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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/03/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 137/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 137 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
appellanti rappresentati e difesi dall'avv. Silvia Berta contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
appellata rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Arrigo e Claudia De Pellegrini
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 747/2023 del Tribunale di Treviso emessa e depositata in data 02.05.2023.
Conclusioni di parte appellante:
1 “Accertarsi la nullità della notifica dell'atto di citazione in primo grado e conseguentemente dichiararsi la nullità della sentenza appellata e la rimessione al giudice di primo grado ex art. 354 cpc.
Condanna della controparte al ristoro delle spese di lite del presente giudizio stante anche la evidente mala fede della controparte con distrazione a favore del procuratore antistatario”.
Conclusioni di parte appellata:
“Nel merito: rigettare l'appello proposto da e , in quanto Parte_1 Parte_2 inammissibile e infondato, in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare integralmente
l'impugnata sentenza n. 747/2023 del Tribunale di Treviso, per tutti i motivi dedotti in narrativa, anche ex art.348 bis c.p.c. ovvero anche con decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio, oltre Iva e CAP e spese generali di studio come per legge. Venezia, lì 02 gennaio
2025”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., Controparte_1
conveniva in giudizio e esponendo che:
[...] Parte_1 Parte_2
- l'attrice era proprietaria del castello Brandolini di Cison di Valmarino, via Brando
Brandolini 27, il cui accesso veicolare avveniva attraverso una strada asfaltata di esclusiva proprietà della stessa che dalla pubblica via Brando Brandolini conduce al castello;
- in prossimità del cancello di accesso a tale strada, alla sinistra percorrendo la strada salendo verso il maniero, era situato l'immobile di proprietà di Parte_1
- che la , ed il di lei marito, , erano soliti parcheggiare Parte_1 Parte_2 autovetture sul sedime della strada di proprietà dell'attrice, con conseguente restringimento della strada, spesso percorsa anche da mezzi di ampie dimensioni, e al di fuori della strada stessa, nonostante il fondo di fosse beneficiario di una sola servitù di Parte_1
passaggio sulla detta strada e non anche di una servitù di parcheggio;
2 - che la aveva anche illegittimamente posizionato sui merli del castello una Parte_1
guaina catramata.
Sulla scorta di tali premesse l'attrice chiedeva l'accertamento dell'inesistenza di qualsivoglia servitù a favore del fondo appartenente a ed a carico di quello Parte_1
appartenente a (salva la servitù di passaggio descritta in Controparte_1
narrativa) e la condanna dei convenuti a rimuovere ogni bene mobile, ivi comprese le autovetture, dalla proprietà attorea, e la guaina catramata sui merli del castello, nonché
l'inibizione agli stessi per il futuro della facoltà di parcheggiare i veicoli sulla proprietà attorea, con fissazione, ex art. 614 bis c.p.c., di una somma di denaro per ogni violazione giornaliera del divieto.
I convenuti non si costituivano e venivano dichiarati contumaci.
Dopo aver assunto la prova testimoniale, il Tribunale di Treviso, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva le domande attoree così statuendo:
“1- Accoglie la domanda di negatoria servitutis e per l'effetto accerta l'inesistenza di qualsivoglia servitù a favore dei fondi appartenenti alla signora (così Parte_1
descritti: Catasto Terreni - Comune di Cison di Valmarino - foglio 14 - mappali 1842 -
1414 - 268, nonché NCEU-Comune di Cison di Valmarino - Sez. B - foglio V - mappale
267, così come risultanti dal rogito notarile 12 dicembre 1991 ed a carico di quelli appartenenti alla (salva la servitù di passaggio descritta in Controparte_1
narrativa di citazione) così catastalmente descritti: Catasto Terreni - Comune di Cison di
Valmarino - foglio 14 - mappali 1412 – 1411) ;
2- condanna E a rimuovere i veicoli Parte_1 Parte_2
presenti sui luoghi di causa, ossia la strada che conduce al castello e luoghi limitrofi;
3- fa divieto a E per il futuro di lasciare in Parte_1 Parte_2
sosta auto o altri veicoli sia sul sedime della strada che sulle aree limitrofe;
4- fissa, ex art. 614 bis cpc, la somma di euro 50,00 (cinquanta) a carico dei convenuti
e per ogni violazione futura del divieto di Parte_1 Parte_2
parcheggio dagli stessi commessa;
Co ordina a E la rimozione della guaina Parte_1 Parte_2
catramata posta sui merli del castello;
3
6- condanna E a rifondere a Parte_1 Parte_2
GIÀ le spese di lite che si liquidano come Controparte_1 CP_1 segue […]”.
2. Con atto di citazione notificato in data 27.01.2024, e Parte_1 [...]
hanno impugnato la sentenza, chiedendo che ne sia dichiarata la nullità con Parte_2
rimessione della causa al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c.
Essi deducono di esserne venuti a conoscenza solo in data 16.1.2024, allorquando la sentenza è stata loro notificata unitamente ad atto di precetto, e denunciano la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, eseguita con il rito degli irreperibili, sebbene gli stessi all'epoca risiedessero regolarmente in Cison di Valmarino, via Brando Brandolini
27.
Lamentano che dalla relata di notifica redatta il 24.08.2021 dall'ufficiale giudiziario emerge che lo stesso non ha compiuto alcuna attività di ricerca e/o assunto alcuna informazione, in quanto egli dichiara “..anzi omesso notifica in quanto all'indirizzo indicato rinvengo un immobile disabitato, mancante della porta d'accesso e recante gravi danni presumibilmente derivanti da incendio. Si dà atto di NON aver potuto acquisire informazioni sulla destinataria/o avendo rinvenuto la casa comunale di Cison di Valmarino chiusa alle ore 9.36. Cison di Valmarino 24.8.2021.”
Sostengono, inoltre, che il legale rappresentante della società attorea era perfettamente a conoscenza che essi abitavano in loco.
3. Si è costituita la quale ha chiesto che il gravame sia Controparte_1
dichiarato inammissibile per tardività ed ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. o che venga comunque rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
4. L'unica censura sollevata dagli appellanti è infondata.
Innanzitutto risulta ex actis che un primo tentativo di notifica dell'atto introduttivo del giudizio ai convenuti è stato eseguito dall'attrice a mezzo posta presso il luogo in cui e avevano fissato all'epoca la loro residenza Parte_1 Parte_2
anagrafica, ovverosia a Cison di Valmarino (Tv), via Brando Brandolini n. 27.
4 Entrambi i plichi raccomandati sono tornati al mittente con la dicitura apposta dall'addetto postale il 28.07.2021 di mancata consegna “per irreperibilità del destinatario”.
Un secondo tentativo di notifica a mani è stato effettuato in data 24.08.2021 dall'ufficiale giudiziario, il quale in entrambe le relate di notifica scrive quanto segue: “anzi omessa notifica in quanto all'indirizzo indicato rinvengo un immobile disabitato, mancante della porta di accesso e recante gravi danni presumibilmente derivanti da incendio. Si dà atto di non aver potuto acquisire informazioni sul destinatario avendo rinvenuto la casa comunale di Cison di Valmarino chiusa alle ore 09:36”.
Infine il terzo tentativo di notifica è quello eseguito mediante il compimento delle formalità previste dall'art. 143 c.p.c., con il deposito dell'atto nella casa comunale di Cison di
Valmarino in data 08.09.2021.
Com'è noto, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione (v. Cass.
n. 6462 del 19/03/2007).
Nelle due relate di notifica l'ufficiale giudiziario attesta che:
- l'immobile ove i convenuti avevano fissato la loro residenza anagrafica era disabitato
(“all'indirizzo indicato rinvengo un immobile disabitato”);
- l'immobile era “mancante della porta di accesso”;
- l'immobile recava “gravi danni presumibilmente derivanti da incendio”;
- “di non aver potuto acquisire informazioni sul destinatario avendo rinvenuto la casa comunale di Cison di Valmarino chiusa alle ore 09:36”.
In punto di diritto si osserva che l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza delle
5 ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio
(Cass. n. 19012 del 31/07/2017).
Nel caso di specie nessun addebito di negligenza e di ignoranza colpevole può essere attribuito al notificante, in quanto dopo che il precedente tentativo di notifica a mezzo posta presso la residenza anagrafica dei convenuti, compiuto circa un mese prima, non era andato a buon fine, avendo l'agente postale dato atto dell'irreperibilità dei destinatari, l'ufficiale giudiziario si è recato nuovamente presso il medesimo recapito in data 24.08.2021 ed ha verificato che l'immobile era gravemente danneggiato, mancante della porta di accesso e disabitato.
Egli poi non ha potuto compiere ulteriori ricerche anagrafiche in quanto il Comune era chiuso, ma tali ricerche sarebbero comunque risultate inutili, dal momento che la residenza formale dei destinatari era all'epoca in via Brando Brandolini n. 27, come poi verificato dallo stesso ufficiale giudiziario prima di compiere la successiva notifica ex art. 143 c.p.c.
Gli appellanti sostengono che quel giorno essi erano momentaneamente assenti e che in quel periodo alloggiavano nel camper o nella roulotte parcheggiata nell'area scoperta di pertinenza dell'immobile per seguire i lavori di sistemazione, ma tale affermazione è rimasta totalmente indimostrata, in quanto, a fronte della contestazione avversaria, essi non hanno provato detta circostanza.
Come pure non è provato che il legale rappresentante di Controparte_1
, risiedeva al civico 29 di via Brandolini e non potesse quindi non Parte_3
essere a conoscenza che i convenuti abitavano in loco, risultando che egli risiede in un altro
Comune (Conegliano).
Quanto, infine, al fatto che essi abbiano successivamente ricevuto della corrispondenza al civico n. 27 di via Brandolini, detta circostanza è irrilevante perché è ben possibile che la notifica di un atto processuale si perfezioni regolarmente con le modalità di cui all'art. 143
c.p.c., stante l'irreperibilità in quel momento del destinatario all'indirizzo di residenza anagrafica e l'idoneità delle ricerche effettuate dal messo notificatore, pur se successivamente, a distanza di tempo, quella persona risulti effettivamente presente al
6 medesimo indirizzo in ragione di un mutamento dello stato di fatto (v. Cass. n.
14879 del 11/05/2022).
5. Dalle considerazioni sin qui svolte discende che l'appello è tardivo e come tale va dichiarato inammissibile, essendo stato proposto ben oltre il termine lungo di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.
6. Le spese processuali sono regolate dal principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere all'appellata le spese processuali del giudizio di secondo grado, che si liquidano in €9.991,00 per compensi ed in €8.10 per esborsi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico degli appellanti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 12.03.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
7
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 137 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
appellanti rappresentati e difesi dall'avv. Silvia Berta contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
appellata rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Arrigo e Claudia De Pellegrini
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 747/2023 del Tribunale di Treviso emessa e depositata in data 02.05.2023.
Conclusioni di parte appellante:
1 “Accertarsi la nullità della notifica dell'atto di citazione in primo grado e conseguentemente dichiararsi la nullità della sentenza appellata e la rimessione al giudice di primo grado ex art. 354 cpc.
Condanna della controparte al ristoro delle spese di lite del presente giudizio stante anche la evidente mala fede della controparte con distrazione a favore del procuratore antistatario”.
Conclusioni di parte appellata:
“Nel merito: rigettare l'appello proposto da e , in quanto Parte_1 Parte_2 inammissibile e infondato, in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare integralmente
l'impugnata sentenza n. 747/2023 del Tribunale di Treviso, per tutti i motivi dedotti in narrativa, anche ex art.348 bis c.p.c. ovvero anche con decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio, oltre Iva e CAP e spese generali di studio come per legge. Venezia, lì 02 gennaio
2025”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., Controparte_1
conveniva in giudizio e esponendo che:
[...] Parte_1 Parte_2
- l'attrice era proprietaria del castello Brandolini di Cison di Valmarino, via Brando
Brandolini 27, il cui accesso veicolare avveniva attraverso una strada asfaltata di esclusiva proprietà della stessa che dalla pubblica via Brando Brandolini conduce al castello;
- in prossimità del cancello di accesso a tale strada, alla sinistra percorrendo la strada salendo verso il maniero, era situato l'immobile di proprietà di Parte_1
- che la , ed il di lei marito, , erano soliti parcheggiare Parte_1 Parte_2 autovetture sul sedime della strada di proprietà dell'attrice, con conseguente restringimento della strada, spesso percorsa anche da mezzi di ampie dimensioni, e al di fuori della strada stessa, nonostante il fondo di fosse beneficiario di una sola servitù di Parte_1
passaggio sulla detta strada e non anche di una servitù di parcheggio;
2 - che la aveva anche illegittimamente posizionato sui merli del castello una Parte_1
guaina catramata.
Sulla scorta di tali premesse l'attrice chiedeva l'accertamento dell'inesistenza di qualsivoglia servitù a favore del fondo appartenente a ed a carico di quello Parte_1
appartenente a (salva la servitù di passaggio descritta in Controparte_1
narrativa) e la condanna dei convenuti a rimuovere ogni bene mobile, ivi comprese le autovetture, dalla proprietà attorea, e la guaina catramata sui merli del castello, nonché
l'inibizione agli stessi per il futuro della facoltà di parcheggiare i veicoli sulla proprietà attorea, con fissazione, ex art. 614 bis c.p.c., di una somma di denaro per ogni violazione giornaliera del divieto.
I convenuti non si costituivano e venivano dichiarati contumaci.
Dopo aver assunto la prova testimoniale, il Tribunale di Treviso, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva le domande attoree così statuendo:
“1- Accoglie la domanda di negatoria servitutis e per l'effetto accerta l'inesistenza di qualsivoglia servitù a favore dei fondi appartenenti alla signora (così Parte_1
descritti: Catasto Terreni - Comune di Cison di Valmarino - foglio 14 - mappali 1842 -
1414 - 268, nonché NCEU-Comune di Cison di Valmarino - Sez. B - foglio V - mappale
267, così come risultanti dal rogito notarile 12 dicembre 1991 ed a carico di quelli appartenenti alla (salva la servitù di passaggio descritta in Controparte_1
narrativa di citazione) così catastalmente descritti: Catasto Terreni - Comune di Cison di
Valmarino - foglio 14 - mappali 1412 – 1411) ;
2- condanna E a rimuovere i veicoli Parte_1 Parte_2
presenti sui luoghi di causa, ossia la strada che conduce al castello e luoghi limitrofi;
3- fa divieto a E per il futuro di lasciare in Parte_1 Parte_2
sosta auto o altri veicoli sia sul sedime della strada che sulle aree limitrofe;
4- fissa, ex art. 614 bis cpc, la somma di euro 50,00 (cinquanta) a carico dei convenuti
e per ogni violazione futura del divieto di Parte_1 Parte_2
parcheggio dagli stessi commessa;
Co ordina a E la rimozione della guaina Parte_1 Parte_2
catramata posta sui merli del castello;
3
6- condanna E a rifondere a Parte_1 Parte_2
GIÀ le spese di lite che si liquidano come Controparte_1 CP_1 segue […]”.
2. Con atto di citazione notificato in data 27.01.2024, e Parte_1 [...]
hanno impugnato la sentenza, chiedendo che ne sia dichiarata la nullità con Parte_2
rimessione della causa al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c.
Essi deducono di esserne venuti a conoscenza solo in data 16.1.2024, allorquando la sentenza è stata loro notificata unitamente ad atto di precetto, e denunciano la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, eseguita con il rito degli irreperibili, sebbene gli stessi all'epoca risiedessero regolarmente in Cison di Valmarino, via Brando Brandolini
27.
Lamentano che dalla relata di notifica redatta il 24.08.2021 dall'ufficiale giudiziario emerge che lo stesso non ha compiuto alcuna attività di ricerca e/o assunto alcuna informazione, in quanto egli dichiara “..anzi omesso notifica in quanto all'indirizzo indicato rinvengo un immobile disabitato, mancante della porta d'accesso e recante gravi danni presumibilmente derivanti da incendio. Si dà atto di NON aver potuto acquisire informazioni sulla destinataria/o avendo rinvenuto la casa comunale di Cison di Valmarino chiusa alle ore 9.36. Cison di Valmarino 24.8.2021.”
Sostengono, inoltre, che il legale rappresentante della società attorea era perfettamente a conoscenza che essi abitavano in loco.
3. Si è costituita la quale ha chiesto che il gravame sia Controparte_1
dichiarato inammissibile per tardività ed ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. o che venga comunque rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
4. L'unica censura sollevata dagli appellanti è infondata.
Innanzitutto risulta ex actis che un primo tentativo di notifica dell'atto introduttivo del giudizio ai convenuti è stato eseguito dall'attrice a mezzo posta presso il luogo in cui e avevano fissato all'epoca la loro residenza Parte_1 Parte_2
anagrafica, ovverosia a Cison di Valmarino (Tv), via Brando Brandolini n. 27.
4 Entrambi i plichi raccomandati sono tornati al mittente con la dicitura apposta dall'addetto postale il 28.07.2021 di mancata consegna “per irreperibilità del destinatario”.
Un secondo tentativo di notifica a mani è stato effettuato in data 24.08.2021 dall'ufficiale giudiziario, il quale in entrambe le relate di notifica scrive quanto segue: “anzi omessa notifica in quanto all'indirizzo indicato rinvengo un immobile disabitato, mancante della porta di accesso e recante gravi danni presumibilmente derivanti da incendio. Si dà atto di non aver potuto acquisire informazioni sul destinatario avendo rinvenuto la casa comunale di Cison di Valmarino chiusa alle ore 09:36”.
Infine il terzo tentativo di notifica è quello eseguito mediante il compimento delle formalità previste dall'art. 143 c.p.c., con il deposito dell'atto nella casa comunale di Cison di
Valmarino in data 08.09.2021.
Com'è noto, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione (v. Cass.
n. 6462 del 19/03/2007).
Nelle due relate di notifica l'ufficiale giudiziario attesta che:
- l'immobile ove i convenuti avevano fissato la loro residenza anagrafica era disabitato
(“all'indirizzo indicato rinvengo un immobile disabitato”);
- l'immobile era “mancante della porta di accesso”;
- l'immobile recava “gravi danni presumibilmente derivanti da incendio”;
- “di non aver potuto acquisire informazioni sul destinatario avendo rinvenuto la casa comunale di Cison di Valmarino chiusa alle ore 09:36”.
In punto di diritto si osserva che l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza delle
5 ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio
(Cass. n. 19012 del 31/07/2017).
Nel caso di specie nessun addebito di negligenza e di ignoranza colpevole può essere attribuito al notificante, in quanto dopo che il precedente tentativo di notifica a mezzo posta presso la residenza anagrafica dei convenuti, compiuto circa un mese prima, non era andato a buon fine, avendo l'agente postale dato atto dell'irreperibilità dei destinatari, l'ufficiale giudiziario si è recato nuovamente presso il medesimo recapito in data 24.08.2021 ed ha verificato che l'immobile era gravemente danneggiato, mancante della porta di accesso e disabitato.
Egli poi non ha potuto compiere ulteriori ricerche anagrafiche in quanto il Comune era chiuso, ma tali ricerche sarebbero comunque risultate inutili, dal momento che la residenza formale dei destinatari era all'epoca in via Brando Brandolini n. 27, come poi verificato dallo stesso ufficiale giudiziario prima di compiere la successiva notifica ex art. 143 c.p.c.
Gli appellanti sostengono che quel giorno essi erano momentaneamente assenti e che in quel periodo alloggiavano nel camper o nella roulotte parcheggiata nell'area scoperta di pertinenza dell'immobile per seguire i lavori di sistemazione, ma tale affermazione è rimasta totalmente indimostrata, in quanto, a fronte della contestazione avversaria, essi non hanno provato detta circostanza.
Come pure non è provato che il legale rappresentante di Controparte_1
, risiedeva al civico 29 di via Brandolini e non potesse quindi non Parte_3
essere a conoscenza che i convenuti abitavano in loco, risultando che egli risiede in un altro
Comune (Conegliano).
Quanto, infine, al fatto che essi abbiano successivamente ricevuto della corrispondenza al civico n. 27 di via Brandolini, detta circostanza è irrilevante perché è ben possibile che la notifica di un atto processuale si perfezioni regolarmente con le modalità di cui all'art. 143
c.p.c., stante l'irreperibilità in quel momento del destinatario all'indirizzo di residenza anagrafica e l'idoneità delle ricerche effettuate dal messo notificatore, pur se successivamente, a distanza di tempo, quella persona risulti effettivamente presente al
6 medesimo indirizzo in ragione di un mutamento dello stato di fatto (v. Cass. n.
14879 del 11/05/2022).
5. Dalle considerazioni sin qui svolte discende che l'appello è tardivo e come tale va dichiarato inammissibile, essendo stato proposto ben oltre il termine lungo di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.
6. Le spese processuali sono regolate dal principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere all'appellata le spese processuali del giudizio di secondo grado, che si liquidano in €9.991,00 per compensi ed in €8.10 per esborsi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico degli appellanti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 12.03.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
7
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