Art. 2.
Le disposizioni della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , appresso indicate, sono modificate come segue:
Art. 20. - Le parole "a Corte di appello, a tribunale o a pretura unificata" sono sostituite con le parole "o all'ufficio unico costituito presso la Corte di appello presso il tribunale".
Art. 21, secondo comma. - Dopo le parole "Il capo dell'ufficio giudiziario" sono inserite le parole "nelle sedi che non sono capoluogo di distretto".
Terzo comma. - Le parole "il Primo presidente" sono sostituite con le parole "il Primo presidente della Corte di cassazione o il presidente della Corte di appello".
Art. 40, primo comma. - Dopo le parole "dall'ufficiale giudiziario dirigente" sono inserite le parole "lo ufficio unico"; alle parole "alla Corte" sono sostituite le parole "allo stesso ufficio".
Sono soppresse le parole "ed ove manchi, dall'ufficiale giudiziario dirigente del tribunale del capoluogo".
Art. 56, quarto comma. - Le parole "di cui allo art. 128" sono sostituite con le parole "di cui allo art. 129" e le parole "di cui agli articoli 127 e seguenti" sono sostituite con le parole "di cui agli articoli 128 e 129".
Sono soppresse le parole "in ogni caso".
Art. 71, ultimo comma. - Le parole "di cui agli articoli 127 e seguenti" sono sostituite con le parole "di cui agli articoli 128 e 129".
Art. 75, secondo comma. - Le parole "di cui allo art. 128" sono sostituite con le parole "di cui all'articolo 129". Sono soppresse le parole "in ogni caso".
Art. 130, ultimo comma. - Le parole "su proposta del Primo presidente della Corte" sono sostituite con le parole "su proposta del Primo presidente della Corte di cassazione o del presidente della Corte di appello".
Art. 143, quinto comma. - Le parole "della pretura o del tribunale, e da un magistrato delegato dal Primo presidente della Corte negli altri casi" sono sostituite con le parole "addetto alla pretura o all'ufficio unico costituito presso il tribunale, da un magistrato delegato dal Primo presidente della Corte di cassazione o dal presidente della Corte di appello, se trattasi di ufficiale giudiziario addetto rispettivamente alla Corte di cassazione o all'ufficio unico costituito presso la Corte di appello".
Art. 146, secondo comma. - Le parole "della pretura o del tribunale, ed al Primo presidente della Corte negli altri casi;" sono sostituite con le parole "addetto alla pretura o all'ufficio unico costituito presso il tribunale, ed al Primo presidente della Corte di cassazione o al presidente della Corte di appello, se trattasi di ufficiale giudiziario addetto rispettivamente alla Corte di cassazione o all'ufficio unico costituito presso la Corte di appello".
Quinto comma. - Le parole "su proposta del Primo presidente della Corte o del procuratore generale" sono sostituite con le parole "su proposta, del Primo presidente della Corte di cassazione o del presidente della Corte di appello o del procuratore generale presso le stesse Corti".
Art. 149, primo comma. - Le parole "di cui allo art. 85 riguardanti la tabella organica e quella dei posti di ufficio" sono sostituite con le parole "di cui allo art. 85 riguardanti la riduzione dei posti".
Art. 160, terzo comma. - Le parole "negli articoli 127, 128, 129 e 142" sono sostituite con le parole "negli articoli 128, 129 e 142".
Le disposizioni della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , appresso indicate, sono modificate come segue:
Art. 20. - Le parole "a Corte di appello, a tribunale o a pretura unificata" sono sostituite con le parole "o all'ufficio unico costituito presso la Corte di appello presso il tribunale".
Art. 21, secondo comma. - Dopo le parole "Il capo dell'ufficio giudiziario" sono inserite le parole "nelle sedi che non sono capoluogo di distretto".
Terzo comma. - Le parole "il Primo presidente" sono sostituite con le parole "il Primo presidente della Corte di cassazione o il presidente della Corte di appello".
Art. 40, primo comma. - Dopo le parole "dall'ufficiale giudiziario dirigente" sono inserite le parole "lo ufficio unico"; alle parole "alla Corte" sono sostituite le parole "allo stesso ufficio".
Sono soppresse le parole "ed ove manchi, dall'ufficiale giudiziario dirigente del tribunale del capoluogo".
Art. 56, quarto comma. - Le parole "di cui allo art. 128" sono sostituite con le parole "di cui allo art. 129" e le parole "di cui agli articoli 127 e seguenti" sono sostituite con le parole "di cui agli articoli 128 e 129".
Sono soppresse le parole "in ogni caso".
Art. 71, ultimo comma. - Le parole "di cui agli articoli 127 e seguenti" sono sostituite con le parole "di cui agli articoli 128 e 129".
Art. 75, secondo comma. - Le parole "di cui allo art. 128" sono sostituite con le parole "di cui all'articolo 129". Sono soppresse le parole "in ogni caso".
Art. 130, ultimo comma. - Le parole "su proposta del Primo presidente della Corte" sono sostituite con le parole "su proposta del Primo presidente della Corte di cassazione o del presidente della Corte di appello".
Art. 143, quinto comma. - Le parole "della pretura o del tribunale, e da un magistrato delegato dal Primo presidente della Corte negli altri casi" sono sostituite con le parole "addetto alla pretura o all'ufficio unico costituito presso il tribunale, da un magistrato delegato dal Primo presidente della Corte di cassazione o dal presidente della Corte di appello, se trattasi di ufficiale giudiziario addetto rispettivamente alla Corte di cassazione o all'ufficio unico costituito presso la Corte di appello".
Art. 146, secondo comma. - Le parole "della pretura o del tribunale, ed al Primo presidente della Corte negli altri casi;" sono sostituite con le parole "addetto alla pretura o all'ufficio unico costituito presso il tribunale, ed al Primo presidente della Corte di cassazione o al presidente della Corte di appello, se trattasi di ufficiale giudiziario addetto rispettivamente alla Corte di cassazione o all'ufficio unico costituito presso la Corte di appello".
Quinto comma. - Le parole "su proposta del Primo presidente della Corte o del procuratore generale" sono sostituite con le parole "su proposta, del Primo presidente della Corte di cassazione o del presidente della Corte di appello o del procuratore generale presso le stesse Corti".
Art. 149, primo comma. - Le parole "di cui allo art. 85 riguardanti la tabella organica e quella dei posti di ufficio" sono sostituite con le parole "di cui allo art. 85 riguardanti la riduzione dei posti".
Art. 160, terzo comma. - Le parole "negli articoli 127, 128, 129 e 142" sono sostituite con le parole "negli articoli 128, 129 e 142".