TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 16/12/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
N. 778/2022
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Barcellona P.G., dott.ssa Maria Rita Cuzzola, in funzione di giudice onorario monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.778 /2022 del Registro Generale Contenzioso
TRA
(C.F. ) nella qualità di legale rappresentante della Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. SINAGRA MARIA TINDARA Parte_2
come da procura in atti.
OPPONENTE
CONTRO
in persona del Legale rappresentante pro tempore, (C.F. ) rappresentata e CP_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. PERROTTA DAVIDE come da procura in atti.
OPPOSTO
avente per OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Le parti hanno precisato le conclusioni (il cui verbale deve intendersi in questa sede richiamato), riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa ed, insistendo nelle domande in esse formulate, hanno chiesto la decisione della causa con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.. All'esito il Giudice Istruttore ha assunto la causa in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
Con decreto ingiuntivo n. 62/2022 (proc. monitorio n. 266/2022 R.G.) del 24.2.2022, notificato il
12.04.2022, emesso da questo Tribunale, ad istanza della ra ingiunto a parte opponente CP_1
legale rappresentante della , di pagare la somma Parte_1 Parte_2
di € 24.145,60, oltre interessi fino al soddisfo, € 145,50 per spese vive ed € 550,00 per compensi, spese generali come per legge, IVA e CPA.
Oggetto della pretesa era l'omesso versamento degli importi relativi alla fornitura di energia elettrica e metano, giusto contratto di fornitura del 3.12.2013.
L'opponente, con atto di citazione depositato il 27.05.2022 proponeva opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo, chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande:
“1) In via preliminare: • Dichiarare improcedibile la domanda di parte opposta e, quindi, la nullità del Decreto Ingiuntivo
n. 62/2022 atteso il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e, in ogni caso, per intervenuta prescrizione. In via principale: • Annullare, caducare e dichiarare nullo il D.I. n. 62/2022 per le ragioni sopra esposte e/o con qualsiasi statuizione. In subordine: • Ridurre l'importo nei limiti del giusto e del provato;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio (oltre spese generali, IVA e CPA). Con riserva di formulare ogni ed opportuno mezzo istruttorio”.
In particolare, a sostegno delle proprie difese, l'opponente ribadiva la fondatezza dell'eccezione di improcedibilità per intervenuta prescrizione del credito, evidenziando che la pretesa riguardava canoni risalenti al 2015 e che, pertanto, il termine prescrizionale quinquennale doveva considerarsi decorso. Tale termine risultava regolarmente interrotto dalle diffide del 9.10.2015 e del 27.09.2016, mentre – secondo quanto eccepito - non poteva riconoscersi efficacia interruttiva alle successive diffide del 15.12.2020 e del
25.11.2021. Tali comunicazioni, infatti, erano state inviate all'indirizzo di Barcellona, via Centineo di
Portosalvo n. 21, presso il quale l'opponente non risiedeva da tempo, giusto certificato storico di residenza prodotto agli atti. Inoltre, secondo quanto eccepito dall'opponente, la sottoscrizione apposta sulle relative ricevute Proc. N° 778/2022 R.G. non poteva riferirsi al sig. , il quale in corso di Parte_2
causa ne disconosceva formalmente l'autenticità.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.11.2022, si costituiva la società ontestando CP_1
le difese di parte opponente, chiedendo: “in via preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da Parte_1
, in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di
[...]
cui al presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- con vittoria degli onorari di lite, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario Avv. Davide Perrotta. Con ogni più ampia riserva di articolare in seguito i mezzi istruttori.”
Sosteneva l'opposta, di aver sollecitato il Sig. al pagamento delle fatture rimaste Parte_1
insolute per il periodo di fornitura prestato in favore dell'opponente con gli atti di invito ad adempiere, interrompendo il decorso di ogni termine prescrizionale con diffida e costituzione in mora inviati rispettivamente in data 9.10.2015, 27.9.2016, 15.12.2020 e 25.11.2021, allegati al monitorio.
Dopo aver instaurato il contraddittorio, all'udienza del 20.12.2022 il GI - sciogliendo la riserva - concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie. Con ordinanza del 14.07.2023, all'esito dell'udienza del 13.07.2023, ritenuta ammissibile la prova per testi articolata dall'opponente, lo stesso rinviava all'udienza del 14.12.2023, successivamente differita al
22.02.2024 per impedimento del teste. In tale data veniva escusso il teste , riservando il Testimone_1
GI ogni decisione sulle ulteriori richieste istruttorie.
Con decreto del 02.04.2024 il GI, rilevata la ritualità dell'istanza di verificazione della firma apposta sulle ricevute delle raccomandate del 15.12.2020 e del 25.11.2021 e ritenuta necessaria una consulenza tecnica d'ufficio, nominava CTU la dott.ssa fissando l'udienza del 27.06.2024 per Persona_1
il giuramento e invitando le parti a depositare le scritture di comparazione e la documentazione richiesta, incluso il contratto di fornitura in originale.
Con provvedimento del 09.07.2024, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza del 14.01.2025 per l'esame della consulenza tecnica. Successivamente, con decreto del
22.01.2025, il processo veniva ulteriormente rinviato al 26.06.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Infine, con decreto del 09.07.2025, ritenute le note scritte sostitutive dell'udienza ed esaminata la documentazione prodotta, il Giudice assumeva la causa in decisione, assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, l'opposizione è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti.
In via principale giova ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, seguita da questo Tribunale, non è una impugnazione del decreto stesso volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex articoli 633 e 638 cpc.; pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (ovvero del creditore istante) rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della opposizione (vedi “ex multis” Cass. 25.5.1999 n. 5055; Cass. 23.2.2002 n. 2573).
Ne consegue che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto (che ha posizione sostanziale di attore), e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto) (Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 16 maggio 2019 n. 13240).
In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Ne consegue che, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id
25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass. 8.5.1976
n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n.
12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006,
n. 2421): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
Tutto ciò premesso, preliminarmente, va decisa l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito vantato da parte dell'odierna opposta società così come formulata da parte opponente. CP_1
In ordine a ciò si osserva che la somministrazione è “il contratto con il quale una parte si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose” (art. 1559 cod. civ.). Piace in dottrina ampliarne il significato definendo la somministrazione come un contratto finalizzato alla soddisfazione di un bisogno durevole del somministrato.
A seconda dell'oggetto del contratto e delle modalità con cui viene eseguito, è possibile distinguere diverse tipologie di somministrazione. Nel caso della fornitura di energia, il bene oggetto del contratto viene trasferito in proprietà al consumatore in maniera continuativa, secondo il suo fabbisogno, attraverso prestazioni periodiche che rimangono autonome tra loro, senza tuttavia incidere sull'unitarietà complessiva del rapporto di fornitura.
Ciò detto, l'esigibilità dei corrispettivi per l'esecuzione di tali periodiche prestazioni soggiace al termine di prescrizione breve quinquennale dettato dall'art. 2948 n. 4 c.c., in quanto trattasi di pagamenti da effettuarsi periodicamente entro l'anno oppure in termini più brevi. Con Legge di Bilancio 2020, il termine di prescrizione è stato poi fissato in due anni per le bollette luce, se emesse a partire dal 1° marzo 2018 e per le bollette gas, se emesse dal 1° gennaio 2019, recependo una nuova disciplina (Legge 205 del 27
dicembre 2017 (art. 1, commi da 4 a 10) sollecitata da quasi tutte le associazioni dei consumatori, nel settore dell'istituto della prescrizione nei contratti di energia elettrica e gas.
Tutto ciò premesso, ritenuto che la richiesta di pagamento riguarda la fornitura di energia elettrica e metano di cui alle fatture emesse nel periodo tra il 27.03.15 ed il 15.07.2015, così come affermato da parte opponente e non contestato da parte opposta, l'eccezione di intervenuta prescrizione risulta essere meritevole di accoglimento.
In ossequio a quanto disposto dal Giudice istruttore, difatti, seppur la società abbia provveduto CP_1
al deposito degli originali della documentazione contrattuale, nonché degli atti di invito ad adempiere e diffida e costituzione in mora, inviate rispettivamente in data 9.10.2015, 27.9.2016, 15.12.2020 e, da ultimo, 25.11.2021, non può che rilevarsi quanto emerso in sede istruttoria all'esito delle operazioni peritali disposte con ordinanza del 2.4.2024 ed espletate dal CTU, dott.ssa , al fine di verificare Per_1 l'autenticità della firma del Sig. , proprio sulle ricevute delle raccomandate del Parte_1
15.12.2020 e del 25.11.2021. Tali firme, nel corso del giudizio e con memoria ex art. 183, n. 3, erano state formalmente disconosciute dall'opponente ai sensi degli artt. 214 e ss. c.p.c.
Sul punto, all'esito dei suddetti accertamenti, le risultanti della CTU grafologica sono chiare. La consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla dott.ssa ha fornito un esito univoco, Persona_1
concludendo che “Le firme apposte sulle raccomandate datate 15-11-20 e 25-11-21, oggetto dell'accertamento peritale, comparate con le firme di sicura provenienza della Sig. risultano con alta probabilità apocrife”. Parte_1
Pertanto, considerato che il parere del CTU risulta esauriente, congruamente motivato e privo di vizi logici, avendo evidenziato la presenza di “alcune somiglianze meramente formali tra le sottoscrizioni in verifica e quelle comparative”, ma soprattutto di “rilevanti discordanze sostanziali” confermate dal raffronto diretto tra le firme contestate e quelle di sicura provenienza, il Giudice non ritiene di discostarsi da tali conclusioni.
Ne consegue che le firme sulle ricevute del 15.12.2020 e del 25.11.2021 devono considerarsi apocrife, non potendo pertanto le relative diffide produrre effetti interruttivi della prescrizione.
Tale risultanza peritale ha confermato, quindi, quanto eccepito da parte opponente, il quale ha sostenuto di non essere mai venuto a conoscenza di alcun atto idoneo a interrompere la prescrizione, sicché il termine quinquennale previsto dalla legge risulta pienamente maturato. Infatti, tra l'ultimo atto di costituzione in mora certo e valido, risalente al 27.09.2016 (data dell'ultima notifica validamente effettuata a mezzo PEC), e la proposizione del ricorso monitorio, depositato in data 23.02.2022, risulta decorso un termine maggiore rispetto a quello quinquennale previsto dalla legge per la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme de quo. Pertanto, deve ritenersi che il credito vantato dall'opposta società
[...]
in relazione alla somma oggetto di ingiunzione pari ad €.24.145,60 sia prescritto. CP_1
L'accettazione della superiore eccezione risulta essere assorbente di qualsiasi altra questione e comporta l'accoglimento della proposta opposizione ed il rigetto delle domande così come formulate dall'opposta, con la conseguente revoca del D.I. impugnato. Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'opposta, società , CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del
D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante l'entità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 778/2022, così provvede:
- dichiara prescritto il credito della n relazione alla somma di € 24.145,60; CP_1
- accoglie l'opposizione per i motivi meglio specificati in parte motiva;
- revoca il D.I. n. 62/2022, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 24.02.2022, per quanto in narrativa;
- condanna, l'opposta società in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento, in favore dell'opponente legale rappresentante della Parte_1 [...]
, delle spese e compensi di giudizio, che tenuto, conto della natura e dello svolgimento Parte_2
della causa, si liquidano nella somma complessiva di euro 2.540,00 secondo i criteri indicati, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte opposta.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 16.12.2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Maria Rita Cuzzola