parziale accoglimento del ricorso proposto da ridetermina in € 33.315,39, Parte_1 oltre accessori di legge, comprensivi dell'eventuale acconto già percepito, il compenso dovuto al CTU resistente CP_1
- Condanna al pagamento, in favore di delle spese del presente Parte_1 CP_1 giudizio, che liquida in complessivi € 3.387,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
i.v.a e c.p.a. come per legge;
- Condanna al pagamento, in favore di delle spese del presente Parte_1 CP_2 giudizio, che liquida in complessivi € 3.387,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
i.v.a e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Brescia 08.07.2025
Il giudice pagina 7 di 8 Elisabetta Sampaolesi
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT in tirocinio mirato Giorgio Buda
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