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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/11/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. UG IO, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 13 novembre 2025 in modalità “Trattazione Scritta”, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1440/2024 R.G. e vertente
fra
p.iva: , in persona del legale rapp.nte p.t., rappresentata e difesa ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Scafati alla via Buccino n. 22, presso lo studio dell'Avv. Gerarda Crispino, giusta mandato in atti;
RICORRENTE - opponente
e
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Controparte_1 C.F._1
MA e dall'avv. Fabio Falanga e domiciliato nel loro studio in Torre del Greco al C.so Vittorio
Emanuele, 175 – Viale Villa Comunale giusta procura in atti;
RESISTENTE - opposto
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione a precetto depositato il 13.5.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro e, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, chiedeva di dichiarare l'inammissibilità e la nullità dell'atto di precetto promosso nei confronti della per inesistenza della procura dei Parte_1 procurati costituiti, eccepiva la carenza di legittimazione passiva, accertare l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificato dall' . Spese ed onorari di causa vinti. Controparte_1
Con atto in data 17.2.2025 si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso . Controparte_1
La causa fissata mediante “trattazione scritta” e rinviata all'udienza odierna, sulle note scritte della ricorrente che dichiarava di aver soddisfatto integralmente le pretese dell' per il tramite della CP_1 nell'ambito del rapporto di cessione del ramo di azienda, e, perimenti, l'opposto Controparte_2 dichiarava con note scritte di essere stato integralmente soddisfatto, e pertanto, entrambe le parti, di non aver interesse al ricorso, all'odierna udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, viene così decisa.
2. La sopravvenuta mancanza di interesse ad agire e quindi di rinuncia all'azione della parte ricorrente-opponente confermate dal resistente-opposto, consente di dichiarare cessata la materia del contendere.
Evidentemente, con il comportamento sopra descritto è venuto meno in nuce ogni posizione di contrasto tra le parti circa l'oggetto del presente procedimento, con conseguente cessazione dell'interesse a proseguire il giudizio e del correlativo obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
È noto che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Suprema
Corte ha definito i confini. Invero, la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda tale che viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, oppure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (ex multiss Sez. 2, Sentenza n. 4630 del 21/05/1987). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che, costituendo una condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Sez. L, Sentenza n. 3096 del 16/03/2000; Sez. 1, Sentenza n. 5476 del
04/06/1999).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: 1) l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; 2) occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
3) deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
Tali requisiti, per quanto si è precisato e risultante dagli atti, appaiono tutti ricorrere nel caso di specie.
Infatti, avendo la parte opposta ottenuto extra giudizio, quanto richiesto e avendo perciò manifestato in modo concludente la volontà di rinunciare alla prosecuzione della causa proposta, è evidente che sussistono tutti i presupposti per l'adozione della pronuncia in parola.
3. Quanto alle spese di lite, sussistono i presupposti normativi per disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da i p.l.r.p.t., con ricorso depositato in data 13.5.2024, Parte_1 ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) spese compensate.
Potenza, 13 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
UG IO