Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/05/2019, n. 22103
CASS
Sentenza 21 maggio 2019

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In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto, qualora l'accertamento della insussistenza "ab origine" delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare; in tale ipotesi, il giudice della riparazione non può valutare - neppure al diverso fine della eventuale riduzione dell'entità dell'indennizzo - la condotta colposa lieve. (Fattispecie in cui, in una ipotesi di ingiustizia "formale" del provvedimento cautelare, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva ridotto l'indennizzo ritenendo la sussistenza della colpa lieve dell'interessato per non avere risposto all'interrogatorio di garanzia, serbando il silenzio per i successivi sette mesi).

Commentario1

  • 1Interrogatorio di garanzia: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 3 novembre 2022
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/05/2019, n. 22103
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22103
Data del deposito : 21 maggio 2019

Testo completo