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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/11/2025, n. 2116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2116 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 20 novembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4530.25 Reg.Gen.Sez.Lavoro, e vertente
TRA
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso, giusta procura alle Parte_1 C.F._1 liti allegata al ricorso introduttivo, dall'Avv.to Nicola Landi e con questi elettivamente domiciliato in
Salerno (SA) alla via A. Diaz n. 13
Ricorrente
E
cf in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Bellizzi (SA) alla via del Commercio, 27
Resistente Contumace
Avente ad oggetto: richiesta pagamento retribuzioni e t.f.r. Conclusioni rassegnate alla presente udienza: il procuratore si riporta alle conclusioni di cui alle note già depositate
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 28.7.2025, il ricorrente in epigrafe esponeva di aver prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della resistente società, senza soluzione di continuità dal 07.06.2021 al 17.02.2025; che il rapporto veniva risolto per effetto di dimissioni rassegnate nel rispetto dei termini di preavviso in data 14.02.2025; dichiarava che per l'intera durata del rapporto aveva svolto le mansioni di “muratore” e come tale inquadrato nel III livello del CCNL edilizia, lavorando dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 17.30, con un'ora di spacco, fermo restando il fatto che in aggiunta aveva svolto altre varie prestazioni straordinarie di volte in volte richieste dalla ditta datrice su vari cantieri dislocati in Provincia di Salerno, anche di sabato;
aggiungeva di essere stato retribuito a mezzo bonifico bancario sino al novembre 2024, ma che non gli erano state consegnate le buste paga da dicembre 2024 alla data di cessazione del rapporto, oltre al prospetto del TFR;
che all'atto della cessazione del rapporto era rimasto creditore del TFR e delle mensilità di dicembre 2024, gennaio e febbraio 2025, senza che a nulla fosse valsa la diffida che aveva inviato alla resistente a mezzo posta elettronica certificata;
sottolineava che le sue pretese era legittimate sia alla luce del CCNL applicato, sia alla luce dell'articolo 36 Cost., nonché degli artt.
2099 e 2120 c.c., e che le somme che gli erano dovute, secondo un conteggio analitico che allegava al ricorso, ammontavano a € 14.147,77 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
impugnava comunque, ai sensi dell'art. 2113 c.c., qualsiasi atto o patto di rinuncia e/o transazione eventualmente sottoscritto;
tanto premesso concludeva chiedendo al giudice adito di “1) Accertare e Dichiarare dovuta al ricorrente la somma di € 14.147,77 per i titoli retributivi indicati in ricorso e per l'effetto
Condannare il datore di lavoro resistente, domiciliato come in atti, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 14.147,77 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze ovvero a quella somma maggiore o minore che sarà meglio determinata nel corso del giudizio anche a mezzo ausilio del C.T.U.; 2) In ogni caso, dichiarare tenuta e Condannare la resistente, domiciliata come in atti, al pagamento delle spese e dei compensi professionali CP_2 ex D.M. 147/2022 o quelle, maggiori o minori, ritenute di giustizia.”.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, la società convenuta non si costituiva in giudizio . All'udienza del 20 novembre 2025 , sostituita dal deposito di note di trattazione scritta , il giudice, sulle conclusioni rassegnate dal procuratore costituito , ha deciso la causa come da sentenza con motivazione contestuale
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Preliminarmente va ribadita la contumacia della ditta resistente la quale , sebbene regolarmente convenuta in giudizio , non si è costituita , né è comparsa in udienza a mezzo del suo rappresentante
. E se è vero che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda ed è a tal fine ugualmente irrilevante la mancata comparizione personale della parte all'udienza fissata per l'interrogatorio libero, non escludendosi il potere-dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa ( Cass. 12.7.2006 n.15777)
, ciò non di meno tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione ( Cass. 20.2.2006 n.3601).
Ebbene , con riguardo al caso esaminato possiamo affermare che proprio il comportamento processuale della convenuta, che ha ritenuto di non dover contrastare le avverse pretese , ha contribuito a costruire il castello probatorio che ha condotto al pieno accoglimento della domanda attorea.
Ritiene infatti questo giudicante che , in assenza di prova da parte della convenuta circa il regolare pagamento delle retribuzioni e del trattamento di fine rapporto , la domanda proposta possa trovare pieno accoglimento sulla base della sola documentazione presente in atti . Costituisce infatti ius receptum che il lavoratore che chiede il pagamento della retribuzione ha l'onere di provare di aver reso la prestazione per il periodo e le ore rivendicate, mentre spetta al datore di lavoro dare la prova di aver corrisposto la relativa retribuzione ( Cass.sent n. 1150 del 1994 ; Cass. ord. 10663/2024).
Ebbene , nel caso di specie la documentazione prodotta dal ricorrente è apparsa idonea a provare l'attività lavorativa svolta dal ricorrente per l'intero periodo dedotto in ricorso , senza necessità di espletare alcuna prova testimoniale sul punto . Il Ricorrente , infatti , ha prodotto l'estratto conto attestante il rapporto di lavoro in essere tra le parti nel periodo oggetto di causa;
ha altresì CP_3 prodotto le buste paga fino al mese di novembre 2024 che confermano l'avvenuta assunzione del ricorrente con contratto a tempo indeterminato in data 7.6.2021 , contratto non ancora concluso nel mese di novembre . Gli stessi prospetti paga , inoltre , confermano che il ha espletato la Parte_1 propria attività lavorativa a tempo pieno , svolgendo le mansioni di muratore , inquadrate nel 3° livello
. E se è vero che le spettanze rivendicate dal ricorrente non sono coperte dalle buste paga prodotte , ciò non di meno l'ulteriore documentazione in atti consente comunque di accogliere la domanda attorea senza procedere ad ulteriore attività istruttoria .
Il ricorrente , infatti , ha prodotto la denuncia inoltrata dal datore di lavoro alla;
in tale Parte_2 denuncia sono indicate , con dichiarazione avente natura confessoria , le ore di lavoro prestate dal rispettivamente nel mesi dicembre 2004 , gennaio e febbraio 2025 , vale a dire nei Parte_1 periodi di mancata retribuzione . E dunque , proprio sulla base dei predetti dati documentali è stato possibile elaborare il conteggio della retribuzione spettante al lavoratore .
Ed anche per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto , la documentazione prodotta appare sufficiente ad una corretta quantificazione del credito attoreo .
E' stato infatti prodotto il modello CUD 2025 che attesta il t.f.r. maturato dal lavoratore fino a tutto dicembre 2024 , mentre l'estratto contributivo , la denuncia alla e la comunicazioni CP_3 Parte_2 di dimissioni consentono di quantificare anche l'ulteriore t.f.r. maturato negli ultimi mesi di lavoro .
E poiché i conteggi allegati al ricorso introduttivo risultano elaborati in maniera conforme ai dati risultanti dalla documentazione di provenienza datoriale , si può concludere per l'integra accoglimento della domanda.
Le spese del giudizio , liquidate in dispositivo , seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1. accoglie il ricorso e , per l'effetto , condanna la società resistente , in persona del legale rapp.te p.t. , a corrispondere al ricorrente la somma lorda di € 14.147,77, di cui € 7.984,44 a titolo di t.f.r. , oltre interessi e rivalutazione a decorrere dalla data di maturazione dei crediti e sino all'effettivo soddisfo;
2.condanna altresì la ditta resistente , come rappresentata , al rimborso in favore del ricorrente delle spese del giudizio che si liquidano in € 1.300,00 , oltre rimborso spese generali nella misura del 15%
, IVA e Cap come per legge .
Salerno 20 novembre 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio