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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/12/2025, n. 4894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4894 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3209/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Lucia Perna ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 02/12/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3209/2025 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti PASQUALE MIGLIACCIO e DOMENICO
MIRRA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente p.t., CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti LUCA CUZZUPOLI, ITALA CP_2
AV TA, NI MO e DA NG
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti. Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 09.05.2024, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile, non riconosciuto a seguito di domanda del 20/07/2023.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione escludendo la sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere e riconoscendo al ricorrente una percentuale di invalidità pari al 59%.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 06/03/2025, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
Richiesti chiarimenti al c.t.u. già nominato nella fase ATP, all'odierna udienza la causa veniva decisa, previa lettura delle note.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Le doglianze del ricorrente sono incentrate in gran parte sul solo assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente valutato il quadro patologico da cui la stessa sarebbe affetta.
Inoltre, si assumeva un peggioramento delle proprie condizioni di salute, come si evince dalla documentazione medica successiva depositata in atti. I già menzionati certificati venivano valutati dal perito, applicandosi l'art. 149 disp. atti al caso di specie.
Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, all'udienza del 23/09/2025 venivano richiesti chiarimenti al già nominato c.t.u. in ATP.
Osserva il Tribunale che i chiarimenti resi dal ctu appaiono coerenti intrinsecamente e compatibili con le risultanze istruttorie nonché immuni da vizi logici sicché sono tali da poter fondare la presente decisione. Le predette conclusioni inducono a ritenere non sussistente il requisito sanitario oggetto dell'istanza di ATP e, quindi, del presente giudizio di opposizione.
Deve invero ritenersi che dall'intera documentazione in atti non emergono dati clinici e tecnici tali da contraddire quanto diagnosticato dal ctu della fase di ATP nella relazione tecnica depositata.
Deve, in particolare, ritenersi che dal quadro patologico profilato la ricorrente è affetta da esiti di frattura spiroide composta del malleolo peroniero destro nel 2024; pollice a scatto alla mano sinistra;
tireopatia micronodulare in tireodite autoimmune;
mastectomia sinistra per carcinoma primitivo mammario duttale infiltrante nel 2015 trattato post chirurgicamente con terapia ormonale;
esiti chirurgici di rimozione di tumore benigno della mandibola destra nel 2018; osteoporosi della colonna lombare;
obesità di grado lieve (BMI 33 kg/m2).
Il consulente, chiamato a chiarimenti, riferiva: “La valutazione di documentazione sanitaria, così come la valutazione di una condizione clinica, è un atto squisitamente
Medico. Trattasi inoltre di certificazioni mediche specialistiche;
pertanto, è fondamentale che la determinazione di un valore da assegnare a cose o fatti ai fini di un giudizio – nel caso specifico – sia lasciata alla figura del Medico e non all'interpretazione di altre figure professionali;
Si precisa inoltre che la visita medica
è un passaggio fondamentale ai fini di un giudizio medico-legale, rappresentando un momento di prova oggettivo;
pertanto, può prescindere da test soggettivi effettuati in differenti periodi e basati sul diverso grado di collaborazione del paziente.
La sig.ra è affetta da : esiti di frattura spiroide composta del Parte_1
malleolo peroniero destro nel 2024; pollice a scatto alla mano sinistra;
tireopatia micronodulare in tireodite autoimmune;
mastectomia sinistra per carcinoma primitivo mammario duttale infiltrante nel 2015 trattato post chirurgicamente con terapia ormonale;
esiti chirurgici di rimozione di tumore benigno della mandibola destra nel
2018; osteoporosi della colonna lombare;
obesità di grado lieve (BMI 33 kg/m2) con artrosi di grado lieve, ipertensione arteriosa, diabete mellito tipo 2. Si tratta di soggetto infra65enne per cui il suo complesso menomativo andrà valutato in ottemperanza ai riferimenti tabellari di cui al D.M. 5-2-1992.
Si accoglie l'osservazione relativa alla richiesta di valutazione dell'artrosi di grado lieve. Gli esiti di frattura spiroide composta del malleolo peroniero destro nel 2024, il pollice a scatto alla mano sinistra, l'osteoporosi della colonna lombare, l'obesità di grado lieve (BMI 33 kg/m2) e artrosi di grado lieve sono valutabili, complessivamente, al 35% con criterio analogico-proporzionale al riferimento tabellare n. 7105 “obesità
- (indice di massa corporea compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosiche 31-
40%”.
Si accoglie l'osservazione relativa alla richiesta di valutazione dell'ipertensione arteriosa. Tale condizione è ascrivibile alla I classe NYHA. Si precisa che la classificazione NYHA è una classificazione utilizzata per definire la capacità funzionale e la gravità dell'insufficienza cardiaca. Sulla base della storia anamnestica, della visita medica effettuata (non si è evidenziato affaticamento, palpitazioni, dispnea
o dolore anginoso a seguito di attività fisica ordinaria) e degli esami strumentali agli atti dai quale non emergono rilevanti danni d'organo, si è ritenuto inquadrare tale condizione patologica nella I classe NYHA, valutandola al 15% in ottemperanza al riferimento tabellare n. 6445 “coronaropatia lieve (I classe NYHA)- 11-20%”. Il diabete mellito di tipo 2 in ottimo compenso glicemico in dietoterapia e terapia educazionale e non farmacologica non impatta, allo stato attuale, in modo significativo sullo stato di saluto generale della ricorrente e pertanto non è valutabile ai fini medico legale per l'invalidità. La mastectomia sinistra nel 2015 per carcinoma primitivo mammario duttale infiltrante trattato post chirurgicamente con terapia ormonale sono valutabili al 34% in ottemperanza al riferimento tabellare n. 8006 “mammectomia” –
34%. Gli esiti chirurgici di rimozione di tumore benigno della mandibola destra nel
2018 sono valutabili al 11 % in ottemperanza al riferimento tabellare n. 9322 a
“neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale-11%). La tireopatia micronodulare in tiroidite autoimmune, non impatta, allo stato attuale, in modo significativo sullo stato di saluto generale della ricorrente e pertanto non è valutabile ai fini medico legale per l'invalidità.
Difatti, il ctu concludeva: “Il complesso menomativo determina un grado di invalidità del 68%, quindi la ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari utili alla concessione dell'assegno d'assistenza mensile..”
Tali patologie conducono ad un coefficiente di invalidità non indennizzabile nei termini previsti dalla legge.
Ne consegue che già all'epoca della ctu nel procedimento per ATP non sussisteva il requisito sanitario, dovendosi evidentemente ritenere, anche alla luce dei chiarimenti resi dal dott. non sussistenti le condizioni sanitarie richieste in sede Per_1
amministrativa.
Per tali ragioni il ricorso va respinto.
Visto l'art.152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord , definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. rigetta il ricorso in opposizione e riconosce il ricorrente invalido al 68%;
b. nulla per le spese;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 04/12/2025 il GOP dott.ssa Lucia Perna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Lucia Perna ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 02/12/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3209/2025 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti PASQUALE MIGLIACCIO e DOMENICO
MIRRA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente p.t., CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti LUCA CUZZUPOLI, ITALA CP_2
AV TA, NI MO e DA NG
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti. Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 09.05.2024, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile, non riconosciuto a seguito di domanda del 20/07/2023.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione escludendo la sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere e riconoscendo al ricorrente una percentuale di invalidità pari al 59%.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 06/03/2025, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
Richiesti chiarimenti al c.t.u. già nominato nella fase ATP, all'odierna udienza la causa veniva decisa, previa lettura delle note.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Le doglianze del ricorrente sono incentrate in gran parte sul solo assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente valutato il quadro patologico da cui la stessa sarebbe affetta.
Inoltre, si assumeva un peggioramento delle proprie condizioni di salute, come si evince dalla documentazione medica successiva depositata in atti. I già menzionati certificati venivano valutati dal perito, applicandosi l'art. 149 disp. atti al caso di specie.
Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, all'udienza del 23/09/2025 venivano richiesti chiarimenti al già nominato c.t.u. in ATP.
Osserva il Tribunale che i chiarimenti resi dal ctu appaiono coerenti intrinsecamente e compatibili con le risultanze istruttorie nonché immuni da vizi logici sicché sono tali da poter fondare la presente decisione. Le predette conclusioni inducono a ritenere non sussistente il requisito sanitario oggetto dell'istanza di ATP e, quindi, del presente giudizio di opposizione.
Deve invero ritenersi che dall'intera documentazione in atti non emergono dati clinici e tecnici tali da contraddire quanto diagnosticato dal ctu della fase di ATP nella relazione tecnica depositata.
Deve, in particolare, ritenersi che dal quadro patologico profilato la ricorrente è affetta da esiti di frattura spiroide composta del malleolo peroniero destro nel 2024; pollice a scatto alla mano sinistra;
tireopatia micronodulare in tireodite autoimmune;
mastectomia sinistra per carcinoma primitivo mammario duttale infiltrante nel 2015 trattato post chirurgicamente con terapia ormonale;
esiti chirurgici di rimozione di tumore benigno della mandibola destra nel 2018; osteoporosi della colonna lombare;
obesità di grado lieve (BMI 33 kg/m2).
Il consulente, chiamato a chiarimenti, riferiva: “La valutazione di documentazione sanitaria, così come la valutazione di una condizione clinica, è un atto squisitamente
Medico. Trattasi inoltre di certificazioni mediche specialistiche;
pertanto, è fondamentale che la determinazione di un valore da assegnare a cose o fatti ai fini di un giudizio – nel caso specifico – sia lasciata alla figura del Medico e non all'interpretazione di altre figure professionali;
Si precisa inoltre che la visita medica
è un passaggio fondamentale ai fini di un giudizio medico-legale, rappresentando un momento di prova oggettivo;
pertanto, può prescindere da test soggettivi effettuati in differenti periodi e basati sul diverso grado di collaborazione del paziente.
La sig.ra è affetta da : esiti di frattura spiroide composta del Parte_1
malleolo peroniero destro nel 2024; pollice a scatto alla mano sinistra;
tireopatia micronodulare in tireodite autoimmune;
mastectomia sinistra per carcinoma primitivo mammario duttale infiltrante nel 2015 trattato post chirurgicamente con terapia ormonale;
esiti chirurgici di rimozione di tumore benigno della mandibola destra nel
2018; osteoporosi della colonna lombare;
obesità di grado lieve (BMI 33 kg/m2) con artrosi di grado lieve, ipertensione arteriosa, diabete mellito tipo 2. Si tratta di soggetto infra65enne per cui il suo complesso menomativo andrà valutato in ottemperanza ai riferimenti tabellari di cui al D.M. 5-2-1992.
Si accoglie l'osservazione relativa alla richiesta di valutazione dell'artrosi di grado lieve. Gli esiti di frattura spiroide composta del malleolo peroniero destro nel 2024, il pollice a scatto alla mano sinistra, l'osteoporosi della colonna lombare, l'obesità di grado lieve (BMI 33 kg/m2) e artrosi di grado lieve sono valutabili, complessivamente, al 35% con criterio analogico-proporzionale al riferimento tabellare n. 7105 “obesità
- (indice di massa corporea compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosiche 31-
40%”.
Si accoglie l'osservazione relativa alla richiesta di valutazione dell'ipertensione arteriosa. Tale condizione è ascrivibile alla I classe NYHA. Si precisa che la classificazione NYHA è una classificazione utilizzata per definire la capacità funzionale e la gravità dell'insufficienza cardiaca. Sulla base della storia anamnestica, della visita medica effettuata (non si è evidenziato affaticamento, palpitazioni, dispnea
o dolore anginoso a seguito di attività fisica ordinaria) e degli esami strumentali agli atti dai quale non emergono rilevanti danni d'organo, si è ritenuto inquadrare tale condizione patologica nella I classe NYHA, valutandola al 15% in ottemperanza al riferimento tabellare n. 6445 “coronaropatia lieve (I classe NYHA)- 11-20%”. Il diabete mellito di tipo 2 in ottimo compenso glicemico in dietoterapia e terapia educazionale e non farmacologica non impatta, allo stato attuale, in modo significativo sullo stato di saluto generale della ricorrente e pertanto non è valutabile ai fini medico legale per l'invalidità. La mastectomia sinistra nel 2015 per carcinoma primitivo mammario duttale infiltrante trattato post chirurgicamente con terapia ormonale sono valutabili al 34% in ottemperanza al riferimento tabellare n. 8006 “mammectomia” –
34%. Gli esiti chirurgici di rimozione di tumore benigno della mandibola destra nel
2018 sono valutabili al 11 % in ottemperanza al riferimento tabellare n. 9322 a
“neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale-11%). La tireopatia micronodulare in tiroidite autoimmune, non impatta, allo stato attuale, in modo significativo sullo stato di saluto generale della ricorrente e pertanto non è valutabile ai fini medico legale per l'invalidità.
Difatti, il ctu concludeva: “Il complesso menomativo determina un grado di invalidità del 68%, quindi la ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari utili alla concessione dell'assegno d'assistenza mensile..”
Tali patologie conducono ad un coefficiente di invalidità non indennizzabile nei termini previsti dalla legge.
Ne consegue che già all'epoca della ctu nel procedimento per ATP non sussisteva il requisito sanitario, dovendosi evidentemente ritenere, anche alla luce dei chiarimenti resi dal dott. non sussistenti le condizioni sanitarie richieste in sede Per_1
amministrativa.
Per tali ragioni il ricorso va respinto.
Visto l'art.152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord , definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. rigetta il ricorso in opposizione e riconosce il ricorrente invalido al 68%;
b. nulla per le spese;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 04/12/2025 il GOP dott.ssa Lucia Perna