Sentenza 21 maggio 2019
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto, qualora l'accertamento della insussistenza "ab origine" delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare; in tale ipotesi, il giudice della riparazione non può valutare - neppure al diverso fine della eventuale riduzione dell'entità dell'indennizzo - la condotta colposa lieve. (Fattispecie in cui, in una ipotesi di ingiustizia "formale" del provvedimento cautelare, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva ridotto l'indennizzo ritenendo la sussistenza della colpa lieve dell'interessato per non avere risposto all'interrogatorio di garanzia, serbando il silenzio per i successivi sette mesi).
Commentario • 1
- 1. Interrogatorio di garanzia: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 3 novembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/05/2019, n. 22103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22103 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2019 |
Testo completo
AIR 22 1 03-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - Sent. n. sez. 450/2019 FRANCESCO MARIA CIAMPI CC 21/03/2019 EMANUELE DI SALVO - R.G.N. 764/2019 Relatore - MAURA NARDIN - MARIAROSARIA BRUNO GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NG CC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/11/2018 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
lette le conclusioni del PG ! RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 8 novembre 2018 la Corte di Appello di Reggio Calabria ha parzialmente accolto la domanda formulata da OC ON per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta detenzione in custodia cautelare in carcere, relativamente al periodo compreso tra il 15 marzo 2011 ed il 5 luglio 2013, data nella quale era stato scarcerato in accoglimento dell'istanza di riesame da parte del Tribunale per il riesame di Reggio Calabria, pronunciatosi in sede di rinvio, a seguito di annullamento da parte della Suprema Corte, in relazione all'imputazione provvisoria per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. da cui é stato successivamente prosciolto con la formula ' per non aver commesso il fatto' dal Tribunale di Palmi.
2. L'ordinanza del giudice della riparazione, riconoscendo la sussistenza di un'ipotesi di ingiustizia formale della detenzione, riducendo, nondimeno, l'indennizzo, aritmeticamente calcolato, nella misura del 20%, ritenendo la sussistenza della colpa lieve dell'interessato, cui ha addebitato di non avere risposto all'interrogatorio di garanzia, serbando il silenzio per i successivi sette mesi, così ponendo in essere una condotta che aveva contribuito al mantenimento della custodia cautelare, non consentendo all'autorità giudiziaria una più ampia visione della vicenda che l'aveva coinvolto. Così determinata la somma la Corte l'ha aumentata del 10%, in ragione dell'incensuratezza di OC ON, definendo l'importo finale in euro 99.195,00. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, formulando due motivi 4. Con il primo lamenta ex art. 606 comma 1^, lett. c) ed e) la violazione della legge processuale, nonché il vizio di motivazione. Osserva che la Corte territoriale, in violazione dell'art. 314, comma 2 cod. proc. pen., ha fondato la decurtazione della somma dovuta per l'equo indennizzo da ingiusta detenzione, facendo riferimento alla sussistenza di un'ipotesi di colpa lieve, nonostante la pacifica non incidenza della colpa nelle ipotesi di ingiustizia c.d. formale, non potendo l'elemento soggettivo assumere efficacia causale laddove il giudice della cautela fosse nelle condizioni di negare o revocare, sulla base degli stessi elementi successivamente esaminati in sede di gravame cautelare.
5. Con la seconda censura fa valere il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, lamentando che il giudice della riparazione non abbia riconosciuto alcun incremento della somma indennitariamente riconosciuta, calcolata sui parametri standard, al fine di renderla effettivamente congrua nel quantum alle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali patite a causa dell'Ingiusta detenzione. Ricorda di avere fornito alla Corte anche la prova dell'esistenza dei pregiudizi patiti, anche in relazione all'impossibilità di onorare il 2 mutuo contratto unitamente alla moglie, con conseguente azione di recupero del credito da parte dell'istituto bancario, cui egli si era rivolto. Sottolinea che l'ordinanza ha, quindi, immotivatamente respinto le richieste formulate sul quantum della liquidazione, erroneamente affermando che le medesime non potevano fondarsi su presunzioni, e non su generiche allegazioni.
6. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto.
2. Va richiamato, per dare soluzione al quesito posto dalla prima doglianza il principio posto dalle Sezioni Unite per il quale "la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010 - dep. 30/08/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). Nell'occasione il Supremo collegio ha, nondimeno, chiarito che tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha pronunciato il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione. Ciò, in quanto, in tal caso, è preclusa la possibilità di valutare l'incidenza della condotta dolosa o colposa dell'imputato, essendo il giudice oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura;
sicché nessuna efficienza causale in ordine alla sua determinazione può attribuirsi al soggetto passivo.
3. Ora, Nel caso di specie la Corte di Appello ha espressamente affermato che la revoca della misura custodiale per mancanza di gravità indiziaria avvenne sulla base dei medesimi elementi vagliati dal giudice della cautela, ancorché in sede di rinvio, a seguito dell'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame da parte della Suprema Corte. Ciò, nondimeno, impedisce, anche da un punto di vista logico, la possibilità di riconoscere efficacia causale a un comportamento dell'istante, ancorché connotato da cola lieve, rispetto all'adozione della misura, in quanto "il GIP era oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura" il che implica l'esclusione della "ravvisabilità di una coefficienza causale nella sua determinazione da parte del soggetto passivo". (ancora Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010 - dep. 30/08/2010, D'Ambrosio). 3 Ed invero, come anche recentemente sottolineato da questa Sezione "solo marginalizzando la (per contro) necessaria idoneità causale del comportamento pur connotato da colpa lieve, e quindi solo dando rilievo ad un giudizio di disapprovazione della condotta tenuta dal richiedente, potrebbe ancora attribuirsi un qualche rilievo alla colpa lieve, che tuttavia sul piano logico-giuridico resterebbe comunque incompatibile con la totale autonomia dell'errore dell'autorità giudiziaria che ha colto indizi di in comportamenti privi di quella pur provvisoria portata dimostrativa richiesta per l'adozione della cautela" Deve, dunque, riaffermarsi il principio così enunciato secondo cui "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto, qualora l'accertamento della insussistenza "ab origine" delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare;
in tale ipotesi, il giudice della riparazione non può neppure al diverso fine della eventuale riduzione dell'entità valutare - dell'indennizzo - la condotta colposa lieve. (Sez. 4, n. 22806 del 06/02/2018 - dep. 22/05/2018, Morante, Rv. 27299301).
4. Al contrario, la Corte di Appello ha erroneamente ritenuto che in presenza di un'ipotesi di ingiustizia formale connotata dalla assenza di gravità indiziaria ab origine si debba e possa prendere in considerazione per la determinazione del quantum dell'indennizzo una eventuale colpa lieve dell'istante.
5. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, relativo all'omessa considerazione dei profili pregiudizievoli allegati, va ricordato che fermo restando il limite massimo previsto dall'art. 315, comma 2^, cod. proc. pen. pari ad in Euro 516.456,90, infatti, l'ammontare della riparazione può discostarsi dal mero calcolo artimetico dell'ammontare giornaliero di Euro 235,82 moltiplicato per il numero dei giorni, allorquando la lesione si palesi divergente e più grave rispetto alle normali conseguenze determinate di ingiusta ed incolpevole detenzione (cfr. fra le tante, Cass., Sez. 4^, n. 10123 del 17/11/2011, Rv. 252026; n. 10690 del 25/2/2010, Rv. 246425; n. 23119 del 13/5/2008, Rv. 240302).
6. Ed invero, se la determinazione della somma fissa giornaliera ed il calcolo aritmetico costituiscono l'individuazione dell'indennità avuto riguardo ad una situazione astratta media, per giustificare lo scostamento, in modo non arbitrario, è necessario avere riguardo a specifici parametri di riferimento - allegati da colui che propone la domanda e dimostrati, ancorché presuntivamente tali da dimostrare l'inadeguatezza della misura matematica il - cui ammontare è predeterminabile con il mero calcolo. 4 7. Ciò premesso, deve ritenersi che qualora la parte istante alleghi la sussistenza di danni che travalichino la medietà della lesione -quali ad esempio quelli derivanti da una grave compromissione dell'attività lavorativa, dal prodursi di danni psico-fisici scaturiti dalla detenzione e da particolari situazioni di pubblica esposizione, dovuti al clamore delle accuse e della carcerazione- la motivazione che si limita a determinare il quantum sulla base del criterio meramente aritmetico non può risolversi in una petizione di principio, senza confrontarsi con l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità di segno completamente diverso.
8. Il provvedimento impugnato non esamina alcuno dei parametri dedotti dall'istante, limita dosi ad affermare la genericità delle allegazioni, e provvede alla liquidazione sulla base della ritenuta equità coincidente con il calcolo aritmetico, apoditticamente ritenuto sattisfattivo in quanto idoneo a compensare tutti gli effetti derivanti dall'ingiusta detenzione.
9. Nondimeno, come si è appena osservato, laddove emerga dagli atti una pluralità e complessità di lesioni personali e patrimoniali, anche al di là del mero discredito sociale, il giudice ha l'obbligo di motivare in modo specifico le ragioni della quantificazione dell'indennizzo senza arrestarsi al calcolo aritmetico, ancorchè questa si fondi su una valutazione equitativa. E ciò perché l'equità, seppure contiene un elemento di discrezionalità, non può sconfinare nella mera enunciazione, occorrendo comunque, anche per rigettare la domanda approfondire le richieste formulate. 10. Con riferimento, dunque doglianze fatte valere in ordine alle conseguenze personali, relative all'attività lavorativa ed al minore reddito derivato dalla privazione della libertà, va rilevato che un discostamento dal parametro aritmetico si giustifica allorquando la situazione creatasi a seguito dell'ingiusta detenzione sia tale da implicare un grave superamento del criterio della medietà, quale un impoverimento tale da modificare uno stile complessivo di vita o lo scioglimento irrecuperabile di rapporti personali o ancora l'induzione di grave malattia, rientrando tutte le altre ipotesi nel concetto di fisiologia dell'incolpevole privazione della libertà. 11. Avuto riguardo a quanto fin qui affermato deve ritenersi che la motivazione sottostante la decisione della Corte di Appello di Reggio Calabria sia del tutto carente, non essendosi messa a confronto con i principii finora enunciati. 12. L'ordinanza impugnata merita quindi di essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria, la quale dovrà procedere a nuove esame 5 Annulla l'ordinanza impugnata Calabria per nuovo esame Cosi deciso il 21/03/2019 Il Consigliere estensore Maura Nardin DEPOSITATO IN CANCELLERIA Tgl. 21/05/19 oggi, IL FUNZIONATY APPIZIAÚDIZIARIO Dott.ssa Irene Caliendo
P.Q.M.
con rinvio alla Corte di appello di Reggio Il Presidente Fracensco Ciampi 6